REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 OTTOBRE 2006 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 11 luglio 2006.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Monforte San Giorgio.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso:
-  con deliberazioni n. 5 del 31 gennaio 1994 e n. 14 del 28 febbraio 1994 del consiglio comunale di Monforte San Giorgio, è stato adottato il P.R.G. con annesse PP.EE. e R.E., precedentemente sottoposto al preventivo parere prot. n. 9998 del 23 maggio 1992 e prot. n. 36630 del 13 dicembre 1993, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 dall'ufficio del Genio civile di Messina e trasmesso a questo Assessorato per l'esame di competenza con note comunali prot. n. 4765 del 5 settembre 1994 e successive integrazioni;
-  con il voto n. 249 del 23 novembre 1995 il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere di non ritenere idoneo il piano in argomento e quindi di restituirlo al comune di Monforte San Giorgio per la rielaborazione parziale, tenendo conto delle considerazioni contenute nel voto medesimo;
-  con nota assessoriale prot. n. 2333/U del 21 febbraio 1996 lo strumento urbanistico in argomento è stato restituito al comune di Monforte San Giorgio per gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
-  con foglio prot. n. 1747 del 5 aprile 2000 il comune di Monforte San Giorgio ha trasmesso a questo Assessorato gli atti, precedentemente adottati dal consiglio comunale, relativi alla rielaborazione di cui al sopracitato voto C.R.U. n. 249/95 ed ha altresì, a seguito di integrazioni richieste dall'ufficio del Genio civile di Messina, acquisito il relativo parere, espresso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, prot. n. 28046 dell'11 dicembre 2003 sullo strumento urbanistico in argomento, per la conseguente riadozione;
Visto il foglio prot. n. 9590 del 13 dicembre 2004, assunto al protocollo il 15 dicembre 2004 con il n. 80349, con il quale il sindaco del comune di Monforte San Giorgio ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al progetto di piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti la nota prot. n. 15443 del 9 marzo 2005 con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Monforte San Giorgio l'integrazione degli atti ed elaborati relativi al piano in argomento nonché il foglio prot. n. 2858 del 20 aprile 2005, assunto al protocollo dell'Assessorato il 20 aprile 2005 con il n. 25633, con il quale il suddetto comune ha riscontrato la superiore richiesta di questo Assessorato, trasmettendo quanto richiesto;
Vista la delibera n. 2 del 3 marzo 2004, con la quale il consiglio comunale di Monforte San Giorgio ha riadottato il P.R.G. con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, parzialmente rielaborato;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi allo strumento urbanistico in argomento;
Vista la certificazione a firma congiunta del sindaco e del responsabile del settore tecnico del comune di Monforte San Giorgio, datata 19 novembre 2004, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione di n. 16 osservazioni/opposizioni entro i termini di legge;
Visto l'elenco delle osservazioni e/o opposizioni;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui al suddetto elenco, nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dai progettisti e le deduzioni formulate al riguardo da parte degli stessi professionisti;
Vista la delibera n. 21 del 29 luglio 2004 con la quale il consiglio comunale di Monforte San Giorgio ha adottato le deduzioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 28046 dell'11 dicembre 2003 con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 156 del 16 novembre 2005, con la quale l'U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al P.R.G., P.E. e R.E., la proposta di parere n. 36 del 16 novembre 2005, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
PREMESSA
Il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive relative agli ambiti "1-2", "4-5", "6-7", "D" del comune di Monforte S. Giorgio, è stato adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 31 gennaio 1994 e con deliberazione consiliare n. 14 del 28 febbraio 1994 sono state adottate successivamente le prescrizioni esecutive relative all'ambito "3-8". Il piano è stato sottoposto al preventivo parere prot. n. 9998 de 23 maggio 1992 e prot. n. 36630 del 13 dicembre 1993 reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 dall'ufficio del Genio civile di Messina.
Con note comunali prot. n. 4765 del 5 settembre 1994, prot. n. 5675 del 18 ottobre 1994 e prot. n. 6770 del 2 dicembre 1994 venivano trasmessi all'A.R.T.A. gli atti ed elaborati costituenti il P.R.G. con annesse le P.E. e R.E. per il parere di competenza reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 249 del 23 novembre 1995, secondo il quale lo strumento urbanistico non è stato ritenuto idoneo e quindi restituito con nota assessoriale prot. n. 2333/U del 21 febbraio 1996 per la rielaborazione parziale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, tenendo conto delle considerazioni contenute nel voto medesimo.
Su richiesta del commissario ad acta nominato da questo Assessorato per assolvere le inerzie del sindaco, veniva acquisito dal comune, con nota prot. n. 4578 del 12 agosto 1997, il piano rielaborato dai progettisti incaricati, arch. Fabio Basile e ing. Salvatore Sciacca. Con deliberazione consiliare n. 43 del 17 novembre 1997 si avviava la trattazione della proposta commissariale avente titolo "Adozione piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, così come modificato dal voto C.R.U. n. 249 del 23 novembre 1995", conclusasi introducendo alla stessa emendamenti approvati con deliberazioni consiliari n. 9 del 2 febbraio 1998, n. 10 del 9 febbraio 1998 e n. 28 del 15 marzo 1998 (vecchio consiglio) e deliberazioni consiliari n. 63 del 15 settembre 1998, n. 73 dell'8 ottobre 1998 di cui alcuni in sede di adozione del piano avvenuta con deliberazione di C.C. n. 29 del 20 maggio 1999.
A seguito dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78, con nota prot. n. 1747 del 5 aprile 2000 sono stati trasmessi a questo Assessorato gli atti relativi alla rielaborazione parziale a seguito del sopracitato voto C.R.U.
Le nuove previsioni, introdotte negli elaborati di piano, sono state sottoposte, così come richiesto da questo Assessorato con nota prot. n. 5981 del 29 settembre 2000 a seguito degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78 relativi alla rielaborazione, all'esame dell'ufficio del Genio civile di Messina, che ha rilevato con nota prot. n. 10343 del 24 luglio 2001, a seguito del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 con il quale è stato adottato il "piano straordinario di bacino per l'assetto idrogeologico", la incompatibilità tra alcune previsioni del P.R.G. e le prescrizioni del predetto decreto e che, con riguardo ai piani particolareggiati, risulta necessario specificare la situazione idrogeologica del sottosuolo con particolare riferimento all'eventuale verifica del potenziale di liquefazione dei terreni alluvionali se saturi.
L'ufficio del Genio civile di Messina, con nota prot. n. 28046 dell'11 dicembre 2003, ha reso il parere condizionato ex art. 13 della legge n. 64/74, avendo il comune attivata la procedura di revisione del piano straordinario del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 6 del citato decreto n. 298/41 e ottemperato alle integrazioni richieste con la nota sopracitata e prodotte con note prot. n. 5129 del 12 settembre 2003 e prot. n. 6085 del 30 ottobre 2003.
Con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2004, il consiglio comunale ha riadottato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, parzialmente rielaborato, assoggettato al preventivo parere ex art. 13 della legge n. 64/74, giusta nota prot. n. 28046 dell'11 dicembre 2003 dell'ufficio del Genio civile di Messina, tenendo conto:
-  del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 sopracitato ex D.L. n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni con allegata cartografia di pertinenza territoriale, ed, in particolare, del primo comma dell'art. 2 del citato decreto, che prescrive nelle aree individuate secondo la classificazione riportata all'art. 1 (aree franose a "rischio elevato" e aree franose a "rischio molto elevato") l'adozione delle misure transitorie di salvaguardia così come previsto dall'art. 1 bis del D.L. n. 180/98 convertito con legge n. 267/98, integrata dalla legge n. 226/99 così come individuato e riportato a cura dei progettisti del P.R.G. sulle tavole di progetto allegato 12/A e allegato 13/A, scala 1:10.000;
-  del P.R.G. definitivo del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Messina approvato con decreto n. 557/D.R.U. del 26 luglio 2002 e del successivo decreto n. 910 del 31 ottobre 2002 a rettifica del precedente decreto n. 557/02, nonché della deliberazione del consiglio generale del Consorzio n. 8 del 4 dicembre 2002 con la quale lo stesso organo ha preso atto degli elaborati definiti.
Con nota sindacale prot. n. 9590 del 13 dicembre 2004, acquisita al protocollo di questo Assessorato al prot. n. 80349 del 15 dicembre 2004, sono stati trasmessi per l'approvazione gli atti e gli elaborati del Piano indicato in oggetto, riadottati con deliberazione consiliare n. 2 del 3 marzo 2004.
Con nota assessoriale prot. n. 15443 del 9 marzo 2005 sono stati chiesti al comune gli atti integrativi seguenti:
-  gli elaborati relativi allo studio geologico, sottoposti al parere prot. n. 28046 dell'11 dicembre 2003 dell'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi ex art. 13 della legge n. 64/74;
-  conformità alle prescrizioni della legge regionale n. 13/99 e successive modifiche ed integrazioni dello studio agricolo forestale di supporto al P.R.G. rielaborato.
Con successivo foglio sindacale prot. n. 2858 del 20 aprile 2005, assunto al protocollo di questo Assessorato al prot. n. 25633 del 20 aprile 2005 sono pervenuti i chiarimenti e gli atti integrativi richiesti.
Il primo termine utile per l'adozione delle determinazioni assessoriali, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, scade il giorno 15 gennaio 2006, il secondo termine scade il 12 ottobre 2006.
ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA
...Omissis...
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE (legge regionale n. 28/99)
In merito alla programmazione commerciale (legge regionale n. 28/99) i progettisti rappresentano che il piano non poteva tenere conto della specifica individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali con l'inserimento di grandi e medie strutture di vendita al dettaglio e/o delle aree da destinare a mercato su spazi pubblici di tipo giornaliero, periodico o fisso in quanto rielaborato secondo i contenuti del voto n. 249 del 23 novembre 1995 reso dal C.R.U. in data anteriore alle direttive pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 28 luglio 2000. Tuttavia, così come si evince dall'attestazione dei sopracitati progettisti che le "destinazioni previste dal piano regolatore generale ed, in particolare, le norme di attuazione delle singole zone, risultano adeguate a soddisfare la formazione di una rete distributiva efficiente tale da assicurare la realizzazione di attività commerciali, favorendo quindi l'equilibrato sviluppo delle diverse forme distributive e la pluralità delle insegne, così come voluto dalle direttive in questione".
L'ufficio del Genio civile di Messina ha richiamato, con nota prot. n. 28046 dell'11 dicembre 2003, integralmente i pareri favorevoli condizionati prot. n. 9998 del 23 maggio 1992 sul P.R.G. e prot. n. 36630 del 13 dicembre 1993 sulle P.E., costituendo parte integrante del parere sopracitato reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
-  "venga inibita la costruzione di qualsiasi manufatto sulle aree descritte in precedenza e colorate in rosso nelle tavole di P.R.G. n. 12 e n. 18 in cui quest'ufficio ha accertato l'incompatibilità tra previsioni urbanistiche e le condizioni geomorfologiche delle aree destinate ad accoglierle;
-  venga osservata la normativa sulle opere idrauliche ex R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f;
-  la previsione della strada di fondovalle che costeggia l'argine sinistro del torrente Monforte (tav. 12) deve essere prevista al di fuori delle pertinenze demaniali del corso d'acqua;
-  prima della fase esecutiva di qualsiasi manufatto devono essere seguite le indagini geognostiche volte ad acquisire gli elementi stratigrafico-geotecnici necessari per la scelta della più idonea tipologia fondazionale;
-  venga effettuata la verifica del potenziale di liquefazione dei terreni alluvionali saturi ricadenti nella fascia alluvionale su cui insiste l'abitato di Marina di Monforte;
-  vengano effettuate nella zona acclivi del territorio le verifiche di stabilità del pendio computando i carichi trasmessi dalle strutture gravanti sui versanti".
Procedure di pubblicazione: Il P.R.G., prescrizioni esecutive e regolamento edilizio riadottato con delibera consiliare n. 2 del 3 marzo 2004, è stato depositato e pubblicizzato secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78 dal 24 marzo 2004 al 20 maggio 2004. Dalla certificazione congiunta del responsabile del settore tecnico e del sindaco, datata il 19 novembre 2004, si rileva che avverso al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive sono state presentate n. 16 osservazioni/opposizioni entro i termini, sulle quali sono state formulate con deliberazione di C.C. n. 21 del 29 luglio 2004 le deduzioni, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 71/78.
Verbale ex art. 8 disciplinare d'incarico: Mediante certificazione congiunta dei progettisti incaricati della rielaborazione del piano nonché del responsabile del settore tecnico dello stesso comune, hanno dichiarato che le aree da destinare ad attrezzature e servizi pubblici sono libere.
...Omissis...
SITUAZIONE URBANISTICA PRECEDENTE
Il comune di Monforte San Giorgio risulta dotato di un piano di fabbricazione approvato con decreto n. 199 del 21 novembre 1979.
PROGETTO DEL PIANO
Il piano regolatore generale, per quanto desunto dalla relazione tecnica proposta nella rielaborazione, ha tenuto conto delle direttive dell'Amministrazione per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)  reperimento di aree per servizi con distribuzione il più possibile equilibrata tra i tre nuclei principali che costituiscono il comune:
-  Monforte centro nella zona collinare a 260 mt. s.l.m.;
-  Monforte Marina a breve distanza dal mare a ridosso della S.S. 113;
-  Pellegrino frazione più a sud e accidentata a 442 mt. s.l.m.;
b)  previsione di un sistema di viabilità primaria, secondaria e di connettivo per quella urbana e razionalizzazione di quella esterna per i collegamenti;
c)  salvaguardia dell'ambiente storico, naturalistico e paesistico;
d)  salvaguardia della destinazione d'uso delle funzioni produttive del territorio agricolo;
e)  incentivazioni delle attività artigianali e commerciali;
f)  sviluppo del settore turistico-alberghiero nella fascia costiera mediante la previsione di un polo sportivo e ricettivo a carattere sovracomunale;
g)  riorganizzazione funzionale dei tre nuclei urbani secondo le specificità territoriali e sociali;
h)  razionalizzazione dell'espansione in relazione con il rinnovo ed il recupero del patrimonio edilizio degradato.
ZONIZZAZIONE E DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO
Zone territoriali omogenee
Il P.R.G. prevede la suddivisione dell'intero territorio comunale in zone definite ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 e suddivise in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite ai sensi della vigente normativa.
Dalle norme di attuazione sono state desunte le caratteristiche di tali zone omogenee che di seguito sinteticamente descritte si elencano:
Zone omogenee "A" di interesse storico e/o di particolare pregio ambientale
Comprende le parti del territorio interessate da singoli edifici o agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale. Sono previsti interventi di straordinaria manutenzione, consolidamento, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia mediante autorizzazione o concessione edilizia. Sono ammesse nuove costruzioni e/o demolizioni e ricostruzioni soltanto nell'ambito di piano particolareggiato di iniziativa comunale.
Detta zona "A" è normata dall'art. 29 delle N. di A.
Zone omogenee "B" di completamento
Zone B a prevalente destinazione residenziale, urbanizzate, totalmente o parzialmente edificate sono state sottoclassate in "B1", "B2" e "B3" in relazione ai diversi impianti morfologici ed alle diverse tipologie edilizie che le caratterizzano.
Zone B1 - Residenziale di completamento
Si tratta di zone prevalentemente residenziali, totalmente o parzialmente edificate, di Monforte Marina, caratterizzate da un tessuto edilizio poco omogeneo, con edifici di recente costruzione frammisti ad altri meno recenti. Sono consentiti interventi di straordinaria manutenzione, consolidamento, restauro conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione. L'indice di fabbricabilità fondiaria massima If = 5,00 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 30 delle N. di A.
Zone B2 - Residenziali di completamento
Si tratta di zone prevalentemente residenziali, totalmente o parzialmente edificate di Monforte centro, caratterizzate da un tessuto edilizio non sempre omogeneo e generalmente in mediocre stato di conservazione. Sono consentiti interventi di straordinaria manutenzione, consolidamento, restauro conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione. L'indice di fabbricabilità fondiaria massima If = 4,00 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 31 delle N. di A.
Zone B3 - Residenziale di completamento
Si tratta di zone prevalentemente residenziali, totalmente o parzialmente edificate della frazione Pellegrino, caratterizzate da un tessuto edilizio prevalentemente di non recente costruzione ed in mediocre stato di conservazione. Sono consentiti interventi di straordinaria manutenzione, consolidamento, restauro conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione. L'indice di fabbricabilità fondiaria massima If = 3,00 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 32 delle N. di A.
Zone omogenee "C" - Residenziale di espansione
Le zone "C" sono suddivise in sottozone "C1" - "C2" - "CS".
Zone C1 - Residenziale di espansione
Si tratta di parti del territorio comunale destinate all'espansione dell'edilizia residenziale della frazione Marina.
L'indice di fabbricabilità fondiaria massima If = 2,00 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 33 delle N. di A.
Zona C2 - Residenziale di espansione
Si tratta di parti del territorio comunale destinate all'espansione dell'edilizia residenziale dei nuclei abitati collinari e di alcune zone di Monforte Marina.
L'indice di fabbricabilità fondiaria massima If = 1,5 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 34 delle N. di A.
Zona CS - Residenziale stagionale
Si tratta delle parti di territorio comunale destinate ad insediamenti a ville per residenza stagionale e/o turistico-ricettivi.
L'indice di fabbricabilità fondiaria massima If = 0,75 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 35 delle N. di A.
Zone "D" - Industriale e artigianale
Dette parti del territorio comunale da destinare ad insediamenti produttivi (artigianali, commerciali e agricoli) sono state rilocalizzate in aree limitrofe alla fiumara di Monforte (tav. 12 - tav. 12/A).
Detta zona è normata dall'art. 36 delle N. di A.
Zone "E" - Agricola
Si tratta di zone destinate all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio.
L'indice di fabbricabilità fondiaria massima If = 0,03 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 37 delle N. di A.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Le prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, adottate contestualmente al P.R.G., con deliberazione consiliare n. 2 del 3 marzo 2004 riguardano le zone territoriali omogenee "C" a prevalente destinazione d'uso residenziale che interessano la zona sita nella frazione Marina del comune di Monforte San Giorgio.
Si è provveduto allo studio delle prescrizioni esecutive del P.R.G. redigendo il piano particolareggiato della zona residenziale denominata:
1.  "Ambiti 1-2-3" - Si tratta di quella parte del territorio comunale destinata nel P.R.G. a zona omogenea "C1" per insediamenti residenziali. L'area di intervento di mq. 22.720 è stata suddivisa in tre ambiti in dipendenza delle caratteristiche morfologiche e dalle dimensioni:
-  Ambito 1 - Superfice territoriale di mq. 9.800, si prevede un insediamento di n. 12 alloggi su tre elevazioni suddivisi in tre corpi di fabbrica;
-  Ambito 2 - Superfice territoriale di mq. 7.140, si prevede un insediamento di n. 12 alloggi di primo tipo e n. 6 il secondo su tre elevazioni suddivisi in tre corpi di fabbrica;
-  Ambito 3 - Superfice territoriale di mq. 5.550, si prevede un insediamento di n. 12 alloggi su tre elevazioni suddivisi in due corpi di fabbrica;
2.  "Ambiti 4-5" - Si tratta di quella parte del territorio comunale destinata nel P.R.G. a zona omogenea "C2" per insediamenti residenziali. L'area di intervento di mq. 20.860 è stata suddivisa in due ambiti in dipendenza delle caratteristiche morfologiche e dalle dimensioni:
-  Ambito 4 - Superfice territoriale di mq. 6.860, si prevede un insediamento di n. 12 alloggi su tre elevazioni suddivisi in due corpi di fabbrica;
-  Ambito 5 - Superfice territoriale di mq. 14.000, si prevede un insediamento di n. 16 alloggi su tre elevazioni suddivisi in cinque corpi di fabbrica;
REGOLAMENTO EDILIZIO
Il regolamento edilizio è composto da 66 articoli, e suddiviso nei seguenti titoli:
-  Titolo  I  -  disposizioni generali; 
-  Titolo  II  -  norme relative ai requisiti tecnici ed estetici dei fabbricati; 
-  Titolo  III  -  norme relative alla stabilità e sicurezza dei fabbricati; 
-  Titolo  IV  -  norme speciali per edifici e destinazione particolare; 
-  Titolo  V  -  norme per l'esecuzione dei lavori. 

CONSIDERAZIONI
1.  PROCEDURE
Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti, le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
1)  la deliberazione consiliare n. 2 del 3 marzo 2004 con la quale è stato riadottato il P.R.G., P.E. e R.E., rielaborato parzialmente, è stata resa nota al pubblico e pubblicata nei termini dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, come certificato dal segretario comunale il 15 novembre 2004;
2)  il piano regolatore generale con i relativi allegati, nonché le prescrizioni esecutive, sono supportate dallo studio geologico generale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81 a suo tempo assentito dall'ufficio del Genio civile di Messina con provvedimenti prot. n. 9998 del 23 maggio 1992 e prot. n. 36630 del 13 dicembre 1993, è riconfermato con l'ultimo parere prot. n. 28046 dell'11 dicembre 2003 a seguito della richiesta del comune prot. n. 5129 del 12 settembre 2003, con il quale l'ufficio del Genio civile di Messina si è espresso sulla compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche delle aree destinate ad accoglierle;
3)  il piano è supportato altresì dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni conforme alle prescrizioni della legge regionale n. 13/99 e successive modifiche ed integrazioni come risulta dalla "relazione tecnico-agronomica-forestale" trasmessa a questo Assessorato con foglio comunale prot. n. 2858 del 20 maggio 2005;
4)  le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano ed alle prescrizioni esecutive sono state debitamente visualizzate e formulate le deduzioni dai progettisti;
5)  ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, risulta predisposto il verbale congiunto tra l'ufficio tecnico ed i progettisti del piano, circa lo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici.
2.  PROGETTO DI PIANO IN GENERALE
Il progetto di P.R.G. in argomento scaturisce dalla restituzione per rielaborazione parziale effettuata da questo dipartimento a seguito dell'esame del piano adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 31 gennaio 1994 e n. 14 del 28 febbraio 1994 e restituito al comune con nota A.R.T.A. prot. n. 2333/U del 21 febbraio 1996.
3.  CARTOGRAFIA
La cartografia, pur rappresentando sufficientemente gli aspetti orografici del territorio, risulta parzialmente adeguata alle indicazioni contenute nel voto C.R.U. n. 249 del 23 novembre 1995. Da quanto si è rilevato dall'osservazione della stessa è utile evidenziare:
-  Sul territorio comunale in prossimità della linea di costa (tav. 15), da quanto si rileva dagli stralci catastali allegati alle osservazioni nn. 10-14-15, risulta erroneamente riportato il confine amministrativo tra il comune di Monforte Marina ed il comune di Torregrotta. Dovrà procedersi, previa verifica, alla definizione del corretto confine;
-  Dovrà evidenziarsi negli elaborati grafici, secondo quanto prescritto dal sopracitato voto, il vincolo archeologico relativo al "Colle dell'Immacolata", qualora lo stesso fosse già stato oggetto di provvedimento dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali;
-  Dall'elaborato tav. 18 del P.R.G. risulta rappresentato l'ampliamento cimiteriale con la riduzione della fascia di rispetto da 200 mt. a 50 mt. senza la previa autorizzazione dell'ente competente;
-  Non risultando riportati sui grafici alcun pozzo, si dovrà, previo la dovuta verifica, visualizzare quelli eventualmente esistenti e la relativa fascia di rispetto a protezione degli stessi ai sensi della normativa vigente in materia;
-  Si dovrà visualizzare la fascia di rispetto dell'impianto di depurazione individuato nella tav. 12 in prossimità della Fiumara Niceto;
-  In ordine al sistema vincolistico ambientale, dovranno essere espressamente riportate, sugli elaborati di piano, le aree individuate dalla Comunità europea nella rete di natura 2000 - ITA 030010 "Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi", per le parti ricadenti nel territorio comunale. Il comune dovrà acquisire entro novanta giorni dalla emissione del decreto di approvazione del P.R.G. la valutazione d'incidenza nel rispetto del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni. E pertanto nelle more della loro disciplina, in funzione della redazione dello studio di incidenza, in dette aree è prescritta l'assoluta inedificabilità;
-  Dall'elaborato tav. 13 risulta evidenziata un'area destinata a discarica inerti, confinante con area boschiva e come tale ricadente all'interno della fascia di rispetto di cui alla legge regionale n. 16/93 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la stessa non può che essere disattesa, le aree interessate dovranno quindi essere declassate a verde agricolo.
Conseguentemente in ordine ai detti rilievi dovranno in generale adeguarsi gli elaborati di piano nei limiti della normativa vigente.
Dimensionamento e dati statistici
Dai dati rilevati dalla relazione tecnica, che di seguito si riportano, si evidenzia un sostanziale e costante decremento con il quale i progettisti tendono a dimostrare tuttavia il rallentamento del tasso di variazione percentuale

Anni       1951     1961     1971     1981     1988 
Numero abitanti      5105     4301     4001     3611     3406 
Variazione %          -  15,7     - 6,98     -  9,75     -  5,67 

Dai dati sviluppati da questa U.Op., sulla base dei valori ISTAT, si rileva infatti un sostanziale decremento (vedi dati 2001 e proiezione al 2021). Questa analisi evidenzia una costante variazione percentuale negativa che inevitabilmente deve portare ad un ridimensionamento della capacità insediativa del piano.
In detta prospettiva pur valutando sostanzialmente condivisibile la previsione dei 530 nuovi vani previsti con le prescrizioni esecutive, in relazione alla modifica dei nuclei familiari ed in ragione dell'utilizzo futuro delle aree produttive previste, oggi, con il vigente piano consortile dell'ASI di Messina, si renderà tuttavia necessario ridurre l'indice di edificabilità fondiaria delle zone "C1" e "C2", la cui potenzialità edificatoria rispettivamente di circa 55.800 mc. e 35.800 mc., ai fini del ridimensionamento del P.R.G., rispettivamente per le zone "C1" 1,50 mc./mq. e "C2" 1,00 mc./mq.. Ciò alla luce di quanto già evidenziato dal C.R.U. con il parere sopracitato a seguito del quale il piano era stato restituito per rielaborazione parziale.
4.  ZONIZZAZIONE
Zone A
-  Sono da intendere accolte le nuove perimetrazioni della zona A di Monforte centro, compatibilmente con quanto prescritto nel sopracitato voto C.R.U., "garantendo la tutela delle preesistenze storiche architettoniche e di salvaguardia del tessuto urbano". In tali zone però in assenza del P.P.R. ex legge n. 457/78 o di apposita variante da adottarsi nei termini della circolare n. 2/2000 di questo Assessorato l'attività edilizia resta regolata dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78 lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizione e ricostruzione.
Zone B
-  Tali zone risultano quasi tutte correttamente enucleate e pertanto si accolgono le nuove perimetrazioni che non sembrano avere i requisiti di legge. Tuttavia in sede di sopralluogo si è rilevato (vedi Monforte centro tav. 18 - Monforte Marina nord tav. 15) che dette aree risultano già in gran parte edificate, pertanto, si dovrà procedere ad una verifica dei piani di lottizzazione e degli atti concessori, rilasciati prima dell'adozione e/o in salvaguardia, e procedere conseguentemente all'aggiornamento della cartografia nel rispetto del decreto interministeriale n. 1444/68.
Zone C
-  Tutte le zone individuate C1 e C2, così come riportate sul piano, sono valutate positivamente nei termini del presente parere. In relazione alle zone C2 di Monforte Marina nord (tav. 15) e C1 di Monforte Marina centro (tav. 16) si è rilevato, in sede di sopralluogo, che dette aree risultano in gran parte edificate, si dovrà procedere ad una verifica dei piani di lottizzazione e degli atti concessori, rilasciati prima dell'adozione e/o in salvaguardia e procedere conseguentemente all'aggiornamento della cartografia nel rispetto del decreto interministeriale n. 1444/68. Si condividono le zone "C1" e "C2" di Monforte Marina centro sottoposte alle prescrizioni esecutive e normate dalle N. di A.
-  La zona CS individuata nell'elaborato tav. 12 tra Monforte Marina e Monforte centro (emendamento 9*) può essere ritenuta condivisibile come localizzazione, ma dovrà essere attuata per piani di lottizzazione di superfici non inferiori a 18.000 mq. e per lotti minimi di 3.000 mq. Non si condivide la zona "CS" di Monforte Marina poiché oggi ricadente all'interno delle aree oggetto del piano consortile dell'ASI di Messina, piano sovraordinato alla programmazione urbanistica comunale.
Zone D
-  Le zone D rilocalizzate a seguito dell'emendamento 9* in fase di adozione per rielaborazione parziale (tav. 12/A) sono da disattendere in relazione al voto C.R.U. sopracitato in quanto non sufficientemente supportate da specifiche esigenze. Si evidenzia inoltre che parte di questa zona è interessata al dissesto franoso così come individuato dall'ufficio del Genio civile di Messina, e non risulta servita da viabilità esistente ma soltanto di previsione.
5.  SERVIZI E VINCOLI
Servizi
La dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 prevista nel piano è ripartita secondo i criteri specificati nello stesso decreto e secondo gli standards specifici fissati per legge, e come tale può ritenersi condivisibile.
Vincoli
-  In ordine al sistema vincolistico dovrà procedersi alla ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale in quanto eventuale riduzione di essa e/o ampliamento del cimitero devono essere sottoposte a procedure di autorizzazione da parte della U.S.L. competente per territorio, previo acquisizione del parere della commissione provinciale. Pertanto non possono che essere disattese le relative previsioni, erroneamente riportate sull'elaborato tav. 16 e tav. 18, riduzione della fascia di rispetto di 50 mt. dei due cimiteri comunali, e l'ampliamento dell'area cimiteriale di Monforte centro;
-  in ordine al sistema vincolistico ambientale dovranno essere espressamente riportate, sugli elaborati di piano, le aree individuate dalla Comunità europea nella rete di natura 2000 - ITA 030010 "Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi", per le parti ricadenti nel territorio comunale. Il comune dovrà acquisire, entro novanta giorni dalla emissione del decreto di approvazione del P.R.G., la valutazione d'incidenza nel rispetto del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni. E pertanto nelle more della loro disciplina in funzione della redazione dello studio di incidenza, in dette aree è prescritta l'assoluta inedificabilità;
-  in presenza di boschi così come riportati negli elaborati a scala 1:10.000 e per le parti individuate negli elaborati di piano a scala 1:2.000, si dovrà provvedere all'inserimento delle fasce di rispetto così come previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, conseguentemente risulta pertanto da disattendere l'area destinata a discarica inerti, evidenziata sull'elaborato tav. 13 scala 1:10.000;
-  il comune di Monforte S. Giorgio risulta tra quelli che ricadono all'interno del bacino della Fiumara del Niceto, così come individuato dal decreto 4 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e come tale soggetto al "Piano stralcio di bacino", oggi approvato con decreto presidenziale n. 252 del 7 ottobre 2005. Le aree previste nello stesso dovranno pertanto essere visualizzate sugli elaborati di piano e sottoposte alle prescrizioni discendenti dal medesimo decreto;
-  in generale sugli elaborati si dovranno riportare tutti i vincoli discendenti dalle normative statali e regionali.
6.  VIABILITA'
Per quanto riguarda la viabilità, in linea generale si condividono le scelte di previsione viaria. In presenza dell'area normata dal piano consortile dell'ASI di Messina (zone "D4" - Monforte S. Giorgio) dovrà essere visualizzata la viabilità prevista con detto piano ed i relativi allacci alla viabilità esistente. Occorre riportare nei grafici il nuovo svincolo autostradale, già esaminato da questo Assessorato ed in fase di definizione, con l'emissione del provvedimento di approvazione.
7.  REGOLAMENTO EDILIZIO
Riguardo al regolamento edilizio, si condivide il contenuto, attenzionando quanto appresso specificato:
1)  in sede di adeguamento dello stesso dovrà farsi esplicito riferimento alla normativa vigente nella Regione siciliana nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98;
2)  la composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce di quanto dettato dalle leggi regionali nn. 7/92 e 26/93, 25/97 ed a quanto disposto dalla legge regionale n. 21/98;
3)  la durata in carica della commissione edilizia deve essere adeguata a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 71/78;
4)  gli articoli riguardanti il rilascio delle concessioni e autorizzazioni devono essere adeguati nel rispetto a quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94 e successive modifiche ed integrazioni;
5) il rilascio della agibilità e/o abitabilità dovrà eseguire le procedure dettate dall'art. 3 della legge regionale n. 17/94.
8.  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Il testo delle norme tecniche di attuazione, che in generale non può discostarsi dalla normativa vigente, dovrà essere modificato ed adeguato in conseguenza delle considerazioni espresse in ordine alla zonizzazione col presente parere.
9.  PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Le prescrizioni esecutive appaiono conformi ai criteri fissati dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
10.  PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
Così come certificato dai progettisti il piano regolatore in argomento risulta adeguato alla vigente normativa sulla programmazione commerciale, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e direttive di cui al decreto della Presidenza della Regione siciliana dell'11 luglio 2000.
11.  OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Riguardo alle osservazioni presentate avverso al P.R.G., numerate in base all'elenco predisposto dal progettista, visualizzate sull'elaborato di piano e valutate dal consiglio comunale con l'atto deliberativo sopracitato, si propongono le valutazioni di questa unità operativa contenute nell'allegata scheda di dettaglio.
Parere
Per quanto sopra esposto, questa unità operativa 4.1 del servizio IV, nel rilevare che si è in presenza di un P.R.G., è del parere che il piano regolatore generale del comune di Monforte S. Giorgio, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni di cui al presente parere.
...Omissis...








Visto il voto n. 526 del 9 marzo 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall'U.O. 4.1/D.R.U. in allegato alla proposta sopra citata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Valutata la proposta di parere n. 36 del 16 novembre 2005 resa dall'U.O.4.1 del D.U. del servizio 4 del D.U., che si condivide integralmente con le ulteriori prescrizioni che di seguito si riportano relativamente agli aspetti di carattere geologico:
Prescrizioni
La "Relazione relativa allo studio geologico generale", redatto a supporto del P.R.G. di Monforte S. Giorgio riporta la data del luglio 1991.
Il C.R.U., nel condividere i pareri condizionati del Genio civile, prescrive inoltre che:
1)  in sede attuativa, per qualsiasi intervento urbanistico previsto nelle zone di territorio perimetrate come "Aree metastabili o potenzialmente metastabili" sia prodotta preliminarmente una cartografia particolareggiata in cui siano accuratamente delimitate le aree di pericolosità geomorfologica ed idraulica e di pericolosità sismica;
2)  qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 10 metri dal ciglio delle scarpate o dalle fasce di terreno in cui siano presenti brusche rotture di pendenza;
3)  devono essere previste tra le opere di urbanizzazione gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali, per limitare i fenomeni erosivi ed il deflusso selvaggio delle acque meteoriche;
4)  vige il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra dagli argini e dalle sponde di torrenti, valloni, canali, anche se artificiali e/o intubati;
5)  viene istituita una fascia di rispetto ad inedificabilità assoluta ampia 20 m. su ciascun lato delle faglie;
6)  prima di qualsiasi intervento attuativo, nelle aree di affioramento di depositi alluvionali, deve essere puntualmente valutato il rischio di liquefazione dei terreni saturi in condizioni sismiche.
Si ricorda infine che per legge deve essere verificata la compatibilità delle previste destinazioni d'uso con le aree perimetrate nelle carte di pericolosità del piano studio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Sicilia (P.A.I.) come dall'art. 7 delle norme generali della relazione generale e che per le aree a pericolosità idrologico-idraulica qualsiasi intervento deve essere corredato da un adeguato studio idrologico-idraulico che dimostri la compatibilità tra l'intervento e il livello di pericolosità esistente (art. 11 capo II della relazione generale).
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione, da parte del competente ufficio del Genio civile, del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del decreto 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Sul regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativa e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Per tutto quanto sopra visto e valutato è del parere che il piano regolatore generale del comune di Monforte S. Giorgio, le prescrizioni esecutive delle zone C1 e C2 di Monforte Marina centro ed il regolamento edilizio comunale, adottati con deliberazione consiliare n. 2 del 3 marzo 2004, siano meritevoli di approvazione in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 36 del 16 novembre 2005 e delle prescrizioni di cui sopra, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale n. 71/78 da parte del comune di Monforte S. Giorgio.";
Vista la nota dirigenziale prot. n. 25803 del 7 aprile 2006, con la quale il comune di Monforte San Giorgio è stato invitato a formulare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 526 del 9 marzo 2006;
Vista la nota prot. n. 57 del 14 giugno 2006, con la quale l'U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, nel rilevare che con foglio prot. n. 4735 del 12 giugno 2006 il sindaco del comune di Monforte San Giorgio, ad integrazione della nota-fax prot. n. 4649 dell'8 giugno 2006, ha trasmesso la delibera n. 11 del 5 giugno 2006 di adozione, da parte del consiglio comunale, delle richieste controdeduzioni alle determinazioni assessoriali, ha proposto l'emissione del relativo provvedimento di approvazione stante la decorrenza del termine espressamente previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78 nella considerazione che con detto atto il consiglio comunale nulla ha avuto da eccepire in ordine a quanto espresso nel parere del C.R.U. n. 526/2006; lo stesso comune ha altresì trasmesso la documentazione relativa alla autorizzazione alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale del cimitero di Monforte centro, a supporto di quanto previsto negli elaborati del piano adottato;
Ritenuto di dover confermare la condivisione del parere del C.R.U. n. 526 del 9 marzo 2006, ad eccezione della parte in cui viene disattesa la riduzione della fascia cimiteriale in quanto il comune di Monforte San Giorgio con il soprarichiamato foglio ha trasmesso, contestualmente alle controdeduzioni, i decreti n. 702 del 28 febbraio 1978 e n. 7698 del 3 gennaio 1979 del medico provinciale di Messina di autorizzazione alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 ed in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 526 del 9 marzo 2006, ad eccezione, per le motivazioni in premessa riportate, della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale nonché alle prescrizioni dettate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Messina in premessa citata, è approvato il P.R.G. con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive del comune di Monforte San Giorgio, adottato con deliberazione consiliare n. 2 del 3 marzo 2004.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 526 del 9 marzo 2006.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 36 del 16 novembre 2005 resa dall'U.O.4.1/D.R.U. di questo Assessorato con allegate le schede relative alla valutazione delle osservazioni ed opposizioni e la tabella sviluppata su dati ISTAT;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 526 del 9 marzo 2006;
 3)  delibera C.C. n. 2 del 3 marzo 2004;
 4)  delibera C.C. n. 21 del 29 luglio 2004;
 5)  delibera C.C. n. 11 del 5 giugno 2006;
Elaborati di P.R.G.
Grafici stato di fatto
 6)  allegato   1 - ubicazione provinciale; 
 7)  allegato   2 - planimetria Monforte Marina; 
 8)  allegato   3 - planimetria Monforte centro e Pellegrino; 
 9)  allegato   4 - planimetria zona montana; 
10)  allegato   5 - planimetria Monforte Marina nord; 
11)  allegato   6 - planimetria Monforte Marina centro; 
12)  allegato   7 - planimetria Monforte Marina sud; 
13)  allegato   8 - planimetria Monforte centro; 
14)  allegato   9 - planimetria collegamento Monforte centro - Pellegrino; 
15)  allegato  10 - planimetria Pellegrino est; 
16)  allegato  11 - planimetria Pellegrino; 

Grafici progetto
17)  allegato  12 - planimetria Monforte Marina; 
18)  allegato  12/A - planimetria Monforte Marina; 
19)  allegato  13 - planimetria Monforte centro e Pellegrino; 
20)  allegato  13/A - planimetria Monforte centro e Pellegrino; 
21)  allegato  14 - planimetria zona montana; 
22)  allegato  15 - planimetria Monforte Marina nord; 
23) allegato  16 - planimetria Monforte Marina centro; 
24)  allegato  17 - planimetria Monforte Marina sud; 
25) allegato  18 - planimetria Monforte centro; 
26) allegato  19 - planimetria collegamento Monforte centro - Pellegrino; 
27)  allegato  20 - planimetria Pellegrino est; 
28)  allegato  21 - planimetria Pellegrino; 

Norme tecniche di attuazione
29)  allegato  22 - norme di attuazione; 

Regolamento edilizio
30)  allegato  23 - regolamento edilizio; 

Prescrizioni esecutive - Piani particolareggiati
"Ambiti 1-2-3" Monforte Marina
31) allegato  A/1 - stralcio piano regolatore generale; 
32)  allegato  A/2 - planimetria generale su base aereofotogrammetrica; 
33)  allegato  A/3 - planimetria con individuazione ambiti, planimetria con delimitazione superfice fondiaria; 
34)  allegato  A/4 - planimetria generale su mappa catastale; 
35)  allegato  A/5 - progetto di massima opere di urbanizzazione, servizi a rete; 
36)  allegato  A/6 - progetto di massima opere di urbanizzazione profilo e sezione strada; 
37)  allegato  A/7 - progetto di massima opere di urbanizzazione computo metrico estimativo; 
38)  allegato  A/8 - schema planovolumetrico; 
39)  allegato  A/9 - profili regolatori, sezioni tipo delle sedi stradali, tipi di alberature; 
40)  allegato  A/10 - piano particellare di esproprio ed elenco ditte; 
41)  allegato  A/11 - relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione, previs.ne di massima spesa; 

"Ambiti 4-5" Monforte Marina
42)  allegato  B/1 - stralcio piano regolatore generale; 
43)  allegato  B/2 - planimetria generale su base aereofotogrammetrica; 
44)  allegato  B/3 - planimetria con individuazione ambiti/planimetria con delimitazione superf. fondiaria; 
45) allegato  B/4 - planimetria generale su mappa catastale; 
46)  allegato  B/5 - progetto di massima opere di urbanizzazione, servizi a rete; 
47)  allegato  B/6 - progetto di massima opere di urbanizzazione profilo e sezione strada; 
48) allegato  B/7 - progetto di massima opere di urbanizzazione computo metrico estimativo; 
49)  allegato  B/8 - schema planovolumetrico; 
50) allegato  B/9 - profili regolatori, sezioni tipo delle sedi stradali, tipi di alberature; 
51)  allegato  B/10 - piano particellare di esproprio ed elenco ditte; 
52)  allegato  B/11 - relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione, previs.ne di massima spesa; 

Studio geologico
53)  relazione geologica;
54)  tav.  1/a - carta geologica; 
55)  tav.  1/b - carta geologica; 
56)  tav.  1/c - carta geologica; 
57)  tav.  2 - profili geologici; 
58)  tav.  3/a - carta delle acclività; 
59)  tav.  3/b - carta delle acclività; 
60)  tav.  3/c - carta delle acclività; 
61)  tav.  4/a - carta geomorfologica; 
62)  tav.  4/b - carta geomorfologica; 
63)  tav.  4/c - carta geomorfologica; 
64)  tav.  5/a - carta della permeabilità e del reticolo idrografico gerarchizzato; 
65)  tav.  5/b - carta della permeabilità e del reticolo idrografico gerarchizzato; 
66)  tav.  5/c - carta della permeabilità e del reticolo idrografico gerarchizzato; 
67)  tav.  6/a - carta geologica; 
68)  tav.  6/b - carta geologica; 
69)  tav.  6/c - carta geologica; 
70)  tav.  6/d - carta geologica; 
71)  tav.  6/e - carta geologica; 
72)  tav.  6/f - carta geologica; 
73)  tav.  6/g - carta geologica; 

Studio agro-forestale
74) analisi socio-politica, del territorio ed aspetti agronomico-forestali;
75)  carta utilizzazione dei suoli;
76) carta delle vocazionalità agricole;
77)  carta delle aree di interesse forestale;
78)  carta della rete idrografica;
79)  carta altimetrica;
80)  relazione sulle compatibilità tra le previsioni urbanistiche, sociali e produttive del P.R.G. e lo studio agro-forestale del territorio comunale;
81)  relazione di conformità dello studio agricolo-forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99.

Art. 4

Il comune di Monforte San Giorgio dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma III del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 luglio 2006.
  LIBASSI 

(2006.36.2647)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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