REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 OTTOBRE 2006 - N. 49
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 7 giugno 2006.
Modifiche ed integrazioni al decreto 27 gennaio 2006, concernente individuazione dei centri specialistici per la diagnosi e piano terapeutico dei medicinali soggetti e non a note AIFA.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;
Vista la legge n. 537/93, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed, in particolare, per la farmaceutica, l'art. 8, comma 10, come modificato dall'art. 166 della legge n. 311/2004;
Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 1993, n. 306 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della citata legge n. 537/93 e successive modificazioni;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e 34/95 e relativi decreti attuativi;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce tra l'altro che la "prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla Commissione unica del farmaco";
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 7 del 10 gennaio 2001, di revisione delle "note" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'allegato 2 al citato decreto ministeriale 22 dicembre 2000, come integrato e modificato con successivo decreto ministeriale 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2001, n. 179, ove sono specificati i medicinali per i quali è prevista la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche quando la complessità clinica e gestionale della patologia trattata preveda un periodico ricorso alla struttura e la cui prescrizione a carico del SSN è consentita solo su diagnosi e piano terapeutico dei centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, recante le "Note AIFA 2004" e il "Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale - territorio (PHT)" e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 23 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004, nel quale è affermato il principio che la distribuzione diretta dei medicinali inclusi nel PHT o altre forme di distribuzione di tali medicinali individuate dalle regioni, non modificano né il regime di rimborsabilità né il regime di dispensazione dei medicinali di cui sopra, come indicato nei rispettivi decreti di autorizzazione all'immissione in commercio delle singole formulazioni;
Vista la determinazione AIFA del 25 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 30 luglio 2005 e successive modificazioni, con la quale è stato aggiornato l'elenco dei medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale con indicazione del regime di fornitura, compresi i farmaci classificati come H-Osp2 utilizzabili anche in ambito extraospedaliero secondo disposizioni delle regioni;
Visto il proprio decreto n. 7272 del 27 gennaio 2006, con il quale è stato aggiornato l'elenco, di cui all'allegato 1) allo stesso decreto, dei medicinali soggetti e non a note AIFA la cui prescrizione deve essere effettuata su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati e sono stati individuati detti centri;
Viste le risultanze della riunione del gruppo tecnico interregionale sulla farmaceutica tenutasi a Roma in data 28 marzo 2006, che ha visto le regioni concordi nel ritenere che per la prescrizione dei farmaci H-Osp2 debbano essere individuati dalle regioni specifici centri autorizzati e che la prescrizione di tali farmaci debba riportare tutti gli elementi che connotano il piano terapeutico;
Viste le risultanze della riunione tecnica tenutasi in data 5 maggio 2006, cui hanno partecipato i responsabili dei servizi nn. 3, 4 e il responsabile dell'U.O.1 del servizio 5 di questo dipartimento IRS, di cui al verbale e relativi allegati;
Ritenuto di dovere aggiornare, con modifiche ed integrazioni, l'allegato 1 al citato decreto n. 7272/2006, in conseguenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi medicinali per i quali è necessario disciplinarne le modalità di prescrizione e dispensazione ed in esito ad alcune istanze inerenti medicinali già inclusi nel predetto elenco;
Ritenuto, altresì, che per l'accesso alle terapie con i medicinali di cui sopra il personale navigante debba continuare a far riferimento agli ambulatori del Ministero della salute per l'assistenza sanitaria a detto personale;
Ritenuto, per quanto non indicato nel presente decreto, di dovere confermare quanto previsto nel precedente decreto n. 7272 del 27 gennaio 2006;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono confermate, i centri specializzati, individuati per la diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) dei medicinali soggetti e non a note AIFA, sono contemplati nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

L'accesso alle terapie con i medicinali di cui all'articolo precedente per il personale navigante resta assicurato dagli ambulatori del Ministero della salute per l'assistenza sanitaria a detto personale (SASN).

Art. 3

Resta confermato quanto previsto in premessa ed agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto n. 7272 del 27 gennaio 2006.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed all'Agenzia italiana del farmaco.
Palermo, 7 giugno 2006.
  CIRIMINNA 



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(2006.39.2917)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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