REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 OTTOBRE 2006 - N. 48
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 4 agosto 2006.
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito chiamato "codice";
Considerato che:
-  gli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2, del codice, stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di dati e di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
-  il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato codice, in particolare assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità, rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che richiedono il loro utilizzo;
-  sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g);
-  il parere del garante può essere fornito anche su "schemi tipo";
-  l'art. 20, comma 4, del codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;
Vista la nota prot. n. 16363/317.05 del 30 novembre 2005 dell'Ufficio legislativo e legale, con la quale ha espresso il parere che all'adozione degli atti di cui all'art. 20 del codice possa provvedersi mediante decreto assessoriale;
Ritenuto di dovere procedere all'adozione di un provvedimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ex art. 20, comma 2, e art. 21, comma 2, del codice di cui è titolare questo Assessorato regionale;
Visto il parere favorevole espresso dal garante con provvedimento del 13 aprile 2006, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del codice, sullo schema tipo predisposto dalla Conferenza delle Regioni e province autonome per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari;
Verificata la conformità del presente regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del garante;
Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti del presente regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, alla indicazione scritta dei motivi;
Ritenuto opportuno adottare un regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari al fine di assicurare il rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, nonché l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 2 del codice;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, è approvato l'allegato "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003, codice in materia di protezione di dati personali", composto dalle allegate schede n. 1, 2 e 3 relative ai singoli trattamenti nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 agosto 2006.
  CANDURA 

Allegato
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI
(Artt. 20 - 21, decreto legislativo n. 196/2003 codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 1
Denominazione del trattamento
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'Assessorato dell'industria.
Fonti normative legislative
Tutte le norme vigenti ai fini della gestione ed amministrazione del personale (a titolo esemplificativo: CCRL, codice civile, leggi nazionali e regionali che riguardano il trattamento pensionistico, legge n. 165/2001).
Finalità del trattamento
Gestione del rapporto di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche parziale e temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112 del decreto legislativo n. 196/2003).
Tipologia dei dati trattati
Dati idonei a rivelare:
-  Origine razziale ed etnica  [X]
-  Convinzioni religiose  [X] filosofiche  [X]  d'altro genere  |X|
-  Convinzioni politiche  [X] sindacali  [X]
-  Stato di salute: patologie attuali [X]  Patologie pregresse  [X] Terapie in corso [X]
-  Anche relativi a familiari dell'interessato [X]
-  Vita sessuale [X] (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)
-  Dati di carattere giudiziari [X]
Tipologie ordinarie di trattamento dei dati
Raccolta: presso gli interessati  [X]  presso terzi  [X]
Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione:
-  in forma cartacea  [X] informatizzate [X]
Particolari forme di trattamento
Interconnessioni e raffronti di dati con altri soggetti pubblici e privati:
-  con amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
a) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza anche ai fini assistenziali, previdenziali, nonché per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
b) alle strutture sanitarie per le visite fiscali;
c) agli enti di appartenenza dei lavoratori comandati;
d) alle OO.SS. per la gestione delle quote di iscrizione e dei permessi sindacali;
e) ad altri rami dell'Amministrazione ove previsto dalla normativa.
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compresi quelli a tempo determinato, part-time, comandi, distacchi, consulenze). I dati sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattia ed altri giustificativi di assenza. I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione, allorché il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; quelle sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza; le appartenenze alle organizzazioni sindacali possono venire in evidenza ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali in busta paga, nonché ai fini dell'individuazione della rappresentatività sindacale; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa degli interessati e/o previa richiesta dell'Amministrazione. I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica; economica; previdenziale; pensionistica; etc.).
Vengono effettuate interconnessioni e raffronti finalizzati esclusivamente all'accertamento d'ufficio degli stati, qualità e fatti, ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000 e con riferimento alle sole informazioni oggetto di accertamento e di controllo.
Scheda n. 2
Denominazione del trattamento
Sanzioni per cave abusive.
Fonti normative legislative
Legge n. 624/96 e legge n. 187/80 e successive modifiche ed integrazioni.
Finalità del trattamento
Sanzioni per le attività abusive e per le infrazioni alle norme di sicurezza.
Tipologia dei dati trattati
Dati di carattere giudiziari [X]
Modalità di trattamento dei dati
Automatizzato [X]
Manuale [X]
Tipologia delle operazioni eseguite
Raccolta:
-  raccolta diretta presso l'interessato [X]
Operazioni particolari
Interconnessioni e raffronti di dati con altri soggetti pubblici e privati: con altri distretti minerari.
Descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il nominativo del cavatore abusivo viene trasmesso agli altri distretti minerari del CO.RE.MI., al comune competente ed all'autorità giudiziaria competente.
Scheda n. 3
Denominazione del trattamento
Anagrafica dei cavatori abusivi.
Fonti normative legislative
Legge n. 187/80 e successive modifiche ed integrazioni
Finalità del trattamento
Rilevanti finalità pubbliche
Tipologia dei dati trattati
Dati di carattere giudiziari  [X]
Modalità di trattamento dei dati
Automatizzato  [X]
Manuale  [X]
Tipologia delle operazioni eseguite
Raccolta:
-  raccolta diretta presso l'interessato  [X]
-  acquisizione da altri soggetti esterni  [X]
Operazioni particolari
Camera di commercio per certificazione contenente anche la dicitura antimafia (art. 10, legge 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni).
Descrizione del trattamento e del flusso informativo
Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente per le applicazioni delle sanzioni penali.
(2006.35.2558)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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