REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2006 - N. 44
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Licata


Lo statuto del Comune di Licata è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio 1996.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 49 dell'11 luglio 2005.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Comune di Licata

1.  Il Comune di Licata è un ente autonomo territoriale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione siciliana e del presente statuto, che ne determinano le funzioni.
1-bis.   Il Comune di Licata esercita le funzioni proprie e le funzioni conferite con leggi statali e regionali.
2.  Il Comune di Licata è una città di mare che si affaccia nel Mediterraneo e per tale motivo integrata con tutti i paesi del mare Mediterraneo ed europei.
3.  Il Comune di Licata rappresenta la comunità di donne ed uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali e collettivi delle persone, così come sanciti dalla costituzione italiana.
Art. 2
Stemma, gonfalone, titolo di città

1.  Lo stemma del Comune è rappresentato dall'aqui-la sveva in volo abbassato e da una rocca merlata, circondata dal mare, dalla quale si stagliano 4 torri dorate di diversa fattura e altezza.
2.  Il gonfalone è costituito da uno stendardo di colore rosso di forma rettangolare, nel cui centro campeggia l'aquila sveva di Federico II. Tra le ali rilevasi un panorama di insegne torricellate, mentre al centro si osservano 4 torri di dimensioni diverse.
2-bis. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
3.  Il Comune si fregia del titolo di "Città", le cui origini sono remote.
Art. 3
Territorio

1.  Il Comune di Licata comprende la parte del suolo nazionale italiano, delimitato col piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale statistica.
Art. 4
Lo statuto

1.  Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2.  Lo statuto, liberamente adottato dal consiglio comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità e della giustizia.
3.  Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
Art. 5
Regolamenti comunali

1.  I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal consiglio, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed approvarli.
2.  La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente statuto per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale.
Art. 6
Funzioni del Comune

1.  Il Comune cura gli interessi della propria comunità rappresentandola e promuovendone lo sviluppo.
2.  Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dalle leggi dello Stato o della Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.
3.  Obiettivi del Comune sono lo sviluppo economico e sociale, finalizzato all'affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni collettivi e alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
4.  Il Comune coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee, informando i cittadini sui programmi e sugli obiettivi da raggiungere.
Art. 7
Principi programmatici

1.  Il Comune di Licata riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea e mediterranea ed, a tal fine, promuove la cooperazione con altri enti locali anche attraverso la collaborazione economica e culturale.
2.  Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini singoli o associati all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione.
3.  Il Comune partecipa attivamente alle associazioni nazionali degli enti locali.
4.  Il Comune favorisce lo sviluppo economico sociale e culturale della comunità locale, impegnandosi per un organico ed equilibrato assetto del territorio, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, storici e naturalistici, tutelandone la vocazione turistica, assicurandone la partecipazione democratica alle scelte, promuovendo il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, attraverso iniziative economiche tese alla valorizzazione delle proprie risorse, con particolare riguardo alla piccola e media impresa, l'artigianato e la cooperazione.
5.  Il Comune tutela e valorizza il proprio patrimonio artistico, storico, archeologico e librario con strutture e strumenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché valorizzando i propri cittadini più illustri, con cerimonie o scritti.
6.  Il Comune promuove la solidarietà e la socializzazione tra i cittadini, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate, e promuove attività di sostegno nei confronti dei cittadini portatori di handicap, operando per il più efficace abbattimento delle barriere architettoniche e sviluppando un efficiente servizio di assistenza sociale, anche domiciliare, con l'apporto eventuale di cooperative di servizi ed associazioni di volontariato.
6-bis.  Il Comune si propone la tutela e promozione delle persone contro ogni forma di sopraffazione e di violenza ed assume quale obiettivo prioritario, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso. Favorisce la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità ed, a tal fine, sollecita ed assume tutte le iniziative necessarie per impedire la presenza di associazioni mafiose e liberare l'amministrazione da possibili condizionamenti clientelari e affaristici.
7) Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi e soprattutto la salute evitando auto-emarginazione e la demotivazione preventiva al decadimento psicofisico, promuovendo forme di occupazione finalizzate ad attività socio-ricreative.
8.  Il Comune attua gli interventi sociali, previsti dalle norme vigenti in tema di assistenza, integrazione sociale, diritti delle persone handicappate anche mediante accordi di programma di cui alla legge sulle autonomie locali, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di coordinamento degli interventi predetti con i servizi sociali, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previsto dall'art. 17.
9.  Il Comune tutela i diritti dell'infanzia; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nelle scuole, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità, promuovendo, altresì, la cultura della legalità per il rispetto del territorio e dell'ambiente. Si impegna al rispetto dei diritti sanciti dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.
10.  Il Comune promuove iniziative e svolge azioni positive per le pari opportunità e si impegna a migliorare le condizioni di vivibilità anche di quei cittadini residenti all'estero. Estende il proprio intervento ai propri cittadini che si trovano al di fuori del Comune od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi presenti sul territorio comunale.
11.  Nella giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti non deve essere discriminata in alcun modo la presenza in rapporto al sesso.
12.  Nelle ipotesi di nomina di commissioni di concorso, deve essere assicurata, ove possibile, la presenza femminile.
13.  La partecipazione dei dipendenti del Comune ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale deve essere assicurata in rapporto proporzionale alla loro presenza nell'ente.
14.  Nella definizione dell'orario di lavoro devono essere garantite le disposizioni sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità.
15.  Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuovere la crescita culturale, sociale e professionale e a garantire l'equilibrio psico-fisico. Il Comune individua la pace come diritto fondamentale delle persone e dei popoli, con la promozione di iniziative di educazione alla pace per tutta la popolazione e particolarmente per i giovani, educandoli alla pace ed alla solidarietà con i popoli.
15-bis.  Il Comune, nella consapevolezza che la condizione minorile è nodo centrale da affrontare per il superamento del degrado sociale in atto, poggia tutta la sua attività di programmazione del territorio sulla necessità di promuovere tutte le condizioni possibili per l'aggregazione, la formazione ed il gioco spontaneo, assicurando spazi, strutture, attrezzature e servizi a ciò indispensabili; assume come parte integrante del presente statuto la carta internazionale dei diritti del bambino, favorisce tutte le iniziative tese a promuovere la partecipazione dei minori alla vita della città ed affermare il loro ruolo di cittadini e di utenti a tutti gli effetti; attua rigorosi ed efficienti controlli sulla scolarizzazione per stroncare le piaghe dell'evasione dellscolastico e dello sfruttamento del lavoro minorile.
16.  Il Comune promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini; opera per assicurare, anche in concorso con altre amministrazioni od organismi, la salubrità dell'ambiente, controllare, limitare ed eliminare gli inquinamenti, per contenere la quantità dei rifiuti e provvedere al loro corretto smaltimento.
17.  Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i fondamentali valori della comunità. Indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, l'ornato pubblico, le caratteristiche naturali e storiche del territorio. Protegge e valorizza le aree collinari, fluviali, costiere, le alberature tipiche, il territorio agricolo e marino. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie viventi. Armonizza i più rilevanti interventi sul territorio degli insediamenti produttivi alla salvaguardia dell'ambiente e del suo equilibrio.
18.  L'azione amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.
19.  Il Comune pianifica, in concorso con gli altri Comuni interessati, interventi per la salvaguardia del bacino dell'Imera Meridionale dell'ambiente e del territorio circostante.
20)  Il consiglio comunale istituisce la conferenza permanente sull'ambiente quale organo consultivo espressivo delle associazioni od istituzioni maggiormente rappresentative e con apposito regolamento ne determina l'organizzazione ed il funzionamento.
21.  Il Comune si impegna per il rispetto della dignità di ogni essere umano a rigettare ogni forma di violenza e di razzismo.
Art. 8
Attuazione dei principi programmatici

1.  Nell'ambito dei principi programmatici di cui all'articolo 7 dello statuto ed in sintonia con il programma elettorale del sindaco, in sede di approvazione del bilancio, il consiglio comunale determina gli interventi attuativi secondo i criteri e le norme stabilite dalle leggi vigenti e conseguenti regolamenti comunali, privilegiando l'istituto della programmazione specifica annuale, i cui criteri saranno stabiliti nel regolamento.

Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 9
Titolari dei diritti di partecipazione

1.  I diritti connessi all'iniziativa popolare ed ai referendum consultivi si applicano ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché alle libere forme associative, opportunamente rappresentate.
2.  Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi, a base associativa, di partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione locale, anche a livello di frazione o di quartiere.
3.  Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività istituzionale; assicura la partecipazione popolare dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali nella formazione dei programmi gestionali; favorisce le attività associative intese a concorrere all'azione politico-amministrativa; assicura il rispetto dei principi costituzionali di libertà, autonomia ed uguaglianza a tutti i gruppi ed organismi locali.
4.  La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale, volti a favorire lo sviluppo economico, politico e culturale della comunità locale.
5.  La promozione di organismi, a base associativa, di partecipazione può essere attuata assumendo a base l'interesse delle professioni, delle arti, dei mestieri e delle relative associazioni formali, dei sindacati, dei lavoratori e dei datori di lavoro.
6.  Gli organismi di partecipazione assumono funzioni di supporto e consultive su tutte le questioni sottoposte al loro esame.
7.  Quali organismi di partecipazione possono essere considerati i comitati di quartiere o di frazione per la cura, la trattazione e gestione di affari e problemi particolari.
8.  Il Comune riconosce comunque a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, il diritto di riunione e di assemblea per il libero svolgimento, in forma democratica, di attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
Art. 10
Diritto all'informazione

1.  Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività e delle aziende ed enti ad esso collegati.
2.  I documenti amministrativi del Comune sono pub-blici e liberamente consultabili ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, conformemente a quanto previsto dal regolamento. A fine di ogni anno e comunque entro il mese di febbraio dell'anno successivo, l'amministrazione comunale trasmette a tutti i consiglieri comunali la dotazione organica, i nominativi del personale dipendente con l'indicazione delle qualifiche ed i posti vacanti in organico; le variazioni sull'inventario dei beni immobili del Comune, le locazioni con l'ubicazione degli immobili e contratti di affitto attivi e passivi.
2-bis.  L'amministrazione si avvale oltre che dei sistemi tradizionali di conoscenza degli atti, quali la notificazione e la pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di informazione (es. giornale periodico - pagine web).
2-ter. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
2-quater. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti più idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con la creazione di un ufficio di relazioni con il pubblico (U.R.P.), il cui regolamento ne disciplinerà il funzionamento.
3.  Il cittadino-utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi. Il sindaco, entro 30 giorni, dà riscontro al cittadino - utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.
4.  Il regolamento individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi; indica le categorie di atti delle quali può essere vietata l'esibizione a tutela della niservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese e ogni altro aspetto connesso al diritto di accesso agli atti.
Art. 11
Iniziativa popolare

1.  I cittadini e gli altri soggetti individuati all'art. 9 del presente statuto, nonché tutti gli altri cittadini organizzati in libere forme associative, esercitano l'iniziativa di competenza degli organismi elettivi presentando un progetto, redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 800 sottoscrizioni autenticate raccolte nei 30 giorni precedenti al deposito, presso l'ufficio del protocollo comunale. Il progetto di delibera d'iniziativa popolare, qualora non contrasti con i programmi deliberati dal consiglio comunale e con il programma elettorale del sindaco, dopo l'istruttoria da espletarsi entro un tempo massimo di giorni 15, viene inoltrato dal sindaco al presidente del consiglio, il quale ha a disposizione un tempo massimo consentito di giorni 15 per la definizione dell'ordine del giorno.
2.  Il consiglio comunale delibera sul progetto di iniziativa popolare entro 2 mesi dal deposito. Non si dà luogo agli atti di iniziativa popolare per gli stessi atti per i quali è possibile l'attività referendaria e per quelli espressamente vietate dalle norme vigenti.
3.  I cittadini e gli altri soggetti individuati con l'art. 9 del presente statuto presentano al sindaco interrogazioni ed interpellanze scritte e sottoscritte, depositandone il testo, con non meno di 50 sottoscrizioni, presso l'ufficio protocollo. Il sindaco, entro 30 giorni, risponderà per iscritto al primo dei soggetti che abbiano apposto la firma.
4.  Singoli cittadini o associazioni possono presentare per iscritto petizioni al sindaco; il sindaco risponderà alla petizione entro un mese dalla ricezione della richiesta.
5.  Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto all'accesso e all'iniziativa popolare
6.  E' garantito l'esercizio della facoltà da parte del cittadino a produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi; l'esercizio delle interrogazioni e delle interpellanze di un gruppo di cittadini e la facoltà di presentare petizioni.
Art. 12
Diritto di udienza

1.  I cittadini ed i soggetti individuati con l'art. 9 del presente statuto, nonché i rappresentanti di organizzazioni, enti ed associazioni locali, hanno diritto ad essere ascoltati dal sindaco per rappresentare i loro problemi.
A tal fine, il sindaco, con proprio provvedimento da pubblicizzare opportunamente, stabilirà i modi dell'esercizio del diritto di udienza, nonché i giorni e le ore della settimana da dedicare a tale dovere.
2.  L'U.R.P. garantisce il diritto di accesso per usufruire dei servizi che il Comune eroga.
3.  Le istanze, le petizioni e le proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali della collettività, sono sottoposte dal sindaco all'esame istruttorio della commissione consiliare permanente competente per materia ed assegnate all'organo che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione, la quale deve essere notificata al primo firmatario delle proposte entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
4. La commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza od una loro delegazione ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.
Art. 13
Referendum consultivi

1.  In materia di esclusiva competenza locale è ammesso il referendum consultivo, su iniziativa del consiglio comunale o dei cittadini. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo comma 2° - relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti assenso o dissenso affinché gli organi, ai quali compete decidere, assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento della comunità.
2.  Il consiglio comunale esprime giudizio di ammissibilità sui referendum ed indice referendum consultivi popolari relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione:
a)  dei provvedimenti generali concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;
b)  dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o prestiti obbligazionari;
c)  dei provvedimenti relativi ad acquisizioni e alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
d)  dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine o decadenze;
e)  dei bilanci e conti consuntivi;
f)  degli atti di programmazione;
g)  degli atti inerenti la tutela dei principi fondamentali;
h)  degli atti regolamentari;
i)  revisione dello statuto.
3.  I cittadini e gli altri soggetti individuati con l'art. 9 del presente statuto, esercitano l'iniziativa dei referendum consultivi popolari, mediante una richiesta recante non meno di 2.000 firme autenticate, raccolte nei 15 giorni precedenti il deposito presso l'ufficio del protocollo comunale.
3-bis.  Nel caso di iniziativa popolare referendaria per la variazione dei limiti territoriali, per l'incorporazione o la fusione con altri Comuni o per la variazione della denominazione del Comune, il limite di cui al precedente comma è elevato ad 1/3 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4.  Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti generali del consiglio comunale.
5.  La richiesta di referendum è presentata al sindaco, il quale, entro 10 giorni su conforme parere espresso con atto deliberativo di giunta municipale, giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni ed inoltra la richiesta di referendum al consiglio comunale con la proposta di delibera, entro 5 giorni dalla data in cui la delibera di giunta municipale diventa esecutiva.
6.  Se, prima dell'indizione del referendum, con atto consiliare, esecutivo a norma di legge, il consiglio comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto, il referendum non ha più corso e la proposta non può essere rinnovata per la stessa durata del consiglio comunale che abbia deliberato.
7.  L'organizzazione del referendum segue le stesse procedure e forme dei referendum nazionali, tenendo presente che la delibera del consiglio comunale vale da decreto di convocazione dei comizi. Durante il ciclo dei periodi elettorali non si dà luogo ai referendum consultivi comunali né alle procedure di attivazione dei referendum. Quando il referendum consultivo sia stato indetto con la relativa delibera consiliare, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che con deliberazione approvata da 2/3 dei consiglieri assegnati, il consiglio riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.
8.  Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto e se è stata raggiunta su esso la maggioranza dei voti validamente espressi. Il risultato del referendum vincola l'amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.
9.  Il regolamento determina le modalità per le informazioni sul referendum, per lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum, i tempi ed i modi della consultazione referendaria, secondo il principio che tutte le richieste di referendum presentate nel corso del-l'anno solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata.
Art. 13-bis
Referendum propositivi ed abrogativi

1.  Con le stesse modalità e procedure e per gli stessi argomenti per i quali possono essere indetti referendum consultivi, sono ammessi altresì i referendum propositivi ed abrogativi.
Art. 14
Associazioni, organizzazioni e consulte

1.  Il consiglio comunale disciplina con apposito regolamento la consultazione delle associazioni, organizzazioni per l'elaborazione dei propri indirizzi generali e per l'attuazione di determinati servizi, e l'albo delle medesime.
2.  Il Comune valorizza le associazioni del volontariato che si formano in tutti i settori della vita comunale, stabilendo con apposito regolamento le forme di consultazione e collaborazione a seconda dei servizi comunali.
3.  Il Comune promuove la costituzione di consulte, come organismi di partecipazione all'attività amministrativa per le seguenti materie: sport, cultura e scuole, anziani, minori, pari opportunità, tempo libero dei giovani e del turismo locale.
4.  Le consulte vengono istituite con delibera consiliare e, con l'istituzione, deve essere approvato un regolamento che ne consenta il funzionamento, specificando, altresì, le funzioni e i rapporti con l'ente.
5.  I pareri delle consulte devono riguardare esclusivamente atti fondamentali a contenuto generale di competenza del consiglio e regolamenti relativi allo specifico settore in cui esse operano.
Art. 15
Il difensore civico

1.  Il difensore civico è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando su richiesta dei cittadini o di iniziativa propria, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione comunale e di tutto quanto è sottoposto a controllo e/o vigilanza.
E' l'organo preposto a garantire un corretto rapporto tra le istituzioni ed i cittadini singoli od associati, tutelando gli stessi nei confronti dei provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, ritardi, omissioni, comunque irregolarmente compiuti dagli uffici comunali, anche per tutti gli atti in violazione di legge, statuto o regolamento.
2.  Il difensore civico può essere qualunque cittadino che abbia riconosciute doti morali e avente titolo di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o titoli equipollenti, ed età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 70.
Il difensore civico dura in carica 4 anni, ed è rieleggibile una sola volta.
Viene eletto dal consiglio comunale con la maggioranza e la presenza di almeno i 4/5 dei consiglieri assegnati.
Qualora dopo 2 votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si fa luogo ad una votazione nella quale è sufficiente la maggioranza e la presenza di almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati.
Nel caso che non si riesca a raggiungere nemmeno tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i 2 candidati più votati oppure, nel caso di più candidati che hanno riportato pari numero di voti, si procede al ballottaggio tra i 2 candidati più anziani di età e, nel caso di ulteriore parità di voti, viene eletto il più anziano di età.
Il difensore civico giura davanti al consiglio comunale di svolgere l'incarico nell'interesse della collettività ed al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza.
3.  Sulla scorta di un apposito avviso pubblico, da esporre per almeno 15 giorni, i cittadini, in possesso dei requisiti prescritti, possono inoltrare istanza per concorrere all'incarico di difensore civico.
Il presidente del consiglio indice un'apposita conferenza dei capi gruppo per l'esame delle candidature con l'esclusione dei non aventi diritto.
In caso di vacanza dell'incarico, per motivi diversi dalla scadenza del mandato, la procedura deve essere attivata entro 30 giorni.
L'attivazione della procedura per l'acquisizione delle istanze è di competenza del sindaco.
4.  Il difensore civico dispone di un proprio ufficio presso la sede comunale e di mezzi adeguati allo svolgimento del suo incarico.
Si avvale di personale del Comune.
Al difensore civico spetta un'indennità pari a quella prevista per l'assessore comunale. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
5.  Non può essere nominato difensore civico chi si trovi in una delle seguenti condizioni:
a)  membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, il sindaco e i componenti della giunta municipale;
b)  componente degli organi direttivi dei consorzi e delle aziende di enti locali operanti nel territorio comunale;
c)  membro degli organi di governo, delle istituzioni e membro del Collegio dei revisori dei conti;
d)  dipendenti comunali e degli enti od organismi presso cui il difensore civico può operare;
e)  soggetto che abbia in essere rapporti economici con il Comune;
f)  soggetto che abbia in essere lite pendente con il Comune.
6.  Per gli adempimenti di competenza, il difensore civico:
a)  ha il compito di raccogliere reclami e segnalazione dei cittadini su insufficienze o irregolarità dei servizi comunali, anche se non gestiti direttamente dal Comune;
b)  anche di propria iniziativa richiede informazioni e chiarimenti agli uffici del Comune, delle aziende alle quali partecipa il Comune e delle ditte che hanno in appalto i servizi comunali e deve segnalarne le eventuali carenze, disfunzioni ed irregolarità al consiglio comunale;
c)  chiede l'esibizione degli atti e dei documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, secondo l'ordinaria procedura prevista per i consiglieri comunali;
d)  può invitare al riesame degli atti e dei procedimenti, indicandone le motivazioni;
e)  richiede, in caso di persistenti inadempienze, l'intervento sostitutivo del sindaco;
f)  svolge semestralmente e comunque con 30 giorni di anticipo rispetto alla relazione semestrale del sindaco, giusto art. 17 della legge n. 7/92, al consiglio comunale la relazione sulla propria attività;
g)  esercita le proprie prerogative anche nei confronti degli organi della circoscrizione.
7.  Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa disposizione di legge o regolamento.
8.  Il difensore civico è tenuto alla riservatezza e al segreto sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli.
9.  Il difensore civico cessa dalla carica:
a)  alla decadenza del mandato, per dimissioni, morte o grave impedimento;
b)  se é raggiunto da provvedimenti cautelari;
c)  per decadenza ove sopravvenga nel corso del mandato, una causa di ineleggibilità;
d)  per revoca a seguito di mozione motivata dalla giunta al consiglio o sottoscritta da almeno 1/4 dei consiglieri comunali, solo per gravi violazioni di legge, accertata inefficienza, dolo o colpa grave o non ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma n. 8.
La revoca deve essere deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

Titolo III
ORGANI DEL COMUNE
Art. 16
Organi del Comune

1.  Sono organi del Comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2.  Sono, altresì, organi del Comune il presidente ed il vice presidente del consiglio comunale.
3.  Sono amministratori il sindaco, gli assessori, il presidente ed il vice presidente del consiglio comunale ed i consiglieri comunali. Essi hanno diritto ad una indennità di funzione per come stabilito dalla legge.
4. La giunta e gli organi collegiali dell'ente, nonché gli enti, le aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune ad eccezione del consiglio comunale, per il quale si rimanda alle disposizioni normative che regolano l'elezione del medesimo, nella loro composizione dovranno tenere conto della presenza di entrambi i sessi.
Art. 17
Decentramento circoscrizionale principi, funzioni ed ordinamento

1.  Il Comune si articola in 3 circoscrizioni comunali con funzioni consultive, secondo l'ordinamento disciplinato dal regolamento e relativamente alla gestione generale del territorio.
2.  Il regolamento per il decentramento circoscrizionale disciplina la composizione, l'elezione, lo scioglimento e l'organizzazione funzionale del consiglio circoscrizionale ed i suoi rapporti con gli organi del Comune.
Art. 18
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è l'organo, prevalente, cui spetta il compito di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento programmatico del sindaco.
2.  Il consiglio comunale esercita le potestà ad esso conferite dalla costituzione, dalle leggi e dallo statuto.
3.  Il consiglio comunale gode di autonomia funzionale e organizzativa e dispone di specifici fondi di bilancio per il funzionamento proprio. Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il vice presidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capi gruppo, le commissioni consiliari.
4.  L'organizzazione, la convocazione ed il  funzionamento del consiglio comunale sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.
4-bis.  Il consiglio comunale adotta a maggioranza assoluta il proprio regolamento che, nell'ambito dei principi stabiliti dal presente statuto, detta norme relativamente a:
a)  funzionamento dell'organo ed in particolare, modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte;
b)  numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esserci la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente;
c)  forme di esplicazione della propria autonomia funzionale ed organizzativa e modalità attraverso cui è disciplinata la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie;
d)  forme di garanzia e partecipazione delle minoranze;
e)  poteri e modalità di funzionamento delle commissioni consiliari;
f)  diritti e doveri dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari;
g)  modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari;
h)  modalità per la sfiducia al presidente del consiglio comunale.
5.  I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5-bis. La conferenza dei capi gruppo è l'organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di presidente delle adunanze consiliari; essa concorre alla programmazione delle riunioni al fine di assicurare che lo svolgimento dei lavori del consiglio avvenga nel modo migliore. Il presidente terrà conto dell'indirizzo espresso dalla conferenza dei capi gruppo. Alle riunioni delle conferenze dei capi gruppo può essere invitato il sindaco, il quale potrà delegare, per partecipare ai lavori, un componente della giunta.
6.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima, o 24 ore prima nei casi d'urgenza, dalla data dell'adunanza.
7.  Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dal presente statuto e compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
8.  La convocazione del consiglio è disposta dal presidente dell'organo medesimo anche per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
9.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio spetta al presidente.
10.  Il presidente del consiglio non può disporre la predisposizione materiale degli avvisi di convocazione del medesimo consiglio se l'istruttoria delle proposte deliberative, ivi comprese anche le questioni che potrebbero proporre 1/5 dei consiglieri in carica, su materia di stretta competenza del consiglio, non sia stata completata a norma di legge e di regolamento e non le abbia acquisite formalmente per iscritto complete in ogni loro parte e corredate dalle carte, atti e regolamenti in essa richiamati.
10-bis. Il presidente del consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
11.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio con diritto d'intervento esteso ai membri della giunta, senza diritto di voto. La mancata partecipazione non invalida le sedute, ma può comportare valutazioni ai fini del controllo politico-amministrativo attribuito al consiglio.
12.  Nel caso in cui l'organo consiliare non sia integro per qualsiasi causa, è fatto obbligo al presidente di includere all'ordine del giorno l'integrazione dell'organo, salva la previsione di cui al 3° comma dell'art. 174 dell'OREL.
13.  Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale del personale del dipartimento affari generali e, a seconda la materia, anche del personale dei dipartimenti competenti, secondo le modalità del regolamento e si avvale della collaborazione del segretario comunale, dei dirigenti e dei dipendenti comunali limitatamente allo svolgimento delle sue specifiche funzioni.
14.  Commissioni consiliari speciali possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza per argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune e disporre l'audizione di dirigenti del Comune, nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, ed acquisire pareri ed osservazioni di esperti cittadini e di formazioni sociali. Il regolamento ne determina gli obiettivi, le modalità di nomina, di funzionamento e il numero dei componenti.
15.  Sono istituite in seno al consiglio comunale le commissioni permanenti, formate da consiglieri comunali (in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari). Il regolamento ne determina i poteri, la disciplina dell'organizzazione, il numero e la modalità di designazione, le forme di pubblicizzazione dei lavori.
15-bis.  Possono, altresì, essere istituite in seno al consiglio comunale le commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, la cui presidenza è attribuita alla minoranza.
16.  Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa e motivata determinazione del presidente.
17.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche; le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste soltanto per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi che sarà meglio disciplinata dal regolamento.
Art. 19
Funzioni di indirizzo e di controllo del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale può disporre lo svolgimento di indagini amministrative su questioni di interesse locale e su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale nei modi e forme stabilite dal regolamento. Il consiglio comunale discute argomenti di natura politico-amministrativa locale in sede di relazione semestrale del sindaco.
2.  I rapporti tra il consiglio e le commissioni sono definiti e disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3.  Il regolamento, fra l'altro, disciplina:
a)  il procedimento degli atti ispettivi dei consiglieri comunali, ai quali il sindaco è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune;
b)  l'organizzazione di apposite sessioni consiliari dedicate a problemi di particolare interesse di ordine generale, relative sempre a materia di stretta competenza del consiglio;
c)  l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo nell'ambito dell'applicazione del programma del sindaco attuato attraverso atti diretti al sindaco, con particolare riferimento alle materie previste negli artt. 12, comma 9 e 14, comma 4°, 17, 18 e 27 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche;
d)  le forme di votazione delle proposte di delibere;
e)  la convocazione;
f)  l'audizione in consiglio del presidente del collegio dei revisori dei conti;
g)  i rapporti tra il presidente del consiglio comunale con il sindaco e con i consiglieri comunali in relazione al loro diritto di richiedere la convocazione del consiglio.
4.  Il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche, per la regolarità delle procedure contabili e finanziarie, secondo i modi e le forme stabiliti nel regolamento.
Art. 20
Ufficio di presidenza

1.  E' costituito un ufficio di presidenza, composto dallo stesso presidente del consiglio, dal vice presidente e da un componente del consiglio comunale.
2.  Relativamente alle funzioni, alle modalità di elezione ed ai compiti dell'ufficio di presidenza, si rimanda al regolamento.
Art. 21
I consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale ed hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge e dal regolamento.
2.  La legge ed il regolamento disciplinano le prerogative, i diritti e le garanzie del consigliere comunale, finalizzate al loro esercizio.
3.  In particolare i consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze e atti ispettivi secondo le forme, i modi e termini previsti dal regolamento.
4.  I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato.
5.  I consiglieri comunali decadono dalla carica oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per la mancata partecipazione alle sedute di consiglio comunale. La decadenza non è automatica ma è dichiarata dal consiglio che valuta eventuali cause giustificative prodotte dal consigliere a cui è stata diretta la contestazione da parte del presidente del consiglio comunale.
6.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
7.  I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo l'appartenenza alle rispettive liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale designando il proprio capo gruppo. Nelle more della designazione esercitano le funzioni di capo gruppo i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti nella rispettiva lista elettorale.
8.  E' istituita la conferenza dei capi gruppo le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.
9.  Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione di un consiglio comunale dei ragazzi, disciplinato dal regolamento.
Art. 22
La giunta comunale

1.  La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta da un minimo di n. 8 ad un massimo di n. 10 assessori e determinata, di volta in volta, dal sindaco stesso.
2.  La giunta è organo di promanazione e di fiducia del sindaco e informa la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza ed efficienza, adottando tutti gli atti di propria competenza previsti dalla legge e dallo statuto.
3.  La giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ed esercita attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
Art. 23
Regolamento del funzionamento della giunta

1.  Il consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento per il funzionamento della giunta.
Art. 24
Assessori

1.  Nella prima seduta di giunta, il sindaco destina singoli assessori con apposito provvedimento ai singoli rami dell'amministrazione, secondo criteri di competenza e di omogeneità dei complessi organizzativi in cui è strutturato l'apparato comunale.
2.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, i propri compiti di indirizzo e controllo che devono essere omogenei per settori e competenza.
Art. 25
Il sindaco

1.  Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini elettori e in quanto organo a competenza residuale, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
1-bis. Il sindaco presta il giuramento di rito davanti al consiglio, nella seduta di insediamento.
1-ter.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
2.  Le competenze del sindaco sono quelle stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e la sua durata in carica, le condizioni e le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica, sono previste dalla legge e, fra l'altro, quale capo dell'amministrazione:
a)  nomina, convoca e presiede la giunta, determinandone l'ordine del giorno;
b)  destina, nella prima adunanza della giunta, gli assessori ai singoli rami dell'amministrazione;
c)  può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni;
d)  nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio o della funzione; qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
2-bis. Le nomine fiduciarie del sindaco decadono dal momento della cessazione del mandato.
3.  Il sindaco, nella prima seduta di ogni mese, deve mettere a conoscenza, verbalmente, il consiglio comunale delle risposte già date alle singole interpellanze, interrogazioni, ed agli atti ispettivi dei vari consiglieri comunali.
Art. 26
Dichiarazione dei componenti degli organi del Comune

1.  Nel rispetto dei principi sulla trasparenza amministrativa e in attuazione del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, ogni componente del consiglio, della giunta ed il sindaco, debbono comunicare, unitamente a tutti i documenti e alle notizie relative alla loro situazione patrimoniale, come per legge, anche la propria situazione associativa, mediante dichiarazioni annuali, che attestino la non appartenenza a società segrete. I consiglieri devono altresì, comunicare contestualmente le spese effettuate e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
2.  I candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati al consiglio, sia esse collegate ad un partito o ad una formazione politica o ad una lista anche solo ad ambito civico (lista civica), devono presentare, contestualmente al deposito della candidatura o della lista, presso la segreteria del Comune, una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale cui i candidati e le liste intendono vincolarsi.
3.  La dichiarazione preventiva sarà pubblicata all'al-bo pretorio del Comune nel giorno festivo immediatamente successivo, onde consentire a chiunque di verificare la corrispondenza tra dichiarazione preventiva e rendiconto.
4.  Entro 30 giorni dalla data prevista per la chiusura della campagna elettorale, deve essere, altresì, reso pubblico, tramite affissione all'albo pretorio del Comune, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste, che deve essere depositato presso la segreteria del Comune almeno 5 giorni prima della predetta data.
Il  rendiconto rimarrà affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
5.  Assicurano gli adempimenti i singoli candidati della lista.
6.  Sia in caso di omessa presentazione tanto del preventivo, quanto del rendiconto, sia in caso di mancata rispondenza del secondo al primo, il segretario generale ne dà formale comunicazione all'Assessorato regionale enti locali.
Art. 27
Criteri della discrezionalità ed assegnazione dirigenti

1.  Il regolamento può stabilire i criteri di assegnazione dei dirigenti ai servizi di pertinenza; individua gli atti di gestione discrezionale, gli atti discrezionali a contenuto gestionale e le operazioni conseguenti di competenza esclusiva dei dirigenti, tenendo conto che ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Titolo IV
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 28
Principi di organizzazione

1.  La struttura del Comune si modella in complessi organizzativi di diversa entità ed articolazione in funzione dei compiti assegnati, finalizzati allo svolgimento dei servizi funzionali e strumentali all'attività della pubblica amministrazione.
2.  I complessi organizzativi e le strutture ed uffici in essi inglobati sono definiti e denominati dalla legge, dallo statuto, dai contratti di lavoro dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e dagli altri regolamenti comunali vigenti.
3.  I complessi organizzativi sono improntati a criteri di autonomia, imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità. Essi assumono come obiettivi della loro azione l'efficacia e l'efficienza, per conseguire i più elevati livelli di produttività.
4.  I complessi organizzativi sono strutturati e definiti dalla giunta comunale con il regolamento degli uffici e servizi, che prevede la costante presenza di un dirigente comunale per ogni complesso organizzativo, compresa anche la copertura di un assenza temporanea.
4-bis.  Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla gestione del personale con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 29
La struttura comunale

1.  L'articolazione della struttura comunale è definita dall'apposito regolamento degli uffici e servizi che disciplina la dotazione organica, in modo da assicurare il maggior grado di utilizzazione del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione degli uffici, in relazione ai compiti, alle nuove esigenze ed ai programmi dell'amministrazione.
2.  I criteri, i modi, le forme e le competenze per la mobilità del personale sono stabiliti dal regolamento secondo i principi e le norme contrattuali e dello statuto.
3.  Ai complessi organizzativi, al fine di assicurare la loro gestione costante con la presenza di un dirigente, anche con l'assegnazione di funzioni ad interim, sono preposti i dirigenti.
4.  I complessi organizzativi devono avere carattere di stretta omogeneità di servizi e svolgono la loro attività in via esclusiva e globale.
5.  Nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie categorie e profili definiti dalla dotazione organica, le dotazioni del personale di ciascun complesso organizzativo sono suscettibili di adeguamento e di ridistribuzione secondo le norme del regolamento.
6.  Il regolamento, nell'ambito dei principi dello statuto, stabilisce l'esplicazione esecutiva relativa alle attività, prerogative, diritti dei dirigenti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
Art. 30
Il segretario generale

1.  Il segretario generale svolge le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2  a) Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo;
b)  il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali;
c)  svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
d)  riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
e)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo che il sindaco abbia nominato il direttore generale;
f)  roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
g)  lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Art. 30bis
Il vice segretario generale

1.  Può essere istituita la figura del vice segretario generale.
2.  Il vice segretario coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.
3.  Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di conferimento dell'incarico.
Art. 31
I dirigenti

1.  I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di governo, godono di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi, della gestione e direzione amministrativa del dipartimento, della direzione e coordinamento degli uffici che lo compongono, delle procedure, dell'attuazione degli atti, della gestione delle risorse economiche, con i relativi poteri di spesa, del personale e degli strumenti anche informatici ad essi assegnati.
2.  Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni dei complessi organizzativi cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione che non comportino l'esercizio di poteri discrezionali, salvo i casi stabiliti dal regolamento.
3.  I dirigenti sono chiamati a svolgere incarichi di presidente delle commissioni di gara, nei modi e forme stabiliti dal regolamento. In ogni caso la competenza gestionale delle gare e dei concorsi è del dirigente responsabile del dipartimento a seconda della competenza del dipartimento stesso.
4.  Il regolamento determina i criteri di rotazione dei dirigenti, nonché la condizione per la revoca anticipata dell'incarico.
5.  I dirigenti di qualifica apicale costituiscono, sotto la presidenza del segretario generale, la conferenza dei dirigenti, la quale ha funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche del personale, dei servizi comunali e dell'organizzazione dei servizi ed uffici nei modi e forme indicati dal regolamento.
6.  Il regolamento stabilisce i modi ed i criteri o le forme per attivare le procedure di responsabilità dei dirigenti con le conseguenze connesse.
7.  Il regolamento precisa i modi e le forme del controllo della gestione dei dirigenti.
8.  Il regolamento precisa i modi e le forme e le procedure di attuazione delle competenze dei dirigenti.
Art. 32
Il personale

1.  Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2.  La disciplina del personale è riservata agli atti dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto ed ai contratti di lavoro.
3.  Il regolamento degli uffici e servizi, disciplina in particolare:
a)  la struttura organizzativa funzionale;
b)  le modalità della determinazione della dotazione organica;
c)  le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d)  i diritti, doveri, sanzioni e i provvedimenti disciplinari;
e)  le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
f)  le assunzioni a tempo determinato di dirigenti professionalmente qualificati.
Art. 33
Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

1.  L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b)  analisi ed individuazione delle produttività e del grado di efficacia ed efficienza dell'attività svolta da ciascun dipendente comunale;
c)  individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  superamento della separazione rigida della competenza nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale;
e)  il personale è ripartito in macro e micro strutture in cui si articola l'ente.
2.  Il Comune attraverso il regolamento degli uffici e servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici. Il regolamento si uni-forma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento; ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
Art. 34
Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi

1.  L'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi è attuata attraverso la sequenza di fasi procedurali il cui fine costituisce "il procedimento amministrativo".
2.  Il procedimento amministrativo è informato a criteri di snellezza, efficacia ed economicità ed è articolato nelle fasi di iniziativa, istruttoria e decisione:
a)  la fase di iniziativa può essere di impulso della stessa amministrazione, di altre amministrazioni pubbliche o private o della parte interessata;
b)  la fase istruttoria consiste nella valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione, dei presupposti rilevanti ai fini dell'adozione dell'atto finale;
c)  la fase di decisione consiste nella verifica della compiutezza dell'istruttoria e nell'adozione dell'atto finale;
d)  con regolamento vengono disciplinati i termini del procedimento amministrativo, gli strumenti di semplificazione delle procedure, l'esercizio del diritto dei cittadini all'accesso ai documenti amministrativi ed il loro diritto di partecipazione al procedimento di formazione degli atti.

Titolo V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 35
Modalità di gestione

1.  La scelta delle forme di gestione dei servizi è effettuata con provvedimento motivato dell'organo competente sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza, economicità e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da tutelare.
1-bis. Il Comune nell'ambito delle sue competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
1-ter. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
1-quater. Il Comune gestisce servizi pubblici nelle seguenti forme:
a)  in economia, tenuto conto delle modeste dimensioni e delle caratteristiche del servizio;
b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati.
2.  Il consiglio comunale, con apposito regolamento, dispone che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.
3.  Le aziende speciali e le istituzioni vengono costituite nei modi e forme stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
Art. 36
Gli amministratori

1.  Gli amministratori di aziende speciali e delle istituzioni, nonché i rappresentati del Comune in seno alle società a partecipazione comunale, sono nominati dal sindaco, fra persone che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una qualifica e comprovata competenza tecnica ed amministrativa. Le modalità per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti sono disciplinate dal regolamento.
2.  Il regolamento determina gli indirizzi programmatici di gestione che gli amministratori devono seguire e ne controlla l'attuazione.
4.  Il sindaco, quando riscontri irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, dispone la revoca degli amministratori responsabili secondo la procedura prevista dal regolamento.
Art. 37
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità  giuridica e di autonomia di gestione e ne approva lo statuto.
2.  Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3.  Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
4.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dal regolamento comunale.
5.  L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal proprio statuto e dal regolamento.
Art. 38
Le istituzioni

1.  Le istituzioni possono essere costituite per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, relativi a settori quali sicurezza sociale, sport, cultura, scuola, turismo, tempo libero ed altre attività socialmente utili.
2.  Le istituzioni sono organismi strumentali per l'esercizio dei servizi sociali, dotati di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3.  Il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco e decade con la decadenza del sindaco.
4.  Il presidente è designato dal sindaco tra i componenti del consiglio di amministrazione.
5.  Alla deliberazione consiliare di costituzione è allegato lo statuto per il funzionamento e la gestione, nel quale vengono anche precisate la nomina del direttore con le relative competenze, oltre all'attribuzione ed al funzionamento degli organi e le forme di gestione.
6.  La deliberazione di costituzione determina gli apporti finanziari del Comune, le risorse e le stime per l'equilibrio economico di gestione.
7.  L'istituzione opera con personale del Comune secondo i modi e i criteri stabiliti dal proprio statuto.

Titolo VI
CONTRATTI - FINANZA - CONTABILITÀ E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 39
Ordinamento contabile e contrattuale

1.  L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2. L'ordinamento dei contratti è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
Art. 40
Bilancio e conto consuntivo

1.  Il bilancio ed il conto consuntivo, in quanto atti amministrativi, seguono la procedura prevista dall'apposito regolamento e dalla legge.
Art. 41
Collegio dei revisori dei conti

1.  Il collegio dei revisori dei conti è composto dai 3 membri prescelti tra le categorie professionali indicate dalla legge ed è eletto dal consiglio comunale con il voto limitato ad un componente.
2.  La durata del collegio è regolata dalla legge.
3.  Non possono essere eletti alla carica di revisori coloro che si trovano nelle condizioni ostative previste dell'art. 2382 del codice civile, dalla legge, i consiglieri comunali ed i parenti ed affini entro il 4° grado dei consiglieri comunali, dei componenti della giunta comunale, segretario generale e dei dirigenti e coloro che hanno con il Comune o con le aziende o istituzioni da esso dipendenti o controllate, un rapporto continuativo di prestazione d'opera.
Non possono inoltre essere eletti revisori coloro che non possono accedere alla carica di consigliere comunale. L'incarico di revisore non può, altresì, essere esercitato da dipendenti delle Regioni, Province, Comunità montane relativamente agli enti compresi nel rispettivo ambito territoriale.
4.  La cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dell'ufficio di revisore.
5.  In caso di morte, rinunzia o decadenza o di revoca di un revisore, il consiglio comunale deve provvedere entro 60 giorni alla sua sostituzione.
6.  Il compenso annuale dei revisori è determinato dalla legge.
Art. 42
Funzioni e competenze del collegio dei revisori

1.  Le funzioni e le competenze del collegio dei revisori sono stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2.  Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale alle sue funzioni di indirizzo e di controllo, secondo le modalità e previsioni stabilite dal regolamento.
3.  Il collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, patrimoniale e fiscale della gestione. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, la tecnica del campione costituisce il normale strumento di indagine del collegio.
4.  I revisori dei conti adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni.
5.  Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza.
6.  Ove emergano gravi irregolarità nella gestione, il collegio ne riferisce immediatamente al consiglio comunale ed al sindaco, il quale promuove tramite il presidente del consiglio comunale la convocazione del consiglio nel termine previsto dal regolamento, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del collegio dei revisori. Il consiglio comunale può deliberare dopo il dibattito, apposite direttive o indirizzi all'esecutivo.
7.  Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione e redige apposita relazione di accompagno alla proposta di deliberazione del conto consuntivo medesimo, esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8.  Il collegio dei revisori dei conti svolge le stesse funzioni e, con le stesse competenze, anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 43
Il patrimonio comunale

1.  Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile di ragioneria o il responsabile dell'ufficio patrimonio (ove esista), curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture, relativi al patrimonio ed entro il mese di febbraio di ogni anno viene data copia ai consiglieri comunali.
2.  I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento; i beni patrimoniali disponibili possono essere alienati o dati in affitto.
3.  Le somme provenienti dalle alienazioni dei beni patrimoniali, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione crediti e, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.
4.  Solo in casi del tutto eccezionali, e sempre che sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 44
La gestione del patrimonio

1.  Per la finalità di cui sopra, il sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso un apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun servizio.
2.  L'organo competente adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni del-l'ente.
3.  Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.
4.  L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica.
5.  Quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
6.  La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni tra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art. 45
Norma transitoria

1.  Vengono applicati i principi dello statuto, in mancanza di regolamentazione specifica.
Art. 46
Disposizione finale

1.  L'iniziativa di revisione dello statuto segue la stessa procedura per la formazione dello statuto.
2.  Per quanto non previsto nello statuto sono in vigore le norme nazionali e regionali.
3.  Quando un principio di una norma nazionale o regionale è in contrasto o modifica lo statuto, questo è di fatto modificato.
4.  Tutti gli istituti, forme gestionali e rapporti previsti nello statuto possono essere ulteriormente precisati in appositi regolamenti, salve le prescrizioni specifiche dello statuto.
5.  Le presenti disposizioni si applicano anche agli organi e alle cariche esistenti al momento dell'adozione dello statuto.
(2006.31.2401)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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