REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2006 - N. 52
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 3 ottobre 2006.
Annullamento dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 dell'accordo regionale di assistenza primaria, relativo agli istituti normativi ed economici di cui all'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 1bis, del decreto legislativo n. 502/92, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000 ed, in particolare, l'art. 28, comma 3, ai sensi del quale "La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la revoca per decesso entro un anno dall'evento";
Visto il decreto n. 2494 del 12 gennaio 2004, con il quale è stato reso esecutivo l'accordo regionale di medicina generale ed, in particolare, l'art. 12, comma 2, ai sensi del quale "L'azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la revoca per decesso entro 12 mesi dall'evento e l'effetto economico non può eccedere tale periodo";
Visto il decreto n. 5328 del 15 aprile 2005, con il quale, sulla scorta del parere prot. n. 100.1/QUE/2-591/3615 dell'11 giugno 1999 dell'Ufficio legislativo del Ministero della sanità, il quale ha rappresentato che la previsione normativa contenuta nella norma regionale deve considerarsi illegittima sotto il profilo della gerarchia delle fonti normative e censurabile in quanto giustificherebbe una corresponsione di quote capitarie al medico curante oltre la data del decesso degli assistiti con conseguente danno economico, è stato annullato il predetto art. 12, comma 2, del citato accordo regionale e decretata la contestuale vigenza dell'art. 28, comma 3, del D.P.R. n. 270/2000;
Visto l'art. 28, comma 4, dell'accordo collettivo nazionale di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, come rinnovato dall'art. 42 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, ai sensi del quale "In caso di trasferimento di residenza l'azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all'azienda di provenienza del cittadino stesso affinché provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le aziende che aggiornano l'archivio assistiti utilizzando le informazioni anagrafiche dei comuni possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre aziende, alla revoca d'ufficio. L'azienda è tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessato entro tre mesi dall'evento. Le revoche conseguenti ai cambiamenti di residenza all'interno dell'azienda e tra aziende limitrofe sono disciplinate con accordi regionali.";
Visto l'art. 12 dell'accordo regionale, reso esecutivo con decreto n. 2494 del 12 gennaio 2004, ed in particolare i commi: 3) "Il cittadino che trasferisca la propria residenza in un comune situato in un diverso ambito territoriale della medesima azienda continua ad essere assistito dal medico che lo aveva in cura, previo assenso dello stesso medico e tranne espressa revoca o ricusazione"; 4) "L'azienda unità sanitaria locale provvederà a comunicare al medico interessato la revoca di cui al comma precedente del presente articolo entro e non oltre due mesi dall'avvenuto trasferimento da parte dell'assistito: l'effetto economico non potrà eccedere tale periodo"; 5) "Le stesse limitazioni temporali ed economiche di cui al comma precedente si applicano per eventuali altre revoche d'ufficio";
Considerato che le medesime osservazioni di carattere giuridico ed economico dell'ufficio legislativo del Ministero della sanità sono riferibili alle disposizioni contenute nell'art. 12, commi 4 e 5, dell'accordo regionale, reso esecutivo con decreto n. 2494/2004;
Considerato che la ratio della norma regionale, lungi dal volersi porre in contrasto con le disposizioni dell'accordo nazionale, era quella di rafforzare l'aspetto giuridico della parte normativa regolamentare, intervenendo sulle aziende unità sanitarie locali, affinché le stesse, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 28, comma 4, ponessero in essere, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti giuridici ed economici di propria competenza, al fine di evitare che le inadempienze contrattuali potessero determinare situazioni di incertezza a scapito del numero di scelte attribuite al medico di medicina generale;
Preso atto del verbale relativo alla seduta del 7 settembre 2006, con il quale il comitato permanente generale di medicina generale, nella considerazione che la norma contenuta nell'art. 12, commi 4 e 5, dell'accordo regionale si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. n. 270/2000, come rinnovato dall'art. 42 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, e considerato, altresì, che la fattispecie risulta assimilabile alla disciplina delle revoche per decesso, ha ritenuto necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento, da adottare in conformità alla normativa contenuta negli AA.CC.NN. di medicina generale;
Visto l'art. 1, comma 136, della legge n. 311/2004, che testualmente recita: "Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può essere sempre disposto l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso";
Ritenuto, pertanto, di annullare la disposizione regolamentare regionale, in contrasto con le previsioni normative del D.P.R. n. 270/2000, come rinnovato dall'A.C.N. 23 marzo 2005;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa rappresentate, e fermo restando quant'altro previsto nell'accordo regionale di medicina generale, reso esecutivo con decreto n. 2494/ 2004, come modificato con decreto n. 5328/2005, sono annullati i commi 4 e 5 dell'art. 12 e ricusazioni" e, pertanto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. n. 270/2000, come rinnovato dall'art. 42, commi 6 e 7, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, ai sensi del quale "In caso di trasferimento di residenza l'azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all'azienda di provenienza del cittadino stesso affinché provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le aziende che aggiornano l'archivio assistiti utilizzando le informazioni anagrafiche dei comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre aziende, alla revoca d'ufficio. L'azienda è tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessato entro tre mesi dall'evento".

Art. 2

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali sono obbligati all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 4, come rinnovato dall'art. 42 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, ai sensi del quale l'azienda deve comunicare al medico interessato le revoche conseguenti al trasferimento dell'assistito entro tre mesi dall'evento.

Art. 3

Al fine di rendere maggiormente tempestiva la comunicazione formale della revoca per trasferimento del proprio assistito al medico di assistenza primaria, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali sono tenuti ad esperire ogni forma utile di collaborazione con i sindaci dei comuni interessati, per garantire il continuo e costante flusso dei dati inerenti le variazioni di residenza relative agli assistiti ricadenti nei propri ambiti di competenza.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 ottobre 2006.
  LAGALLA 

(2006.41.3036)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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