REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2006 - N. 42
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA



Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto relativo ad un impianto di trattamento e recupero di rottami metallici e non metallici nel territorio del comune di Catania.

Con ordinanza n. 642 del 31 maggio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha espresso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto per un impianto di trattamento e recupero di rottami metallici e non metallici, sito nello stradale Passo Cavaliere n. 1/A - zona industriale, nel territorio del comune di Catania - proposto dalla società Servizi Industriali s.r.I. - con le seguenti prescrizioni:
1)  in fase di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
2)  i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
3)  lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
4)  dovrà essere garantito il rispetto del D.P.R. n. 203/88 per quanto attiene alle eventuali emissioni prodotte durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
5)  dovrà essere garantito il rispetto del decreto ministeriale n. 447/95 per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
6)  dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed, in particolare, dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
7)  dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
8)  dovrà essere assicurata la compatibilità tra la flora locale e le specie arboree ed arbustive che saranno collocate lungo il perimetro dell'impianto coerentemente con il programma di piantumazione che in ogni caso dovranno essere di alto fusto;
9)  percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
10)  le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e comunque nel rispetto dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal comune di Catania;
11)  l'area di pertinenza dell'impianto della società Servizi industriali dovrà essere fisicamente separata dalle rimanenti porzioni di area utilizzate da altre società. Tale separazione dovrà essere realizzata con idonea recinzione che consenta l'inequivocabile identificazione della porzione di area di pertinenza;
12)  le porzioni di recinzione prospicienti all'esterno dell'intera area di pertinenza dovranno essere dotate di idonee barriere visive, costituite da alberatura ad alto fusto;
13)  il canale perimetrale per l'intercettazione delle acque meteoriche dovrà essere mantenuto sgombero da qualsiasi materiale e/o rifiuto al fine di consentire il perfetto scorrimento delle acque;
14)  dovrà essere evitato il trasporto eolico della frazione denominata "fluff leggero", prevedendo l'installazione ed il mantenimento in funzione di un idoneo impianto di nebulizzazione dell'acqua al fine di umidificare tale frazione altamente volatile;
15)  la capacità massima di rifiuti in ingresso, indipendentemente dalla superficie disponibile, non dovrà mai superare le 10.000 tonnellate;
16)  il quantitativo massimo stoccabile di fluff, sia in frazione leggera che in frazione pesante, non dovrà mai superare le 3.000 tonnellate.
(2006.29.2268)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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