REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 OTTOBRE 2006 - N. 48
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 5 settembre 2006.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visti i fogli prot. n. 17890 del 24 marzo 2006, prot. n. 19125 del 29 marzo 2006 e prot. n. 25085 del 3 maggio 2006, con i quali il comune di Modica ha trasmesso, per l'approvazione, la variante allo strumento urbanistico generale finalizzata all'assegnazione della destinazione urbanistica di un'area ubicata in contrada Caitina, richiedendo un riesame della variante stessa al fine del superamento dei rilievi urbanistici mossi dal C.R.U. nella precedente valutazione, ai sensi dell'ex art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 106 del 25 ottobre 2004, con la quale il comune di Modica ha adottato, ai sensi dell'ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, la variante al P.R.G. relativa all'assegnazione della destinazione urbanistica in variante al vigente piano regolatore generale ad area ubicata in Modica in contrada Caitina, ditta Galfo Antonino e Galfo Roberta;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del 18 aprile 2005, a firma del segretario generale del comune di Modica, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 19120 del 20 settembre 2005, con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, relativo all'assegnazione della destinazione urbanistica in argomento;
Vista la notifica del decreto n. 390 del 3 maggio 2006, relativo alla valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata, con prescrizioni, la variante al piano regolatore generale del comune di Modica in trattazione;
Vista la nota prot. n. 23 dell'11 maggio 2006, con la quale l'unità operativa n. 5.4/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 8 dell'11 maggio 20006, che di seguito parzialmente si trascrive
"Premesso:
In ordine alla variante in oggetto indicata, era stata resa la proposta di parere n. 3 del 28 aprile 2005 dallo scrivente servizio n. 5/D.R.U. che la riteneva "...meritevole di approvazione con le prescrizioni dei superiori considerata".
Con voto n. 458 reso nella seduta del 27 luglio 2005, il C.R.U. non aveva condiviso la variante urbanistica in argomento per la mancanza del parere, ex art. 13 della legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile di Ragusa. Detto voto veniva notificato al comune con nota di questo dipartimento, prot. n. 52842 dell'1 settembre 2005.
A seguito della ritrasmissione della documentazione comprensiva del parere ex art. 13 della legge n. 64/74, veniva resa la proposta di parere n. 11 del 6 ottobre 2005 dallo scrivente servizio, di riconferma della su citata proposta n. 3/2005.
Il Consiglio regionale dell'urbanistica, con voto n. 497 del 15 dicembre 2005, nella considerazione della mancata giustificazione del cambio della "...destinazione d'uso delle aree destinate a servizi... sia nei termini della dotazione delle quantità minime delle attrezzature prescritte dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sia nei termini di una diversa ipotesi di assetto urbano..." non riteneva meritevole di approvazione la variante in argomento. Detto voto veniva notificato in data 7 gennaio u.s. con dirigenziale prot. n. 3191.
Ciò premesso:
Al fine del superamento dei rilievi urbanistici mossi dal Consiglio regionale dell'urbanistica, con sindacale prot. n. 26292 del 9 maggio 2006, pervenuta a mezzo di fax ed assunta al protocollo generale dell'ARTA al n. 32882 del 10 maggio 2006, è stato chiesto il riesame della variante in argomento, della quale si elenca la documentazione trasmessa con fogli prot. n. 17890 del 24 marzo 2006 e prot. n. 19125 del 29 marzo 2006 ed, in ultimo, con foglio pervenuto a mezzo fax, prot. n. 25085 del 3 maggio 2006:
...Omissis...
Rilevato che:
-  la relazione integrativa dell'ufficio tecnico comunale del 3 maggio 2006, redatta a controdedurre i rilievi formulati dal Consiglio regionale dell'urbanistica, giusto voto n. 497/2005, in ordine al soddisfacimento degli standard urbanistici, evidenzia che il lotto in questione interessa aree classificate, dal piano regolatore generale vigente, in parte zona F3 "Parco lineare", in parte zona S1/a "Attrezzature scolastiche di quartiere" e viabilità, viene fatta rilevare la non attuabilità di dette previsioni e, specificatamente, del varco lineare per l'esigua estensione in quanto l'area è computata in circa 700 mq., delle attrezzature scolastiche per la limitata superficie che non consente l'applicazione dei parametri edificatori di legge e, in ultimo, della viabilità programmata per la presenza di fabbricati. Tra l'altro, viene dichiarata, così come rilevabile anche dagli elaborati grafici integrativi, la sufficiente dotazione, ex art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/68, di attrezzature secondarie con particolare riferimento all'edilizia scolastica.
Considerato che:
1)  rilevandosi la non più attuabilità di dette previsioni, stante l'esigua estensione dell'area, che ricade in un ambito urbano edificato servito da opere di urbanizzazione primaria e secondaria e che risulta destinata a zona di espansione residenziale dal piano regolatore generale in itinere, si ritiene che le controdeduzioni formulate dal comune di Modica superino i rilievi mossi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 497 del 15 dicembre 2005;
2)  per quanto sopra, si riconfermano le precedenti proposte di parere, secondo cui si è dell'avviso che possa essere attribuita all'area in questione la classifica di zona "C3" per come previsto nel nuovo piano regolatore generale con i relativi indici e parametri urbanistico-edilizi, ad eccezione del lotto minimo, che regoleranno l'edificazione e con l'obbligo della formazione di un piano di lottizzazione e della cessione gratuita delle aree per attrezzature e spazi pubblici in misura di 18 mq. per ogni 80 mc. di volumetria realizzabile, a soddisfacimento degli standards, ex art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/68.
Per tutto quanto sopra rilevato e considerato, questa unità operativa è del parere che la variante al vigente piano regolatore generale di Modica, adottata con delibera consiliare n. 106 del 25 ottobre 2004, relativa all'assegnazione di destinazione urbanistica di un'area di mq. 5.335 in contrada Caitina, censita in catasto al foglio n. 99, particelle nn. 1920, 931, 927 e 1945, sia meritevole di approvazione con la prescrizione del punto 2) dei superiori considerata.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 556 del 26 luglio 2006, che di seguito si trascrive:
"Il Consiglio
Vista la nota dell'ufficio prot. n. 23 dell'11 maggio 2006 del servizio 5 del D.U., con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del dipartimento dell'urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto, unitamente alla proposta di parere n. 8 dell'11 maggio 2006, resa per il prescritto parere nei termini dell'art. 89, comma 10, della legge regionale n. 6/2001;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 458 del 27 luglio 2005, con il quale pregiudizialmente ha ritenuto che la variante urbanistica adottata dal comune di Modica con delibera consiliare n. 106 del 25 ottobre 2004, "non possa essere condivisa in quanto non risulta acquisito il necessario e preventivo parere dell'ufficio del Genio civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64";
Visto il successivo voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 497 del 15 dicembre 2005, con il quale è stato considerato che: "per la variante in questione non risulta allegata alcuna relazione tecnica che motivi e giustifichi sotto il profilo urbanistico il cambio della destinazione d'uso delle aree destinate a servizi dal vigente piano regolatore generale nonostante i vincoli decaduti, sia nei termini della dotazione delle quantità minime delle attrezzature prescritte dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sia nei termini di una diversa ipotesi di assetto urbano che come nel caso in esame non appalesa un interesse pubblico" e pertanto la variante adottata dal comune di Modica, con deliberazione consiliare n. 106 del 25 ottobre 2004, non possa ritenersi meritevole di approvazione;
Vista la documentazione in fascicolo;
Vista la vigente legislazione urbanistica;
Uditi i relatori che hanno illustrato la variante in argomento e la proposta di parere resa dall'ufficio;
Valutata la proposta di parere n. 8 dell'11 maggio 2006, resa dal servizio 5;
Rilevato che i rilievi sollevati con i precedenti voti del Consiglio regionale dell'urbanistica soprarichiamati risultino superati in relazione alla documentazione integrativa prodotta dal comune di Modica;
E' del parere di condividere la proposta di parere n. 8 dell'11 maggio 2006, resa dal servizio 5 del dipartimento urbanistica in relazione alle motivazioni in essa contenute";
Ritenuto di poter condividere il voto n. 556 del 26 luglio 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 556 del 26 luglio 2006, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente, adottata con delibera del consiglio comunale n. 106 del 25 ottobre 2004, relativa all'assegnazione della destinazione urbanistica di un'area ubicata in contrada Caitina del comune di Modica.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 8 dell'11 maggio 2006, reso dall'unità operativa n. 54/D.R.U.;
2)  voto n. 556 del 26 luglio 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera del consiglio comunale n. 106 del 25 ottobre 2004;
Elaborati di progetto
4)  allegato 1 - variante al piano comprendente:
-  stralcio P.R.G. - scala 1:25.000;
-  P.R.G. stato di fatto;
-  stralcio P.R.G. variato;
-  aerofotogrammetria;
5)  allegato 2 - elaborati grafici con riferimento al citato parere ex art. 13 della legge n. 64/74, comprendenti:
-  stralcio P.R.G. stato di fatto - scala 1:5.000;
-  stralcio P.R.G. vigente - scala 1:5.000;
-  catastale - scala 1:2.000;
-  aerofotogrammetria - scala 1:10.000;
-  aerofotogrammetria con studio geologico - scala 1:10.000.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso al'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 settembre 2006.
  LIBASSI 

(2006.38.2850)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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