REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 OTTOBRE 2006 - N. 48
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 5 settembre 2006.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Pedara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 marzo 2003;
Visto il foglio prot. n. 17430 del 13 settembre 2005, assunto al protocollo generale di questo Assessorato con il n. 56004 del 14 settembre 2005, con il quale il comune di Pedara ha trasmesso, dietro richiesta di integrazioni da parte di questo dipartimento con nota prot. n. 40176 del 17 giugno 2004, la variante allo strumento urbanistico generale, relativa alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, approvato con decreto n. 538/D.R.U. del 28 dicembre 1999, artt. 26 e 27 - delibera consiliare n. 17 del 22 aprile 2002, per l'approvazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 17 del 22 aprile 2002, con la quale il comune di Pedara ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante al piano regolatore generale relativa alle norme di attuazione, artt. 26 e 27;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del 7 aprile 2003, a firma del segretario generale del comune di Pedara, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione ed attestante l'assenza di osservazioni/opposizioni avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 1704/2004 del 10 marzo 2004, con la quale l'Ente parco dell'Etna ha rilasciato il proprio parere con prescrizioni relativamente alla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 84 del 26 settembre 2005, con la quale l'U.O.5.1/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 34 del 22 settembre 2005, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il comune di Pedara è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 538/D.R.U. del 28 dicembre 1999;
- da quanto riportato nella delibera si rileva che l'amministrazione comunale intende con la presente variante riunificare la disciplina delle zone agricole sia interne che esterne al parco dell'Etna, modificandone gli artt. 26 e 27 del titolo IV (zone agricole) delle vigenti N. di A., atteso che in dette aree risultano edificazioni con destinazione residenziale, autorizzate sia in forza del precedente strumento urbanistico che regolarizzate ai sensi delle leggi di sanatoria edilizia,...;
-  in particolare, l'art. 26 delle N. di A. regola gli interventi nelle Z.T.O. "E" del territorio comunale compreso nel parco dell'Etna, mentre l'art. 27 regola gli interventi nelle Z.T.O. "E1" del territorio comunale non compreso nel parco dell'Etna;
-  l'opportunità di apportare ai superiori artt. 26 e 27 delle N. di A. le modifiche, viene sostanzialmente motivata nella proposta di deliberazione n. 8 del 13 marzo 2002 al fine di:
-  poter realizzare edifici destinati ad uso residenziale con l'esclusione delle abitazioni di lusso, a schiera o in linea;
-  poter realizzare edifici, impianti e manufatti edilizi come previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78;
-  l'Ente parco dell'Etna, con nota prot. n. 1704 del 10 marzo 2004 ha espresso parere con prescrizioni limitatamente alle zone agricole ricadenti all'interno dello stesso (Z.T.O. "E" - art. 26).
Considerato che:
-  la procedura amministrativa adottata per la variante in argomento risulta essere regolare ai sensi di legge;
-  per quanto riguarda le previsioni rilevabili dalla nuova stesura di cui all'art. 27 (Z.T.O. "E1"), si condividono, fermo restando che per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, ex art. 22, legge regionale n. 71/78, andranno osservate le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 17/94 e successive modifiche ed integrazioni;
-  sulla deliberazione in argomento il segretario comunale ha attestato che la stessa è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25 aprile 2002 al 9 maggio 2002 e che avverso la stessa non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;
-  si ritiene di poter condividere, in linea generale, le motivazioni che hanno indotto il comune ad adottare la variante proposta.
Pertanto la scrivente U.Op.5.1/D.R.U. esprime il parere che la variante adottata dal comune di Pedara con delibera consiliare n. 17 del 22 aprile 2002, relativa a modifiche alle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui al parere reso dall'Ente parco dell'Etna prot. n. 1704/2004 del 10 marzo 2004.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 505 del 15 dicembre 2005, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Il Consiglio
Vista la proposta di parere n. 34 del 22 settembre 2005 del servizio 5 U.O.5.1 - Area metropolitana di Catania;
Considerata l'istruttoria contenuta nella suddetta proposta di parere che nella parte relativa di seguito integralmente si riporta:
....Omissis...
Rilevato
-  per quanto si evince dall'istruttoria dell'ufficio e dalla disamina degli atti ed elaborati trasmessi che la procedura amministrativa adottata per la variante in argomento risulta essere regolare ai sensi di legge che in merito alla normativa tecnica proposta per le zone E ed E1, deve sottolinearsi quanto segue:
a)  in base alla legislazione vigente nelle zone agricole, la realizzazione di manufatti a destinazione residenziale è consentita solo in rapporto alla conduzione agricola del fondo. L'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 definisce infatti le zone E come "le parti del territorio destinate ad usi agricoli" escludendo da esse anche "quelle per cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C". L'introduzione nelle destinazioni d'uso consentite di "edifici destinati ad uso residenziale con esclusione delle abitazioni di lusso e di edifici a schiera o in linea" farebbe assumere alle zone E i caratteri di zone C che, oltre ad essere in contrasto con quanto definito dalla legge, porterebbe ad una modifica nel dimensionamento del piano in termini di fabbisogno di edilizia residenziale e pertanto non può essere assentita;
b)  in riferimento alla normativa proposta per la zona E1, non può assentirsi l'introduzione nelle destinazioni d'uso di "impianti e manufatti edilizi destinati allo sfruttamento a carattere artigianale delle risorse naturali locali (pietra lavica e legname di essenze autoctone)" in quanto zona ricadente all'interno del parco dell'Etna e pertanto, come sottolineato anche dall'Ente parco, in contrasto con l'art. 30 della legge regionale 26 marzo 2002;
c)  in riferimento alla normativa proposta per la zona E1, può assentirsi l'introduzione nelle destinazioni d'uso di "impianti e manufatti edilizi destinati allo sfruttamento a carattere artigianale delle risorse naturali locali (pietra lavica e legname di essenze autoctone)" con le prescrizioni di cui all'art. 22 e previa verifica dei vincoli presenti nel territorio.
Pertanto questo Consiglio esprime il parere che la variante adottata dal comune di Pedara con delibera consiliare n. 17 del 22 aprile 2002 relativa a modifiche alle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale sia meritevole di approvazione in conformità al parere n. 34 del 22 settembre 2005 del servizio 5 U.O. 5.1 - Area metropolitana di Catania e con le prescrizioni di cui al presente voto.";
Vista la nota dirigenziale, prot. n. 49 del 7 marzo 2006, con la quale viene restituito non firmato al servizio 7/D.R.U. lo schema di provvedimento predisposto relativo alla variante alle N.T.A. del piano regolatore generale in argomento, al fine di un riesame da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 548 del 3 maggio 2006, che qui di seguito integralmente si trascrive:
"Il Consiglio
Vista la nota n. 49 del 7 marzo 2006 a firma del dirigente generale dell'urbanistica, con cui si restituisce lo schema di provvedimento di variante alle N.T.A. del piano regolatore generale del comune di Pedara, questo Consiglio ha riesaminato la pratica e, nel confermare il proprio precedente voto n. 505 del 15 dicembre 2005, osserva:
1)  l'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, com'è noto, definisce le zone "E" omogenee come le parti di territorio destinate agli usi agricoli, per cui diversi usi non possono ritenersi compatibili se non nella dimensione funzionale ed accessoria di "servizio rispetto all'uso principale";
2)  la stessa norma, peraltro, indirettamente conferma tale assunto quando esclude dal contesto della zona omogenea agricola le parti del territorio "per cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento della proprietà richieda insediamenti da considerare come zona C";
3)  l'art. 6 della legge regionale n. 17/94, nel testo modificato dalle leggi regionali n. 6/2001, art. 89 e n. 40/85, art. 14, rubricato alla voce "Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso per gli immobili edificati nelle zone a verde agricolo", sancisce expressis vubis che è "in ogni caso esclusa l'autorizzazione per il cambio di destinazione in uso abitativo...2 degli immobili edificati in verde agricolo ossia "manufatti o impianti destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali della zona tassativamente individuate nello strumento urbanistico". Una tale destinazione d'uso va inquadrata in quella che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha denominato come destinazione "produttiva (in contrapposizione a quella "residenziale" abitazione ed uffici), per la quale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 37/85, non vi è compatibilità per l'insediamento di tessuto residenziale;
4)  ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 2/02 le disposizioni eccezionali ed agevolative che consentono interventi in verde agricolo in variante al piano regolatore generale, "non si applicano nelle aree destinate a verde agricolo ricadenti in tutte le zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali";
5)  peraltro, nella materia, la giurisprudenza amministrativa regionale ha proposto un'interpretazione costituzionalmente orientata che porta a ritenere erroneo il riferimento legislativo alla deroga di cui all'art. 6, 2° comma, piuttosto che al 1° comma;
6) se ne può agevolmente dedurre l'inammissibilità di qualsiasi interpretazione che non sia rispettosa di tale interpretazione e si appalesi lesiva della ratio di tutela di valori preminenti di cui agli artt. 9 e 32 della Costituzione.";
Ritenuto di poter condividere i voti n. 505 del 15 dicembre 2005, e n. 548 del 3 maggio 2006, resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai voti n. 505 del 15 dicembre 2005 e n. 548 del 3 maggio 2006, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente, adottata dal comune di Pedara, con delibera del consiglio comunale n. 17 del 22 aprile 2002, relativa alle norme di attuazione del piano regionale generale, approvato con decreto n. 538 del 28 dicembre 1999, artt. 26 e 27, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 34 del 22 settembre 2005, reso dall'U.O. 5.1/D.R.U;
2)  voto n. 505 del 15 dicembre 2005, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera del consiglio comunale n. 17 del 22 aprile 2002;
Elaborati
4)  norme di attuazione.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Pedara resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 settembre 2006.
  LIBASSI 

(2006.38.2849)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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