REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2006 - N. 44
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 2006.
Modalità di gestione del fondo di rotazione di cui al comma 17 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ed, in particolare, il comma 17, che prevede che le modalità di gestione del fondo di rotazione istituito dal medesimo comma vengano disciplinate con apposito decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-autonomie locali;
Sentita la Conferenza Regione-autonomie locali che ha espresso il parere di competenza nella seduta del 23 giugno 2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 283 del 21 luglio 2006;

Decreta:


Art. 1

1.  Per usufruire dell'anticipazione sul fondo di cui al comma 17 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le società degli ambiti territoriali ottimali debbono presentare all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ed all'Agenzia per i rifiuti e le acque e per conoscenza, in copia, a tutti gli enti locali dell'ambito territoriale ottimale, apposita istanza sottoscritta dal rappresentante legale della società e controfirmata dal presidente del collegio sindacale.
2.  Le istanze dovranno essere corredate da:
a)  relazione illustrativa del presidente della società sull'andamento della gestione con evidenza degli atti posti in essere per il ricorso alle fonti di finanziamento previste dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, corredata da:
-  ultimo bilancio approvato;
-  bilancio previsionale dell'anno cui si riferisce la richiesta di anticipazione approvato;
-  prospetto delle spese da sostenere e fabbisogno finanziario richiesto, che non deve superare il 75% delle suddette spese da sostenere, con indicazione degli enti locali dell'ambito territoriale ai quali è riferito con il dettaglio dell'importo da imputarsi a ciascuno di essi;
-  prospetto indicante gli stanziamenti di spesa nei bilanci dei comuni dell'ambito territoriale, finalizzati alla gestione integrata dei rifiuti;
-  programma degli interventi e delle iniziative finalizzate alla razionalizzazione dei costi e della gestione;
b)  relazione illustrativa del collegio sindacale della situazione finanziaria della società, attestante:
-  l'ammontare del capitale sociale, volume d'affari e dettaglio dello stato patrimoniale;
-  che il capitale sociale sottoscritto e/o conferito in denaro sia interamente versato;
-  l'avvenuto ricorso alle fonti di finanziamento alternativo, ivi comprese quelle degli enti locali dell'ambito territoriale e l'indebitamento bancario;
c)  piano di rientro dall'anticipazione richiesta a valere sul fondo di rotazione, con indicazione, su apposito prospetto:
a) dei tempi di rientro complessivi;
b) delle fonti di copertura finanziaria, con indicazione degli enti locali dell'ambito territoriale ai quali è riferito;
c)  dettaglio dei tempi di rientro e dell'importo da imputarsi a ciascuno degli enti locali dell'ambito territoriale;
d)  copia autenticata della delibera dell'assemblea dei soci di autorizzazione alla richiesta di accesso al fondo di rotazione;
e) copia autenticata dei verbali del consiglio di amministrazione di approvazione delle relazioni e del prospetto di cui ai punti a) e c) e copia autenticata della relazione del collegio sindacale cui al punto b).
3.  La richiesta di anticipazione potrà essere avanzata anche nel caso in cui sia stato deliberato l'aumento del capitale sociale per il raggiungimento di minimo un milione di euro, subordinandosi l'anticipazione del fondo al soddisfacimento del requisito previsto dal comma 17 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

Art. 2

1. Le istanze di anticipazione possono essere presentate per far fronte alle spese della gestione integrata dei rifiuti, in caso di temporanea mancanza di liquidità, ovvero per estinguere anticipazioni venute a scadenza concesse da istituti creditizi a fronte delle spese di gestione integrata dei rifiuti, in caso di inadempimento.
2. Il piano di rientro dall'anticipazione del fondo non potrà superare il termine di dodici mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 3

1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali:
-  acquisisce l'esito dell'istruttoria effettuata dall'Agenzia per i rifiuti e le acque, che si esprime entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza;
-  emana, entro i successivi quindici giorni, apposito decreto di concessione dell'anticipazione, contenente l'approvazione del piano di rientro;
-  emette, entro i cinque giorni successivi all'esecutività del decreto di concessione dell'anticipazione, il titolo di pagamento a favore della società d'ambito richiedente;
-  trasmette copia dei provvedimenti emanati alla società d'ambito, all'Agenzia per i rifiuti e le acque e all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 4

1. La società d'ambito è onerata di trasmettere copia del decreto di concessione dell'anticipazione di cui al precedente art. 3 agli enti locali dell'ambito territoriale ottimale.
2.  La società d'ambito provvede a rientrare dall'anticipazione ricevuta secondo il piano di rientro approvato, provvedendo a effettuare i versamenti sul capitolo di entrata indicato dal decreto di concessione dell'anticipazione e specificando, con apposita comunicazione, a quali enti locali e per quale importo si riferisce il versamento. La società d'ambito provvede, inoltre, a trasmettere copia della quietanza di versamento (mod. 121 T) e della predetta comunicazione all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ed all'Agenzia per i rifiuti e le acque.
3.  Ove sia accertata l'assenza o insufficienza di versamenti alle scadenze stabilite nel piano di rientro, al terzo versamento non effettuato, su comunicazione da parte dell'Agenzia per i rifiuti e le acque, il Presidente della Regione attiva un'azione di accertamento nei confronti della società d'ambito, adottando eventualmente i necessari provvedimenti finalizzati agli interventi sostitutivi volti al recupero del debito ed al ristoro del fondo.
4.  Qualora il mancato o insufficiente versamento alle scadenze stabilite dal piano di rientro sia causato dai mancati pagamenti da parte dei comuni per la quota di propria competenza, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, sulla base di apposita comunicazione da parte dell'Agenzia per i rifiuti e le acque, provvede, ai sensi del comma 17 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, al recupero dell'anticipazione, trattenendo il relativo importo dai fondi spettanti agli enti locali di riferimento del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 15/2004. Eventuali versamenti tardivi e successivi al recupero effettuato verranno riversati agli enti locali cui si riferiscono, in sede di riparto a consuntivo del predetto fondo per le autonomie locali.
5.  Qualora la somma da trattenere agli enti locali inadempienti possa arrecare gravi squilibri finanziari, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali potrà provvedere al recupero di cui al comma precedente, secondo un piano di rientro della durata massima triennale, predisposto dal comune e comunicato dall'Agenzia per i rifiuti e le acque.

Art. 5

1.  Al termine di ogni anno solare, effettuati tutti i recuperi di cui al precedente art. 4, l'importo del fondo di rotazione disponibile viene riversato agli enti locali, secondo i criteri previsti per il riparto dei fondi di cui all'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Art. 6

1.  Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questa Presidenza, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 agosto 2006.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 6 settembre 2006 al n. 2935.
(2006.37.2740)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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