REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2006 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


Ordinanza del 28 aprile 2006, emessa dal Tribunale di Ragusa nel procedimento civile promosso da Di Paola Concetta ed altri contro Provincia regionale di Ragusa.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
N. 306 reg. ordinanze 2006
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Giovanni Giampiccolo, ha emesso la seguente
ORDINANZA

nelle cause riunite iscritte ai nn. 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 217/2005 R.G.;

tra

Concetta Di Paola, Antonella Cappello, Daniela Cascone, Emanuele Di Giacomo, Giovanni Savà, Rosaria Cilia, Giuseppa Ricci, Giuseppa Cataudella, rappr. e dif. dall'avv. G. Gennaro per procura a margine dei ricorsi introduttivi del giudizio; - ricorrenti -

contro

Provincia regionale di Ragusa, in persona del presidente pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. S. Mezzasalma per procura a margine della memoria di difesa; - resistente -
-  a scioglimento della riserva;
-  letti gli atti;
-  premesso che, secondo l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, i lavoratori addetti ai c.d. lavori socialmente utili, percettori di appositi trattamenti previdenziali, "sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente... e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utllizzatore";
-  che il suddetto decreto legislativo n. 468/1997 è stato recepito dalla legge regionale siciliana 23 gennaio 1998, n. 3; in particolare, l'art. 1, comma 1, della predetta legge prevede che "Le disposizioni statali, incluse quelle contenute nel decreto legislativo di cui all'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità, trovano applicazione nella Regione con le modifiche ed integrazioni contenute nel presente articolo...";
-  che l'art. 44 della legge regionale siciliana 23 dicembre 2002, n. 23, così recita: "Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, come recepito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale siciliana 23 gennaio 1998, n. 3, va inteso nel senso che dall'entrata in vigore della stessa legge la tariffa oraria dell'importo integrativo da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili va calcolata detraendo dalla retribuzione iniziale mensile prevista per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare dell'assegno per le attività socialmente utili (ASU), e dividendo l'importo risultante per il numero di ore eccedenti le 20 ore settimanali (ore ASU) ottenute dalla differenza tra l'orario convenzionale e mensile del dipendente ed il monte ore medio mensile di utilizzazione in attività socialmente utili (ASU), pari a 86 ore";
-  che i ricorrenti in epigrafe indicati, utilizzati in attività socialmente utili presso la Provincia regionale di Ragusa, con ricorsi distinti e poi riuniti depositati in data 4 febbraio 2005, invocano l'applicazione della norma di cui al predetto art. 44, chiedendo per il quadriennio 1998-2002 il pagamento di somme a titolo di differenze tra il maggior importo della tariffa oraria calcolata secondo la citata norma e quello inferiore, già loro corrisposto, previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
-  che la Provincia regionale di Ragusa, parte convenuta, chiede l'incidente di costituzionalità per la norma invocata nel presente giudizio, ritenuta in contrasto con gli artt. 3, 81, 97, 117 e 119 della Costituzione;
-  che la contestazione cade solo sulle spettanze pregresse, ovvero per le somme richieste a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, e fino all'entrata in vigore della norma denunciata, essendosi parte convenuta adeguata, per il futuro (ovvero dal 2003 in avanti), al nuovo criterio di calcolo;
-  che la legislazione della Regione siciliana in materia di lavori socialmente utili appare rientrare nell'ambito della legislazione concorrente come delineata dall'art. 17, lett. f), dello Statuto regionale (legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato);
-  ritenuto che la questione di costituzionalità dell'art. 44 della legge regionale siciliana n. 23 del 2002 (finanziaria 2003) sia rilevante e non manifestamente infondata;
-  che la rilevanza della questione balza evidente dalla narrazione che precede, essendo indiscusso che il criterio di calcolo recato dalla norma denunciata conduce ad un importo orario integrativo (dell'assegno previdenziale) più consistente di quello previsto dalla norma nazionale;
-  che la questione appare, altresì, non manifestamente infondata nei termini che seguono;
-  che invero la norma denunciata, confrontata nel suo tenore testuale con l'art. 8, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, non può essere definita interpretativa di quest'ultima, prevedendo elementi di calcolo (sia al numeratore che al denominatore) della tariffa oraria dell'importo integrativo in parola giammai ricavabili, nemmeno per implicito, dalla norma che si vorrebbe interpretata;
-  che il divieto di retroattività della legge non è stato elevato a rango costituzionale, salvo che per la materia penale, quindi il legislatore ben può emanare norme con efficacia retroattiva - interpretative o innovative che siano - purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non sia in contrasto con altri valori costituzionali (tra le tante, Corte Cost. nn. 376/2004; 374/2002; 229/1999);
-  che nel caso di specie è pacifica la mancanza di copertura finanziaria della norma denunciata, nella parte in cui pone a carico degli enti locali utilizzatori delle c.d. attività socialmente utili, anche per il periodo antecedente la sua entrata in vigore, gli oneri aggiuntivi derivanti dall'innovativo criterio di calcolo da essa disciplinato;
-  che detta mancanza di copertura è stata riconosciuta dalla Regione siciliana - Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione con nota del 15 febbraio 2006, su richiesta di informazioni di questo giudice;
-  che parte convenuta, applicando la norma in questione, viene gravata ex post di un esborso finanziario aggiuntivo per il pregresso periodo 1998-2002, in alcun modo prevedibile al momento in cui decise di fruire delle prestazioni di cui si tratta, con lesione della propria autonomia di spesa;
-  che per quanto sopra esposto appaiono violati gli artt. 81, comma 4, e 119, comma 1, della Costituzione;
P.Q.M.

-  visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;
-  dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 81, comma 4, e 119, comma 1 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge regionale siciliana 23 dicembre 2002, n. 23, nella parte in cui dispone che anche per il passato, ovvero dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, la tariffa oraria dell'importo integrativo da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili va calcolata detraendo dalla retribuzione iniziale mensile prevista per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare dell'assegno per le attività socialmente utili (ASU), e dividendo l'importo risultante per il numero di ore eccedenti le 20 ore settimanali (ore ASU) ottenute dalla differenza tra l'orario convenzionale e mensile del dipendente ed il monte ore medio mensile di utilizzazione in attività socialmente utili (ASU), pari a 86 ore;
-  ordina la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale;
-  dispone sospendersi il presente giudizio;
-  manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, al Presidente della Regione siciliana e al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Ragusa, 28 aprile 2006.
  Il giudice: Giampiccolo 

(2006.36.2657)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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