REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2006 - N. 51
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 27 settembre 2006.
Approvazione di variante al piano regolatore generale per il centro storico del comune di Castronovo di Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 maggio 1976, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 15/91;
Vista la circolare A.R.T.A. n. 3/2000;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 531/D.R.U. del 23 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castronovo di Sicilia;
Visto il foglio prot. n. 2393 del 17 marzo 2006, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 20871 del 22 marzo 2006, con il quale il comune di Castronovo di Sicilia ha trasmesso, per gli adempimenti ex art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante al piano regolatore generale per il centro storico;
Visto il foglio prot. n. 6480 del 13 luglio 2006, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 46459 del 14 luglio 2006, con il quale il comune di Castronovo di Sicilia ha trasmesso la documentazione richiesta con nota assessoriale n. 40870 del 15 giugno 2006;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 52 del 17 ottobre 2005, con la quale il comune di Castronovo di Sicilia ha adottato, ai sensi della legge regionale n. 71/78, la variante al piano regolatore vigente relativa al centro storico;
Visto il foglio datato 16 febbraio 2006 con cui è stata trasmessa la certificazione a firma del segretario comunale di Castronovo di Sicilia, in ordine alla regolarità degli adempimenti previsti dall'art. 186 dell'ordinamento regionale degli enti locali;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi al piano adottato con delibera del consiglio comunale n. 49 del 25 ottobre 2004;
Vista la certificazione, datata 8 marzo 2005, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano adottato con delibera consiliare n. 49 del 25 ottobre 2004, nonché attestante l'acquisizione di n. 10 osservazioni entro i termini e di n. 1 fuori i termini, avverse allo strumento urbanistico adottato;
Visto il registro protocollo speciale relativo alle osservazioni;
Vista la copia di tutte le osservazioni pervenute entro e fuori i termini;
Vista la relazione del progettista sulle osservazioni;
Vista la tav. 3* della variante al piano regolatore generale con la visualizzazione delle osservazioni accoglibili;
Vista la tav. 15* della planimetria di progetto. Modalità di intervento con visualizzazione delle osservazioni accoglibili;
Vista la tav. 15** della planimetria di progetto. Modalità di intervento con localizzazione delle osservazioni;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 2 del 19 gennaio 2006 avente per oggetto: "Adozione variante al piano regolatore generale relativa al centro storico. Deduzioni alle osservazioni ed opposizioni";
Vista la determina, prot. n. 727 del 17 novembre 2005 del responsabile del settore urbanistica del comune di Castronovo di Sicilia, di presa atto del silenzio assenso sulla richiesta di parere, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, da acquisirsi dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, sulla variante al piano regolatore generale per il centro storico per decorrenza dei termini;
Vista la copia del parere n. 5724 del 28 settembre 2005 (favorevole con prescrizioni e raccomandazioni) reso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, dall'ufficio del Genio civile di Palermo;
Visto il parere n. 16 del 15 settembre 2006 espresso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.2 di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
2  -  RILIEVI
Il progettista ha elaborato la variante di che trattasi tenendo conto in massima parte delle direttive contenute nella circolare A.R.T.A. n. 3/2000 e per quanto si deduce dalla relazione e dagli elaborati a corredo degli atti amministrativi prodotti si può brevemente riassumere che:
-  le principali modifiche apportate dalla variante allo strumento urbanistico vigente riguardano sostanzialmente il regime normativo, che viene modificato al fine di velocizzare gli iter approvativi degli interventi di semplice ristrutturazione da effettuarsi all'interno del centro storico, ciò a mezzo di un articolato che definisce il quadro normativo da cui riferirsi per ciascuna tipologia di intervento in funzione delle caratteristiche di ciascuna unità edilizia; altra modifica sostanziale apportata dalla presente variante è quella relativa alla riperimetrazione della zona A;
-  l'attuale perimetrazione del centro storico, secondo quanto contenuto nel piano regolatore vigente è stata determinata a seguito di una prescrizione contenuta nel decreto di approvazione del piano ad opera del Consiglio regionale dell'urbanistica che ampliava di fatto una più ridotta perimetrazione effettuata dal progettista del piano regolatore generale adottato dal comune, estendendo il perimetro del centro storico praticamente a tutto il centro urbano;
-  alla nuova perimetrazione relativa alla variante di che trattasi si è giunti a seguito di un più approfondito studio e da una analisi storico-morfologica dell'insediamento urbano e delle sue attuali caratteristiche formali e funzionali in conformità agli indirizzi ed ai principi metodologici contenuti nel documento delle linee guida del piano paesistico regionale, secondo quanto richiamato nella circolare assessoriale n. 3/2000;
-  una parte del centro storico, precisamente quella ubicata a nord-ovest, è soggetta a gravi rischi geomorfologici e per tale ragione è stata esclusa la sua pianificazione particolareggiata dal momento che gli unici interventi possibili sono quelli di manutenzione ordinaria e di ristrutturazione semplice;
-  all'interno del perimetro dettato dalla scheda CSU risultavano ricomprese anche alcune aree di fatto inedificate ed utilizzate come orti urbani e in cui di recente è stato pure realizzato qualche edificio che il progettista della variante de quo ha inteso enucleare e riclassificare in considerazione della datazione dei singoli immobili;
-  al fine di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e gli spazi urbani all'interno del centro storico, al fine, altresì, di incentivare l'avvio di processi di recupero edilizio e di nuovo sviluppo economico, la variante ha apportato anche sostanziali modifiche al quadro normativo innalzando gli standard abitativi e prevedendo la possibilità di avvalersi di successive iniziative, pubbliche e private, attraverso le quali provvedere alla stesura di piani particolareggiati di comparto all'interno del centro storico;
-  è stata individuata una sola area che potrà essere oggetto di tali successive iniziative finalizzate alla ristrutturazione urbanistica ed è riportata e perimetrata nella tav. 15 di progetto;
-  il progetto dunque prevede sostanzialmente interventi riassumibili in tre categorie:
a) di carattere conservativo;
b) di trasformazione conservativa;
c) di ristrutturazione urbanistica;
-  le prime due tipologie sono pressoché quelle previste dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78 (differenziandole tra ristrutturazione edilizia semplice e complessa); per quanto attiene alle ristrutturazioni complesse, tali si definiscono quelle in cui è previsto di consentire la possibilità di sopraelevare alcuni edifici privi di pregio storico ed ambientale ad una elevazione fuori terra e riutilizzare vecchi depositi agricoli, pagliere, stalle che altrimenti non troverebbero oggi alcuna possibile fruizione. Per questi casi di sopraelevazione il progettista, rifacendosi a precedenti determinazioni del Consiglio regionale urbanistico su casi analoghi, ha stabilito di assoggettare le "nuove costruzioni" (così sono da considerarsi gli interventi di sopraelevazione) al limite di 5 mc./mq. a norma di quanto dettato dal decreto interministeriale n. 1444/68;
-  per quanto riguarda la terza tipologia, la ristrutturazione urbanistica, questa interessa un solo comparto della zona A, e rappresenta un intervento di ricucitura del tessuto urbano in prossimità di talune zone poste in parte lungo il tracciato del perimetro di zona di cui al piano vigente. In massima parte all'interno del comparto sono presenti aree libere oppure occupate da edifici di più recente costruzione. Gli interventi previsti sono quelli di cui alla lett. e) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 e potranno essere realizzati previa approvazione di specifici piani esecutivi di comparto, secondo le disposizioni contenute all'interno delle norme tecniche d'attuazione della variante in argomento (tav. 16) all'art. 20;
-  le norme tecniche d'attuazione di cui alla tav. 16 riportano in 52 articoli le varie categorie d'intervento specificandone in dettaglio l'applicazione;
-  nelle suddette norme tecniche di attuazione è stato introdotto un intero capitolo, che comporta l'adeguamento del piano regolatore generale vigente alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 28/99 e nel D.P.R.S. 11 luglio 2000 relative alla disciplina delle attività commerciali in centro storico;
-  ulteriori modifiche apportate dalla variante in argomento riguardano la mobilità urbana e la realizzazione di nuovi parcheggi, per la realizzazione di questi ultimi è prevista l'eliminazione di un piccolissimo isolato urbano, posto ad angolo tra il corso Umberto e la via Roma che ad eccezione rispetto alle altre scelte urbanistiche trova giustificazione per manifestate esigenze di sicurezza pubblica costituendo una opportuna via di fuga dal centro abitato;
-  è inserita nella variante anche una nuova strada di previsione che si estende dalla piazza della Fontana, parallelamente all'asse del torrente, seguendo un antico percorso pedonale esistente; tale previsione è inserita all'interno di una più ampia sistemazione che ricomprende anche la realizzazione del previsto parco agricolo dei mulini;
-  sono stati inseriti nella variante, come detto, anche nuovi parcheggi da realizzarsi nei pressi del municipio in un edificio di recente costruzione adibito a garages e deposito, ed un'altra area a parcheggio è stata individuata a valle con la previsione di un ampliamento di uno slargo (piano Gentile e largo Passalacqua) già attualmente destinato a parcheggio;
-  sono altresì previste attrezzature e servizi di nuova realizzazione di cui alcune ricomprese nel programma triennale delle opere pubbliche 2003/2005, quale ad esempio anche il parco agricolo Dei Mulini citato precedentemente, ma queste non vengono prese in esame per il momento in quanto l'amministrazione comunale, nelle more della definizione dell'avvio del procedimento d'esproprio con la comunicazione alle ditte interessate ha richiesto a questo ufficio di esprimersi unicamente riguardo alla parte normativa.
Dopo l'adozione la variante è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
Sono state presentate entro i termini dieci osservazioni ed una fuori i termini che sono state controdedotte dal progettista e dal consiglio comunale con propria deliberazione n. 2 del 19 gennaio 2006.
Relativamente alle osservazioni nulla si ha da rilevare e si ritengono in tutto condivisibili le deduzioni del progettista di cui alla "Relazione sulle osservazioni" e così come evidenziate e riportate negli elaborati 3*, 15* e 15**.
Analizzando il contenuto nella circolare A.R.T.A. n. 3/2000, si riscontra che alcuni elaborati che costituivano "requisito minimo" di corredo alla variante generale della zona A non sono stati prodotti dal progettista, ma in considerazione che l'istanza di approvazione è ristretta alla sola parte normativa e che è in itinere di revisione lo strumento urbanistico generale, la verifica di taluni aspetti si può rimandare se occorre al momento in cui si prenderà in esame l'aspetto puramente urbanistico relativo alla realizzazione delle attrezzature e della verifica degli standards urbanistici.
In sintesi si evidenzia che:
-  secondo quanto previsto dalla circolare al punto 3.7 (d) il progettista per la redazione della variante ha utilizzato come base cartografica un rilievo aerofotogrammetrico dell'area urbana a scala 1:2.000 fornitogli dall'amministrazione comunale, riportandolo a scala 1:1.000 e sul quale è stata ridisegnata la mappa catastale del nuovo catasto edilizio urbano;
-  non è stato redatto lo stralcio del piano regolatore generale a scala 1:10.000, probabilmente in quanto le piccole dimensioni del territorio interessato dalla variante a tale scala sarebbero risultate poco intellegibili;
-  non è stata effettuata una ricognizione delle reti infrastrutturali sullo stato degli impianti urbani e non è stato redatto un regolamento edilizio rimandando tali studi, verosimilmente, alla stesura del piano regolatore generale, e che pertanto la variante, non prendendole in considerazione, si presume che le modifiche non incideranno su questo aspetto normativo e su quanto contenuto all'interno delle norme di attuazione della variante.
3  -  CONSIDERAZIONI
Per quanto sopra richiamato ed evidenziato, si ha da rilevare, in ordine agli interventi di ristrutturazione urbanistica da attuarsi a mezzo di piani esecutivi di comparto, che lo stesso, così come perimetrato ed individuato all'interno della zona A (elaborato tav. 15) e con i parametri urbanistici-edilizi previsti dall'art. 20 delle norme tecniche di attuazione, può ritenersi condivisibile.
Fermo restando che, per la ristrutturazione urbanistica, di cui alla lett. e) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, l'approvazione dei piani esecutivi di comparto, che potranno essere presentati anche da soggetti privati, resta di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 55 della stessa legge.
In ogni modo per ulteriori interventi di ristrutturazione urbanistica ad opera dei privati, gli stessi dovranno essere preceduti da individuazione da parte del consiglio comunale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/78.
Le nuove costruzioni ammissibili nelle aree libere o che si rendano libere dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche, a norma dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78.
Tutte le concessioni relative a costruzioni non comprese in zone o piani esecutivi di recupero non sottoposte alle prescrizioni del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, dovranno essere rilasciate previo nulla osta della competente Soprintendenza, che dovrà valutarne l'ammissibilità in relazione alle esigenze di tutela naturale, ambientale, paesaggistica e dei beni culturali.
Per quanto riguarda le aree individuate dal progettista inerenti le attrezzature e i servizi e, di conseguenza, il dimensionamento degli standard urbanistici, questo Assessorato non può, al momento, esprimersi in attesa che venga definita la procedura relativa all'avvio del procedimento d'esproprio (art. 11 del D.P.R. n. 327/2001).
Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa unità operativa 3.2 del D.R.U. e del parere che la variante al piano regolatore generale per il centro storico di Castronovo di Sicilia, adottata con delibera del consiglio comunale n. 52 del 17 ottobre 2005, sia meritevole di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, limitatamente all'individuazione del perimetro del centro storico e, per quanto attiene l'aspetto normativo, alle relative norme tecniche di attuazione, con le prescrizioni espresse nelle superiori considerazioni e secondo le direttive impartite dall'ufficio del Genio civile.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 16 del 15 settembre 2006, reso dall'unità operativa 3.2 di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dall'unità operativa 3.2 n. 16 del 15 settembre 2006, è approvata la variante al piano regolatore generale relativa al centro storico di Castronovo di Sicilia, adottata con delibera del consiglio comunale n. 52 del 17 ottobre 2005, limitatamente all'individuazione del perimetro del centro storico e, per quanto attiene l'aspetto normativo, alle relative norme tecniche di attuazione, con le prescrizioni espresse nelle superiori considerazioni e secondo le direttive impartite dall'ufficio del Genio civile.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere dell'unità operativa 3.2 n. 16 del 15 settembre 2006;
 2)  delibera consiliare n. 52 del 17 ottobre 2005;
 3)  delibera consiliare n. 2 del 19 gennaio 2006;
 4)  relazione;
 5)  previsioni del piano regolatore generale vigente (scala 1:1.000);
 6)  variante al piano regolatore generale vigente (scala 1:1.000);
 7)  datazione del patrimonio edilizio (scala 1:1.000);
 8)  attrezzature pubbliche (scala 1:1.000);
 9)  planimetria stato di fatto catastale (scala 1:1.000);
10)  destinazioni d'uso dei piani terreni (scala 1:1.000):
11)  emergenze architettoniche (scala 1:1.000);
12)  consistenza del patrimonio edilizio (scala 1:1.000);
13)  trasformazioni edilizie (scala 1:1.000);
14)  tipologie edilizie (scala 1:1.000);
15)  abaco delle tipologie edilizie (scala 1:200);
16)  dati socio-economici per sezioni censuarie;
17)  planimetria di progetto: destinazioni d'uso (scala 1:1.000);
18)  planimetria di progetto: modalità di intervento (scala 1:1.000);
19)  norme tecniche di attuazione;
20)  carta tecnica regionale con indicazione degli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche;
21)  planimetria del centro abitato con indicazione degli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche;
Studio geologico
22)  all.  1  -  relazione geologica;
23)  all.  2  -  carta geologica (scala 1:2.000);
24)  all.  3  -  carta geomorfologica (scala 1:2.000);
25)  all.  4  -  carta idrogeologica (scala 1:2.000);
26)  all.  5  -  carta litotecnica (scala 1:2.000);
27)  all.  6  -  carta delle pericolosità geologiche e delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (scala 1:2.000);
28)  all.  7  -  dati geognostici;
29)  all.  8  -  profili stratigrafici.

Art.  3

Il comune di Castronovo di Sicilia dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione della variante al piano regolatore generale relativa al centro storico e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dai progettisti le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  4

La variante al piano regolatore generale relativa al centro storico approvata dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 settembre 2006.
  LIBASSI 

(2006.41.3057)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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