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DECRETO 4 agosto 2006. Elenco dei soggetti le cui istanze sono escluse, ai fini della partecipazione alle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione, per mancanza dei requisiti.
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, la quale all'art. 3 dà incarico all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali di predisporre appositi elenchi dai quali estrarre a sorte i componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi;
Visto il D.P.Reg. 8 gennaio 1992, n. 5, con il quale sono stati stabiliti i criteri di formazione dei suddetti elenchi;
Ritenuto che, ai sensi del 6° comma del citato art. 3 della legge regionale n. 12/91, la predetta iscrizione è riservata ai dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza, con qualifiche direttive o dirigenziali, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, ai magistrati in quiescenza, ai liberi professionisti in possesso di laurea e iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni, ai docenti delle università degli studi e delle scuole medie statali di primo e di secondo grado;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 7 marzo 2003, con il quale si è data conoscenza della necessità di provvedere alla formazione di nuovi elenchi in sostituzione dei precedenti;
Vista la circolare n. 6 del 7 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 14 maggio 1999, recante disposizioni in ordine all'attuazione dell'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, concernente l'istituzione degli uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche e la possibilità d'iscrizione negli elenchi per tale area tipologica;
Rilevato che gli istanti sottoelencati non hanno uno o più dei requisiti sopra specificati per l'iscrizione negli elenchi e che nei confronti dei medesimi occorre procedere alla necessaria esclusione;
Decreta:
Articolo unico
Le istanze di iscrizione negli elenchi, di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, prodotte dai nominativi, di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono respinte per il motivo a fianco di ciascuno indicato.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
Palermo, 4 agosto 2006.
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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