REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 OTTOBRE 2006 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 13 settembre 2006.
Approvazione del piano particolareggiato esecutivo del centro storico del comune di Pedara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 maggio 1976, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
Visto l'art. 10 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 142 del 28 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pedara;
Visto il foglio prot. n. 12923 del 27 giugno 2006, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 43139 del 28 giugno 2006, con il quale il comune di Pedara ha trasmesso, per gli adempimenti ex art. 12, comma 7, lettera a), della legge regionale n. 71/78, il piano particolareggiato esecutivo del centro storico;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 53 del 6 settembre 2005, con la quale il comune di Pedara ha adottato il piano particolareggiato esecutivo del centro storico, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 71/78;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi al piano adottato con delibera del consiglio comunale n. 53 del 6 settembre 2005;
Vista l'attestazione, datata 1 marzo 2006, a firma del segretario generale, di avvenuta pubblicazione del piano e di presentazione avverso lo strumento urbanistico adottato di n. 13 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge e n. 2 osservazioni e/o opposizioni fuori termine;
Viste le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano adottato;
Visti gli elaborati di visualizzazione delle suddette osservazioni opposizioni, nonché la relativa relazione contenente le valutazioni dei progettisti in ordine alle stesse;
Vista la delibera del consiglio comunale di Pedara n. 18 del 18 aprile 2006, di deduzioni sulle osservazioni e/o opposizioni, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 71/78;
Vista la nota prot. n. 7111 dell'8 marzo 2005, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole a condizione;
Visto il nulla osta, rilasciato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, con nota prot. n. 7592/04 del 7 luglio 2005;
Vista la nota prot. n. 1274 del 15 luglio 2005, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania ha rilasciato parere favorevole ai fini igienico-sanitari;
Visto il parere n. 22 del 31 agosto 2006, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 5.1, servizio 5/D.R.U, di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Descrizione
L'art. 17.4.1 delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di Pedara, approvato con decreto n. 538/DRU del 28 dicembre 1999, prescrive che la redazione del piano particolareggiato del centro storico deve avvenire secondo le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, che cosi recita:
"I comuni, nella redazione dei piani particolareggiati relativi ai centri storici, debbono perseguire:
a) la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio storico, monumentale ed ambientale;
b) il recupero edilizio ai fini sociali ed economici anche applicando la legislazione regionale in materia, nonché le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167 e le loro successive modifiche ed integrazioni;
c)  la permanenza degli attuali abitanti.".
Secondo la relazione generale, il piano particolareggiato in questione costituisce "strumento attuativo del piano regolatore generale vigente; relativamente alla perimetrazione delle zone territoriali omogenee, "A"; la medesima relazione precisa, però, che all'interno del perimetro del piano particolareggiato sono state incluse anche alcune zone B, contermini al centro storico, in dipendenza della particolare configurazione del centro storico che tende ad allineare gli edifici storici lungo i principali assi viari, occupando, anche, le aree interne definite dal perimetro di dette strade, come si rileva nell'allegata tavola "A2" in scala 1:2.000.
Dagli elaborati di progetto si evince che la popolazione residente interessata dal piano particolareggiato è di circa 2.600 abitanti; in considerazione che parte del patrimonio abitativo è destinato ad uso stagionale e che il 20-30% dei piani terra non risultano abitati, secondo la relazione generale del piano particolareggiato, la capacità di insediamento residenziale del centro storico raggiungerebbe i 3.000 abitanti circa.
Il piano particolareggiato in questione riporta le aree per attrezzature previste dal piano regolatore generale vigente, ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: di dette aree il piano particolareggiato ne prevede l'acquisizione da parte del comune, ad eccezione di quelle destinate a chiese e servizi parrocchiali che potranno essere di proprietà di enti religiosi.
In conformità alle prescrizioni delle norme di attuazione del piano regolatore generale, nella zona A viene ammessa la destinazione residenziale e le attività ad essa compatibili (uffici, studi professionali, attività culturali e associative e per pubblici spettacoli), le attività artigianali non nocive e commerciali di vendita al dettaglio; vengono ammesse, inoltre, le attrezzature alberghiere ed extra-alberghiere ed i servizi di interesse collettivo, anche se gestiti da privati, a carattere urbano e di quartiere.
Le norme di attuazione del presente piano particolareggiato, agli articoli 13, 14, 16, 17, precisano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ammessi, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 20, lett. a), b), c), d), della legge regionale n. 71/78, e cioè gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, e ciò in conformità, anche, di quanto previsto dall'articolo 17.3 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale.
Le norme di attuazione del piano particolareggiato in esame prevedono, altresì, interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, come la demolizione e la ricostruzione, la nuova edificazione e la ristrutturazione urbanistica e ciò in dipendenza di quanto già previsto dall'articolo 17.4 delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente che, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78, demanda al piano particolareggiato la disciplina di tutti gli interventi nelle zone A.
Il piano particolareggiato in questione è munito del parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Catania, reso con nota n. 7111 dell'8 marzo 2005, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, a condizione che:
-  "siano effettuate, in fase esecutiva, delle indagini geognostiche per definire l'esatta situazione litostratigrafica e prove in situ e di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica dei terreni;
-  nei calcoli di verifica delle strutture esistenti e nelle nuove edificazioni siano utilizzati i fattori di incremento sismico fc. 1.1 e fc. 1.2, così come risulta dalla "carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale" e che tale prescrizione sia recepita nelle norme tecniche di attuazione.".
Sul piano particolareggiato in esame la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, con nota n. 7592/04 del 7 luglio 2005, ha rilasciato il proprio nulla osta di competenza, e l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania ha reso, con nota n. 1274 del 15 luglio 2005, il proprio parere favorevole ai fini igienico-sanitari.
Osservazioni ed opposizioni
Avverso il piano particolareggiato in questione sono state presentate n. 13 osservazioni e/od opposizioni, entro i termini, e n. 2 osservazioni e/od opposizioni fuori termine, qui in elenco riportate:
Entro i termini
 1)  Todaro Maria Angela;
 2)  Riela Michele Salvatore Giuseppe;
 3)  Marano Guido;
 4)  Pappalardo Domenico;
 5)  Buscemi Filippo;
 6)  Nicolosi Alfio e Pappalardo Alfia;
 7)  Nicolosi Alfio e Rapisarda Santa;
 8)  Maccarone Domenica;
 9)  Laudani Maria;
10)  Arcidiacono Pietro;
11)  Pappalardo Domenico;
12)  Petralia Alfio e Petralia Alisia;
13)  Petralia Alfio, Petralia Alisia, Petralia Gheta e Di Mauro Giuseppa;
Fuori termine
14)  Torresi Rosa;
15)  Nicolosi Alfio.
Al riguardo, con delibera consiliare n. 18 del 18 aprile 2006, il comune di Pedara ha formulato le proprie deduzioni, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 71/78, ed, in conformità ai pareri espressi dai progettisti del piano e dall'ufficio tecnico, ha accolto le osservazioni/opposizioni nn. 2), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), ed ha respinto le nn. 1), 3), 5).
Considerazioni
Alla luce degli atti e degli elaborati esaminati e di quanto sopra esposto, si considera che:
1)  la procedura amministrativa adottata risulta essere regolare ai sensi delle leggi vigenti in materia urbanistica;
2)  il piano particolareggiato in esame è munito del nulla osta di competenza della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, del parere favorevole, a condizioni, del competente ufficio del Genio civile, nonché del parere favorevole dell'azienda unità sanitaria locale;
3)  gli interventi previsti dalle norme tecniche del presente piano particolareggiato di esecuzione del centro storico risultano essere conformi alle prescrizioni dettate dalle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale;
4)  appare utile precisare che per gli interventi di nuova edificazione di cui all'art. 21 delle norme di attuazione del piano particolareggiato, l'indice di densità fondiario massimo è di mc./mq. 5.00, in conformità al 1° comma disposto dell'art. 7 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
5)  per quanto riguarda le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la delibera consiliare n. 53 del 6 settembre 2005, a seguito della pubblicità, si ritiene di condividere le controdeduzioni formulate con delibera consiliare n. 18 del 18 aprile 2006.
Per quanto precede, la scrivente unità operativa 5.1 esprime il parere che il piano particolareggiato di esecuzione del centro storico di Pedara, adottato con delibera consiliare n. 53 del 6 settembre 2005, è meritevole di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, con le condizioni di cui al parere n. 7111 dell'8 marzo 2005, reso dall'ufficio del Genio civile di Catania e con la precisazione di cui al punto 4) delle considerazioni contenute nel presente parere...";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 22 del 31 agosto 2006, reso dall'unità operativa 5.1, servizio 5/D.R.U., di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7, lett. a), della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 22 del 31 agosto 2006, espresso dall'unità operativa 5.1, servizio 5/D.R.U., nonché alle condizioni contenute nel parere n. 7111 dell'8 marzo 2005, reso dall'ufficio del Genio civile di Catania, è approvato il piano particolareggiato esecutivo del centro storico del comune di Pedara, adottato con delibera consiliare n. 53 del 6 settembre 2005.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere dell'unità operativa 5.1., servizio 5/D.R.U., n. 22 del 31 agosto 2006;
 2) delibera consiliare n. 53 del 6 settembre 2005, resa dal comune di Pedara;
 3) delibera consiliare n. 18 del 18 aprile 2006, resa dal comune di Pedara;
 4)  relazione generale;
 5)  inquadramento territoriale - tav. A1;
 6) stralcio del piano regolatore generale - tav. A2;
 7)  analisi unità edilizie: stato d'uso - tavv. A3a - A3b;
 8)  analisi unità edilizie: stato fisico - tavv. A4a - A4b;
 9)  analisi unità edilizie: numero piani fuori terra-tavv. A5a - A5b;
10)  analisi unità edilizie: uso dei piani terra - tavv. A6a - A6b;
11)  analisi unità edilizie: tipologia - tavv. A7a - A7b;
12)  profili stato di fatto - tavv. A8a - A8b - A8c - A8d - A8e - A8f - A8g;
13)  vedute fotografiche - tav. A9;
14)  planimetrie rilievo piani terra - tavv. A10a - A10b;
15)  planimetria pavimentazioni stradali - tav. A11;
16)  sintesi analitica e categorie d'intervento - tavv. P12a - P12b - P12c - P12d - P12e - P12f;
17) modelli di intervento, P13a - P13b - P13c;
18)  tessuti, contesti, servizi e proprietà pubbliche - tav. P15;
19)  planimetria dei tipi d'intervento di pavimentazione stradale - tav. P16;
20)  elementi di arredo urbano - tavv. P17a - P17b;
21)  planimetria progetto di massima rete fognante - tav. P18a;
22)  planimetria progetto di massima rete idrica - tav. P18b;
23) planimetria progetto di massima rete elettrica e di pubblica illuminazione - tav. P18c;
24)  profili normatori - tav. P19;
25) piano del colore dei principali assi viari - tav. P20;
26)  indicazioni tipologiche per la nuova edificazione - tav. P22;
27)  norme tecniche di attuazione - tav. Nta;
28)  relazione tecnica - impianti a rete - espropri - previsioni di massima dei costi - tav. Rt;
29)  quadro di unione degli studi di fattibilità - tav. QU.

Art. 3

Il comune di Pedara dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano particolareggiato esecutivo del centro storico e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dai progettisti le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dal piano particolareggiato esecutivo del centro storico possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.

Art. 5

Il piano particolareggiato esecutivo del centro storico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 settembre 2006.
  LIBASSI 

(2006.38.2851)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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