REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2006 - N. 44
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 26 maggio 2006.
Approvazione della convenzione stipulata tra l'Assessorato della sanità e l'I.R.C.C.S. associazione Oasi Maria SS. di Troina.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 28 ottobre 2003, di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la delibera della Giunta regionale della Regione siciliana n. 370 dell'11 novembre 2004, con la quale è stata rideterminata la dotazione dei posti letti dell'associazione Oasi Maria SS. di Troina;
Considerato che in data 8 febbraio 2000 è stata sottoscritta apposita convenzione che regolamentava i diritti e gli obblighi delle parti in relazione ai servizi sanitari richiesti ed agli standard organizzativi necessari per garantire la qualità degli stessi;
-  che in data 4 maggio 2004 tale convenzione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2004;
-  che in data 24 febbraio 2005 la stessa e la relativa proroga sono state ulteriomente prorogate sino al 31 dicembre 2004;
-  che con decreto n. 7255 del 20 gennaio 2006 la convenzione veniva, infine, prorogata sino al 30 giugno 2006;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 14, 15 e 19 del citato decreto legislativo, è in corso la verifica avviata dal Ministero della salute per l'eventuale conferma del carattere scientifico all'I.R.C.C.S. associazione Oasi Maria SS. di Troina;
Considerato che la Regione siciliana, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legislativo n. 288/2003 ed in considerazione dell'attività che l'istituto svolge in favore del S.S.R., riconosce che la stessa è integrata e coerente con la propria programmazione sanitaria;
Considerato che con nota prot. DIRS/3/4441 del 15 novembre 2005, corredata dei relativi allegati, l'IRS ha definito gli aspetti tecnico sanitari necessari alla stipula di un nuovo accordo convenzionale;
Considerato che, a seguito dell'acquisizione del predetto parere, sono stati avviati degli incontri finalizzati alla definizione degli aspetti amministrativo-contabili della stipulanda convenzione;
Considerato che in data 27 aprile 2006 è stata sottoscritta apposita convenzione tra l'Assessore regionale per la sanità e il presidente dell'I.R.C.C.S. associazione Oasi Maria SS. di Troina, con la quale il budget per l'esercizio finanziario 2006 è stato fissato in E 38.033.000,00;
Considerato altresì che, per le motivazioni ivi espresse, è stato riconosciuto, in via transattiva, per gli anni precedenti un rimborso forfettario di E 2.500.000,00 per le prestazioni effettuate nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 8, lettera d), della citata convenzione, comprensivo anche dei maggiori oneri relativi agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente;

Decreta:


Per le motivazioni espresse in premessa:


Art. 1

Di approvare la convenzione tra l'Assessore regionale per la sanità e il presidente dell'I.R.C.C.S. associazione Oasi Maria SS. di Troina in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Agli oneri relativi all'applicazione della stessa convenzione, quantificati complessivamente in E 40.533.000,00, come precisato in premessa, si farà fronte per l'anno 2006, con le disponibilità del capitolo 413712 del bilancio della Regione.
Il presente decreto viene inoltrato alla ragioneria centrale per gli adempimenti di competenza.
Palermo, 26 maggio 2006.
  PISTORIO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 4 agosto 2006 al n. 183.
Allegato
ATTO DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DELLA SANITA' E L'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. - ONLUS

La Regione siciliana, codice fiscale n. 80012000826 e partita I.V.A. n. 02711070827, rappresentata dall'Assessore per la sanità, Giovanni Pistorio, domiciliato per la carica in piazza Ottavio Ziino, n. 24 - Palermo, in seguito denominata anche Regione o Amministrazione, da una parte, e l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico associazione Oasi Maria SS. Onlus, con sede in Troina (EN), via Conte Ruggero n. 73, C.F. e P.I. 00102160868, in seguito denominato anche Istituto o, in breve I.R.C.C.S., rappresentato dal presidente e legale rappresentante, sac. Luigi Ferlauto, dall'altra.
Premesso che:
-  l'associazione Oasi Maria SS. è stata riconosciuta istituto di ricovero e cura a carattere scientifico con decreto del 9 febbraio 1988, nell'ambito delle patologie del ritardo mentale e dell'involuzione celebrale senile e riconfermata con decreto interministeriale, Ministero della sanità e Ministero della ricerca scientifica, dell'8 febbraio 1993;
-  con nota prot. n. 98/SVE.3/25.01/003-1834 dell'1 ottobre 1998 il Ministero della sanità ha dichiarato che il suddetto istituto "conserva, tuttora ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 617/80 il carattere di I.R.C.C.S."; ad oggi è in fase conclusiva da parte del Ministero della salute la verifica per il rinnovo del riconoscimento;
-  l'istituto è stato, altresì, riconosciuto centro di collaborazione per la ricerca e il training in neuroscienze dell'O.M.S. in data 10 dicembre 1997;
-  il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288, prevede che gli I.R.C.C.S. sono enti di rilevanza nazionale che, secondo standards di eccellenza, persenguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;
-  attiene allo status sopra indicato l'attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza nell'ambito della biomedicina e della sanità pubblica (ricerca c.d. corrente) compresa quella attuata attraverso specifici progetti diretti al raggiungimento di particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale (ricerca c.d. finalizzata), nonché l'alta formazione nell'ambito delle discipline ed attività di riferimento (art. 8, commi 2° e 7° del decreto legislativo n. 288/03);
-  con decreto sanità n. 30443 del 28 ottobre 1999, l'istituto è stato individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto n. 29684 del 6 agosto 1999, centro di riferimento regionale "per la cura, la prevenzione, la diagnosi, la riabilitazione e la ricerca delle patologie genetiche associate al ritardo mentale e all'involuzione cerebrale senile, comprese l'Alzheimer e tutte le patologie in comorbilità o derivate da complicanze";
-  in data 8 febbraio 2000, è stata sottoscritta apposita convenzione che regolamentava i diritti e gli obblighi delle parti in relazione ai servizi sanitari richiesti ed agli standard organizzatìvi necessari per garantire la qualità degli stessi;
-  in data 4 maggio 2004, tale convenzione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2004 con le seguenti modifiche ed integrazioni: aumento del budget ad E 33.033.000,00 ed applicazione del decreto n. 434/2003;
-  in data 24 febbraio 2005, la citata convenzione è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2005 e integrata e modificata, prevedendosi in particolare all'art. 6 "il budget (...) potrà essere rivisto con decreto assessoriale per adeguamento ISTAT a seguito di delibera CIPE di riparto FSN 2005, nonché sulla base degli esiti del costituendo tavolo tecnico bilaterale di programmazione e verifica e alle eventuali assegnazioni CIPE sul Fondo sanitario regionale 2005, finalizzate alla copertura degli oneri contrattuali":
-  con decreto n. 7255 del 20 gennaio 2006 la convenzione veniva, infine, prorogata sino al 30 giugno 2006;
-  con decreto del 12 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 14 dicembre 2001, n. 60 l'istituto è stato inserito nella rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare ai sensi del D.M. 18 maggio 2001 n. 279;
-con delibera n. 370 dell'11 novembre 2004 la GR. della Regione siciliana ha rideterminato i posti letto dell'I.R.C.C.S. come segue:
-  P.L. n. 88 per le funzioni di diagnosi e cura;
-  P.L. n. 264 per le funzioni riabilitative;
-  l'istituto nel 200l ha adottato il modello di organizzazione dipartimentale. Ciò ha consentito il raggiungimento del duplice interesse pubblico di garantire standard elevati di qualità ed appropriatezza delle prestazioni rese in favore degli assistiti e di facilitare, anche nell'interesse dell'istituto, le valutazioni ed i controlli sanitari e finanziari;
-  i criteri e le conseguenti modalità applicative relativi alle valutazioni e ai controlli sono concordati e stabiliti dalle parti in apposito atto che costituisce l'allegato tecnico della presente convenzione. Tali valutazioni e controlli riguarderanno sia gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi delle prestazioni erogate, in relazione al numero dei ricoveri effettuati, alla tipologia di assistenza richiesta ed effettuata, ai percorsi clinico-assistenziali adottati;
-  ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 14, 15 e 19 del decreto legislativo n. 288/2003 è in corso la verifica per la conferma del carattere scientifico.
Premesso altresì che:
-  in data 23 settembre 2003, è stato concluso un protocollo d'intesa tra la Regione siciliana (Presidenza della Regione, Assessorato regionale alla sanità e Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali), l'I.R.C.C.S. associazione Oasi Maria SS. Onlus, l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento e il comune di Raffadali, per la realizzazione di un "Satellite Oasi" nel comune di Raffadali;
-  con tale protocollo di intesa "la Regione condivide l'idea di sviluppo dei satelliti nell'ambito del territorio regionale", e destina all'I.R.C.C.S. un finanziamento. ex art. 20 della legge n. 67/88, per la ristrutturazione di una casa di riposo nel comune di Raffadali, dove sono stati assegnati 78 P.L. di riabilitazione (di cui 48 già previsti dalla programmazione della rete ospedaliera regionale) rivolta ai soggetti disabili sia dell'età evolutiva che ad adulti ed anziani nei quali ricorrano condizioni di disabilità coerenti con le finalità attribuite al presidio di Raffadali;
-  nell'ambito degli incontri programmatici, finalizzati alla stipula della presente convenzione, le parti si sono impegnate a valutare la possibilità di attribuire all'I.R.C.C.S. n. 100 posti letto di riabilitazione estensiva-lungodegenza, che saranno attivati secondo le modalità e nei termini temporali e organizzativi successivamente da concordare con i competenti organi istituzionali.
Tale attività riguarderà il ricovero di pazienti affetti da gravi patologie cerebrali o disturbi psichici, pluriminorati anche sensoriali secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione" del 7 maggio 1998;
Preso atto del documento finale esitato dal sottogruppo tecnico sanitario, costituito nell'ambito del Tavolo tecnico paritetico regionale - I.R.C.C.S., coordinato dal dirigente generale dell'I.R.S. e trasmesso all'Assessore per la sanità con nota prot. n. DIRS/3/4441 del 15 novembre 2005.
Ritenuto che la Regione intende continuare ad avvalersi dell'I.R.C.C.S. associazione Oasi Maria SS. ONLUS, in quanto le attività erogate sono necessarie e coerenti con la programmazione sanitaria regionale, assicurando allo stesso parità di trattamento, in termini di doveri, diritti e benefici con le aziende sanitarie della Regione Sicilia a inquadrate nella fascia "A" dal decreto n. 878/2002, come riconosciuto espressamente nell'atto di proroga della convenzione del 4 maggio 2004.
Tutto ciò premesso, per l'effetto delle intese come sopra raggiunte, le parti stipulano il presente atto convenzionale ai sensi degli artt. 8bis e 8quinquies del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni per regolamentare i rapporti tra le stesse parti contraenti e convengono sul testo definitivo della convenzione come segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, costituendone motivo e causa. La relazione tecnica e relativi allegati trasmessi dall'IRS con nota prot. DIRS/3/4441 del 15 novembre 2005, costituiscono presupposto e parte integrante del presente atto convenzionale.

Art. 2

Con decorrenza dall'1 gennaio 2006, data di efficacia del presente atto, cessa l'efficacia della convenzione stipulata tra le parti in data 8 febbraio 2000.

Art. 3

L'I.R.C.C.S. adegua la propria struttura, secondo quanto previsto dalla normativa per gli I.R.C.C.S. ed in particolare a quanto disposto dal decreto legislativo n. 288/2003 nel rispetto del principio, sancito dall'art. 12, di "autonomia giuridico-amministrativa" degli enti di diritto privato.

Art. 4

L'I.R.C.C.S. si inserisce a pieno titolo nella Programmazione sanitaria regionale e conseguenti atti regionali.
In questo ambito, le funzioni da assolvere in regime di ricovero, ordinario e a ciclo diurno e in regime ambulatoriale, la conseguente dotazione complessiva dei posti letto, distinta per funzioni, sono così stabilite:
A) funzioni di diagnosi e cura per le persone con ritardo mentale e con involuzione cerebrale senile.
In tali funzioni sono comprese le patologie riferibili ai due raggruppamenti nosografici indicati, include le malattie rare, nonché la prevenzione ed il trattamento delle comorbidità e delle complicanze, mediche e chirurgiche, e dei fattori di rischio che possono aggravare l'evoluzione delle suddette patologie e, conseguentemente, peggiorare le condizioni di non autosufficienza delle persone che sono affette.
Detta funzione viene organizzativamente inserita nelle dotazioni ospedaliere regionali per i ricoveri ospedalieri per acuti in regime ordinario e a ciclo diurno.
Alle suddette funzioni sono complessivamente assegnati n. 88 posti letto così suddivisi:
-  n. 72 posti letto alle funzioni diagnostica e terapeutica in regime di ricovero ordinario;
-  n. 8 posti letto alle funzioni diagnostica e terapeutica in regime di day hospital;
-  n. 8 posti letto alla funzione di chirurgia;
B)  funzioni di neuroriabilitazione per le persone con ritardo mentale e per le persone con involuzione cerebrale senile.
La riabilitazione che viene svolta dall'istituto a favore delle persone con ritardo mentale e con involuzione cerebrale senile, anche in ordine a quanto stabilito nel già richiamato art. 1 del decreto legislativo n. 288/2003, si caratterizza per l'alta specialità delle prestazioni che sono rese con carattere intensivo secondo le indicazioni e caratteristiche di cui al provvedimento 7 maggio 1998 della conferenza Stato-Regioni recante le "Linee di guida del Ministro della salute per le attività di riabilitazione", attuando protocolli diagnostici e terapeutici, di tipo multidisciplinare e multiprofessionale, derivati dalla ricerca internazionale ed adottati o adattati in funzione di specifiche esigenze dei pazienti.
All'attribuzione delle predette funzioni provvederà l'IRS, previa verifica dell'attività svolta dall'I.R.C.C.S. nell'ultimo triennio.
Alle suddette funzioni sono attribuiti complessivamente n. 264 posti letto di cui:
-  n. 259 posti letto in regime di ricovero ordinario;
-  n. 5 posti letto in regime di day hospital estendibili fino ad un massimo del 10% del totale dei posti letto, riducendo conseguentemente il numero dei posti letto in regime di ricovero ordinario.
C)  Attività ambulatoriali.
L'I.R.C.C.S.. in quanto equiparato ai presidi multizonali, eroga attività ambulatoriali, secondo le disposizioni del decreto dell'Assessore per la sanità della Regione siciliana dell'11 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 292, lett. A.

Art. 5

Unitamente alle prestazioni tariffabili, l'I.R.C.C.S. svolge funzioni che possono essere ricomprese, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1997, tra i "programmi finalizzati di rilievo regionale" e che, in quanto previste dai citati decreti assessoriali di riconoscimento come Centro regionale di riferimento, rientrano tra le "funzioni concordate" così come previsto dall'art. 10 comma 2 del decreto legislativo n. 288/2003.
Le tipologie e le modalità di erogazione di tali prestazioni sono analiticamente descritte nel citato documento finale esitato dal sottogruppo tecnico sanitario.

Art. 6

I principi ed i criteri per la remunerazione, la valutazione ed i controlli delle funzioni indicate agli artt. 4 e 5, sono quelli stabiliti dal successivo art. 8.

Art. 7

L'Assessorato della sanità della Regione siciliana può affidare all'istituto attività di ricerca previste dall'art. 12bis del decreto legislativo n. 229/99, quando ne ravvisi lo specifico interesse regionale nelle aree assegnate all'I.R.C.C.S. dai decreti assessoriali che lo individuano Centro di riferimento regionale.

Art. 8

La remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dall'I.R.C.C.S. è regolata nel modo che segue:
a)  ricoveri per le funzioni di diagnosi e cura per le persone con ritardo mentale e con involuzione cerebrale senile (ricovero per acuti).
Valorizzazione finanziaria dei D.R.G. prodotti applicando il tariffario regionale in vigore nell'arco temporale di riferimento. L'attribuzione e l'appropriatezza per singolo D.R.G., da considerare preliminarmente rispetto alle specifiche finalità istituzionali dell'l.R.C.C.S., saranno valutate sulla base sia del percorso diagnostico-terapeutico che del relativo assorbimento di risorse conseguente alla causa principale che ha determinato il ricovero, secondo i principi e criteri individuati nel già richiamato allegato tecnico.
b)  Ricoveri per le funzioni di neuroriabilitazione per le persone con ritardo mentale e per le persone con involuzione cerebrale senile.
Valorizzazione finanziaria dei D.R.G. prodotti applicando la tariffa giornaliera prevista dal tariffario regionale in vigore per la neuroriabilitazione.
c) Attività ambulatoriali.
Valorizzazione finanziaria delle prestazioni erogate applicando il relativo tariffario regionale in vigore per ciascun periodo di riferimento, salvo quanto indicato all'art. 4, lettera C.
d)  Funzioni assistenziali.
Tali funzioni assistenziali, o programmi finalizzati, sono valorizzate secondo quanto indicato nella tabella - funzioni assistenziali - allegata che costituisce parte integrante del presente protocollo.
Le suddette prestazioni verranno rendicontate annualmente ed alle scadenze trimestrali previste per i flussi informativi del S.S.R., attraverso apposito tracciato informatico che verrà predisposto dall'Amministrazione.
Per tutte le prestazioni erogate, l'istituto dovrà adeguarsi alle disposizioni impartite alle aziende sanitarie in ordine alla modalità di trasmissione dei flussi informativi e delle relative scadenze.

Art. 9

Il budget per l'anno 2006 assegnato all'Istituto è di E 38.033.000,00, così suddiviso:
1)  per le attività tariffabili ad eccezione delle prestazioni ambulatoriali e delle attività tariffabili riferibili a residenti extraregionali E 30.820.000,00;
2)  per i ricoveri extraregionali E 1.541.000,00, pari al 5°% del budget di cui al punto precedente, che saranno valorizzati applicando il tariffario regionale in vigore;
3)  per le prestazioni ambulatoriali E 672.000,00, tali prestazioni potranno essere incrementate, nell'arco del triennio, sino a E 1.000.000,00 annui omnicomprensivi delle prestazioni rese in extrabudget, a seguito di un documentato abbattimento delle liste di attesa, sempre nei limiti del budget complessivo assegnato di E 38.033.000,00;
4)  per le funzioni assistenziali, o programmi finalizzati, il budget concordato è di E 5.000.000,00.
Per i successivi anni il predetto budget sarà assegnato all'inizio dell'esercizio finanziario secondo le modalità previste per le Aziende di rilievo nazionale e di alta specializzazione.
Il superiore budget costituisce il tetto massimo di spesa sostenibile dalla Regione siciliana. I predetti budget si debbono intendere differenziati in funzione della tipologia delle prestazioni rese (ricoveri ai residenti, ricoveri extra regionali e prestazioni ambulatoriali).

Art. 10

Con riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 8, lettera d), l'Amministrazione riconosce per i precedenti anni un rimborso forfettario, a valenza transattiva, di E 2.500.000,00.
Tale rimborso ricomprende anche i maggiori oneri relativi agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente.
All'atto del riconoscimento della ''indennità di esclusività", prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della dirigenza sanitaria, alle aziende pubbliche del S.S.R., la Regione si impegna ad applicare il medesimo trattamento economico al personale dirigente dell'I.R.C.C.S. e conseguentemente a corrispondere la quota di indennità di esclusività spettante.
La suddetta assegnazione è subordinata all'erogazione da parte del competente Ministero delle risorse necessarie ed all'applicazione da parte dell'I.R.C.C.S. degli istituti contrattuali di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro - sanità pubblica.
La Regione potrà erogare all'I.R.C.C.S. ulteriori finanziamenti in materia di ricerca scientifica, come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di finanziamento in tale settore.

Art. 11

I finanziamenti saranno erogati all'inizio di ogni mese in misura pari a 1/12 del budget determinato all'art. 9.
Entro 90 giorni dalla chiusura dell'anno sarà effettuato il conguaglio tra la contabilizzazione finanziaria delle prestazioni rese, nei limite del tetto di spesa e i finanziamenti in acconto ricevuti.
Per quanto riguarda il primo anno solare dell'avvio del presente rapporto contrattuale, i finanziamenti in acconto mensili saranno erogati nella misura pari a 1/12 del budget determinato all'art. 9, e precisamente 1/12 di E 38.033.000,00.

Art. 12

La Regione e l'istituto si impegnano a rivedere il presente protocollo qualora il medesimo dovesse risultare incompatibile con la normativa e/o gli indirzzi nazionali e/o regionali nel frattempo intervenuti.
Per la revisione del presente protocollo o qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione dello stesso, le parti sottoscrittrici si impegnano a incontrarsi per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo stipulato con le medesime procedure di approvazione del presente sostituisce la clausola controversa in questione.
In caso di persistente disaccordo, la questione è rimessa al giudice competente.

Art. 13

Il presente atto convezionale entra in vigore il primo gennaio 2006, data di efficacia del presente atto ed ha validità fino al 31 dicembre 2008 ed è revocabile se lo impongono nuove disposizioni legislative di carattere imperativo o il mancato rinnovo del riconoscimento di I.R.C.C.S. In tali casi le parti si impegnano ad individuare nuove forme di accordo.

Art. 14

Il presente atto convezionale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


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(2006.34.2535)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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