REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 OTTOBRE 2006 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 13 settembre 2006.
Istituzione di un fondo per l'erogazione di forme di incentivazione e contributi alle associazioni di comuni ed alle associazioni degli amministratori dei comuni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Visto l'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008;
Visto il decreto n. 1024/Interass. del 31 marzo 2006, relativo alla determinazione dei criteri di riparto del Fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2006;
Visto il comma 8 dell'art. 21 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005;
Sentito il parere favorevole reso dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2006;
Ritenuto, in conformità al disposto del richiamato comma 8 della legge regionale n. 19/2005, di determinare i criteri di riparto dei contributi annuali alle associazioni di enti locali e regolamentare il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per l'individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati;

Decreta:


Art. 1

Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti dei comuni, incentivare la loro azione integrata ed a sostegno dell'esigenza di apprestare strumenti moderni ed efficaci per lo svolgimento dell'attività nei confronti delle comunità amministrate, è istituito un fondo per l'erogazione di forme di incentivazione e contributi alle associazioni di comuni ed alle associazioni degli amministratori dei comuni.
L'ammontare relativo, da fissare tra lo 0,1 e l'1,2 per mille del Fondo in favore dei comuni di cui all'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, è determinato in sede di riparto del Fondo medesimo, a norma dell'art. 76, comma 1, legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Una quota di almeno il 10 per cento viene riservata in favore delle associazioni di amministratori dei comuni.

Art. 2

Possono fruire del beneficio, oltre l'AnciSicilia, le associazioni che operano nel settore degli enti locali da almeno venti anni, svolgono attività e pluralità di iniziative con cadenza annuale, da almeno cinque anni, certificate, in sede di prima applicazione, da organismi pubblici regionali e che sono presenti in organi consultivi presso amministrazioni regionali, in esecuzione di specifiche disposizioni legislative.

Art. 3

Le associazioni interessate, diverse dall'AnciSicilia, dovranno presentare all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita richiesta di concessione di contributo corredata dalla seguente documentazione:
-  progetti e preventivo di spesa relativi all'attività programmata per l'anno, corredati da relazione in ordine alle modalità attuative;
-  attestazione che, in relazione ai progetti presentati, non sono stati richiesti e non sono stati concessi finanziamenti da parte di altri enti;
-  relazione in ordine all'attività svolta con riferimento agli enti locali ed ai loro amministratori a termine del precedente art. 2;
-  copia del rendiconto del penultimo esercizio finanziario.
Il termine del 31 gennaio per la presentazione della domanda di contributo vale anche per l'AnciSicilia, che la dovrà corredare con il programma di attività per l'anno di riferimento e con il rendiconto del penultimo esercizio finanziario.

Art. 4

In relazione alle richieste presentate dalle associazioni di amministratori dei comuni, l'Assessorato:
-  verifica la fattibilità dell'attività programmata, privilegiando i progetti finalizzati allo sviluppo delle autonomie locali, alla formazione ed all'aggiornamento degli amministratori;
-  provvede al riparto della quota del fondo assegnata, dando atto che il 30 per cento sarà destinato al finanziamento delle spese di gestione sulla base del rendiconto del penultimo esercizio finanziario ed il restante 70 per cento sarà finalizzato alle attività programmate.
Entro il 31 marzo successivo, l'Assessorato comunica l'ammontare del contributo concesso, evidenziando le eventuali, specifiche disposizioni da osservare nella realizzazione delle attività programmate.

Art. 5

E' riservata all'Assessore la facoltà di individuare particolari iniziative, da realizzare da parte delle associazioni.

Art. 6

Con il provvedimento di concessione del contributo è disposta:
-  l'erogazione della quota del 30 per cento relativa alle spese di gestione;
-  l'erogazione del 50 per cento della quota destinata al finanziamento delle attività programmate;
-  l'erogazione del saldo spettante sarà effettuata a presentazione della seguente documentazione, previo riscontro dei risultati conseguiti;
-  relazione attestante l'attività svolta con riferimento ai progetti approvati, con evidenziazione dei risultati conseguiti, giusta l'art. 158 del decreto legislativo 20 agosto 2000, n. 267;
-  rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 7

Per l'erogazione del contributo all'AnciSicilia, l'Assessorato procede con l'assegnazione di una prima quota del 50% entro il 31 marzo e di una seconda quota per la restante parte entro il 30 settembre.

Art. 8

Per l'anno 2006, i termini del 31 gennaio e del 31 marzo sono differiti, rispettivamente, di trenta e novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 9

Le somme stanziate per l'anno 2005, con il comma 8 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2005, sono ripartite proporzionalmente alle associazioni degli amministratori dei comuni.

Art. 10

Eventuali residue disponibilità, accertate in prossimità della chiusura di esercizio, potranno essere ridistribuite per le attività programmate le cui risorse risultano inadeguate a fronte delle correlative richieste pervenute.

Art. 11

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questa Presidenza, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 settembre 2006.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 19 settembre 2006, al n. 3368.
(2006.39.2911)
Torna al Sommariohome



072


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 42 -  68 -  48 -  61 -  46 -  13 -