REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 OTTOBRE 2006 - N. 49
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


CIRCOLARE 31 agosto 2006, n. 10.
Modifiche del sistema dei controlli, legge regionale n. 19/2005, art. 21. Direttive.

ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DELL'ISOLA
e, p.c.  AI SINDACI DEI COMUNI DELL'ISOLA 

Con l'entrata in vigore dell'art. 21, 14° comma, della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 23 dicembre 2005, il sistema dei controlli degli atti deliberativi adottati dalle II.PP.A.B. dell'Isola è ricondotto con riguardo al solo aspetto di legittimità alle seguenti materie:
-  bilancio preventivo e relative variazioni, conto consuntivo;
-  piante organiche e modifiche, regolamento del personale;
-  alienazione del patrimonio immobiliare;
-  modifiche allo statuto.
I predetti atti deliberativi vanno trasmessi, a conferma della previgente normativa, in duplice copia entro quindici giorni dall'adozione, al servizio 1° di questo Assessorato, con contestuale pubblicazione all'albo pretorio del comune o del medesimo ente il primo giorno successivo e per 10 giorni consecutivi con approvazione od annullamento entro i successivi trenta giorni dalla ricezione, fermo restando che gli atti per i quali non viene adottato entro il predetto termine alcun provvedimento divengono ope legis esecutivi.
Viene confermato che il predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni ovvero a prescrizioni in ordine al contenuto, rimanendo esclusa qualsiasi valutazione in ordine al merito dell'atto adottato avuto riguardo al solo rispetto delle prescrizioni definite dall'impianto legislativo vigente.
Trova, altresì, conferma per mancata abrogazione la procedura riportata dall'art. 68, 4° comma, della legge regionale n. 10/99, che fissa la sospensione del superiore termine per l'esercizio dell'attività di controllo per intervenuta richiesta di chiarimenti ad integrazione degli atti pervenuti, con obbligo per le II.PP.A.B. ad ottemperare nell'ulteriore termine di giorni 20 dalla notifica della richiesta e successiva conclusione del procedimento di approvazione o di annullamento a cura del competente servizio entro i successivi trenta giorni.
Rimangono, pertanto, esclusi dal controllo di legittimità le deliberazioni aventi per oggetto sia la locazione e conduzione di immobili per periodi anche eccedenti i tre anni, le liti attive e passive e transazioni, nonché le procedure di affidamento e nomina del servizio di tesoreria.
Queste ultime materie, seppure ricomprese nell'autonoma attività decisionale degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B., possono essere oggetto, al pari di ogni altra deliberazione, dell'attività di vigilanza di questo Assessorato nell'ambito di una rinnovata azione di sostegno e di assistenza tecnica oltre che di generale verifica del rispetto dei principi generali di buona amministrazione che deve sovrintendere l'attività degli enti in attuazione delle finalità istituzionali ed in conformità ai più recenti indirizzi di politica sociale adottati dal Governo regionale: "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
Vigilanza che dovrà nelle modalità più opportune riguardare il rispetto delle procedure amministrative e contabili, la programmazione delle attività e la pianificazione delle risorse, l'erogazione degli interventi, il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro per il personale impiegato, il rispetto delle procedure di assunzione in ruolo od a tempo determinato, anche alla luce delle più recenti disposizioni riportate dall'art. 49 della legge regionale n. 15/2004, le procedure sulle forniture di beni e servizi e sull'appalto di opere edili ed ogni altra iniziativa diretta all'esclusivo conseguimento degli obiettivi di aiuto e di inclusione sociale a favore dei cittadini richiedenti tutela e protezione sociale.
Si coglie l'occasione per ricordare che il più recente indirizzo legislativo (legge n. 328/2000), a conferma del riordino dei servizi sociali operato già in Sicilia dalla legge n. 22/86, assegna proprio alle II.PP.A.B., nel rispetto delle finalità statutarie, un ruolo centrale nella rete locale dei servizi integrati socio-sanitari divenendo soggetti responsabili fin dalla programmazione, di concerto con i comuni e le aziende unità sanitarie locali, dell'attuazione dei piani di zona pur nell'imminente trasformazione in aziende pubbliche di servizi alle persone (art. 10) ove sussistano le condizioni di funzionalità e di autonomia finanziaria, non esclusa la fusione con altri organismi di pari natura istituzionale a rafforzarne la capacità gestionale con impiego del patrimonio comunitario.
In pratica le II.PP.A.B. ancora funzionanti, per attualità dei fini statutari e per risorse disponibili, debbono ritrovare piena utilizzazione essendo strumentali ed essenziali per l'espletamento di funzioni obbligatorie riconducibili al dovere di solidarietà sociale ove non realizzabili in ambito familiare collocandosi nel contempo all'interno della stessa organizzazione degli enti locali secondo una collaudata cogestione dei servizi in rapporto fiduciario ed in regime di convenzione (artt. 20/23, legge regionale n. 22/86) in posizione prioritaria rispetto agli organismi del terzo settore pervenendo nel contempo al necessario equilibrio economico-finanziario (art. 66, legge regionale n. 22/86).
In conclusione, a beneficio dei comuni che leggono per conoscenza, si ribadisce ancora una volta che le II.PP.A.B. dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, presenti in ogni provincia siciliana ed in possesso di patrimoni immobiliari di notevole rilievo storico-monumentale e di potenzialità umane e professionali spesso sottostimate o sottoutilizzate, possono e debbono riacquistare un ruolo centrale ed indiscutibile nella soddisfazione dei bisogni umani e sociali a fronte di sempre più estesi fenomeni di povertà, disagio e di esclusione sociale, a beneficio di soggetti con difficoltà per povertà, solitudine, dipendenza, non autonomia. Non senza dimenticare il notevole sforzo finanziario sostenuto in oltre un ventennio dal bilancio regionale per riconvertire e dotare le strutture assistenziali delle II.PP.A.B. di ogni requisito con riguardo agli ambienti, ai servizi, sicurezza degli impianti, abbattimento delle barriere architettoniche e funzionalità complessiva degli edifici con espresso richiamo agli standard regionali fissati per ciascuna tipologia di servizio.
Gli stessi organismi di rappresentanza (C.d.A.) delle II.PP.A.B. sono integrati o costituiti da rappresentanti dei comuni nel rispetto degli atti di fondazione a riprova delle ragioni etico-morali poste a base della loro quasi secolare attività. Ne consegue l'ulteriore necessità che, in funzione della loro partecipazione al tavolo tecnico-decisionale dei piani di zona, le II.PP.A.B. in tempi brevi pervengano alla riqualificazione e/o riconversione delle proprie attività in coerenza con i più recenti indirizzi di sussidiarietà e di responsabilità del Welfare avviato in Sicilia in rapporto diretto ai bisogni sociali espressi dal territorio di riferimento.
Con i superiori intenti si assicura il massimo impegno dei competenti servizi di questo Assessorato a superare ritardi e remore che negli ultimi anni hanno portato ad una ridotta visibilità delle II.PP.A.B. nel contesto delle politiche sociali.
  L'Assessore: COLIANNI 

(2006.39.2868)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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