REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2006 - N. 43
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 4 agosto 2006, n. 6.
Disposizioni in materia di rilascio di certificazione di igiene e benessere degli animali.

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
ALLE CONDOTTE AGRARIE
AL DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
AL DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
AL DIPARTIMENTO FORESTE
ALL'AREA III
AI SERVIZI IV, V, VI, VII, VIII E IX
ALL'URP
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI
ALL'UNIONE GENERALE COLTIVATORI
ALL'UNIONE COLTIVATORI ITALIANI
ALLA ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE
ALLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
ALLA ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
AGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI
AI COLLEGI DEI PERITI AGRARI
AI COLLEGI DEGLI AGROTECNICI
ALLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI - AREA DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
Il concetto di benessere animale, sostanzialmente identificabile nel recente passato con l'assenza di malattia e con l'insieme di tutte quelle condizioni atte a garantire quanto più possibile una elevata produttività degli animali da reddito, ha subito in questo ultimo decennio una profonda e significativa rivisitazione che ha allargato l'orizzonte di valutazione sino alla sfera della "salute globale", come risultato dell'insieme delle condizioni psico-fisiche positive fondamentali per la sussistenza della vita dell'animale, meglio ancora, come lo stato di completa salute fisica e mentale che consente al soggetto animale di trovarsi in piena e totale armonia con l'ambiente in cui vive e che lo circonda.
Questo nuovo modo di intendere il benessere degli animali ha indotto il legislatore a prevedere, in uno al regolamento comunitario n. 1257/99, il rispetto, da parte delle ditte alle quali erogare aiuti ed, in particolare, delle imprese zootecniche, di alcuni requisiti minimi sia in tema di profilassi sanitaria di stato che di norme in materia di igiene e benessere degli animali, come da direttiva n. 98/58/CE.
Nel rispetto delle vigenti norme in materia e di quanto riportato nei documenti di programmazione e nei bandi emessi dall'Amministrazione regionale - Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, è stato richiesto alle ditte di produrre, all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione, sia una certificazione sanitaria riguardante la profilassi di Stato che un'autodichiarazione dalla quale si potesse evincere che nell'allevamento venivano rispettate le norme minime in materia di igiene e benessere degli animali, di cui alla direttiva comunitaria prima indicata.
Successivamente, l'Amministrazione regionale ha verificato la veridicità di quanto dichiarato attraverso l'acquisizione di apposita certificazione, rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, comprovante l'osservanza di tali norme per le diverse attività zootecniche presenti in azienda.
Nella considerazione che la certificazione rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale, inerente il rispetto dei requisiti di cui alla normativa in questione, non presenta carattere retroattivo e che essendo le condizioni aziendali da rispettare logicamente legate sia allo stato sanitario dell'allevamento che alle strutture presenti, si ritiene necessario, tenuto conto che le autodichiarazioni previste nei bandi non hanno valenza di certificazione in materia sanitaria, che la certificazione del possesso dei requisiti minimi, già presentata dall'allevatore, sia integrata da una attestazione rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale competente, inerente il rispetto delle misure obbligatorie riferite all'ultimo quinquennio o al periodo da cui è stato attivato l'allevamento. In particolare, tale predetta attestazione dovrà evidenziare che a carico dell'azienda zootecnica nell'ultimo quinquennio, o da quando questa è stata attivata, non si sono registrate violazioni alle norme che regolano il benessere animale e che nelle strutture d'allevamento non si sono rilevati fenomeni di sovraffollamento.
Pertanto, le ditte zootecniche, in ottemperanza alle presenti disposizioni, sono tenute a presentare all'Amministrazione regionale finanziatrice la certificazione dei requisiti minimi in materia di igiene e benessere degli animali completa della relativa attestazione.
Gli uffici competenti per le iniziative in corso di finanziamento sono tenuti a richiedere, a completamento della documentazione presente agli atti, la certificazione del possesso dei requisiti secondo le nuove disposizioni previste nella presente circolare.
Per le iniziative per le quali è stato già emesso un decreto di finanziamento, l'ufficio, qualora necessario, potrà richiedere ad integrazione del certificato già presente agli atti anche l'attestazione in argomento.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: MORALE
L'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario: BAGNATO
(2006.32.2464)118


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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