REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 13 OTTOBRE 2006 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


SUPPLEMENTO ORDINARIO

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 luglio 2006.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Campobello di Mazara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 12829 del 15 settembre 2004, assunto al protocollo generale di questo Assessorato con il n. 60816 del 22 settembre 2004, con il quale il comune di Campobello di Mazara ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Viste le delibere n. 1 dell'1 dicembre 2003 e successiva n. 2 del 7 aprile 2004, con la quale il commissario ad acta per il comune di Campobello di Mazara ha adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e ha preso atto dell'esame della stesura del P.R.G. adeguato agli emendamenti inseriti con la delibera di adozione;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alle delibere di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del segretario generale del comune di Campobello di Mazara, del 17 settembre 2004, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento;
Vista la certificazione a firma del segretario generale del comune di Campobello di Mazara, con la quale si attesta la presentazione di n. 529 osservazioni ed opposizioni, avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni dichiarate nelle suddette certificazioni nonché gli appositi elaborati di visualizzazione redatti dal progettista;
Viste le osservazioni ed opposizioni presentate direttamente presso questo Assessorato qui di seguito elencate:
 1)  ditta Barruzza Anna, prot. n. 38643 dell'11 giugno 2004;
 2)  ditta Barruzza Antonina, prot. n. 39171 del 14 giugno 2004;
 3)  ditta Bono Giacomo, prot. n. 33928 del 25 maggio 2004;
 4)  ditta Moceri Giovanna, Gentile Giovanni, Gentile Francesco, Gentile Agostino, prot. n. 34816 del 28 maggio 2004;
 5)  ditta Moceri Nicolò, prot. n. 33973 del 25 maggio 2004;
 6)  ditta D'Anna Santi, prot. n. 41559 del 23 giugno 2004;
 7)  ditta Pugliese Vita, prot. n. 25242 del 19 aprile 2005;
 8)  ditta Scuderi Marisa, Rizzo Felicia prot. n. 38508 dell'11 giugno 2004;
 9)  ditta Luppino Paolina, prot. n. 38793 dell'11 giugno 2004;
10)  ditta Liuzza Diego Roberto, Liuzza Vita, Liuzza Giuseppa, Liuzza Rosa Maria, prot. n. 38848 dell'11 giugno 2004;
11)  ditta Basone Martia, prot. n. 41664 del 23 giugno 2004;
12)  ditta Messina Salvatore, prot. n. 38792 dell'11 giugno 2004;
Viste le note prot. n. 20158 del 27 novembre 1998 e prot. n. 15726 del 29 ottobre 2002, con le quali l'ufficio del Genio civile di Trapani ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sullo strumento urbanistico in argomento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 34 del 10 maggio 2005, con la quale l'unità operativa 3.3/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, la proposta di parere n. 8 del 10 maggio 2005, relativa al piano in argomento, che di seguito si trascrive:
"Con nota n. 12829 del 15 settembre 2004, acquisita al nostro prot. n. 60816 del 22 settembre 2004, il comune di Campobello di Mazara ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al nuovo strumento urbanistico generale, come elencati nella delibera commissariale di adozione n. 1 dell'1 dicembre 2003 e successiva n. 2 del 7 aprile 2004 (presa d'atto esame della stesura del P.R.G. adeguato agli emendamenti inseriti con la delibera di adozione) che qui si intendono integralmente trascritti.
I termini previsti dagli artt. 4 e 19 della legge regionale n. 71/78 (modificati dall'art. 6 della legge regionale n. 9/93) scadranno, pertanto, rispettivamente il 19 giugno 2005 e il 16 marzo 2006, mentre le misure di salvaguardia avranno termine il 21 settembre 2007.
PIANO REGOLATORE GENERALE, REGOLAMENTO EDILIZIO, PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Il territorio comunale di Campobello di Mazara è inserito nel piano urbanistico comprensoriale n. 4 (D.P.R.S. n. 6/A del 13 gennaio 1973), dal quale non risulta interamente disciplinato essendo state stralciate in sede di approvazione dello stesso alcune zonizzazioni previste lungo la fascia costiera (zone bianche).
Successivamente, in attuazione dello strumento generale, è stato approvato il P.P.R.U. del centro abitato previsto dalla legge regionale n. 37/85.
Trattandosi di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti è obbligato alla redazione del P.E.E.P. ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 71/78 ed al P.P.A.
Tutta la fascia costiera risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ex legge n. 1497/39 per una profondità dalla battigia di 500 ml.
L'intero territorio comunale risulta sottoposto al vincolo paesaggistico ex legge n. 431/1985 e successive modifiche ed integrazioni.
Il territorio comunale non risulta ancora dotato del previsto P.T.P. (ambito 2).
Gli atti relativi al P.R.G. e gli elaborati di progetto, vistati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974 dall'ufficio del Genio civile di Trapani (prot. n. 20158 del 9 febbraio 1999 e prot. n. 15726 del 23 gennaio 2003), sono stati oggetto delle procedure di deposito e pubblicazione previste dalla legge regionale n. 71/78, a seguito delle quali sono state presentate n. 512 opposizioni e/o osservazioni nei termini di legge e n. 16 fuori termine.
ASPETTI E FASI PRELIMINARI
Si premette che tutto l'iter relativo alla definizione degli incarichi professionali dalle direttive generali sino alla redazione dello strumento urbanistico in questione è stato più volte discusso, integrato e modificato come riportato nella delibera commissariale di adozione n. 1 dell'1 dicembre 2003.
Appresso si riportano esclusivamente gli incarichi ritenuti definitivi alla stesura del P.R.G. svolta in due fasi.
Con delibera della commissione straordinaria n. 470 del 19 luglio 1993, è stato affidato l'incarico per la redazione del nuovo strumento urbanistico generale all'U.T.C., con l'affiancamento successivo del prof. G. Lo Re in qualità di consulente generale (delibera commissione straordinaria n. 249 del 25 maggio 1994).
In questa prima fase, con delibera di C.C. n. 50 del 14 maggio 1996 e successiva n. 6 del 24 febbraio 1997, viene approvato lo studio di massima.
Nella seconda fase, con D.G.M. n. 208 del 24 agosto 1997, vengono date ulteriori direttive per lo studio di massima del piano, l'incarico all'U.T.C. viene revocato e conferito all'arch. Francesco Restivo. Infine vengono definite le zone soggette a prescrizioni esecutive.
OBIETTIVI E STRATEGIE DEL P.R.G.
Il piano in sintesi si prefigge i seguenti obiettivi:
Livello territoriale
-  Salvaguardia delle emergenze ambientali e storico-culturali.
-  Potenziamento del sistema viario con l'inserimento di nuove strade.
-  Riqualificazione e tutela dell'ambiente agricolo e delle aree che caratterizzano la realtà ambientale e paesaggistica.
-  Potenziamento del sistema turistico-ricettivo localizzato a monte della fascia costiera in località Torretta Granitola.
Livello urbano
-  Riqualificazione urbana attraverso la razionalizzazione della trama viaria ed alcuni interventi assoggettati a prescrizioni esecutive.
-  Inserimento delle opere pubbliche previste nel programma triennale.
-  Revisione dei piani di recupero non attuati ricadenti sulla fascia costiera e del P.P.R. Campobello centro approvato.
-  Valorizzazione, tutela e salvaguardia delle aree che sono state interessate dall'urbanizzazione, dei beni ambientali e archeologici.
-  Definizione di un sistema di servizi correlati alla produzione e alla residenza.
-  Integrazione della viabilità esistente sia territoriale che urbana.
Le zone da sottoporre a prescrizioni esecutive sono state "scelte tra quelle che presumibilmente saranno investite da processi edificatori nel primo decennio di applicazione del piano" e precisamente riguardano n. 2 piani per insediamenti produttivi (P.I.P.) e n. 1 piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.).
ELEMENTI CONOSCITIVI DEL TERRITORIO
Dall'esame degli atti e del fascicolo amministrativo in possesso di questa U.O. risulta quanto segue:
-  Rilievo aerofotogrammetrico in scala 1/5.000 e 1/2.000 risalente al 1994.
-  Studio agricolo-forestale affidato agli agronomi G. Curatolo con D.C.S. n. 687 del 13 dicembre 1993 e consegnato il 27 febbraio 1998, adeguato alle disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 16/1996. Lo studio è stato aggiornato alla legge regionale n. 13/99 ed alle successive integrazioni di cui all'art. 89 della legge regionale n. 6/2001.
-  Studio geologico, geomorfologico, idrogeologico delle suscettività e geologico-tecnico relativo alle aree interessate dal piano regolatore generale e dai piani delle prescrizioni esecutive affidato le D.G.M. nn. 489/95 e 187/98 al dott. geol. Pietro Stassi.
-  Adeguamento al piano straordinario del rischio idrogeologico (D.A. 4 luglio 2000) aggiornato con D.A. del 3 maggio 2002.
-  Verbale di verifica sulla effettiva consistenza delle aree destinate ad uso pubblico dal P.R.G. in data 12 ottobre 1998 stilato in contraddittorio tra l'U.T.C. ed il progettista.
PROCEDURE DI ADOZIONE DEPOSITO E PUBBLICITÀ
Il P.R.G. presentato dal professionista nella sua ultima stesura è stato trattato in diverse sedute del C.C. richiamate nell'atto deliberativo di adozione, dalle quali è scaturito il progetto definitivo oggetto di emendamenti che, nei termini del disciplinare, sono stati riportati sugli elaborati pubblicati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
Gli elaborati del P.R.G., R.E. e PP.EE., a seguito dell'inadempienza del C.C., adottati con delibere commissariali (D.A. n. 1025 del 10 settembre 2003) n. 1 dell'1 dicembre 2003 e n. 2 del 7 aprile 2004, sono stati sottoposti a:
-  deposito a libera visione del pubblico dal 13 aprile 2004;
-  pubblicazione all'albo pretorio dal 16 aprile 2004 al 31 maggio 2004;
-  pubblicazione su manifesto murale a partire dal 16 aprile 2004 al 31 maggio 2004;
-  pubblicazione nel giornale Quotidiano di Sicilia del 22 aprile 2004;
-  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 aprile 2004, n. 17, p. II;
-  come attestato dal vice segretario comunale in data 17 settembre 2004, sono state presentate da enti e cittadini interessati n. 512 opposizioni e/o osservazioni nei termini di legge e n. 17 fuori termini.
ANALISI DEI TEMI TERRITORIALI E SOLUZIONI PROGETTUALI
1. I beni archeologici e storico-culturali
Il territorio comunale è interessato da diversi siti archeologici, il più importante dei quali è costituito dalle Cave di Cusa.
Sono inoltre presenti anche altre aree d'interesse archeologico individuate dal P.R.G. (Monte Cozzo e i suoli ricadenti in contrada Sansone Denaro), per le quali è in corso la procedura di apposizione del vincolo ai sensi della L.N.
Al fine di consentire una maggiore fruibilità e tutela dell'ambiente, il P.R.G. prevede di istituire, nella zona delle cave di Cusa, un parco archeologico in correlazione con quello di Selinunte.
Inoltre sono stati individuati bagli e masserie, per i quali è stata prevista una normativa per la loro salvaguardia ed il loro utilizzo.
2. Patrimonio ambientale e vincoli
-  Vincolo archeologico Cave di Cusa ed altri.
-  Il territorio comunale risulta interamente vincolato ai sensi della legge n. 1497/39 per una profondità di 300 mt.
-  Aree Sic individuate dalla Comunità europea ed inserite nell'elenco Natura 2000.
-  Vincolo idrogeologico.
-  Aree individuate dal piano di dissesto idrogeologico (D.A. n. 298 del 4 luglio 2000) e successiva revisione.
-  Proposte per l'assoluta salvaguardia delle emergenze naturalistiche ed ambientali individuate dal piano:
Parco della zona umida Acque Fituse
A sud del parco archeologico delle Cave di Cusa, dove le particolari condizioni ambientali dovute ad interventi antropici hanno determinato un ambiente naturale per le numerose specie di uccelli limicoli ed acquatici che vi trovano rifugio.
Parco naturale di contrada Campana
Zona da vincolare in base allo studio agricolo forestale ai sensi della legge regionale n. 16/96, in quanto caratterizzata da formazioni vegetali e tratti di costa affioranti. Idonea per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.
Parco suburbano didattico naturalistico di Torretta Granitola
Zona a nord di Torretta Granitola caratterizzata dalla presenza di numerose specie arbustive e arboree caratteristiche della macchia mediterranea.
Per tale area sono previsti interventi per la rivalutazione del patrimonio vegetale esistente.
3. Centro storico e patrimonio culturale
Individuato nell'ambito della perimetrazione contenuta nel P.U.C. e sulla base del piano di recupero contempla pure modeste aree da destinare allo sviluppo residenziale in modo da ricucire il tessuto urbano esistente.
Sono stati inoltre individuati beni puntuali per i quali è previsto il recupero oltre a quello della facies esterna al patrimonio edilizio.
Gli obiettivi sono i seguenti:
Riuso del patrimonio esistente non utilizzato.
Salvaguardia delle emergenze architettoniche ed ambientali.
Inserimento di attrezzature per garantire la vivibilità.
4. La fascia costiera
Tre Fontane
Nucleo urbano che risale al 1850, è situato a 8 km. circa da Campobello centro. Intorno agli anni '70 subisce un incremento edificatorio spontaneo. Risultano edificati 2,1 milioni di mq in carenza di spazi pubblici e adeguato sistema viario.
Tutta l'area è stata suddivisa nelle seguenti zone omogenee.
Per tale zona è previsto il riordino urbanistico, il recupero della qualità formale degli edifici e l'adeguamento degli standards di viabilità e delle attrezzature collettive necessarie.
Torretta Granitola
Fondata nel 1850, si trova al confine sud ovest del territorio comunale mantiene le caratteristiche di un piccolo borgo marinaro. Il contesto è caratterizzato dalla presenza del faro di Capo Granitola, dall'antica tonnara e dalla Cala delle Pulci, con il nucleo storico che si sviluppa al suo intorno.
Il piano propone la tutela della morfologia del luogo con un semplice riassetto viario ed un completamento edilizio nelle aree più esterne.
A completamento delle aree urbane poste sulla fascia costiera vengono individuate aree modeste da destinare a nuovi insediamenti per usi stagionali con basso indice di edificabilità.
5. Il sistema produttivo
-  Agricoltura: coltura della vite e dell'olivo con presenza di bagli.
-  Pesca.
-  Industria, lavorazione del legno e del ferro.
-  Turismo e ricettività: in fase di sviluppo recente per effetto di interventi legati alla programmazione negoziata e prevalentemente nelle contrade.
Il P.R.G. prevede la rilocalizzazione delle attività produttive attualmente all'interno del centro urbano ed individua due nuove aree per gli insediamenti produttivi:
-  la prima all'ingresso nord est della città tra la via Vittorio Emanuele II e la circonvallazione est, di superficie mq. 84.210 da destinare prevalentemente ad attività produttive artigianali con annesse aree per l'esposizione ed il commercio;
-  la seconda, di mq. 88.710, a ridosso della stazione ferroviaria ad ovest della città, è da destinare all'insediamento di piccole industrie nocive ed inquinanti e con attività rumorose.
La zona da destinare ad insediamenti turistico-ricettivi di "respiro internazionale", anche culturale date le caratteristiche ambientali della zona, è costituita da una fascia di circa 173 Ha. localizzata lungo la costa a monte della fascia dei 300 mt. dalla battigia, nel tratto compreso tra Tre Fontane e Torretta Granitola.
DEMOGRAFIA E DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI
Dalle analisi demografiche, riportate nella relazione generale, si evince che il comune ha subito un modesto incremento demografico negli ultimi anni. Non ci sono state quindi variazioni di rilievo della popolazione residente che al 1994 contava 12.576 ab..
La proiezione statistica dei dati nel ventennio "1994-2015" è di 15137 ab. (incremento di 2561 ab.).   

Inoltre, trattandosi di un comune interessato da flussi migratori extraeuropei provenienti dal nord africano, è stato previsto l'insediamento di 400 ab. extracomunitari residenti.
Fabbisogni residenziali e le attrezzature d'interesse locale e generale sono stati reperiti all'interno dell'edificato esistente con un incremento del patrimonio edilizio nei tre centri principali all'interno dei quali è prevista la distribuzione della popolazione residente al 2015 nel centro urbano.
Nella frazione di Campobello centro il patrimonio abitativo è stato stimato "sufficiente" per la popolazione attualmente residente di 11.549 ab.
La popolazione prevista al 2015, di complessivi 15.500 ab., sarà distribuita come segue:
-  Campobello centro 13.600 ab. (11.549 ab. al 1994 con un incremento di 2051 ab.);
-  Tre Fontane 1.550 ab. (719 ab. al 1994 con un incremento di 831 ab.);
-  Torretta Granitola 348 ab. (308 ab. al 1994 con un incremento di 40 ab).
La popolazione stagionale sarà invece così distribuita:
-  Tre Fontane 21.450 ab. (20.281 ab. al 1994 con un incremento di 1.169 ab.);
-  Torretta Granitola 2.000 ab. (1.700 ab. al 1994 con un incremento di 300 ab).
Il fabbisogno abitativo nel C.U. per l'incremento della popolazione (2051 ab.) sarà soddisfatto secondo la seguente distribuzione:
-  capacità insediativa residua del P.E.E.P. in località Luna ab. 315;
-  capacità insediativa residua nel P.P.R.U. ab. 526;
-  capacità insediativa area ex lottizzazione Ingrasciata ab. 189;
-  capacità insediativa di nuove aree da destinare ad uso residenziale ab. 1021.
I fabbisogni residenziali, stagionali e stabili nelle due frazioni costiere Torretta Granitola e Tre Fontane vengono soddisfatti attraverso il recupero dei vani esistenti ed individuando nuove zone d'espansione al fine di consentire l'insediamento complessivo previsto.
DISCIPLINA URBANISTICA
Divisione in zone del territorio comunale
Il piano prevede la divisione in zone del territorio comunale secondo la seguente classificazione per sistemi:
-  sistema infrastrutturale (viabilità sosta e verde d'arredo stradale);
-  sistema dei vincoli;
-  beni culturali;
-  sistema residenziale (zona A, B, C e P.E.E.P.);
-  sistema produttivo e commerciale (zona D);
-  sistema agricolo ambientale (zona E);
-  sistema turistico ricettivo (zona T);
-  sistema dei servizi pubblici (zona F);
-  zone speciali.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Le norme di attuazione, nelle parti non espressamente trattate, dovranno essere adeguate alle indicazioni e prescrizioni riportate dal presente parere.
Dovranno inoltre indicare esclusivamente fattori di natura urbanistica. Le rimanenti indicazioni inserite negli articoli dovranno essere riportate all'interno del R.E.
SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Zone per la viabilità, verde di sosta e parcheggio, o parcheggio in zone residenziali o zone destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse generale.
Gli interventi di maggiore rilievo riguardano la previsione della circonvallazione che si attesta idealmente sulla linea ferrata, a chiusura della zona individuata come E2 "agricola di margine urbano".
L'inserimento della strada parallela alla litoranea di collegamento tra le frazioni di Torretta Granitola e Tre Fontane, posizionata a monte della Z.T.O. turistico-ricettiva. Il sistema inoltre prevede anelli di raccordo e diramazioni che consentono di raggiungere i parcheggi individuati (oltre la fascia dei 150 mt. dalla battigia) per consentire l'accesso al mare, art. 12 legge regionale n. 37/85.
L'attuazione del sistema viario è prevista sia secondo le norme del C.N.R. e successive modifiche che secondo il nuovo codice della strada.
Nelle zone destinate a parcheggio l'attuazione avviene secondo i seguenti parametri: parcheggi per autoveicoli leggeri 30 mq. di verde alberato di nuovo impianto ogni 100 mq. di sosta effettiva.
Si condivide l'impostazione generale che dovrà comunque essere ristudiata nelle parti territoriali da ristudiare in funzione delle considerazioni riportate nel parere stesso.
Eventuali previsioni dei servizi ed attrezzature ricadenti sulla fascia ex art. 15, lett. a), legge regionale n. 78/76 vanno disattese.
SISTEMA DEI VINCOLI
Fascia di protezione stradale, fascia di rispetto cimiteriale, degli impianti di depurazione, della linea ferroviaria, della costa e dei boschi, fascia di rispetto del Parco archeologico delle Cave di Cusa.
Area del Parco archeologico delle Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo, vincolo paesaggistico ex legge n. 1497/39, fascia di rispetto delle fonti di approvvigionamento idrico, fascia di rispetto della discarica comprensoriale di R.S.U., fascia di rispetto del canale di gronda e del canale di bonifica, area di pericolosità geologica, area di rischio idrogeologico.
Il Parco archeologico delle Cave di Cusa non risulta ancora istituito.
Si condivide in linea di massima. Le delimitazioni delle fasce di rispetto sono generalmente rispondenti a specifiche prescrizioni di legge, qualora questo non si dovesse verificare la delimitazione della fascia di rispetto va ricondotta alla normativa in materia. Gli interventi consentiti sulle fasce di rispetto individuate dall'art. 15 lett. a), e successivi commi, sono quelli regolati dalla normativa.
Sono inoltre consentiti sugli edifici esistenti che ricadono anche solo parzialmente all'interno delle fasce del canale di gronda o di bonifica solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Se demoliti non possono essere ricostruiti.
Le attività nelle zone di rispetto forestale sono regolate dalla legge regionale n. 16/96.
Le attività consentite all'interno di aree vincolate sono soggette a specifiche prescrizioni di legge o N.O. degli organi competenti o enti preposti all'apposizione del vincolo qualora non sia prevista l'assoluta inedificabilità.
BENI CULTURALI
Edifici ed emergenze d'interesse architettonico e storico culturale
Edifici puntuali individuati nelle tav. di piano.
Destinazione d'uso compatibile con le necessità di conservazione e tutela dei caratteri architettonici e storici culturali.
Gli interventi previsti riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il restauro ed il risanamento conservativo.
Si condivide l'individuazione delle emergenze architettoniche che devono essere individuate nelle tav. di piano come zone "A" puntuali. L'attività edilizia deve essere subordinata al parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani per i beni inseriti all'interno dell'elenco dei beni isolati della stessa Soprintendenza.
Edifici rurali di interesse storico-culturale.
Edifici rurali d'interesse architettonico e storico culturale individuati nelle tav. di P.R.G. Le destinazioni d'uso ammesse sono: agricolo produttivo, residenza agriturismo, turismo rurale e servizi complementari.
Interventi previsti, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Gli eventuali ampliamenti sono quelli previsti dall'art. 23, legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii.
Per la specifica destinazione ad agriturismo e/o turismo rurale limitatamente agli impianti tecnologici e di servizio che consentono una nuova fruizione degli edifici, sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia restauro. Tutti gli interventi sono soggetti al parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA.
Si condivide.
Parco archeologico delle Cave di Cusa e aree d'interesse archeologico
Area di proprietà demaniale destinata nel P.R.G. all'istituendo parco archeologico delle Cave di Cusa e delle Erbe bianche gravata da vincolo ai sensi delle leggi vigenti.
Le attività di trasformazione consentite nelle restanti aree d'interesse archeologico sono sottoposte a N.O. da parte della Soprintendenza per i BB.CC.AA.
Si prende atto dell'eventuale apposizione di vincolo sulle aree ritenute d'interesse archeologico come disposto dalla Soprintendenza e si condividono le proposte sull'individuazione di nuove aree archeologiche individuate dal piano.
Area dell'antica via dalle Cave di Cusa a Selinunte
Fascia di rispetto di 50 mt. a destra e a sinistra a protezione della probabile via (individuata nel P.R.G.) sulla quale veniva trasportata la pietra calcarinitica dalle Cave di Cusa alla vicina Selinunte per la costruzione.
Destinazione di zona prevista: mantenimento del verde agricolo. Non è consentita in detta fascia la realizzazione d'impianti agricolo-produttivi, che prevedono la costruzione di strutture che modificano in maniera significativa il paesaggio.
Sono consentite opere per la fruizione purché idonee a salvaguardare l'integrità dell'ambiente nonché l'edificazione di soli edifici per l'edilizia rurale oltre ad interventi di demolizione e ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria per gli edifici esistenti.
Tutti gli interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione della Soprintendenza BB.CC.AA.
Si condivide il vincolo urbanistico individuato con la fascia di rispetto del tracciato.
Inoltre sulle tav. di piano risultano individuate le aree S.I.C. Natura 2000.
SISTEMA RESIDENZIALE
Zone A
A1. Centro storico
Costituita dal nucleo centrale dell'abitato da preservare. Sono ammessi solo interventi di recupero dell'esistente. Questa zona, come perimetrata nelle tavole di piano, è altresì zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/78.
Le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza, turistico-ricettiva, pubblici esercizi, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita.
Le N.A. consentono gli interventi previsti dall'art. 20, lett. a-b-c-d, della legge regionale n. 71/78 in attesa della redazione di apposito piano esecutivo. Non viene ammessa la ristrutturazione edilizia dei beni individuati come "emergenze architettoniche" ai sensi della legge n. 1089/39 che non, qualsiasi intervento è subordinato al preventivo rilascio del N.O. da parte della Sovrintendenza ai BB.CC.AA.
Si condivide l'individuazione della zona A1 mentre l'attività edilizia ammessa, nelle more della redazione del P.P. esecutivo, dovrà essere solo quella definita dall'art. 20, lett. a-b-c, legge regionale n. 71/78.
A2. Centro antico di Torretta Granitola
Nucleo di interesse ambientale e paesaggistico. Sono ammessi solo interventi di recupero dell'esistente. Questa zona, come perimetrata nelle tavole di piano, è altresì zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/78.
Le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza, turistico-ricettiva, pubblici esercizi, esercizi di vicinato.
Le N.A. consentono gli interventi previsti dall'art. 20, lett. a-b-c-d, della legge regionale n. 71/78 in attesa della redazione di apposito piano esecutivo.
Si condivide l'individuazione della zona A2 mentre l'attività edilizia ammessa, nelle more della redazione del P.P. esecutivo, dovrà essere solo quella definita dall'art. 20, lett. a-b-c, legge regionale n. 71/78.
Zone B
Zone prevalentemente sature, non si prevede un sostanziale aumento del carico urbanistico.
Viene prevista la sistemazione della rete viaria e del sistema dei servizi.
Il piano prevede le seguenti sottozone:
B. Centro urbano, a sua volta suddivisa in:
B1a. Case isolate e a corte chiusa. Aree di frangia del centro urbano consolidato già soggette a P.P.R.U.
Le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza e attività assimilate, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, attività artigianali non nocive. L'edificazione è consentita a mezzo a.e. o singola c.e.
Parametri edilizi: If 2 mc./mq.; Hmax 7,50 m.; r.c.<0,6.
Si condivide.
B1b. Case a cortina continua. Aree di frangia del centro urbano consolidato già soggette a P.P.R.U.
Le destinazioni d'uso ammesse sono identiche alle B1a (art. 48 n.a.).
Parametri edilizi: If 3,5 mc./mq.; Hmax 10,00 m.; r.c. < 0,6 per lotti interclusi sup. < 200 mq.
B1b in base all'indice di fabbricabilità ed in base alle caratteristiche dell'area. Con il piano è prevista una riduzione della capacità insediativa del 10% circa individuata dal P.P.R.U.
Si condivide.
B2. Zona residenziale consolidata del c.u.
Riguarda zone sature a ridosso del centro storico in cui non si prevede aumento del carico urbanistico.
Le destinazioni d'uso ammesse sono identiche alle B1a (art. 48 n.a.).
Parametri edilizi: If 4 mc./mq.; Hmax 10,00 m.; r.c. < 0,7 per lotti interclusi sup. > 200 mq.
Si condivide.
B3. Zona di ristrutturazione urbanistica del c.u.
Aree di modeste dimensioni all'interno del centro urbano interessate dalla presenza d'insediamenti produttivi non compatibili con la residenza, per i quali è previsto il trasferimento in aree idonee.
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle dell'art. 48 n.a. sopra riferite.
Parametri edilizi: If 1,5 mc./mq.; Hmax 10,00 m.; r.c.<0,6.
Si condivide.
B4. Case isolate del c.u.
Caratterizzate dalla presenza di case isolate, è previsto un intervento di regolarizzazione della trama viaria.
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle dell'art. 48 n.a. sopra riferite.
Parametri edilizi: If 2 mc./mq.; Hmax 7,50 m.; lotto min. 400 mq.; r.c. < 0,6.
Si condivide.
B5. Edilizia residenziale pubblica.
Interessa un'area oggetto di intervento di edilizia residenziale pubblica e non si prevede alcun aumento del carico urbanistico. Sono consentiti unicamente gli interventi definiti dall'art. 20, lett. a-b-c-d, legge regionale n. 71/78, oltre demolizione e ricostruzione nei limiti dell'esistente. Le aree libere restano inedificabili.
Si condivide.
B6. Zona di recupero urbanistico della fascia costiera.
Interessa le parti edificate entro la fascia dei 150 mt. dalla battigia, le cui aree libere s'intendono inedificabili e possono essere adibite a verde di pertinenza delle abitazioni o potranno destinarsi alla realizzazione di chioschi, gazebi e pergolati con seguenti parametri: If 0,25 mc./mq., r.c. 40%.
Gli interventi consentiti sull'esistente, fatte salve le condizioni di ammissibilità a sanatoria delle costruzioni abusive, sono quelli definiti dall'art. 20, lett. a-b-d, legge regionale n. 71/78 mediante singola c.e. o a.e. In caso di demolizione e ricostruzione il volume edilizio non potrà superare il 70 % di quello preesistente e la sup. cop. non > 40% sup. lotto.
Le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza, turistico-ricettiva, pubblici esercizi, esercizi di vicinato (art. 47 n.a.).
Si prende atto della perimetrazione dell'area. Relativamente alle modalità d'attuazione si rinvia alle considerazioni riportate nel parere stesso.
B7. Zona di recupero urbanistico della fascia costiera oltre 150 mt. dalla battigia.
Interessa le parti urbane nella zona di Tre Fontane fuori della fascia dei 150 mt., per i quali è prevista la regolarizzazione della trama viaria senza un significativo aumento del carico urbanistico.
Gli interventi consentiti sull'esistente, fatte salve le condizioni di ammissibilità a sanatoria delle costruzioni abusive, sono quelli definiti dall'art. 20, lett. a-b-d, legge regionale n. 71/78, nonché nuova edificazione con i seguenti parametri: If 1,50 mc./mq., lotto min. 150 mq., Hmax 7,00 mt., r.c. < 0,50.
Le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza, turistico-ricettiva, pubblici esercizi, esercizi di vicinato (art. 47 n.a.).
Si condivide l'individuazione della perimetrazione dell'area. Relativamente alle modalità d'attuazione si rinvia alle considerazioni riportate nel parere stesso.
B8. Zona di recupero urbanistico di Torretta Granitola.
Interessa le parti urbane a ridosso del nucleo storico per le quali si prevede un intervento di regolarizzazione della trama viaria.
Gli interventi consentiti sull'esistente, fatte salve le condizioni di ammissibilità a sanatoria delle costruzioni abusive, sono quelli definiti dall'art. 20, lett. a-b-d, legge regionale n. 71/78, nonché nuova edificazione con i seguenti parametri: If 3,00 mc./mq., lotto min. 250 mq., Hmax 7,00 m., r.c. < 0,50.
Le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza, turistico-ricettiva, pubblici esercizi, esercizi di vicinato (art. 47 n.a.).
Si condivide la perimetrazione dell'area in trattazione, per le modalità d'attuazione si rinvia alle considerazioni riportate nel parere stesso.
B9. Zona di recupero urbanistico di Torretta Granitola oltre 150 mt. dalla battigia.
Interessa le parti più esterne (entro 500 m dalla battigia) ed aventi le caratteristiche di zona B per le quali si prevede un intervento di regolarizzazione della trama viaria senza un significativo aumento del carico urbanistico.
Gli interventi consentiti sull'esistente, fatte salve le condizioni di ammissibilità a sanatoria delle costruzioni abusive, sono quelli definiti dall'art. 20, lett. a-b-d, legge regionale n. 71/78, nonché nuova edificazione con i seguenti parametri: If 1,50 mc./mq., lotto min. 250 mq., Hmax 7,50 m., r.c. < 0,40.
Le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza, turistico-ricettiva, pubblici esercizi, esercizi di vicinato (art. 47 n.a.).
Si condivide la perimetrazione dell'area, per le modalità d'attuazione si rinvia alle considerazioni riportate nel parere stesso, approvabile.
Zone C
C1. Piani di lottizzazione approvati e convenzionati per interventi di edilizia residenziale che vengono integralmente recepiti con le rispettive n.a.
C1a. P. di L. "Ingrasciotta"
C1b. P. di L. "Napoli"
C1c. P. di L. "Lupo S. e G."
C1d. P. di L. "Zizzola M."
C1e. P. di L. "Messina S."
C1f. P. di L. "Rallo L. e P."
C1g. P. di L. "Imm. Cordova e a."
C2. Zona di espansione urbana.
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 48 N.A. (residenza ordinaria, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza).
L'attività edilizia è subordinata a P. di L. per ciascuna perimetrazione individuata nelle tavole di piano con i seguenti parametri: lotto min. 500 mq., Hmax 7,50, It 1,60 mc./mq.; If 2,20 mc./mq.; r.c. = 50%.
Si condividono.
C3. Zone di espansione urbana
Sono consentiti gli usi previsti dall'art. 48 N.A. (residenza ordinaria, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza).
L'attività edilizia è subordinata a P. di L. per ciascuna perimetrazione individuata nelle tavole di piano con i seguenti parametri: It 1,90 mc./mq.; If 2,50 mc./mq.; Hmax 7,50, lotto min. 250 mq., r.c. = 60%. Tipologia case a schiera.
Si condividono.
C4. Zona di espansione stagionale
Sono consentiti gli usi residenziali, piccole strutture ricettive (pensioni, bed & breakfast), esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, parcheggi, attività artigianali non nocive, attività e servizi compatibili con la residenza.
L'attività edilizia è subordinata a P. di L. per ciascuna perimetrazione individuata nelle tavole di piano con i seguenti parametri: It 1,50 mc./mq.; If 0,60 mc./mq.; Hmax 7,50, lotto min. 750 mq., r.c. = 50%. Tipologia a case isolate.
Si condividono.
VP. Zone a verde privato
Mantenimento e formazione del verde relativo ai giardini e parchi privati.
E' ammessa la residenza nei lotti prospicienti strade pubbliche ed urbanizzate ad esclusione delle aree ricadenti nei 150 mt. dalla linea di costa e in adiacenza a zone di interesse archeologico con i seguenti parametri: If 0,10 mc./mq., lotto min. 2.000 mq., Hmax 4,50, verde privato su almeno i 3/4 del lotto. Sono anche ammesse attrezzature per il gioco, lo sport e il tempo libero.
Si condivide la destinazione a "verde privato" e la realizzazione di attrezzature all'aria aperta per il gioco, lo sport e il tempo libero mentre non è compatibile con tale destinazione la nuova edificazione a fini residenziali.
P.E.E.P. Zone per l'edilizia economica e popolare
Trattasi dell'attuale area P.E.E.P. ridimensionata a seguito dell'individuazione di un'area archeologica da parte della Soprintendenza di Trapani. E' prevista la razionalizzazione della rete viaria, attrezzature di quartiere, due asili nido e uffici amministrativi decentrati.
L'area interessata è regolata da apposito piano di P.P.E.E.
SISTEMA PRODUTTIVO E COMMERCIALE
D1. Zona per attività produttive
Comprende parti del territorio comunale da destinare ad attività artigianali, industriali e commercio legato alla produzione, quasi totalmente impegnate da attività esistenti.
L'attuazione è prevista tramite singola c.e. se l'area è già urbanizzata o a mezzo di p.p. esteso all'intera area, con i seguenti parametri: lotto min. 600 mq., Hmax 2 piani f.t. e 8 m., r.c. 40%. E' consentito l'ampliamento max 30% delle attività esistenti.
Si condividono ritenendo altresì ammissibile l'attuazione a mezzo di p. di l.
D2. Zona per attività commerciali
In tale zona è consentita la realizzazione di mercati ortofrutticoli, commercio ambulante e all'ingrosso, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali. L'attuazione è prevista tramite singola c.e. se l'area è già urbanizzata o a mezzo di p.p. esteso all'intera area con i seguenti parametri: lotto min. 600 mq., r.c. 1/3, Hmax 2 piani f.t. e 8 mt.
Si condividono ritenendo altresì ammissibile l'attuazione a mezzo di p. di l.
D3. Zone per lo sport, svago, ecc.
Sono consentite palestre, campi gioco e simili, discoteche, ecc. L'attuazione può avvenire mediante piano urbanistico esecutivo esteso all'intera area con i seguenti parametri: lotto min. 1.000 mq., r.c. 1/3, Hmax 2 piani f.t. e 8 mt.
Si condivide.
Zone per insediamenti produttivi
Sono aree regolate da apposite PP.EE. come di seguito descritte.
Attività estrattive esistenti
Trattasi di cave regolate dalla normativa in materia (legge regionale n. 127/80).
SISTEMA AGRICOLO AMBIENTALE
Zone E
E1. Zona agricolo-produttiva
Le N.A. (art. 70) contemplano le seguenti destinazioni d'uso consentite con i rispettivi parametri:
a) residenziale in genere e per edilizia rurale - If 0,03 mc./mq., Hmax 7,50;
b) usi di servizio alle attività dell'azienda agricola - art. 22 legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii.;
c) stalle per l'allevamento aziendale - art. 22 legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii.;
d) usi connessi alla produzione agricola - art. 22 legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii.;
e) servizi pubblici e privati e piccoli esercizi commerciali per la vendita di prodotti agricoli - chioschi max 20 mq, Hmax 3,00 mt.;
f) usi connessi allo sfruttamento a carattere artigianale delle risorse naturali locali - art. 22 legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii.
L'attuazione è prevista a mezzo singola c.e., è consentita altresì la realizzazione di piccole strutture sportive all'aperto (piscine, campi da gioco per max 2.000 mq.).
Si condividono con la precisazione che l'edificazione eventuale a fini residenziali deve essere connessa alla diretta conduzione del fondo, come previsto dalla normativa. Inoltre le attività produttive nel verde agricolo possono essere unicamente quelle contemplate dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii.
E2. Zona agricola di margine urbano
Le n.a. prevedono che in tale Z.T.O. valgano le stesse prescrizioni di cui all'art. 70 ad esclusione degli usi di cui alle lett. b-c-d-f.
Si condividono con la precisazione che l'edificazione eventuale ai fini residenziali deve essere connessa alla diretta conduzione del fondo, come previsto dalla normativa, mentre non sono ammissibili le attività di servizio e commerciali.
E3. Aree dunali di interesse naturalistico
Trattasi di aree di particolare pregio ambientale da tutelare al fine di salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. In queste aree è vietata la realizzazione di nuove costruzioni e la trasformazione dell'esistente e mutamento della destinazione dei terreni (v. art. 72 N.A.).
E4. Zona agricola del parco delle cave
Area interessata da attività estrattive esaurite o ancora in corso non suscettibile di ulteriore trasformazione urbanistica ma da riqualificare a mezzo di un progetto di parco extraurbano (parco delle cave).
Pur rilevando le particolarità ambientali all'interno dell'area individuata non se ne condivide l'estensione, considerato che attualmente l'ambito territoriale risulta urbanizzato ed interessato da una serie d'interventi produttivi turistico-ricettivi in corso di realizzazione già approvati (art. 5, D.P.R. n. 447/98, programmazione negoziata PRUSST Terre d'Occidente) e compromesso da edilizia residenziale. Si ritiene di dover escludere dalla zona Z.T.O. individuata con il vincolo urbanistico come "parco delle cave", gli ambiti puntuali già interessati da interventi turistico-ricettivi sui quali questo Assessorato si è favorevolmente espresso. La rimanente parte, vista la reale vocazione turistica della zona, potrà essere destinata a zona turistico-ricettiva, in base alle effettive necessità da definire in fase di controdeduzioni, al fine di consentire uno sviluppo omogeneo.
E5. Aree testimoniali della vegetazione storica del territorio
Aree individuate dallo studio agro-forestale per la salvaguardia dell'ambiente naturale in cui è vietata la trasformazione edilizia ed urbanistica.
SIC. Area dei siti di importanza comunitaria
Sono le aree individuate dalle direttive CEE nn. 79409 e 9243 da sottoporre a studio di incidenza.
SISTEMA TURISTICO RICETTIVO
T. Zona per attività turistico-ricettiva
Zona localizzata lungo la fascia costiera nel tratto compreso tra Tre Fontane e Torretta Granitola, è consentita la realizzazione di edifici per usi turistico-ricettivi e complementari.
L'attuazione è prevista con P. di L., con i seguenti parametri per le strutture alberghiere: It 0,20 mc./mq., Hmax. m. 8,00 su due elevazioni, lotto minimo 5 Ha.
Inoltre è consentita l'edilizia residenziale e rurale con If 0,03 mc./mq., Hmax 7,50 m. e 2 piani f.t.
Gli interventi consentiti sull'esistente sono quelli definiti dall'art. 20, lett. a-b, legge regionale n. 71/78 oltre ampliamenti entro il 10 % della volumetria.
Non si condivide la zona T contemplando la possibilità indefinita di edificare, va classificata verde agricolo, salvo eventuale ristudio di quegli ambiti estranei all'area S.I.C. in stretto riferimento a motivate e concrete necessità, sulla base di un analitico calcolo dei fabbisogni.
TS. Zone per attività turistico-ricettive speciali
Trattasi dei progetti per attività turistiche già approvati in variante urbanistica (art. 5, D.P.R. n. 447/98) o programmazione negoziata, come riportati nelle N.A.
Si condivide.
TA. Zone per complessi ricettivi all'aperto
Da attuare a mezzo p. di l. ai sensi della legge regionale n. 14/82, con i seguenti parametri: It 0,05 mc./mq., Hmax 3,50 m., 1 piano f.t.
La zona risulta interessata in modo discontinuo da siti d'importanza comunitaria, aree S.I.C.
Non si condivide in relazione alle considerazioni del presente parere. Vanno classificate E1 verde agricolo.
TC. Zone per attività turistiche complementari
Bar, ristoranti, attrezzature sportive, culturali e per il tempo libero da realizzare lungo la fascia litoranea oltre i 150 mt. dalla battigia da attuare a mezzo p. di l. con i seguenti parametri: It 0,10, Hmax 3,50, 1 piano f.t.
La zona risulta interessata in modo discontinuo da siti d'importanza comunitaria, aree S.I.C.
Non si condivide, in relazione alle considerazioni del presente parere. Vanno riclassificate E1 verde agricolo.
TL. Zona litoranea nei 150 mt. dalla battigia
Opere ed impianti per la diretta fruizione del mare.
La zona risulta interessata in modo discontinuo da siti d'importanza comunitaria, aree S.I.C.
Si condivide.
Antica Tonnara di Capo Granitola
Complesso edilizio composto da manufatti di notevole interesse storico ambientale. La destinazione prevista: "complesso ricettivo destinato al turismo, alle relative attrezzature di supporto nonché alla nautica da diporto.".
Modalità d'intervento, art. 20, legge regionale n. 71/78, lett. a, b, c, d.
Si ritiene di non poter condividere la proposta destinazione essendo stata già recentemente destinata a centro studi del C.N.R. con ricettività annessa.
Villaggio Kartibubbo
Da sottoporre a piano di recupero a cura dei proprietari previo accertamento della legittimità dei manufatti realizzati.
Si condivide.
Attrezzature di interesse locale
S. Aree per l'istruzione dell'obbligo.
Ic. Aree per attrezzature di interesse comune.
V. Aree per spazi pubblici attrezzati per lo sport.
P. Parcheggi
Si condivide nelle parti territoriali non interessate da rielaborazione.
SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI
F. Attrezzature di interesse generale
F-PU. Parchi pubblici attrezzati a livello urbano.
F-PT. Parchi pubblici attrezzati a livello territoriali ("Acque Fituse", "Contrada Campana", "Torretta Granitola").
Si condivide.
Zone speciali, per servizi tecnologici, cimiteriale, centro di rottamazione
Magazzini e depositi comunali, impianti tecnologici, discarica inerti e R.S.U., mattatoio, ecc.
Le modalità di attuazione sono quelle previste per la realizzazione delle opere pubbliche.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Interessano tre zone:
-  P.I.P. in contrada Campana a sud-ovest del C.U. di mq. 88.733 ed è destinato all'insediamento di piccole industrie con attività rumorose, nocive, ed inquinanti.
-  P.I.P. a nord-est del C.U. contrada Palazzello di mq. 84.232 ed è destinato ad attività artigianale, con connesse aree per l'esposizione e il commercio.
-  P.E.E.P. per l'insediamento di nuovi 351 ab. su una estensione di 18.714 mq.
Si condividono le localizzazioni fermo restando che l'attuazione dei due piani per insediamenti produttivi è subordinata alle procedure dell'art. 27, legge n. 865/71.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il R.E. annesso al P.R.G. si compone di 123 articoli che disciplinano l'applicazione della normativa edilizia ed urbanistica nel territorio comunale.
Può ritenersi nel complesso condivisibile ma il testo dovrà comunque essere adeguato alle modifiche legislative derivanti dalla normativa vigente nella Regione ed a quella nazionale, T.U. espropri, T.U. edilizia e normativa sui LL.PP. per le parti recepite dalla Regione siciliana, e della nuova normativa sui lavori pubblici.
In linea generale si dovrà fare esplicito riferimento alla normativa vigente nella Regione siciliana inoltre, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98, alla dicitura "il sindaco" deve essere sostituita con quella "il dirigente dell'ufficio tecnico comunale", tranne che nel caso della commissione edilizia comunale la cui presidenza resta di competenza del sindaco o di un suo delegato.
La composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce di quanto dettato dalle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93.
Nel rispetto di quanto dettato dall'art. 7 della legge regionale n. 71/78 i membri di nomina della Commissione edilizia restano in carica 5 anni.
CONSIDERAZIONI
Come prima accennato, il P.R.G. in questione ripropone sostanzialmente nel centro urbano il modello insediativo del precedente P.U.C. n. 4 opportunamente aggiornato.
L'impianto urbanistico è caratterizzato dalla distribuzione concentrica dell'edificato che viene rimarcata nel disegno di piano attraverso la previsione di una cinta di verde (E2 Zona agricola di margine urbano).
Viene recepito il P.P.R.U. del centro urbano a suo tempo approvato ai sensi della legge regionale n. 37/85, opportunamente agli obiettivi di piano, con la previsione di utilizzo dei vani liberi non solo a scopo residenziale ma principalmente per attività ricettive e servizi .
Il C.U. risulta altresì interessato da due grandi aree soggette a vincolo idrogeologico (decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000): una definita "Area franosa a rischio molto elevato" (art. 2.1) e l'altra "Area potenzialmente soggetta a fenomeni di esondazione a rischio molto elevato" (art. 2.2). In dette aree potranno essere consentite esclusivamente le attività consentite dal decreto n. 298/2000.
Per quanto riguarda il centro storico, si rileva la mancanza di un piano particolareggiato nonostante che l'attuazione degli interventi di trasformazione sull'esistente sia sempre subordinata alla redazione del medesimo.
Pertanto, viste le reali esigenze di pianificazione particolareggiata dei centri storici, (C.U. e Torretta Granitola), al fine di consentirne l'immediato utilizzo si ritiene di dovere suggerire l'opportunità di procedere alla redazione di una variante generale all'interno della perimetrazione della Z.T.O. " A1 e A2", secondo le indicazioni fornite dalla circolare ARTA n. 3/2000.
Il fabbisogno abitativo, ritenuto congruo in base alle previsioni d'incremento individuate dal progettista, verrà soddisfatto nei tre centri principali, con una maggiore concentrazione nel centro urbano e nella frazione di Tre Fontane. Dovrà comunque essere rimodulato in relazione alle considerazioni riportate nel parere stesso.
Lungo la costa lo sviluppo edilizio è stato principalmente di tipo "abusivo" determinando un addensamento edilizio nella contrada di Tre fontane ed in minor misura nel Borgo di Torretta Granitola interessando anche la fascia dei 150 mt. dalla battigia.
Si tratta in prevalenza di case per villeggiatura per le quali l'amministrazione comunale aveva a suo tempo proposto alcuni piani di recupero urbanistico.
Il piano prevede il riordino di tali zone attraverso la regolarizzazione della maglia stradale, la localizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie ed aree di completamento a bassa densità edificatoria (B6, B7, C4) che si ritiene comunque riduttivo rispetto alla effettiva necessità di recupero urbanistico ottenibile soltanto con la redazione di un apposito piano particolareggiato.
Infatti la localizzazione indiscriminata delle attrezzature sui lotti attualmente liberi, in assenza di un P.P.R.A. e di un calcolo dei reali fabbisogni, determina sperequazione tra i diversi proprietari.
In modo particolare nella frazione di Tre Fontane, in cui la fascia costiera presenta un modello insediativo analogo a quello delle limitrofe contrade di Triscina e Marinella del comune di Castelvetrano, le previsioni del piano regolatore, pur richiamando la riqualificazione ambientale nell'attuazione, si limitano a prevedere un riordino sommario.
Si ritiene pertanto di dover prescrivere che le previsioni d'insediamento dei residenti e quelle turistico-stagionali dovranno essere oggetto di prescrizioni esecutive, essendo prioritario il recupero ambientale della costa, e dovranno essere precedute da analisi e valutazioni al fine di verificarne la volumetria esistente, con esclusione comunque delle aree comprese entro i 150 mt. dalla battigia per le quali le previsioni dovranno mirare esclusivamente al ripristino ambientale del litorale, fermo restando le disposizioni di cui alla legge n. 78/76. Per le aree ricadenti tra i 150 mt. 500 mt. (0,75 mc./mq.) e tra 500 mt. 1.000 mt. (1,00 mc./mq.) si dovrà valutare l'effettiva sussistenza di un sistema insediativo a carattere permanente dando priorità alla dotazione di infrastrutture e spazi pubblici di cui al D.M. 2 aprile 1968, nonché alle urbanizzazioni primarie. Inoltre, in sede di controdeduzioni dovrà essere verificata l'avvenuta sanatoria o la concreta sanabilità degli immobili realizzati all'interno di tali ambiti al fine della corretta classificazione delle Z.T.O. B6 e B7 ai sensi del D.M. n. 1444/68. In mancanza, tali destinazioni dovranno essere stralciate.
Nel caso di insediamenti a carattere stagionale la dotazione di attrezzature e spazi pubblici dovrà essere di conseguenza adeguata e dovrà inoltre essere migliorato lo stato della viabilità al fine di razionalizzare l'assetto disordinato dell'area.
La presenza di beni archeologici di particolare pregio e la particolarità naturalistico- ambientale del territorio giustificano in qualche modo l'indirizzo turistico e contemporaneamente di tutela che emerge dalla lettura del piano (parchi urbani, parchi territoriali, parco naturale, parco delle cave, parchi archeologici, ecc.)
Nel merito delle zone turistiche di previsione, pur condividendo l'indiscussa vocazione turistica della zona costiera, in tali contesti si rilevano peculiarità ambientali, paesaggistiche, storiche, che dovrebbero essere oggetto, per alcuni aspetti, di una più attenta valutazione, non ultima la presenza di una zona S.I.C. individuata come tale dalla comunità europea, da sottoporre alla tutela prevista dal D.P.R. n. 357/97 così come modificato dal D.P.R. n. 120/03.
Pertanto si ritiene che le aree da destinare a tali attività turistico ricettive (Z.T.O. T, TA, TC, TL) debbano essere estrapolate dalle aree S.I.C. in relazione agli effettivi fabbisogni, in modo da non interferire con le esigenze di tutela che dette valenze richiedono e previa redazione della valutazione d'incidenza prescritta dalla sopra richiamata normativa.
Per quanto riguarda la rete stradale di progetto in detto ambito, non si condividono i nuovi tracciati colleganti la frazione di Torretta Granitola e Tre Fontane che definiscono la Z.T.O. TC nonché i relativi rami secondari di penetrazione.
In analogia a quanto precedentemente detto ulteriori previsioni di espansione stagionale, turistico ricettive all'interno delle aree (C4) individuate a monte potranno trovare soluzione compatibilmente con le effettive esigenze di carattere turistico.
Le prescrizioni dei suddetti piani vanno considerate alla stregua di prescrizioni esecutive. Il suddetto piano dovrà contenere disposizioni in merito alla sussistenza eventuale dei requisiti di sanabilità delle costruzioni esistenti, nonchè la previsione di opere di ripristino ambientale e di rinaturalizzazione dello stato dei luoghi.
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
Ai sensi della legge regionale n. 28/99 e delle direttive emanate con D.P.R. 11 luglio 2000 il Piano trasmesso risulta preventivamente adeguato alla nuova disciplina in materia di programmazione commerciale come riportato nella delibera di adozione.
In sede di rilascio delle c.e. per la realizzazione di nuovi edifici destinati ad esercizi commerciali deve essere assicurato il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali e deve essere eseguita la valutazione di impatto sulla viabilità ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato D.P.R.S.
PARERE
Il parere di questo servizio III, U.O. 3.3, è, per quanto superiormente esposto, favorevole all'approvazione, con le sopra elencate prescrizioni.
ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Le osservazioni ed opposizioni vengono decise in conformità alle precedenti considerazioni e prescrizioni come meglio specificato nell'elenco allegato.
In particolare vanno accolte o parzialmente accolte, in adesione al parere del progettista, quelle ricadenti all'interno delle zone condivise mentre vanno respinte quelle ricadenti nelle zone disattese o soggette a particolari prescrizioni e nei limiti delle stesse.
In merito alle osservazioni giunte direttamente a questo dipartimento anche fuori termine si ritiene che le stesse ad esclusione di quelle già trattate in sede di controdeduzione dal C.C. e fermo restando le valutazioni di carattere generale espresse con il presente parere, potranno essere oggetto di valutazione da parte del C.C. in sede di controdeduzione nei termini dell'art. 4, comma 6, legge regionale n. 71/78.
Quanto sopra salvo eventuali eccezioni riguardanti errori materiali o piccole modifiche richieste sulla base di consolidate situazioni di fatto e/o di diritto, che non inficiano la validità complessiva del progetto di piano come da valutazioni riportate nella tabella citata.
In particolare, considerato che risultano accoglibili le opposizioni presentate da soggetti interessati al rilascio di concessioni edilizie relative a piani di lottizzazione e progetti presentati prima dell'adozione del P.R.G. si ritiene, per uniformità di trattamento che tutti i piani di lottizzazione e le richieste di concessione già presentate al momento dell'adozione, verificata la legittimità dell'istanza, possono essere recepite nelle previsioni del P.R.G.


Cliccare qui per visualizzare le tabelle seguenti in formato PDF




Visto il voto n. 500 del 28 settembre 2005, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, il parere che di seguito si trascrive:
"Il Consiglio
Vista la nota prot. n. 34 del 10 maggio 2005, con la quale l'U.O. 3.3 del servizio 3° del D.R.U. ha trasmesso il parere n. 8 del 10 maggio 2005, reso ai sensi dell'art. 68 u.c. della legge regionale n. 10/99, sul P.R.G. segnato in oggetto;
Sentito il rappresentante del comune di Campobello di Mazara;
Visti gli atti ed elaborati del piano in oggetto, allegati al suddetto parere;
Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta di parere favorevole dell'ufficio;
Valutata l'impostazione complessiva del P.R.G. in esame, il Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con l'introduzione di prescrizioni che qui di seguito si riportano:
Aspetti di carattere paesistico ambientale:
Come già rilevato nel parere dell'ufficio n. 8/05, le aree individuate dalla Comunità europea nella rete Natura 2000 (aree S.I.C. e Z.P.S.) ricadenti nel territorio comunale di Campobello di Mazara, sono quelle riportate nella cartografia I.G.M. a scala 1:25.000 (servizio GIS-WEB), consultabile sul sito dell'Assessorato (A.R.T.A.):
-  "Laghetti di Preola Gorghi Tondi e Sciare di Mazara" I.T.A. 010005;
-  "Sistema Dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice" I.T.A. 010011.
Per dette aree, da stralciare in questa sede, è prevista l'assoluta inedificabilità nelle more dello studio di valutazione d'incidenza nel rispetto del D.P.R. n. 357/97, e ss. mm.ii. e della conseguente disciplina urbanistica da effettuarsi nelle forme di legge;
Aspetti geologici:
Gli elaborati di piano dovranno essere adeguati alle prescrizioni del piano studio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) zonizzazione:
Pur condividendo le considerazioni sostanzialmente positive espresse nel parere dell'ufficio n. 8/05 sul P.R.G. in argomento, si ritiene necessario evidenziare che per gli agglomerati realizzati nella fascia costiera, classificati come zone: "B6", "B7", "B8", "B9", il piano non contiene oggettivi elementi di valutazione finalizzati a dimostrare la legittimità delle costruzioni realizzate, condizione questa necessaria per invocare la classificazione di Z.T.O. "B" alla luce dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444 del 1968, in special modo quando tali zone ricadono all'interno di quella porzione del territorio comunale (fascia costiera) sottoposta a particolare tutela istituita dalla legge regionale n. 78/76 (art. 15).
La classificazione dei suddetti ambiti non risulta supportata da analisi comparative fra interventi legittimi che, esemplificatamente, avrebbero potuto essere rappresentati come conformi allo strumento urbanistico che ne assentiva l'attuazione, ovvero consentiti all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia in epoca antecedente l'anno 1976, e quelli realizzati in epoca successiva o in difformità e, conseguentemente in base all'attuale normativa, non ammissibili.
Infatti la normativa di riferimento del piano (artt. 54, 55, 56, 57 delle N.T. di A.), benché finalizzata al riordino urbanistico, pone come pregiudiziale allo svolgimento dell'attività edilizia". Vale a dire che il piano ha classificato le sottozone "B6", "B7", "B8", "B9", sulla base dei parametri quali il rapporto di copertura e la densità territoriale previsti dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444 del 1968 per le Z.T.O. "B", senza verificare la legittimità dei relativi contesti edificati, che, come è noto, e come peraltro evidenziato dal piano stesso, nella fascia costiera sono stati interessati da significativi fenomeni di abusivismo edilizio.
In relazione a quanto rilevato, stante la vigenza dell'attuale legislazione, non si condivide di attribuire agli ambiti ricadenti nella fascia costiera (sottozone "B6", "B7", "B8", "B9") la classificazione di Z.T.O. "B", ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non essendo stato documentato lo "status giuridico" che ne poteva giustificare l'ammissione di tali categorie di zona all'interno del cosiddetto stato di fatto urbanistico del piano.
Non si può fare a meno di sottolineare inoltre che la problematica sopraevidenziata non può neanche limitarsi e circoscriversi al solo fatto giuridico-amministrativo, essendo di rilevante e preminente interesse urbanistico la defluenza che questo tipo di determinazione potrebbe avere sulla più complessiva e generale tematica del riassetto della costa e più specificatamente del suo litorale.
Per quanto sopra, le previsioni urbanistiche delle sottozone "B6", "B7", "B8", "B9" sono stralciate, ed il comune è onerato ad effettuare una verifica dello stato giuridico-amministrativo degli edifici ricadenti in tali ambiti, e conseguentemente procedere alla redazione di una pianificazione tendente al recupero urbanistico ambientale compatibile del litorale, in una più generale e complessiva strategia di riconversione - infrastruttura della volumetria disponibile ove illegittimamente accertata.
Nelle more sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti e nelle aree libere o che si rendano libere si potrà operare con i parametri di zona agricola, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Per quanto riguarda il sistema agricolo-ambientale, il piano prevede una zona "E2" - zona agricola di margine urbano - nella quale sono consentiti interventi di strutture sportive all'aperto con servizi annessi, e sono di contro limitati gli interventi a supporto dell'attività agricola (art. 71 delle N.T. di A). Su tale aspetto il Consiglio ritiene plausibile in tale zona lo svolgimento di tutte le attività compatibili con l'agricoltura, ivi compresi gli impianti consentiti in forza dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii., ad esclusione di quelle iniziative che possono creare immissioni incompatibili con le caratteristiche della zona "E2", quali ad, esempio, stalle, porcilaie e simili.
Osservazioni e opposizioni
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in esame sono decise in conformità al parere dell'ufficio, ad eccezione di quelle ricadenti in ambiti territoriali non condivisi alla luce delle superiori considerazioni, e pertanto in questa sede superate.
Non si condivide quanto rappresentato all'ultimo capoverso di pag. 19 del parere dell'ufficio.
L'osservazione classificata con il n. 183 è accolta poiché ha contenuto analogo all'osservazione n. 182 accolta nel parere dell'ufficio.
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Campobello di Mazara, con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottati con la deliberazione commissariale n. 1 dell'1 dicembre 2003, in conformità al parere dell'ufficio n. 8 del 10 maggio 2005, salvo quanto considerato nel presente voto;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 6604 del 31 gennaio 2006, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4, della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Campobello di Mazara di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 500 del 28 settembre 2005;
Vista la nota prot. n. 23 del 3 maggio 2006, con la quale l'U.O. 3.3/D.R.U. di questo Assessorato, cui non risultano ancora pervenute le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali richieste, ha proposto l'emissione del relativo provvedimento di approvazione, stante la decorrenza del termine espressamente previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Ritenuto di dover procedre, ai sensi del comma 8, dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento, anche in assenza delle controdeduzioni comunali, nel rispetto dei termini di legge;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 501 del 18 gennaio 2006;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 500 del 28 settembre 2005, è approvato il piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Campobello di Mazara, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 dell'1 dicembre 2003 e successiva n. 2 del 7 aprile 2004.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 500 del 28 settembre 2005.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 8 del 10 maggio 2005, resa dall'U.O. 3.3/D.R.U.;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 500 del 28 settembre 2005;
 3)  delibera del commissario ad acta n. 1 dell'1 dicembre 2003;
 4)  delibera del commissario ad acta n. 2 del 7 aprile 2004;
Elenco degli Elaborati
 5)  R.A  - relazione generale analitica dello stato di fatto; 
 6)  R.A1  - allegati alla relazione generale analitica dello stato di fatto; 
 7)  A1  - schema di inquadramento regionale; 
 8)  A2.a  - stato di fatto del territorio comunale - scala 1.10.000; 
 9)  A2.b  - stato di fatto del territorio comunale - scala 1.10.000; 
10)  A3.1a  - stato di fatto della fascia costiera - scala 1:2.000; 
11)  A3.2.a  - stato di fatto della fascia costiera - scala 1:2.000; 
12)  A3.2.b  - stato di fatto della fascia costiera - scala 1:2.000; 
13)  A3.2.c  - stato di fatto della fascia costiera - scala 1:2.000; 
14)  A3.2.d  - stato di fatto della fascia costiera - scala 1:2.000; 
15)  R.1  - relazione generale illustrativa; 
16)  R.1bis  - relazione integrativa; 
17)  R.2*  - norme tecniche di attuazione; 
18)  R.3  - regolamento edilizio; 
19)  P.1 a*  - planimetria di progetto del territorio comunale - scala 1:10000; 
20)  P.1 b*  - planimetria di progetto del territorio comunale - scala 1:10000; 
21)  P.2.a*  - planimetria di progetto del centro urbano - scala 1.2000; 
22)  P.2.b*  - planimetria di progetto del centro urbano - scala 1.2000; 
23)  P.3.a*  - planimetria di progetto della fascia costiera - scala 1.2000; 
24)  P.3.b*  - planimetria di progetto della fascia costiera - scala 1.2000; 
25)  P.3.c*  - planimetria di progetto della fascia costiera - scala 1.2000; 
26)  P.3.d*  - planimetria di progetto della fascia costiera - scala 1.2000; 
27)  P 4*  - legenda delle tavole di progetto; 

Prescrizione esecutiva n. 1
28)  PE1.A1  - relazione, piano finanziario, immobili da espropriare; 
29)  PE1.A2  - norme tecniche di attuazione; 
30)  PE1.1  - stralcio P.R.G.; 
31)  PE1.2  - zonizzazione; 
32)  PE1.3  - planimetria illustrativa; 
33)  PE1.4  - planovolumetrica; 
34)  PE1.5  - planimetrie sul catastale e piano particellare di esproprio; 
35)  PE1.6  - profili regolatori, sezioni stradali, alberature tipo; 
36)  PE1.7  - progetto di massima dellea rete fognante; 
37)  PE1.8  - progetto di massima della rete idrica; 
38)  PE1.9  - progetto di massima della rete elettrica b.t. telefonica e illuminazione pubblica; 
39)  PE1.10  - progetto di massima della rete metano; 
40)  PE1.11  - tipologie; 
41)  PE1.12  - particolari; 

Prescrizione esecutiva n. 2
42)  PE2.A1  - relazione, piano finanziario, immobili da espropriare; 
43)  PE2.A2  - norme tecniche di attuazione; 
44)  PE2.1  - stralcio P.R.G.; 
45)  PE2.2  - zonizzazione; 
46)  PE2.3  - planimetria illustrativa; 
47)  PE2.4  - planovolumetrica; 
48)  PE2.5  - planimetrie sul catastale e piano particellare di esproprio; 
49)  PE2.6  - profili regolatori, sezioni stradali, alberature tipo; 
50)  PE2.7  - progetto di massima della rete fognante; 
51)  PE2.8  - progetto di massima della rete idrica; 
52)  PE2.9  - progetto di massima della rete elettrica b.t. telefonica e illuminazione pubblica; 
53)  PE2.10  - progetto di massima della rete metano; 
54)  PE2.11  - tipologie; 
55)  PE2.12  - particolari; 

Prescrizione esecutiva n. 3
56)  PE3.A1  - relazione, piano finanziario, immobili da espropriare; 
57)  PE3.A2  - norme tecniche di attuazione; 
58)  PE3.1  - stralcio P.R.G.; 
59)  PE3.2  - zonizzazione; 
60)  PE3.3  - planimetria illustrativa; 
61)  PE3.4  - planovolumetrica; 
62)  PE3.5  - planimetrie sul catastale e piano particellare di esproprio; 
63)  PE3.6  - profili regolatori, sezioni stradali, alberature tipo; 
64)  PE3.7  - progetto di massima della rete fognante; 
65)  PE3.8  - progetto di massima della rete idrica; 
66)  PE3.9  - progetto di massima della rete elettrica b.t. telefonica e illuminazione pubblica; 
67)  PE3.10  - progetto di massima della rete metano; 
68)  PE3.11  - tipologie; 
69)  PE3.12  - particolari; 

Studio geologico
70)  All. A  - relazione geologica; 
71)  Tav. 1  - carta geologica - scala 1:10.000; 
72)  Tav. 2  - carta geomorfologica - scala 1:10.000; 
73)  Tav. 3  - carta idrogeologica - scala 1:10.000; 
74)  Tav. 4  - carta delle pericolosità geologiche - scala 1:10.000; 

Studio geologico ed indagini geognostiche - prescrizioni esecutive
75)  All. A  - relazione geologica; 
76)  Tav. 1  - carta geologica del P.E.E.P. - scala 1:2.000; 
77)  Tav. 2  - carta geologica del P.I.P. - scala 1:2.000; 
78)  Tav. 3  - carta geologica del P.I.P. - scala 1:2.000; 
79)  Tav. 4  - carta geomorfologica del P.E.E.P. - scala 1:2.000; 
80)  Tav. 5  - carta geomorfologica del P.I.P. - scala 1:2.000; 
81)  Tav. 6  - carta geomorfologica del P.I.P. - scala 1:2.000; 
82)  Tav. 7  - carta litotecnica del P.E.E.P. - scala 1:2.000; 
83)  Tav. 8  - carta litotecnica del P.I.P. - scala 1:2.000; 
84)  Tav. 9  - carta litotecnica del P.I.P. - scala 1:2.000; 
85)  Tav. 10  - carta della pericolosità geologica e sismica del P.E.E.P. - scala 1:2.000; 
86)  Tav. 11  - carta della pericolosità geologica e sismica del P.I.P. - scala 1:2.000; 
87)  Tav. 12  - carta della pericolosità geologica e sismica del P.I.P. - scala 1:2.000; 

Studio agricolo forestale
88)  All. 1  - relazione; 
89)  All. 2  - carta morfologica; 
90)  All. 3  - carta pedologica; 
91)  All. 4  - carta vegetazione ed uso del suolo; 
92)  All. 5  - carta infrastrutture al servizio dell'agricoltura; 
93)  All. 6  - carta dei vincoli; 
94)  All. 7  - carta delle unità di paesaggio; 

Studio agricolo forestale
Aggiornamento legge regionale n. 16/94
95)  All. 1  - relazione; 
96)  All. 2  - carta dei vincoli. 


Art. 4

Il comune di Campobello di Mazara dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, i decreti di espropriazione, relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione per pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma 5 del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 luglio 2006.
  LIBASSI 

(2006.37.2713)114*


Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 38 -  82 -  32 -  19 -  24 -  56 -