REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 OTTOBRE 2006 - N. 49
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 18 settembre 2006.
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di prodotti vitivinicoli nella campagna vitivinicola 2006/2007.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il reg. CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 ed, in particolare, l'allegato V, lettere c) e d), che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola;
Visto il reg. CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 ed, in particolare, l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
Visto il reg. CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità di applicazione del reg. CE n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;
Vista la legge n. 82 del 20 febbraio 2006, recante "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;
Visto, in particolare, l'art. 9 della citata legge n. 82/2006, il quale stabilisce che le regioni e province autonome, con proprio provvedimento, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola con o senza indicazione geografica e dei V.Q.P.R.D.;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2006, prot. n. F/1985, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all'acidificazione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 82/2006;
Vista la nota prot. n. 7575 del 31 agosto 2006 dell'Istituto regionale della vite e del vino, con la quale lo stesso ha comunicato l'esito delle verifiche effettuate dalle quali emerge la sussistenza delle condizioni climatiche che giustificano il ricorso all'arricchimento di mosti e di vini, sia da tavola che V.Q.P.R.D., in tutto il territorio regionale;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;
Per quanto specificato in premessa;

Decreta:


Articolo unico

1.  Nella campagna vitivinicola 2006/2007 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti sia da uve raccolte nelle aree viticole della Regione siciliana, atte a dare vini da tavola e vini ad IGT, sia da uve provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.
2.  Le operazioni di arricchimento, per i vini di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, fatte salve, per i V.Q.P.R.D., le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
3.  Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione.
4. Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
5.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 settembre 2006.
  LA VIA 

(2006.39.2870)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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