REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 OTTOBRE 2006 - N. 49
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 10 luglio 2006.
Sospensione dell'efficacia del decreto 20 aprile 2006, relativo alla rideterminazione e/o integrazione delle tariffe massime relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario, di ricovero diurno e di riabilitazione ospedaliera.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ASSESSORE AD INTERIM PER LA SANITA'

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2002, con il quale sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza;
Visto il decreto n. 176 del 18 febbraio 2003, con il quale sono state rideterminate le tariffe relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario, di ricovero diurno e di riabilitazione ospedaliera;
Visto il decreto n. 6845 del 30 novembre 2005, che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2006 nella Regione siciliana, l'utilizzo della versione 19ª ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;
Visto il decreto n. 7767 dei 20 aprile 2006, con il quale sono state individuate le tariffe derivanti dall'applicazione dei nuovi DRGs, che, utilizzando la metodologia in uso presso la Regione Lombardia, prevede in particolare il rimborso di talune protesi impiantate, peraltro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 9 giugno 2006;
Considerato che dall'esame dei modelli CE del I trimestre dell'esercizio in corso e dalla verifica effettuata in contraddittorio con le aziende sanitarie è emerso che il trend di gestione, tenendo conto delle risorse economiche destinate dal Fondo sanitario nazionale, non è in linea con il mantenimento dell'equilibrio economico previsto dal patto di stabilità;
Preso atto che è in corso di definizione un nuovo patto di stabilità tra lo Stato e le Regioni, finalizzato al mantenimento dell'equilibrio della spesa sanitaria all'interno della compatibilità della finanza pubblica, ufficializzato nei corso della riunione dei 21 giugno c.a.;
Considerato che per l'effetto si renderà necessario individuare misure di contenimento della spesa con particolare riguardo l'assistenza ospedaliera;
Ritenuto, pertanto, che, nelle more di definire in sede di riunioni della Conferenza Stato Regioni i contenuti del nuovo patto di stabilità riguardante il servizio sanitario nazionale ed il relativo sistema di finanziamento, di sospendere temporaneamente, con decorrenza immediata, il decreto n. 7767 del 20 aprile 2006, concernente il regime delle tariffe per i nuovi DRGs;
Ritenuto, di conseguenza, stabilire che a far data dall'1 febbraio 2006, data di efficacia del citato decreto assessoriale n. 7767/2006, restano in vigore le tariffe previste dal corrispettivo DRG valorizzato con la versione del Grouper 14ª;
Considerato che la decorrenza della sospensione avrà efficacia dal 1° gennaio 2006, fermo restando che le fatturazioni già, eventualmente emesse sulla base del tariffario di cui al decreto sopracitato potranno essere compensate nei mesi successivi, previa emissione di note di credito tra le parti;

Decreta:

Nelle more della definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità per il triennio 2006/2008 all'esame della Conferenza Stato-Regioni:

Art. 1

Sospendere l'efficacia del decreto n. 7767 del 20 aprile 2006 e applicare per i DRG di nuova istituzione, ai fini della remunerazione, le tariffe previste da corrispettivo DRG valorizzato con la versione del Grouper 14ª.

Art. 2

La decorrenza della "sospensione," di cui all'art. 1 del presente decreto, avrà efficacia dal 1° gennaio 2006, fermo restando che le fatturazioni già, eventualmente, emesse sulla base del tariffario di cui al decreto sopracitato potranno essere compensate nei mesi successivi, previa emissione di note di credito tra le parti.

Art. 3

Riservarsi di determinare il sistema dei DRGs regionali con separato provvedimento.

Art. 4

Per quanto non espressamente modificato con il presente decreto, resta in vigore quanto disposto con decreto n. 176/2003.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità per l'annotazione di rito ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 10 luglio 2006.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 2 agosto 2006 al n. 181.
(2006.41.3060)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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