REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2006 - N. 46
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 19 settembre 2006.
Criteri per l'individuazione delle strutture idonee all'effettuazione delle analisi per la determinazione della materia grassa del latte.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la delibera di Giunta n. 245 del 18 maggio 2006, relativa al conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il decreto presidenziale n. 2493 dell'1 giugno 2006, di conferimento dell'incarico di dirigente generale;
Visto il regolamento CE n. 1788/2003 del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento CE n. 595/2004 del 30 marzo 2004, recante le modalità d'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di riordino del settore lattiero-caseario;
Visto il decreto ministeriale di attuazione 31 luglio 2003, art. 13, che individua negli istituti zooprofilattici ed in altri laboratori indicati dalla regione o provincia autonoma le strutture di cui gli acquirenti si devono avvalere per l'esecuzione dell'analisi della materia grassa del latte;
Considerata la necessità di stabilire le modalità con le quali la Regione "indica le strutture idonee all'effettuazione delle analisi per la determinazione della materia grassa del latte", ai sensi del richiamato decreto ministeriale 31 luglio 2003;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.  1

Possono chiedere l'accertamento dell'idoneità per l'effettuazione delle analisi per la determinazione della materia grassa del latte, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 luglio 2003 (Mi.P.A.F.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2003, i laboratori ubicati nel territorio della Regione in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti da persona qualificata iscritta ad uno degli albi professionali che prevedono l'esercizio dell'attività di che trattasi;
b) avere ottenuto dalle competenti autorità l'agibilità e l'idoneità igienica dei locali;
c) provvedono allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi solo tramite ditte specializzate ed autorizzate;
d) si impegnano a comunicare ogni variazione dei dati trasmessi alla Regione relativi al laboratorio ed al responsabile dello stesso.

Art.  2

Per l'ottenimento dell'idoneità del laboratorio di cui all'art. 1, il titolare o, nel caso di società il legale rappresentante, deve produrre apposita istanza, in bollo, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento regionale interventi strutturali, servizio 6, unità operativa 31 latte e prod. lattiero-caseari, viale Regione Siciliana - 90100 Palermo, secondo lo schema allegato al presente decreto, completo della seguente documentazione:
a)  copia conforme certificato di iscrizione all'albo professionale del responsabile del laboratorio;
b)  copia della documentazione attestante l'agibilità dei locali rilasciata dal sindaco del comune ove è ubicato il laboratorio;
c)  certificato di idoneità igienica dei locali, rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio;
d)  copia conforme del contratto stipulato con una ditta specializzata ed autorizzata allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
e)  copia del documento di riconoscimento del richiedente;
f)  certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con nulla osta ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575/65.

Art.  3

L'idoneità o il diniego del riconoscimento, previa istruttoria svolta dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, servizio 6, unità operativa 31, è rilasciata con apposito decreto del dirigente generale, o da un suo delegato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato al richiedente.

Art.  4

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, servizio 6, unità operativa 31, direttamente o per il tramite di propri uffici periferici, può svolgere periodici controlli al fine di verificare il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli impegni assunti e, nel caso di esito negativo, procedere alla revoca dell'idoneità con le stesse modalità di cui all'art. 3.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 settembre 2006.
  MORALE 




(2006.38.2832)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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