REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2006 - N. 52
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 15 settembre 2006.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Geraci Siculo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 2838 del 31 maggio 2004, con il quale il sindaco del comune di Geraci Siculo ha trasmesso a questo Assessorato gli atti e gli elaborati relativi al progetto del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti la nota prot. n. 10238 del 18 febbraio 2005, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Geraci Siculo l'integrazione degli atti ed elaborati relativi al piano in argomento, nonché il foglio prot. n. 3156 dell'8 giugno 2005, pervenuto il 16 giugno 2005 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato il 17 giugno 2005 con il n. 38127, con il quale il comune di Geraci Siculo ha riscontrato la superiore richiesta di questo Assessorato, trasmettendo quanto richiesto;
Vista la delibera n. 1 dell'8 gennaio 2003, con la quale il commissario ad acta, nominato presso il comune di Geraci Siculo, con decreto n. 259/D.R.U. del 31 maggio 2002, ha adottato la: "Revoca delibera commissariale n. 1 del 13 dicembre 1998 ed adozione piano regolatore gerale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, nonché lo studio geologico ed agricolo forestale".
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi al piano adottato con delibera commissariale n. 1/2003;
Vista la certificazione a firma del responsabile dell'area tecnica del comune di Geraci Siculo, datata 21 maggio 2004, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 35 osservazioni ed opposizioni entro i termini e n. 7 fuori termine;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui alla suddetta certificazione, nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatti dai progettisti;
Vista l'osservazione a firma rev. mons. Sebastiano Scelsi, pervenuta direttamente all'A.R.T.A.;
Vista la delibera n. 5 del 30 gennaio 2004, con la quale il consiglio comunale di Geraci Siculo, insediatosi successivamente all'adozione commissariale del piano, ha adottato le deduzioni alle osservazioni e/o opposizioni allo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 4274 del 16 febbraio 1996, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito al piano regolatore generale in argomento;
Vista la nota prot. n. 8729 dell'11 aprile 2001, n. 10944 del 17 maggio 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito al piano particolareggiato del centro storico ed alle prescrizioni esecutive dello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 1812 del 20 marzo 1997, con la quale l'Ente Parco delle Madonie, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 14/88, ha espresso parere favorevole, a condizioni, relativamente alle zone D del Parco interessate dallo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 56 del 22 novembre 2005, con la quale l'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 16 del 15 novembre 2005, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
G)  VINCOLI 

I vincoli esistenti sul territorio comunale visualizzati nelle tavv. 2.A, 2.B, 2.C Stato di fatto - Il territorio comunale vincoli e risorse, a scala 1:10.000 sono:
-  Parco delle Madonie: decreto n. 1489/89 e decreto del 4 febbraio 1992:
-  A zona di riserva integrale;
-  B  zone di tutela;
-  C  zone di protezione;
-  D  zone di controllo;
-  complessi boscati discendenti dalla legge n. 431/85;
-  fasce fluviali discendenti dalla legge n. 431/85;
-  vincolo idrogeologico derivante dal regio decreto n. 3267/23;
-  vincolo paesaggistico ex legge n. 1487/1939;
-  masserie ed edifici sparsi di interesse storico-ambientale, regolamentati dall'art. 31 delle norme tecniche di attuazione:
 1)  casa Ginestra;
 2)  casa Pastonello;
 3)  casa Fontana;
 4)  chiesa Chianazza;
 5)  case Montededoro;
 6)  casale Battifora;
 7)  casa Milletari;
 8)  casa Duca;
 9)  casa Pintorna;
10)  casa Giaconia;
11)  casa S. Giovanni;
12)  casa Gaggemi;
13)  casa Li Destri;
14)  masseria Fegonti;
15)  Marcato Cixè;
16)  S. Cosimano;
17)  Marcato D'Alfano;
18)  casa Bozzolino;
19)  Gorgo Rumito;
20)  casa Vicaretto;
21)  casa Piano Tremola;
22)  casa dell'Annunziata;
23)  mulino del Littorio;
24)  casa S. Giorgio
25)  casa Cutino;
26)  casa Miccio;
27)  casa S. Calogero;
28)  casa Fasavoli;
29)  casa Midiata;
30)  casa Gilerfo;
31)  casa Papaleo;
32)  casa Cozzo Nobile;
33)  casa Bianca;
34)  casa del giardino;
35)  casa Pintorna;
36)  mulino S. Tommaso;
37)  case Capo dell'acqua;
38)  cappella Madonna Addolorata;
39)  mulino Mulinello;
40)  masseria Vicaretto;
41)  cappella Madonnuzza;
42)  Marcato Venere;
43)  mulino di Zito;
44)  mulino Carruba;
45)  mulino Mazzara;
46)  oratorio SS. Filippo e Giacomo;
47)  cappella Purgatorio.
Inoltre gravano sul territorio i seguenti vincoli non visualizzati:
-  vincolo di tutela degli acquiferi, D.P.R. n. 236/88;
-  vincolo di elettrodotti, D.P.C.M. 23 aprile 1992;
-  fasce di rispetto stradali;
-  aree SIC.
Non tutti i vincoli ricadenti sul territorio sono stati visualizzati nelle tavole 2.A, 2.B, 2.C "Stato di fatto - Il territorio comunale vincoli e risorse", a scala 1:10.000, è necessario pertanto che gli stessi vengono riportati nelle suddette tavole nonché nelle tavole di zonizzazione (tavv. 6.1, 6.2, 6.3 e 7).
Per quanto attiene alle aree individuate dalla Comunità europea (direttive n. 92/43 e n. 79/409 Aree S.I.C. e Z.P.S.) nella rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale di Geraci Siculo, sono quelle riportate nella cartografia I.G.M. a scala 1:25.000 - S.I.C. "M. S. Salvatore, M. Catarineci, V.ne Mandarini, ambienti umidi" ITA 020004 e "Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono" ITA 020020 (servizio GIS - WEB), consultabile sul sito dell'Assessorato (A.R.T.A.).
Per dette aree, da stralciare in questa sede, è prescritta l'assoluta inedificabilità nelle more dello studio di valutazione d'incidenza nel rispetto del D.P.R. n. 357/97, e successive modifiche ed integrazioni e della conseguente disciplina urbanistica da effettuarsi nelle forme di legge.
IL PARCO DELLE MADONIE
All'interno del territorio del Parco sono state individuate quattro zone denominate A, B, C e D che sono caratterizzate in maniera diversa e consentono interventi di tipi diversi.
Zona A di riserva integrale. Conservazione integrale e la massima difesa del suolo attraverso interventi a ciò finalizzati.
Zona B di tutela. Sono vietate le trasformazioni urbanistiche ed edilizie incompatibili con le caratteristiche della zona stessa. Sono consentite attività agricole, pastorali, gestione dell'ambiente relativamente alla fauna ed al patrimonio boschivo, manutenzione di reti stradali e viabilità rurale, manutenzione e restauro di abitazioni, ecc.
Zona C di protezione. In esse si può esplicare e potenziare la fruizione turistica, ricreativa e culturale attraverso interventi compatibili con queste attività.
Zona D di controllo. Risulta una zona di limite tra il parco e il resto del territorio, la destinazione è quella agricola. In considerazione che una vasta area del territorio comunale rientra all'interno del Parco delle Madonie, istituito con decreto n. 1489/89, il progetto di piano è stato trasmesso all'Ente Parco per il parere di competenza.
Con nota n. 3070 del 22 maggio 1996, l'Ente Parco, pur riconoscendo che il progetto di piano regolatore generale è stato redatto tenendo conto della proposta di P.T. del Parco e delle anticipazioni sulle direttive di pianificazione urbanistica per le zone D, ha restituito gli elaborati di piano privi di parere, in quanto il progetto di piano regolatore generale doveva essere rivisto alla luce del sopravvenuto decreto n. 263/11 del 18 aprile 1996, che disciplina le attività esercitabili in ciascuna zona del territorio del Parco delle Madonie.
Successivamente, il progetto di piano regolatore generale viene adeguato dal progettista al decreto n. 263/11 e ritrasmesso all'Ente Parco che, con nota prot. n. 1812 del 20 marzo 1997, esprime parere favorevole a condizione.
Infine, nel progetto di piano, come si evince dalla nota a firma del progettista del 19 maggio 2001 allegata alla delibera di adozione, risultano state già introdotte le modifiche di cui al D.A.T.A. n. 263/11 del 18 aprile 1996.
LO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE
In applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91 che interviene sulla gestione e conservazione del territorio, il comune di Geraci nel procedere alla redazione del piano regolatore generale, ha affidato all'agronomo Carmelo Schillaci l'incarico di redigere lo studio agricolo-forestale del territorio comunale, giusta delibera di G.M. n. 161 del 21agosto 1992.
Successivamente la giunta comunale, con delibera n. 13 del 4 febbraio 2000, conferiva all'agronomo Vincenzo Ilardi l'incarico di revisione dello studio agricolo-forestale relativo sempre al territorio comunale di Geraci, in adeguamento alle disposizioni della legge n. 16/96, nonché della legge n. 13/99, necessario per la definizione del piano.
Il piano è stato inoltre adeguato alle nuove disposizioni di legge previste dal D.P.R.S. del 28 giugno 2000 che detta i "Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia mediterranea", nonché dall'art. 89 della legge regionale n. 6 del 2001.
Per quanto riguarda le considerazioni sullo studio agricolo-forestale, si rimanda alle valutazioni degli agronomi, facenti parte del Consiglio regionale dell'urbanistica.
PIANO PAESISTICO REGIONALE
Nelle linee guida del piano paesistico regionale sono state individuate e catalogate una serie di emergenze storiche e paesaggistiche qui di seguito riportate, facenti parte dell'ambito 7 - Catena settentrionale (Monti delle Madonie).









Beni di interesse storico artistico. Tratti dalla scheda IPCE del Consiglio d'Europa:
1)  chiesa Madre (S. Maria Maggiore), sec. XIV (portale ogivale del sec. XIV);
2)  chiesa di San Luigi, sec. XVIII;
3)  chiesa di S. Giuliano (ex chiesa Madre), sec. XVII;
4)  monastero delle Suore Benedettine, sec. XVII;
5)  chiesa di S. Maria La Porta, sec. XV;
6)  chiesa di S. Bartolomeo Apostolo, sec. XVII;
7)  ex Convento dei frati Agostiniani della Congregazione Centuripina, sec. XVII;
8)  chiesa di S. Antonino, sec. XVIII;
9)  chiesa di San Rocco, sec. XIX;
10)  ex Chiesa del SS. Salvatore, esistente nel sec. XVIII (demol. e sostituita da edilizia abitativa);
11)  Ex Ospedale del SS. Salvatore, esistente nel sec. XVIII (demol. e sostit. da edilizia abitativa);
12)  palazzo Spallina, sec. XVIII;
13)  chiesa del Collegio di Maria, sec. XVIII;
14)  collegio di Maria, sec. XVIII;
15)  chiesa di S. Stefano, sec. XVII - XVIII;
16)  chiesa di S. Pietro (sconsacrata);
17)  fonte abbeveratoio a quattro bocche, sec. XVIII;
18)  chiesa di S. Giacomo, sec. XIX (su precedente impianto chiesastico minore);
19)  chiesa di S. Anna, 1311 (Cappella Palatina del Castello);
20)  castello dei Ventimiglia, (ampliamenti nei secc. XIII - XIV; Ruderi; Superstite la Cappella Palatina);
L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
Decreto 4 luglio 2000. Piano straordinario per l'assetto idrogeologico. Estratto dalla allegata relazione - Capitolo 2 - I bacini idrografici.
20)  Corso d'acqua: fiume Pollina.
Generalità
Versante: settentrionale.
Provincia: Palermo.
Compartimento idrografico: Palermo.
Bacino idrografico principale: F. Pollina.
Recapito del corso d'acqua: Mare Tirreno.
Superficie totale del bacino imbrifero (kmq.): 394,9.
Affluenti: T. Castelbuono, Vallone dei Molini, Vallone Malia, T. Vicarietto, T. Grosso, T. Buonanotte, Vallone Grimmati.
Serbatoi ricadenti nel bacino.
Altitudine minima (m.s.m.): 0,00.
Altitudine massima (m.s.m.): 1.979.
Altitudine media (m.s.m.): 782.
Lunghezza dell'asta principale (km.): 34.
Utilizzazione prevalente del suolo: seminativo 54%, prato e pascolo 20%, bosco 19%, comuni ricadenti nel bacino: Castelbuono, Gangi, Geraci Siculo, Isnello, San Mauro Castelverde.
Descrizione
Il bacino idrografico del F. Pollina ricade nel versante settentrionale della Sicilia e si estende, per circa 335 kmq., dal centro abitato del comune di Gangi sino al Molo S. Biagio sul Mare Mediterraneo. Esso si inserisce tra il T. di Tusa ad est e confina ad ovest con alcuni bacini minori e con il F. Imera Settentrionale, ricadendo nel territorio della provincia di Palermo. Nel bacino ricadenti centri abitati di Gangi, Geraci Siculo e San Mauro Castelverde. Il F. Pollina si sviluppa per circa 34 km. e riceve, a circa 10 km. dalla foce, in sponda sinistra, il T. Castelbuono che, presentando un bacino imbrifero superiore a 100 kmq., viene censito a parte. Il F. Pollina trae origine dalla catena montuosa delle Madonie presso le pendici della Rupe Rossa, nel territorio del comune di Gangi, con il nome di T. Ramo e T. Calabrò. Lungo il suo percorso riceve le acque di piccoli affluenti, tra i quali il T. Grosso, che ha origine presso Portella dei Bifolchi e confluisce, in sinistra, presso Cozzo dei Campanaro, il T. Vivaretto, che ha origine presso Cozzo Pomieri e confluisce, in sinistra, presso Pizzo Scarabeo e il T. Buonanotte, che ha origine presso M. Canalicchio e confluisce, in destra, presso Ponte Parrinello. E' stata studiata, con esito positivo ma con riserva, la realizzazione di due invasi nel bacino del F. Pollina. Il primo, denominato Lago Canna, è ubicato sul T. Vicaretto e dovrebbe sottendere circa 16.8 km. di bacino con una capacità utile di circa 4.6 mm. e un volume medio annuo utilizzabile di circa 3,7 mmc./anno.
L'utilizzazione prevalente delle acque del F. Pollina è quella industriale. Le concessioni per uso industriale sono ubicate tutte nel tratto a monte della confluenza col T. Castelbuono, per una portata totale di circa 0,27 mc./s. Sono presenti, inoltre, piccole concessioni per l'uso irriguo distribuite lungo tutto il corso d'acqua, per un totale di circa 25 l./s.
LO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO
Con delibera di G.M. n. 78 del 25 maggio 1993, è stato conferito al dr. Salvatore Sanzo l'incarico di eseguire lo studio geologico, geomorfologico e idrologico del territorio comunale di Geraci Siculo di supporto al piano regolatore generale e piani particolareggiati.
Lo studio geologico individua delle aree instabili sul territorio comunale per le quali l'ufficio del Genio civile, per alcune di esse, con parere n. 4274/96 ne ha disposto l'inedificabilità; le predette aree vengo visualizzate negli elaborati di zonizzazione dal progettista. Invece altre prescrizioni indicate sullo stesso parere dal Genio civile, nonché nel parere n. 8729 e n. 10944 dell'11 marzo 2005, dedotte sempre dallo studio geologico, non vengono visualizzate negli elaborati di piano (tavv. 6.1, 6.2 e 7).
Pertanto si ritiene necessario che tutti i vincoli di natura geologica vengano riportati sulle tavole di zonizzazione del piano regolatore generale in scala 1:2.000 e 1:10.000, e ciò al fine dell'applicazione delle prescrizioni dettate dal Genio civile con parere n. 4274/96 e nn. 8729 e n. 10944 del 2005, nonché delle indicazioni contenute nello studio geologico.
VINCOLI LEGGE REGIONALE N. 27/86
L'impianto di depurazione progetto:
-  ubicazione contrada San Giuseppe, abitanti: in atto serviti 0, non allacciati 3.000, corpo ricettore: tipo V, nome Cappita, stato dell'impianto di depurazione C, tabella legge regionale n. 27/86: 4, parametri di progetto: abitanti equivalenti 3.000, portata media acque nere 708.
STRUMENTO URBANISTICO DI RIFERIMENTO
Il territorio comunale è in atto regolato dal P.U.C. n. 9 approvato con D.P.R.S. n. 164 del 5 aprile 1979, i cui vincoli, ex legge regionale n. 38/73 sono rimasti in vigore fino al 31 dicembre 1993; in sede di approvazione del PU.C. vennero accolte ed introdotte delle modifiche avanzate dal Consorzio riguardanti alcuni cambiamenti di zona, precisamente:
1)  una zona del centro abitato da zona B1 a zona B2;
2)  un'area ai margini settentrionali dell'abitato da C2 a zona V1 (attrezzature scolastiche);
3)  un'area adiacente a punto 2 da zona V2 a zona V1;
4)  un'area prossima alla chiesa di S. Antonio da zona V3 a zona C1;
5)  un'area ad ovest dell'abitato da zona E a zona artigianale D1;
6)  un'area a nord della chiesa di S. Antonio a zona industriale D2;
7)  un'area a sud dell'abitato da zona E a zona V3.
Successivamente al suddetto D.P.R.S. sono state approvate alcune varianti a detto strumento urbanistico, con i seguenti decreti:
-  decreto n. 308 del 31 luglio 1982, approvazione di un'area di nuova espansione a nord del centro urbano e di servizi territoriali in vicinanza della chiesa di S. Antonio; successivamente alla suddetta variante è stato predisposto un piano particolareggiato attuativo;
-  decreto n. 285 del 24 maggio 1986, approvazione variante urbanistica: da zone E e V2 a zona CS.1; da zona V2 a zona D1; da zone E a zona V2;
-  decreto n. 292 del 3 marzo 1988, approvazione localizzazione dell'impianto di depurazione;
-  decreto n. 156/DRU del 5 aprile 1997, relativo alla modifica delle norme di attuazione delle zone CS.1.
IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
I dati statistici territoriali in possesso di questa amministrazione, elaborati dall'unità operativa 2.1 a cura del dott. A. Tumminello relativi all'andamento demografico, risultano in lieve e costante decremento nell'ultimo decennio, e più precisamente, la popolazione residente al 1991 risulta pari a 2.274 unità con un decremento di 175 unità al 2001 per un totale di 2.099 abitanti.
Il piano è stato dimensionato per una capacità insediativa di 2.662 ab. al 2015, valore calcolato:
a)  sul ritorno della popolazione delle grandi città ad abitare le aree più interne, grazie anche ai migliori collegamenti stradali e ferroviari;
b)  rientro dall'estero degli immigrati delle prime generazioni;
c)  ripresa socio-economica del paese.
Ai fini della determinazione della quantità di alloggi da prevedere nel piano regolatore generale, il progettista, dall'analisi del fabbisogno abitativo, distingue due componenti: il fabbisogno pregresso ed il fabbisogno futuro.
Il fabbisogno pregresso viene determinato da:
1)  nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento (abitazioni sovraffollate 128, 128 famiglie formate da 511 persone che occupano 272 vani);
2)  nuclei familiari coabitanti in 20 alloggi;
3)  nuclei familiari che risiedono in abitazioni degradate in circa 200 alloggi.
Dunque, dall'analisi effettuata il fabbisogno pregresso risulta di 348 alloggi.
Il fabbisogno futuro è determinato da:
a)  formazione di nuovi nuclei familiari;
b)  immigrazione di nuovi nuclei familiari.
Dall'analisi eseguita dal progettista il numero complessivo delle abitazioni occorrenti per soddisfare il nuovo fabbisogno nel ventennio è circa di 20 alloggi.
La proiezione statistica sul fabbisogno complessivo nel ventennio preso in esame "1995-2015" dal progettista è di circa 370 alloggi (348+20).
Considerando che 170 alloggi si possono recuperare dal patrimonio esistente in quanto non utilizzati e/o degradati, si conclude che il fabbisogno complessivo risulta stimato in 200 abitazioni (370-170=200), distribuiti nelle zone B di completamento e zone C, assegnando ad ogni abitazione un volume di 500 mc. si avrà una cubatura complessiva di 100.000 mc.
Il rapporto di copertura per ogni abitante è di 135 mc./mq., ricavato dalla media dei valori riscontrati.
Il progettista ha assunto il valore di 135 mc./mq. per la valutazione della capacità insediativa nella zona B, mentre nelle zone C ha assunto il valore di 125 mc./mq. All'interno di tale valore devono distinguersi 80 mc. per la residenza e gli spazi accessori, 30-40 mc. Per deposito e garage e 15 mc. per i servizi della residenza di cui all'art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/68.
Relativamente alle attrezzature di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, le stesse sono state calcolate con riferimento all'intero centro urbano e non per singole zone omogenee. In considerazione delle limitate estensioni dell'area urbanizzata e delle dimensioni demografiche contenute, le attrezzature, principalmente le scuole, sono state localizzate a cerniera tra il vecchio e il nuovo centro, così da servire entrambe le parti di città.






Le aree per i servizi residenziali risultano sufficientemente distribuite in funzione dell'esistente e dell'espansione dell'abitato, le stesse risultano essere superiori rispetto ai limiti minimi di legge (decreto interministeriale n. 1444/68).
ZONIZZAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
Il piano regolatore generale disciplina tutto il territorio comunale ad esclusione delle parti ricadenti all'interno del perimetro delle zone A, B e C del Parco delle Madonie disciplinate dalla legge regionale n. 98/81 e successive modifiche. Nelle zone D del Parco si applicano (art. 26 delle norme tecniche di attuazione), nelle more dell'adozione del piano territoriale, le prescrizioni contenute nel regolamento approvato dal decreto n. 263/11 del 18 aprile 1996.
Il piano regolatore generale suddivide il restante territorio comunale nelle seguenti zone omogenee:
Zona A - Zone dell'insediamento storico (artt. 9,10 e 35 delle norme di attuazione)
E' suddivisa nelle sottozone A1 e A2.
Il perimetro della zona A, oltre a comprendere il centro urbano, include anche scoscesi pendii del massiccio roccioso al quale il paese è aggrappato, così come individuato nella tavola 7 di piano, esso si condivide, anche se risulta più esteso di quello individuato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo e riportato nella scheda I.P.C.E.
Sottozone A1 - Tessuti urbani medievali.
Gli interventi ammessi sono quelli previsti nell'art. 11 delle norme tecniche di attuazione, le modalità d'intervento sono regolamentate dall'art. 34 delle norme tecniche di attuazione.
Si condivide quanto previsto dalle norme sia relativamente alla destinazione d'uso, che agli interventi ammessi.
Sottozone A2 - Tessuti edilizi di saturazione
La zona A2 viene disciplinata dall'art. 12 delle norme tecniche di attuazione.
La sottozona A2 si ritiene condivisibile con la prescrizione che la densità fondiaria per le nuove costruzioni non deve superare il 50 per cento della densità fondiaria media della zona e, in ogni caso, i 5 mc./mq., così come disposto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968. Si rammenta che, a seguito di accoglimento parziale del punto 4 dell'osservazione n. 17, l'art. 12 delle norme di attuazione va modificato, così come riportato nella controdeduzione all'osservazione medesima.
Zone B - Zone residenziali esistenti e di completamento
Viene riconfermata quella del piano precedente, riproponendo sia la perimetrazione che la normativa, riguarda piccoli nuclei disposti lungo le strade di collegamento della zona A con il territorio attiguo.
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui all'art. 9 delle norme tecniche di attuazione.
Essa viene disciplinata dall'art. 13 delle norme tecniche di attuazione.
Si condivide quanto previsto dalle norme sia relativamente alle destinazioni d'uso, che agli interventi ammessi, nonché ai parametri urbanistico-edilizi.
Zone C - Zone di espansione edilizia (artt. 14 e 35 delle norme tecniche di attuazione)
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui all'art. 9 delle norme tecniche di attuazione. Sottozona C1 di edilizia esistente da completare (art. 15 delle norme tecniche di attuazione).
La zona C1 è ubicata a nord del centro urbano, essa è interamente interessata dal piano particolareggiato esecutivo in attuazione della variante al P.U.C. n. 9 approvata con decreto n. 308/82. Si condivide.
Sottozona C2 di completamento dell'edilizia esistente (art. 16 delle norme tecniche di attuazione)
Aree in parte edificate poste tra il centro storico e la zona C1.
Parametri edilizi: l.f. 2,0 mc./mq. può essere elevato a 3 mc./mq. se si prevede al piano terra una parte di porticato da destinare al pubblico transito; h. max 10,50 m.; piani f.t. max 3; r. c. 1/2; parcheggi 1 mq. per ogni 10 mc. di volume costruito. Si condivide.
Sottozona CS per la ricettività turistica (art. 17 delle norme di attuazione)
Le zone CS sono destinate agli usi residenziali anche stagionali, ad attrezzature ed impianti ricettivi ed attrezzature connesse alla ricettività turistica.
L'attività edilizia è subordinata alla preventiva approvazione di piani esecutivi, di iniziativa pubblica o privata, estesi all'intera zona omogenea. Gli ambiti di intervento possono avere superficie inferiore solo se di dimensioni > di 10.000 mq.
Si differenziano in CS1 e CS2 poste rispettivamente a sud e a nord del centro urbano.
Sottozona CS1 per la ricettività turistica (artt. 17 e 18 delle norme tecniche di attuazione)
In parte la zona è gia interessata da piani particolareggiati vigenti, essi vengono integralmente recepiti con le rispettive norme di attuazione.
Nelle aree non interessate dai piani particolareggiati l'edificazione per la residenza stagionale avverrà nel rispetto dei seguenti indici e parametri: l.f. 0,50 mc./mq.; r.c. 1/10; h. max 7,50 m.; piani f.t. max 2; distanza dai confini mt. 15. L'edificazione, per le strutture ricettive ed impianti relativi, invece, avverrà nel rispetto dei seguenti indici e parametri: l.f. 1 mc/mq; r.c. < 40%; h. max 7,0 m.; lotto min. 1.500 mq.
I parcheggi devono essere previsti nella misura di 1 mq. per ogni 10 mc. di volume costruito.
All'interno della zona CS1 vanno assicurati per ogni abitante la dotazione minima 4,7 mq. di spazi pubblici di cui 1,7 mq. da destinare a parcheggi e 3 mq. a verde attrezzato.
Si condivide quanto previsto dalle norme sia relativamente alle destinazioni d'uso, che agli interventi ammessi, nonché ai parametri urbanistico-edilizi. Si rammenta che a seguito di accoglimento parziale del punto 5 dell'osservazione n. 17, l'art. 18 delle norme di attuazione, precisamente i punti e) ed f) vanno modificati, così come riportato nella controdeduzione all'osservazione medesima.
Sottozona CS2 per la ricettività turistica (artt. 17 e 19 delle norme tecniche di attuazione)
L'edificazione per la residenza avverrà nel rispetto dei seguenti indici e parametri: l.f. 0,35 mc./mq.; r.c. <1/4; h. max 6,5 m.; lotto min. 1.500 mq.; i parcheggi devono essere previsti all'interno dei lotti nella misura di 1 mq. per ogni 10 mc. di volume costruito.
Per la realizzazione di strutture ricettive l'indice di densità fondiaria sarà di 0,75 mc./mq., rimangono invariati gli altri indici e parametri.
All'interno della zona CS2 vanno assicurati per ogni abitante la dotazione minima 4,7 mq. di spazi pubblici di cui 1,7 mq. da destinare a parcheggi e 3 mq. a verde attrezzato.
Si condivide quanto previsto dalle norme sia relativamente alle destinazioni d'uso, che agli interventi ammessi, nonché ai parametri urbanistico-edilizi. Si rammenta che a seguito di accoglimento parziale del punto 6 dell'osservazione n. 17, l'art. 19 delle norme di attuazione, specificatamente il punto f), va modificato, così come riportato nella controdeduzione all'osservazione medesima.
Zone D1 - Zone degli insediamenti produttivi esistenti (art. 20 delle norme tecniche di attuazione)
L'edificazione è subordinata all'approvazione di apposito piano attuativo nel rispetto dei seguenti parametri: l.f. <3,0 mc./mq., r.c. 1/2, distanza dai confini e dalle strade m. 7,50, h. max m. 8. Si condivide.
Zone D2 - Zone degli insediamenti produttivi (artt. 21 e 35 delle norme tecniche di attuazione)
L'attuazione può avvenire mediante piano di lottizzazione o P.I.P. estesi ad aree di sup. >10.000 mq. nel rispetto dei seguenti parametri: spazi pubblici >10% dell'area di intervento; lotto min. mq. 2.000; r.c. 1/3; distanza delle costruzioni dai confini del lotto m. 7,50, dalle strade e dai confini di zona m. 10; h. max m. 8; strade di servizio ai singoli lotti >8 m. Si condivide. Si rammenta che a seguito di accoglimento del punto 7 dell'osservazione n. 17, l'art. 21 delle norme di attuazione, specificatamente il punto 5), va modificato, così come riportato nella controdeduzione all'osservazione medesima.
Zone E (dall'art. 22 all'art. 25 delle norme tecniche di attuazione)
Sono classificate zone E le parti del territorio destinate alle attività agricole, zootecniche e a quelle ad esse connesse.
Le stesse si suddividono nelle seguenti sottozone:
E1 - Verde agricolo normale - art. 23 norme tecniche di attuazione.
E2 - Verde agricolo di salvaguardia ambientale - art. 24 norme tecniche di attuazione.
E3 - Verde agricolo boscato - art. 25 norme tecniche di attuazione. Le zone E si condividono.
Zone dei servizi residenziali (artt. 27 e 37 delle norme tecniche di attuazione)
Comprendono le aree destinate a sedi di attività pubbliche o di interesse pubblico, di cui agli artt. 3 e 4 del decreto interministeriale n. 1444/68.
L'edificazione nelle suddette zone avverrà nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle leggi e dai regolamenti specifici in vigore per i vari tipi di attrezzature.
-  Aree per l'istruzione dell'obbligo. 
IC  -  Aree per attrezzature di interesse comune. 
-  Aree per verde pubblico, attrezzato e per lo sport. 
-  Parcheggi. 

Si condividono.
Zone F - Attrezzature e servizi di livello urbano e territoriale (artt. 28 e 37 delle norme tecniche di attuazione)
Comprendono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. L'edificazione nelle zone F avverrà nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti da leggi specifiche che regolano i vari tipi di attrezzature. Si distinguono in:
F1  -  Cimitero; 
F2  -  Impianti tecnici; 
F3  -  Centro museale ed espositivo; 
F4  -  Mattatoio; 
F5  -  Centro neve; 
F6  -  Palazzo del ghiaccio; 
F7  -  Area per la protezione civile; 
F8  -  Parco archeologico medievale; 
F9  -  Porta del Parco ed area pic-nic; 
F10  -  Centro ippoturistico; 
F11  -  Parco urbano. 

Le zone F si condividono. Va rilevato che il simbolo funzionale F9 non viene visualizzato sull'elaborato di piano, pertanto se ne prescrive l'inserimento nelle tavole di zonizzazione.
Interventi sulla viabilità esistente - Gli stessi vengono regolamentati dall'art. 29 delle norme tecniche di attuazione. Si condividono.
Ambiti di riqualificazione naturalistica ed ambientale (art. 30 delle norme tecniche di attuazione).
Si tratta di aree, prossime al centro urbano, sottoposte ad interventi di rinaturazione e restauro ambientale. Si condividono. Si rammenta che a seguito di accoglimento parziale dell'osservazione n. 39, l'art. 30 delle norme di attuazione va integrato, così come riportato nella controdeduzione all'osservazione medesima.
L'art. 32 delle norme tecniche di attuazione disciplina il vincolo di arretramento delle costruzioni, per la presenza di vincoli di diversa natura, è vietata qualsivoglia attività edificatoria e di trasformazione urbanistica. Si condivide.
Infine l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione regolamenta i vincoli e prescrizioni particolari discendenti da leggi che sono:
A) Vincolo di tutela degli acquiferi, D.P.R.S. n. 236 del 24 maggio 1988;
B)  Vincolo di elettrodotti, D.P.C.M. 23 aprile 1992;
C)  Fasce di rispetto stradali, codice della strada;
D)  Vincolo paesaggistico, legge n. 1497/39;
E)  Vincolo idrogeologico, regio decreto n. 3267/23; 

F) Vincolo del piano straordinario per l'eliminazione del rischio idrogeologico molto elevato, approvato con D.A.T.A. 4 luglio 2000.
Non tutti i vincoli sopradetti sono visualizzati nelle tavole di piano, come già accennato nel paragrafo sui "vincoli" del presente parere, pertanto, pur condividendo le norme contenute nell'art. 33 delle norme tecniche di attuazione, si prescrive che tutti i vincoli e le relative fasce di rispetto vengano chiaramente inseriti nelle tavole di zonizzazione.
EDILIZIA COMMERCIALE
Ai sensi della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e delle direttive emanate con D.P.R.S. 11 luglio 2000, il piano trasmesso risulta preventivamente adeguato alla nuova disciplina in materia di programmazione commerciale, come riportato nella nota del progettista del 19 maggio 2001, allegata alla delibera di adozione del piano regolatore generale.
Il piano difatti viene disciplinato relativamente al commercio dagli artt. 38, 39, 40 e 41 delle norme tecniche di attuazione. Si ritiene condivisibile.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Interessano due zone: il centro storico e la zona D2
CENTRO STORICO
L'area oggetto del piano particolareggiato non coincide con quella classificata nel piano regolatore generale come zona A1 (tav. 7) come relazionato dallo stesso progettista, infatti dal perimetro della zona A1 del P.E. resta esclusa la stecca posta a sud-est del centro urbano, interna al comparto "sotto castello", classificato invece zona A2, pertanto si prescrive che in fase di controdeduzioni venga chiarita la destinazione della suddetta stecca ed il conseguente adeguamento delle tavole di piano regolatore generale.
L'area delle prescrizioni esecutive è stata suddivisa in 4 ambiti denominati Sottocastello, del Greco, Matrice e Giudecca.
Per ciascun ambito sono state condotte delle indagini sul patrimonio edilizio esistente riguardanti: la destinazione d'uso, il livello di utilizzazione e lo stato delle trasformazioni edilizie, le indicazioni sono riferite alle singole unità edilizie.
Per ogni unità edilizia è stata redatta una scheda, organizzata per isolato, con i seguenti dati: codice numerico identificativo, la localizzazione (particelle catastali, la via, il numero civico ed il numero delle unità immobiliari), le caratteristiche edilizie, le destinazioni d'uso del piano terra, il numero dei piani fuori terra ed il volume.
Per ogni isolato è stata redatta una scheda grafica riportante la planimetria con la perimetrazione delle unità edilizie, queste ultime distinte con un codice numerico identificativo ed i numeri civici di accesso; per alcuni isolati nella stessa scheda grafica sono riportati i profili sulle quattro strade perimetrali.
Inoltre è stato condotto un rilievo completo delle piante e dei prospetti di tre grandi isolati nn. 78, 79 e 100, ai fini della classificazione tipologica.
Le tipologie edilizie individuate sono state rappresentate schematicamente in un abaco e sono le pagliere, le abitazioni e i palazzetti, per ognuno di essi sono stati individuati 13 tipologie diverse per caratteristiche dimensionali e costruttive più ricorrenti, riportate nelle schede allegate alla relazione (elaborato 1)
Il piano propone una serie di indicazioni urbanistiche e di disposizioni normative:
a)  riqualificazione del patrimonio edilizio, attraverso interventi di conservazione dei caratteri formali ed innovazione dei caratteri tipologici e funzionali;
b)  miglioramento dell'accessibilità meccanica nelle diverse parti dell'abitato;
c)  valorizzazione a fini turistici, culturali e sociali del patrimonio monumentale (castello, chiese e conventi);
d)  valorizzazione dei caratteri spaziali e panoramici (realizzazione belvedere);
e)  riproposizione e valorizzazione degli antichi percorsi di accesso alla città;
f)  recepimento delle iniziative in corso e degli interventi programmati dall'amministrazione comunale;
g)  previsioni di norme urbanistico-edilizie tali da rendere gli interventi compatibili con l'assetto geomorfologico del terreno descritto nello studio geologico-tecnico di dettaglio.
Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle norme di attuazione, le modalità di intervento sono sintetizzate nell'elaborato 22 e specificate per ciascuna unità edilizia negli elaborati 23, e nelle schede degli elaborati 24.1 e 24.2.
La prescrizione esecutiva del centro storico si ritiene condivisibile, ad eccezione della norma così come prevista dall'art. 14 relativa alla previsione "demolizione senza ricostruzione" per la quale questo ufficio ritiene che la stessa possa sussistere soltanto: quando l'unità edilizia o porzioni di essa non è caratterizzata dalla presenza di elementi originari ovvero ha subito alterazioni di elementi originari, o quando si è in presenza di superfetazione o di costruzioni o parti di essi di recente costruzione. Tutto ciò finalizzato all'eliminazione di edifici incongrui o di scarso rilievo o per degrado statico oltre che igienico-sanitario, per creare migliori condizioni abitative e alla creazione e riqualificazione di spazi urbani con ampliamento della viabilità carrabile e pedonale esistente.
ZONA D2
L'area interessata dalle prescrizioni esecutive interessa la parte più settentrionale della zona D2 del piano regolatore generale, situata a sud-est del centro urbano in contrada Cozzo Porticello ed è destinata all'insediamento di attività artigianali e piccolo industriali; potranno localizzarsi, anche all'interno dell'area medie e grandi strutture di vendita di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Dati di progetto:
-  superficie territoriale  33.150 mq. 
-  superficie fondiaria  22.852 mq. 
-  superficie viabilità esistente  4.235 mq. 
-  superficie viabilità di PP.EE.  1.290 mq. 
-  verde pubblico  2.537 mq. 
-  parcheggi  1.689 mq. 
-  lotti  n. 10 
-  superficie lotto circa  2.000 mq. 

La PP.EE. relativa alla zona D2 si ritiene condivisibile.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio annesso al piano regolatore generale si compone di 97 articoli che disciplinano l'applicazione della normativa edilizia nel territorio comunale.
In linea generale può ritenersi condivisibile, ma il testo dovrà comunque essere adeguato alle modifiche derivate dalle leggi regionali nn. 25/97 e 21/98 inerenti l'integrazione delle commissioni edilizie.
Occorre comunque evidenziare che le controdeduzioni da parte del progettista all'osservazione n. 17 riguardante le modifiche di alcuni articoli del regolamento edilizio (artt. 67, 69, 74) sono state rese sull'elaborato n. 9 adottato dal commissario ad acta con deliberazione n. 1 del 13 febbraio 1998; poiché il suddetto regolamento edilizio, a seguito della revisione generale del piano, è stato oggetto di soppressione dell'art. 59 "Insegne, vetrine, affissione", le risposte del progettista, inerenti gli articoli sopra citati, devono essere intese rispettivamente 66, 68 e 73, così come riportate nell'elaborato n. 9 adottato con delibera di commissario ad acta n. 1 dell'8 gennaio 2003.
OSSERVAZIONI
A seguito delle pubblicazioni effettuate dal 24 gennaio al 23 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte n. 35 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge e n. 7 osservazioni fuori termine, per le quali il progettista ha prodotto le proprie deduzioni su un'apposita relazione contenente anche le tavole di visualizzazione delle medesime osservazioni, inoltre nella suddetta relazione il progettista ha evidenziato la necessità di acquisire i pareri del redattore dello studio agricolo forestale sulle osservazioni nn. 2 e 8 e del redattore dello studio geologico per le osservazioni nn. 34 e 35; pareri resi sulle medesime osservazione dall'agronomo in data 19 maggio 2003 e dal geologo in data 21 maggio 2003. Con delibera del consiglio comunale n. 5 del 30 gennaio 2004 sono fatte proprie le deduzioni sulle osservazioni e/o opposizioni formulate dal progettista del piano e dai redattori degli studi agricolo-forestali e geologici.
Inoltre, è pervenuta in Assessorato un'osservazione a firma del rev. mon. Sebastiano Scelsi che risulta essere una riproposizione di osservazione già presentata al comune (rif. osservazione n. 33).
Le osservazioni ed opposizioni vengono decise in conformità alle precedenti considerazioni e prescrizioni come meglio specificato nella tabella di seguito riportata.


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Per quanto sopra esposto, il piano regolatore generale del comune di Geraci Siculo, con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, è da ritenere approvabile con le prescrizioni sopra riportate.";
Visto il voto n. 532 dell'8 marzo 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall'unità operativa 3.2/D.R.U. in allegato alla proposta sopra citata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...:
Valutata l'impostazione complessiva del piano regolatore generale in esame, gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio, nonché quelli rappresentati dall'amministrazione comunale in sede di audizione, il Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con l'introduzione di prescrizioni che di seguito si riportano:
Aspetti di carattere paesistico-ambientale
Le norme tecniche di attuazione vanno integrate nel modo seguente:
Art. 10 - Art. 11 (zone A e A1)
-  L'attività edilizia nelle predette zone dovrà attenersi alle indicazioni fornite nell'ambito delle prescrizioni esecutive del centro storico, allegato 1;
Art. 18 (sottozona CS1)
-  Vanno estrapolate le aree ricadenti entro la fascia di rispetto del bosco, poiché la loro classificazione non è compatibile con la legislazione vigente: legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Artt. 20-21 (zone D1 e D2)
-  All'interno delle predette zone vanno individuate le norme relative alle "Cave" esistenti nel territorio, una in località San Giorgio e l'altra in località Rocca Fumata Sant'Antonio. A tale proposito si riportano, nell'allegato 2, le norme relative all'esercizio dell'attività estrattiva, l'individuazione cartografica e le relative schede tecniche.
Per ciò che concerne le attività estrattive, in generale, per il rinnovo dell'autorizzazione di quelle esistenti, devono essere redatti e sottoposti al preliminare parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali anche i progetti esecutivi delle opere di recupero ambientale, la cui esecuzione dovrà essere contestuale e contemporanea all'attività estrattiva;
Art. 31 (Immobili d'interesse storico-ambientale sottoposti a prescrizioni particolari)
-  Il presente articolo va integrato con l'elenco delle emergenze delle strutture produttive presenti nel paesaggio agrario, allegato 3;
Art. 33 (Vincoli e prescrizioni particolari)
-  Occorre inserire il punto G) - vincoli archeologici - delle aree d'interesse archeologico ricadenti nell'area del Castello dei Ventimiglia e delle grotte in località Monte di Covo, l'esecuzione di tutti gli interventi è subordinata all'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza, dette aree sono individuate nell'allegato 4.
Le norme tecniche di attuazione delle prescrizioni esecutive del centro storico, zona A, vanno integrate nel modo seguente:
Art. 10 (Ristrutturazione)
-  Punto 5 - Sono ammessi solo elevatori del tipo oleodinamico che non alterano l'originario assetto della copertura;
-  Punto 6 - Il termine "leggibile" dovrà essere sostituito con "vengano mantenute inalterate le partiture architettoniche originarie" e venga mantenuta l'aggregazione casuale originaria della singola unità;
-  Punto 9 - Non è consentita la realizzazione di terrazze e logge nelle coperture a falde.
Art. 15 (Strade e spazi pubblici)
-  Si esclude che possano attuarsi variazioni nell'assetto della viabilità urbana esistente originaria, per l'adeguamento alla legislazione vigente in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, vengano, ove necessario, utilizzati collegamenti o scivoli con pedane mobili (acciaio, legno, ecc.) da fissare al suolo con sistemi non invadenti.
Titolo III - Indicazioni generali d'intervento
Art. 18 (Coloritura dei prospetti)
-  Per gli interventi relativi alla categoria di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, si forniscono le seguenti norme generali già adottate da questa Soprintendenza nell'ambito dell'attività di tutela dei paesi delle Madonie:
1) Le coperture dovranno essere mantenute secondo l'originaria partitura delle falde o con la sistemazione razionale delle stesse in armonia con il contesto delle coperture limitrofe. I tegumenti dovranno essere esclusivamente in coppi alla siciliana di fattura artigianale di colore giallo rosato, con l'obbligo del recupero dei tegumenti originari, da collocarsi a coperchio nelle file soprane.
2) Le gronde e le grondaie potranno essere realizzate secondo le particolari situazioni ambientali in cotto o in lamiera zincata o in rame, con esclusione assoluta delle materie plastiche.
3) E' fatto divieto della realizzazione di terrazzi, sottotetto ed abbaini che alterino l'originaria morfologia della copertura.
4) I paramenti esterni realizzati con pietra a vista dovranno essere restaurati con l'uso di malta di calce precolorata con terre, posta a rasare o leggermente incassata rispetto al filo esterno della muratura, con esclusione della creazione di stradelle, listature in rilievo e regolarizzazione geometrica dei paramenti lapidei.
5) Nel caso di paramenti intonacati, l'intervento può essere consentito con l'uso di intonaci confezionati in cantiere, di fattura artigianale precolorati in pasta con l'aggiunta di terre, secondo le tonalità cromatiche tradizionali. I nuovi rivestimenti di intonaco dovranno essere realizzati sul supporto di traversato con sesti non appiombati, che seguano invece i naturali strapiombi della muratura.
6) I partiti architettonici dovranno riprendere le sagome, i moduli, gli elementi decorativi esistenti, secondo l'originaria grammatica compositiva dei prospetti e la loro differenziazione cromatica. Nei casi di edilizia elencale sono vietate le zoccolature, i riquadri e le fasce marcapiano.
7) Dovranno essere mantenute o restaurate le cornici, le lesene o i cornicioni di coronamento realizzate con tegole alla cappuccina o pianelli di cotto, secondo le diverse caratteristiche locali.
8) Sono vietati intonaci plastici, minerali e sintetici di ogni tipo. E' fatto divieto dell'uso di pitture di tipo sintetico, ove necessiti, per uniformare la parziale ripresa di intonaci è consentito l'uso di pitture a tempera di tipo tradizionale confezionate per esterni e successive velature morbide ad acquerello.
9) Gli infissi dovranno essere realizzati in legno con vetrate e portelloni o persiane secondo gli usi locali, verniciati di colore marrone o verde scuro.
Cartelli pubblicitari nel centro urbano storico
Per quanto attiene le insegne pubblicitarie dovranno essere di ridotte dimensioni apposte entro i vani dei piani terreni non fuoriuscenti la sagoma degli stipiti.
E' fatta esclusione dell'uso di insegne al neon, le stesse potranno essere illuminate con piccoli faretti laterali; il materiale da impiegare per tali insegne dovrà essere scelto fra le lamiere di metallo verniciato, in legno e le tabelle con lettere sovramesse con esclusione delle materie plastiche. Sono consentite insegne a bandiera della dimensione max di cm. 50 x 70 realizzate in metallo, legno e supporto in ferro battuto. Nei negozi e nelle attività commerciali le vetrine di esposizione dovranno essere contenute entro gli stipiti originari dei vani. Nei paramenti murari potranno essere apposte piccole bacheche mobili della dimensione max di cm. 70 x 100 realizzate in legno o metallo, con esclusione dell'alluminio e delle materie plastiche. E' fatto divieto di apporre cartelli pubblicitari ed insegne sulle facciate degli edifici monumentali o in luoghi prossimi a questo che ne possono creare nocumento per il pubblico godimento e per il decoro dell'edificio stesso. Nei centri abitati di interesse storico o ambientale è fatto divieto di apporre insegne su palo autonomo o applicare su pali dell'illuminazione pubblica. Per quanto attiene le insegne apposte sulle ringhiere dei balconi, sono vietate quelle realizzate in materie plastiche e illuminate al neon, sono consentite di ridotte dimensioni tabelle realizzate in lamierino verniciato di colore verde scuro o bordeaux e lettere stampigliate in oro secondo le tipologie di inizio secolo. Per tutte le opere sopra indicate è fatto divieto dell'uso di alluminio anodizzato. In analogia a quanto sopra espresso si richiede la vigilanza per quanto riguarda le affissioni dei manifesti pubblicitari da collocarsi negli appositi spazi e con esclusione assoluta delle facciate degli edifici di interesse monumentale.
Osservazioni e opposizioni
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in esame sono decise in conformità al parere dell'ufficio.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Geraci Siculo con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottati con la deliberazione commissariale n. 1 dell'8 gennaio 2003, in conformità al parere dell'ufficio n. 16 del 15 novembre 2005, salvo quanto considerato nel presente voto.";
Vista la nota dirigenziale, prot. n. 36169 del 24 maggio 2006, con la quale il comune di Geraci Siculo è stato invitato a formulare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 532 dell'8 marzo 2006;
Vista la nota prot. n. 30 del 7 luglio 2006, con la quale l'unità operativa 3.2/D.R.U., nel comunicare la mancata adozione, da parte del comune di Geraci Siculo, delle controdeduzioni al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, trascorso il termine assegnato per legge, si è espressa per l'emissione del provvedimento finale;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 532 dell'8 marzo 2006;
Ritenuto di dovere procedere, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento, anche in assenza delle controdeduzioni comunali, nel rispetto dei termini di legge;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 532 dell'8 marzo 2006, nonché alle prescrizioni dettate nelle note degli uffici ed enti in premessa citate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Geraci Siculo, adottato con deliberazione commissariale n. 1 dell'8 gennaio 2003.

Art.  2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 532 dell'8 marzo 2006.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 16 del 15 novembre 2005 resa dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 532 dell'8 marzo 2006;
3)  delibera commissariale n. 1 dell'8 gennaio 2003;
4)  delibera consiglio comunale n. 5 del 30 gennaio 2004;
Elaborati
5)    1  -  relazione; 
6)    2.A  -  stato di fatto - il territorio comunale vincoli e risorse, scala 1:10.000; 
7)    2.B  -  stato di fatto - il territorio comunale vincoli e risorse, scala 1:10.000; 
8)    2.C  -  stato di fatto - il territorio comunale vincoli e risorse, scala 1:10.000; 
9)    3  -  stato di fatto - il centro urbano struttura funzionale, scala 1:2.000; 
10)    4  -  stato di diritto - il centro urbano previsioni del P.U.C. n. 9, scala 1:2.000; 
11)    5  -  stato di diritto - il centro urbano previsioni urbanistiche vigenti, scala 1:2.000; 
12)    6A  -  progetto il territorio comunale zonizzazione, scala 1:10.000; 
13)    6B  -  progetto il territorio comunale zonizzazione, scala 1:10.000; 
14)    6C  -  progetto il territorio comunale zonizzazione, scala 1:10.000; 
15)    6D  -  progetto il territorio comunale zonizzazione, scala 1:10.000; 
16)    6E  -  progetto il territorio comunale zonizzazione, scala 1:10.000; 
17)    6F  -  progetto il territorio comunale zonizzazione, scala 1:10.000; 
18)    6.1  -  progetto il territorio comunale zonizzazione (ex 6A, 6B e 6C), scala 1:10.000 adeguamento alle disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 13/99 come modificato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001; 
19)    6.2  -  progetto il territorio comunale zonizzazione (ex 6D, 6E e 6F), scala 1:10.000 adeguamento alle disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 13/99 come modificato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001; 
20)    6.3  -  progetto il territorio comunale zonizzazione (ex 6F), scala 1:10.000 adeguamento alle disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 13/99 come modificato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001; 
21)    7  -  progetto l'area urbana zonizzazione, scala 1:2.000; 
22)    7  -  progetto l'area urbana zonizzazione, scala 1:2.000 (adeguamento alle disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 13/99 come modificato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001); 
23)    8  -  norme tecniche di attuazione; 
24)    8  -  norme tecniche di attuazione (con le modifiche conseguenti : al parere del genio civile ex art. 13 legge n. 64/74, al D.A.T.A. n. 263/11 del 18 aprile 1996, alla delibera commissariale n. 28 del 19 giugno 1997, al D.P.R.S. dell'11 luglio 2000, all'autorizzazione A.U.S.L. n. 1531/CPSC del 6 febbraio 2001, alla legge regionale n. 13/99 e legge regionale n. 6/2001); 
25)    9  -  regolamento edilizio; 
26)    9*  -  regolamento edilizio con modifiche conseguenti alla delibera del consiglio comunale n. 28 del 19 giugno 1997; 

Prescrizioni esecutive
Centro storico
27)    1  -  relazione; 
28)    2  -  norme tecniche di attuazione; 
29)    3  stato di fatto. Struttura morfologica, scala 1:1.000; 
30)    4  -  stato di fatto. Struttura funzionale, scala 1:1.000; 
31)    5  -  comparto Sotto Castello. Destinazioni d'uso, scala 1:500; 
32)    6  -  comparto Sotto Castello. Livello di utilizzazione, scala 1:500; 
33)    7  -  comparto Sotto Castello. Trasformazioni edilizie, scala 1:500; 
34)    8  -  comparto Greci. Destinazioni d'uso, scala 1:500; 
35)    9  -  comparto Greci. Livello di utilizzazione, scala 1:500; 
36)  10  -  comparto Greci. Trasformazioni edilizie, scala 1:500; 
37)  11  -  comparto Matrice. Destinazioni d'uso, scala 1:500; 
38)  12  -  comparto Matrice. Livello di utilizzazione, scala 1:500; 
39)  13  -  comparto Matrice. Trasformazioni edilizie, scala 1:500; 
40)  14  -  comparto Giudecca. Destinazioni d'uso, scala 1:500; 
41)  15  -  comparto Giudecca. Livello di utilizzazione, scala 1:500; 
42)  16  -  comparto Giudecca. Trasformazioni edilizie, scala 1:500; 
43)  17  -  sintesi delle analisi sullo stato dell'edilizia, scala 1:1.000; 
44)  18  -  tipologie edilizie e costruttive, scale varie; 
45)  18.1  -  schede analitiche unità edilizie per isolato; 
46)  18.2  -  planimetria e profili per isolato, scala 1:500; 
47)  19  -  rilievo tipologico dei piani terra e profili. Isolati 78, 79, 100, scala 1:200; 
48)  20  -  tipologie edilizie, scala 1:200; 
49)  21  -  planimetria generale di progetto, scala 1:1.000; 
50)  22  -  planimetria generale con modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, scala 1:1.000; 
51)  23.1  -  planimetria generale con modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente. Comparto Sotto Castello, scala 1:500; 
52)  23.2  -  planimetria generale con modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente. Comparto Greci, scala 1:500; 
53)  23.3  -  planimetria generale con modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente. Comparto Matrice, scala 1:500; 
54)  23.4  -  planimetria generale con modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente. Comparto Giudecca, scala 1:500; 
55)  24.1  -  schede di progetto per isolato; 
56)  24.2  -  planimetrie e profili di progetto per isolato, scala 1:500; 
57)  25  -  progetti tipo per categorie di intervento, scala 1:200; 
58)  26.1  -  planimetria di progetto per le opere a rete, scala 1:1.000; 
59)  26.2  -  planimetria di progetto dell'impianto di illuminazione, scala 1:1.000; 
60)  27  -  piano particellare di esproprio, scala 1:1.000; 
61)  28  -  repertorio fotografico unità edilizie; 

Zona D2
62)  1  -  relazione. Stralcio del piano regolatore generale - Stima dei costi; 
63)  2  -  planimetrie stato di fatto, scale varie; 
64)  3  -  planimetrie di progetto,scale varie; 
65)  4  -  profili stradali e sezioni, scala 1:500; 
66)  5  -  planimetrie opere a rete e particolari costruttivi, scale varie; 
67)  6  -  tipologie edilizie e sezioni stradali tipo, scale varie; 
68)  7  -  espropriazioni; 
69)  8  -  norme di attuazione; 

Studio geologico
70)  relazione - Studio geologico del territorio comunale;
71)  all. 1  -  carta geologica parte sud del territorio comunale, scala 1:10.000; 
72)  all. 1  -  carta geologica parte nord del territorio comunale, scala 1:10.000; 
73)  all. 2  -  carta geomorfologica parte sud del territorio comunale, scala 1:10.000; 
74)  all. 2  -  carta geomorfologica parte nord del territorio comunale, scala 1:10.000; 
75)  all. 3  -  carta idrogeologica parte sud del territorio comunale, scala 1:10.000; 
76)  all. 3  -  carta idrogeologica parte nord del territorio comunale, scala 1:10.000; 
77)  all. 4  -  carta della suscettività parte sud del territorio comunale, scala 1:10.000; 
78)  all. 4  -  carta della suscettività parte nord del territorio comunale, scala 1:10.000; 

Prescrizioni esecutive
79)  relazione - studio geologico;
80)  prospezione geoelettrica eseguita con il metodo quadripolare di Schlumberger - relazione - curve di campagna pulite - calcoli e confronto con le curve teoriche;
81)  prospezione geoelettrica eseguita con il metodo quadripolare di Schlumberger - carta litologica a scala 1:1.000;
82)  carta geologico-tecnica del centro storico e dell'area destinata ad attività artigianali, scala 1:2.000;
Studio agricolo-forestale (ex art. 3, comma 11, legge regionale n. 15/91)
83)  relazione;
84)  tav. 1  -  carta delle colture irrigue e/o specializzate, scala 1:10.000; 
85)  tav. 2  -  carta delle colture irrigue e/o specializzate, scala 1:10.000; 

Revisione ed adeguamento dello studio agricolo-forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99
86)  tav. 1  -  carta delle aree boscate e delle fasce forestali con indicati i limiti degli arretramenti, scala 1:10.000; 
87)  tav. 2  -  carta delle aree boscate e delle fasce forestali con indicati i limiti degli arretramenti, scala 1:10.000; 
88)  tav. 3  -  carta delle aree boscate e delle fasce forestali con indicati i limiti degli arretramenti, scala 1:10.000. 


Art.  4

Il comune di Geraci Siculo dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  5

Ai  sensi dell'art. 13, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma 5 del citato art. 3. 


Art.  6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 settembre 2006.
  LIBASSI 

(2006.39.2931)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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