REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2006 - N. 51
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 27 settembre 2006.
Determinazione della variazione percentuale premiale in favore delle province regionali per l'anno finanziario 2006.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Visto l'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, relativa alle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno finanziario 2006;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 15 dell'1 febbraio 2006, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2006, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Dato atto che, giusta l'art. 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, modificato ed integrato dall'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e dall'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il fondo per garantire alle province, nell'anno 2006, lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo ammonta complessivamente ad E 204.632.101,93, da cui è da detrarre l'importo corrispondente alle entrate accertate dalle medesime province nel secondo esercizio antecedente quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 2/2002;
Che, giusta l'art. 2, comma 2, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10, recante disposizioni concernenti il personale delle soppresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, l'ammontare dei trasferimenti regionali in favore delle province è ridotto di E 3.550.000,00;
Che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, accertato l'importo riscosso dalle province nel penultimo esercizio ex citato art. 10 della legge regionale n. 2/2002, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio e determina il residuo importo a carico del bilancio regionale;
Considerato che, secondo il comma 2 del richiamato art. 76 della legge regionale n. 2/2002, antecedentemente alla ripartizione delle risorse sul fondo, occorre determinare, con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze e sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle risorse medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei propri dipendenti e l'ammontare delle spese correnti;
Considerato, altresì, che la richiamata legge regionale n. 17/2004 ha previsto i seguenti due nuovi indicatori, cui connettere la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione:
-  art. 31, comma 1: variazione del numero di abitanti causata dalla presenza di flussi turistici;
-  art. 31, comma 2: attivazione delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dalla vigente legislazione;
Rilevato, tuttavia, giusta anche parere reso dall'Ufficio legislativo e legale con nota n. 7595/104.2006.11 del 28 aprile 2006, che l'indicatore di cui al richiamato comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 17/2004 è da ritenere assorbito nella riserva prevista e disciplinata dall'art. 21, comma 15, della legge regionale n. 19/2005 e dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 16/2006;
Considerato che gli indicatori per la determinazione della variazione percentuale di cui al comma 2, art. 76, della legge regionale n. 2/2002 ed al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 17/2004 sono da individuare secondo il procedimento seguente e con riferimento alla gestione del bilancio dell'anno 2005:
-  sforzo tariffario: rapporto tra proventi servizi ed accertamento entrate correnti;
-  sforzo fiscale: rapporto tra accertamento entrate Tit. I ed accertamento entrate correnti;
-  capacità di riscossione: rapporto tra riscossioni entrate Titoli I e III ed accertamenti entrate Titoli I e III;
-  propensione agli investimenti: rapporto tra impegni spese Tit. I finanziate con entrate proprie ed impegni spese correnti;
-  flussi turistici: individuazione del maggior numero annuo di abitanti;
I singoli valori ottenuti, poi, sono da ponderare con il rapporto tra dipendenti e spesa corrente, dividendosi i valori dei singoli indicatori con il quoziente ottenuto dal predetto rapporto;
Risultano positivamente valutabili gli indicatori con valori superiori a quelli medi regionali, analogamente determinati;
Rilevato, altresì, che la quota complessiva del fondo riservata è assegnata proporzionalmente per ciascun indicatore ed è ripartita fra tutte le province che presentano il relativo valore positivo, accertato secondo il procedimento indicato;
Sentiti i pareri espressi il 12 aprile ed il 9 maggio 2006 dalla Conferenza Regione - autonomie locali, con proposta che la variazione percentuale trovi applicazione solamente in aumento, sia commisurata all'1 per cento del fondo ripartibile ed il relativo complessivo importo di E 712.834,28, sia ripartito proporzionalmente per ciascuno dei cinque indicatori;
Ritenuto di condividere la predetta proposta;

Decreta:


Art. 1

La variazione percentuale per l'esercizio finanziario 2006, prevista dall'art. 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dall'art. 31 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, da applicare sul fondo delle autonomie in favore delle province, è determinata nell'1 per cento del fondo ripartibile ed è, pertanto, pari ad E 712.834,28.

Art. 2

L'applicazione della variazione è disciplinata secondo le modalità ed i criteri indicati in premessa.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 settembre 2006.
  COLIANNI 
  LO PORTO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 5 ottobre 2006 al n. 735.
(2006.42.3127)
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023*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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