REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 OTTOBRE 2006 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 5 settembre 2006.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Pedara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che a seguito della nota dipartimentale prot. n. 2013 del 12 gennaio 2006, con foglio prot. n. 3833 del 27 febbraio 2006 il comune di Pedara ha ritrasmesso copia della documentazione completa di atti ed elaborati, atteso che la stessa era stata restituita con la superiore nota unitamente al voto del C.R.U. n. 383/2004, relativa alla richiesta di approvazione della variante alle zone non normate del piano regolatore generale, interne alle zone di rispetto dei pozzi ex art. 21 del decreto legge n. 152 dell'11 maggio 1999 in attuazione dell'ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 1388 del 3 luglio 2001;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 21 dell'8 maggio 2003, con la quale il comune di Pedara ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante al piano regolatore generale, relativa alle zone non normate dal piano regolatore generale interne alle zone di rispetto dei pozzi ex art. 21 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999, in attuazione all'ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 1388 del 3 luglio 2001;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, a firma del segretario generale del comune di Pedara, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazioni, nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 28669, pos. 50528 del 18 ottobre 2005, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha rilasciato parere favorevole a condizione, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la proposta di parere n. 12 del 29 marzo 2006 che il servizio 4/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Premesso che:
Con nota dipartimentale prot. n. 44228 del 14 luglio 2005, è stato notificato al comune di Pedara il voto n. 338 del 27 ottobre 2004, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso parere che il progetto di variante al piano regolatore generale, relativo alle zone di rispetto dei pozzi, art. 4, legge regionale n. 71/78, sia restituito per l'acquisizione del necessario parere ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74.
Con nota prot. n. 23040 del 29 novembre 2005 il comune di Pedara ha trasmesso il superiore parere reso a condizione dall'ufficio del genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, prot. n. 0035640 pos. n. 50528 del 18 ottobre 2005;
A seguito della nota dipartimentale, prot. n. 2013 del 12 gennaio 2006, è stata trasmessa copia della documentazione completa di atti ed elaborati, atteso che la stessa era stata restituita con la superiore nota unitamente al citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 383/2004.
Considerato che:
Il comune di Pedara ha adempiuto a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica acquisendo l'obbligatorio parere dell'ufficio del Genio civile e considerando che nessuna modifica è stata apportata alla variante presentata a suo tempo, questa unità operativa 5.1/servizio 5, riconferma quanto è stato formulato in merito alla variante di che trattasi con proposta di parere n. 32 del 20 luglio 2004 che di seguito si riporta, ad eccezione di quanto formulato in merito alla mancata acquisizione del parere dell'ufficio del Genio civile.
...Omissis...
Dalla documentazione pervenuta si evince che la variante urbanistica in argomento è stata adottata mediante delibera consiliare n. 21 dell'8 maggio 2003 a seguito di ordinanza T.A.R., sezione staccata di Catania, n. 1388 del 3 luglio 2001, su ricorso della ditta Tomaselli Santo, che impone al comune di Pedara di attribuire una specifica destinazione urbanistica dell'area non normata, posta all'interno della zona di rispetto dei pozzi, come definita dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999.
La suddetta ordinanza ha ritenuto validi i motivi per i quali si impugnava il piano regolatore generale nella parte in cui non attribuisce destinazione urbanistica all'area in questione e, ha ritenuto, altresì, che sussiste il danno grave e irreparabile.
Il predetto comune, in merito alle aree di rispetto dei pozzi, siti in 3 località del territorio comunale e denominati Saicop-Magrì-Sacro Cuore, ha proposto, mediante delibera consiliare n. 21 dell'8 maggio 2003, la destinazione urbanistica a z.t.o. "CBCS"(residenziale stagionale di completamento) e z.t.o. "E1" (agricola esterna al parco dell'Etna) in relazione al piano di fabbricazione ed al vigente piano regolatore generale.
Per detta variante urbanistica non è stato acquisito il parere dell'ufficio del Genio civile ex art. 13 L.N. n. 64/1974.
Ciò premesso e considerato che:
-  il comune di Pedara è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 538/D.R.U. del 28 dicembre 1999;
-  non sono state presentate, avverso la delibera consiliare n. 21/2003, osservazioni e/o opposizioni, giusta attestazione del segretario generale datata 6 febbraio 2004;
-  la variante urbanistica scaturisce a seguito di ordinanza T.A.R. n. 13888/2001, sezione staccata di Catania, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione, proposta dalla ditta Tomaselli Santo, dell'esecuzione del provvedimento impugnato ed è stato ordinato al comune di Pedara di attribuire all'area di proprietà della ditta una specifica destinazione urbanistica. Il territorio comunale è gravato interamente dai vincoli paesaggistici di cui al decreto n. 490/1999, già L.N. n. 1497/1939, e sismico di cui alla L.N. n. 64/1974;
-  le aree interessate dalla variante urbanistica non rientrano nei siti di importanza comunitaria (SIC) o nelle zone di protezione speciale (ZPS), individuati ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE e, pur ricadendo in ambiti esterni a quelli ricompresi all'interno di aree di cui alla rete Natura 2000, non determinano, peraltro, impatti e refluenze sugli stessi;
-  le aree di cui alla variante urbanistica non incidono significativamente sull'assetto territoriale (in particolare nella misura dell'0,5% della superficie territoriale);
-  per dette aree è stata sostanzialmente proposta la destinazione urbanistica a z.t.o. "CBCS" (residenziale stagionale di completamento) e z.t.o. "E1" (agricola esterna al parco dell'Etna) contemperando le previdenti destinazioni del programma di fabbricazione con quanto previsto, per le aree contermini, dal vigente piano regolatore generale;
-  riguardo alla mancata acquisizione del parere dell'ufficio del Genio civile di ex art. 13 della legge n. 64/74, si ritiene che lo stesso non appare necessario in quanto, per le aree classificate edificabili (CBCS), si propone la predetta classificazione anche in relazione alle aree adiacenti anch'esse (CBCS) per le quali non è stato posto alcun rilievo dall'ufficio del Genio civile in sede di esame del vigente piano regolatore generale;
-  dalla relazione geologica a supporto della variante urbanistica in argomento si evince, peraltro, che non esistono particolari impedimenti di natura morfologica e/o geostatica che possano pregiudicare l'edificabilità delle aree in argomento;
-  le destinazioni urbanistiche di cui alla suddetta variante risultano condivisibili in quanto compatibili con l'assetto territoriale-urbanistico dei contesti in cui ricadono nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Per quanto sopra esposto, si è del parere che la variante urbanistica, adottata con delibera consiliare n. 21/2003, sia meritevole di approvazione";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 559 del 27 luglio 2006, che di seguito si trascrive:
""Il Consiglio
Visto il parere dell'U.O. 5.1. del servizio 5° del D.R.U., n. 12 del 29 marzo 2006;
Visti gli atti ed elaborati a corredo;
Visto il parere del Genio civile di Catania n. 2866 pos. n. 50528;
Sentito il relatore che ha esposto i contenuti della pratica e la proposta di parere dell'ufficio;
E' del parere che il progetto di variante al piano regolatore generale, relativo alle zone di rispetto dei pozzi art. 4, legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approvazione in conformità al parere n. 12 del 29 marzo 2006, formulato dall'U.O. 5.1. del D.R.U."";
Ritenuto di poter condividere i voti n. 383 del 27 ottobre 2004 e n. 559 del 27 luglio 2006, resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai voti n. 383 del 27 ottobre 2004 e n. 559 del 27 luglio 2006, è approvata la variante relativa alle zone non normate del piano regolatore generale del comune di Pedara, interne alle zone di rispetto dei pozzi ex art. 21 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 in attuazione all'ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 1388 del 3 luglio 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che ven- gono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 32 del 20 luglio 2004, reso dal servizio 4/D.R.U.;
2)  parere n. 12 del 29 marzo 2006, reso dal servizio 4/D.R.U.;
3)  voto n. 383 del 27 ottobre 2004, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
4)  voto n. 559 del 27 luglio 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  delibera del consiglio comunale n. 21 del 8 maggio 2003;
Elaborati di progetto:
6)  relazione tecnica;
7)  all. A - stralcio previdente del piano di fabbricazione della zona dei 3 pozzi - scala 1:2000;
8)  all. B - stralcio del piano regolatore generale vigente, della zona dei 3 pozzi e nuove destinazioni urbanistiche in variante scala 1:2000;
9)  relazione geologica con allegate carte geologiche - pozzo Magrì, pozzo Saicop e pozzo Sacro Cuore.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Pedara resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 settembre 2006.
  LIBASSI 

(2006.38.2853)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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