REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2006 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 4 agosto 2006.
Attuazione nel territorio regionale della circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 77 prot. n. 5173689 del 17 dicembre 2006, relativamente alla determinazione dei canoni per concessioni demaniali marittime da applicare alle società sportive e dilettantistiche affiliate o meno alla Federazione italiana vela e chiarimenti sull'applicazione del canone ricognitorio.

ALLA CAPITANERIE DI PORTO REGIONALI
ALL'AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE SICILIA
A seguito di diverse richieste sull'applicabilità o meno nell'ambito della Regione siciliana della circolare in oggetto, questo Assessorato si è confrontato con l'Ufficio legislativo e legale della Regione, che, con il parere prot. n. 9702 137.06.11 del 31 maggio 2006, ha concordato sulla sua possibile applicazione nel territorio regionale.
Si precisa che la presente disposizione riguarda esclusivamente la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime delle società sportive e dilettantistiche affiliate o meno alla Federazione italiana vela, compreso il chiarimento in merito al termine di provento, e non tutte le altre fattispecie oggetto della citata circolare ministeriale.
Pertanto sul demanio marittimo regionale si applicano le seguenti disposizioni, così come riportate nella richiamata circolare in oggetto:
"...è stata confermata la volontà espressa dal legislatore... di introdurre un criterio di moderazione dei canoni in favore delle società sportive che rispondono a certi requisiti, non tanto in relazione alla presenza o meno di attività lucrative bensì per la valenza che è stata riconosciuta, sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito, alle attività svolte dal tipo di società sportive di cui trattasi.
Appare di tutta evidenza, di contro, che se dette società non svolgono un'attività lucrativa.... la misura del canone da imporre è riconducibile a quello meramente ricognitorio.
In definitiva, da quanto precede ne discendono le seguenti possibili fattispecie:
a)  concessioni a favore di società sportive dilettantistiche affiliate o meno alla Federazione italiana vela ovvero alle federazioni sportive nazionali che non abbiano finalità di lucro;... - né ritraggano proventi per le quali - ... troverà applicazione il canone ricognitorio;
b)  concessioni a società sportive dilettantistiche affiliate alla F.I.V. ovvero a federazioni sportive nazionali aventi finalità di lucro; ...con conseguente applicazione del canone ridotto del 50%;
c)  concessioni a società sportive dilettantistiche non affiliate alla F.I.V. ovvero a federazioni sportive nazionali che perseguano un lucro o ritraggano proventi;... che... saranno assoggettate a canone pieno.
Si coglie l'occasione per ribadire, in via generale, che, ove sia accertato, caso per caso, che un concessionario, sia esso ente pubblico o privato, oltre che per previsione statutaria, effettivamente non persegua finalità di lucro, né ritragga alcun provento per il fatto di utilizzare il bene demaniale marittimo, si deve concludere in senso positivo all'applicazione del canone ricognitorio.
A questo punto è significativo delimitare la portata ad attribuire al termine "provento" indicato nel 2° comma dell'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte marittima).
Esso in tanto rileva ai fini della riconducibilità di una fattispecie nell'ambito di applicazione del canone ricognitorio in quanto si atteggi a costituire una componente positiva di reddito di un'attività assimilabile a quella imprenditoriale come definita dall'art. 2082 del codice civile."...
A maggior chiarimento si evidenzia che, con sentenza n. 17101 del 3 dicembre 2002, la sez. I della Corte di cassazione ha affermato che in tema di concessioni demaniali marittime, per l'applicazione del canone ridotto di mero riconoscimento, ai sensi dell'art. 39 cod. nav., non rileva tanto la natura pubblica o privata del concessionario ma il fine di beneficenza o di puro interesse che questi si propone di perseguire attraverso la concessione; perché, poi, sussistano gli scopi di pubblico interesse occorre, ai sensi dell'art. 37 del regolamento per la navigazione marittima, che il concessionario non ritragga stabilmente alcun lucro o provento dall'uso del bene demaniale a nulla rilevando che detti introiti, pur non destinati alla produzione e distribuzione di utili, siano utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente stesso.
Come peraltro affermato dal Consiglio di giustizia amministrativa con parere n. 137/01 reso a sezioni riunite il 2 luglio 2001 e dall'Ufficio legislativo e legale col più recente parere 23 dicembre 2005 n. 17507/ 239.11.2005, il termine "provento" ha portata più ampia di quello di "profitto" in senso imprenditoriale e va riferito ad ogni stabile entrata collegata all'uso oggettivo del bene demaniale affidato in concessione, come nel caso in cui un circolo eroghi servizi anche a non soci dietro pagamento di un corrispettivo.
Il termine "provento" equivale, pertanto, a qualsiasi entrata che l'ente tragga da una destinazione abituale del bene demaniale avuto in concessione ancorché dette entrate non vengano ripartite fra i consociati e restino destinate ai fini sociali.
Non sembra però che in tale accezione di "provento" debbano comprendersi le quote versate dagli stessi componenti dell'associazione (che non abbia fini di lucro) nei limiti della necessaria copertura dei costi sostenuti dalla struttura, comprensivi, ovviamente, del canone di concessione. E ciò ancorché le rispettive quote possano essere ripartite in misura diversa in ragione dell'uso che ciascun socio possa fare del bene demaniale (si pensi, ad esempio, al caso di diversificazione fra un socio nuotatore o utilizzatore di una semplice tavola a vela rispetto al titolare di un'imbarcazione).
Diversamente argomentando e ritenendo che l'associazione, per la semplice riscossione delle quote associative, ne tragga per ciò stesso un "provento", l'applicazione del canone ricognitorio finirebbe col divenire una mera possibilità alquanto astratta e marginale.
  L'Assessore: INTERLANDI 

(2006.36.2638)
Torna al Sommariohome


047


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 88 -  9 -  74 -  73 -  5 -  57 -