REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2006 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 7 luglio 2006.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Mirto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.R. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso:
-  con deliberazione del commissario ad acta n.2 del 13 marzo 1997, è stato adottato il piano regolatore generale, con annessi prescrizioni esecutive e regolamenti edilizi, del comune di Mirto, successivamente trasmesso con foglio comunale prot. n. 8521 del 13 ottobre 1997 a questo Assessorato per l'esame di competenza;
-  con il voto n. 19 del 5 novembre 1998, il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere di non ritenere idoneo il piano in argomento e quindi di restituirlo al comune di Mirto "affinché venga rielaborato tenendo conto delle considerazioni contenute nel voto medesimo";
-  con nota A.R.T.A. prot. n. 13053 del 10 dicembre 1998, lo strumento urbanistico in argomento è stato restituito al comune di Mirto per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 11, della legge regionale n. 71/78;
Visto il foglio prot. n. 7100 del 14 gennaio 2004, pervenuto a questo Assessorato il 25 giugno 2004 ed assunto al protocollo il 10 novembre 2004 con il n. 72372, con il quale il sindaco del comune di Mirto ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al progetto di piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti la nota prot. n. 4986 del 26 gennaio 2005, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Mirto l'integrazione degli atti ed elaborati relativi al piano in argomento, nonché i fogli prott. n. 934 dell'8 febbraio 2005, n. 1698 del 10 marzo 2005, n. 1823 del 17 marzo 2005 e n. 2142 del 4 aprile 2005, rispettivamente acquisiti al protocollo di questo Assessorato il 9 febbraio 2005 con il n. 7997, l'11 marzo 2005 con il n. 16324, il 17 marzo 2005 con il n. 17892 ed il 21 aprile 2005 con il n. 25874, con i quali il comune di Mirto ha riscontrato la superiore richiesta di questo Assessorato, trasmettendo quanto richiesto;
Vista la delibera n. 1 del 5 dicembre 2003, con la quale da parte del commissario ad acta, nominato presso il comune di Mirto con decreto n.201 del 24 ottobre 2003, è stato adottato, con prescrizioni, il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la delibera commissariale n. 1 del 15 marzo 2004, avente per oggetto: "Presa d'atto degli adeguamenti del progettista al piano regolatore generale, R.E. e P.E., in esecuzione della delibera di adozione n. 1 del 5 dicembre 2003", con la quale lo stesso commissario ha individuato gli elaborati di piano da sottoporre alle procedure di deposito e pubblicazione;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi al piano adottato;
Rilevata la certificazione a firma del segretario comunale di Mirto, datata 28 febbraio 2005, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 21 osservazioni/opposizioni entro i termini e n. 3 fuori termine di legge;
Visto l'elenco delle osservazioni e/o opposizioni;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui al suddetto elenco, nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dal progettista e le deduzioni formulate al riguardo da parte dello stesso professionista;
Vista la nota prot. n. 27115 del 25 novembre 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, a condizioni, in merito allo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 116 del 2 agosto 2005, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionaIe dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, P.E. e R.E., la proposta di parere n. 20 del 29 luglio 2005, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Situazione urbanistica precedente
Il comune di Mirto risulta sprovvisto di strumento urbanistico, poiché il piano di fabbricazione del 1976 precedentemente adottato è risultato inefficace, poiché non è stato mai acquisito il prescritto parere dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, così come prescritto dal decreto n. 82/76 del 15 marzo 1976, con il quale l'Assessorato dello sviluppo economico aveva approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.
Progetto del piano
Il piano regolatore generale, per quanto desunto dalla relazione tecnica, comporta adozione di un programma che mira a perseguire i seguenti obiettivi:
-  offrire possibilità di lavoro e prospettive di sviluppo economico, stimolare lo sviluppo di una agricoltura a passo con i tempi e di una moderna zootecnia;
-  realizzare il recupero e l'utilizzazione immediata o in subordine differita in un tempo piuttosto breve dei terreni agrari e di quelli degradati nella prospettiva di una completa valorizzazione del territorio;
-  procedere in modo organico al recupero ed utilizzo del patrimonio edilizio del centro storico;
- iniziare interventi di recupero ambientale avvalendosi del supporto normativo di nuovi strumenti urbanistici;
-  spingere programmi di nuove opere pubbliche che abbiano anche riscontro in termini di interventi produttivi, di acquisizione di posti di lavoro, di miglioramento della qualità della vita;
-  mantenere le strutture scolastiche culturali e del tempo libero in forma decorosa e potenziare quei settori in cui può essere avvertita qualche carenza organizzativa.
Zonizzazione e destinazione d'uso del territorio - zone territoriali omogenee
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione dell'intero territorio comunale in zone in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite ai sensi della vigente normativa.
Dalle norme di attuazione sono state desunte le caratteristiche di tali zone omogenee che di seguito, sinteticamente descritte, si elencano:
Zone omogenee "A" di interesse storico-artistico e ambientale
Nel piano regolatore generale sono state previste n. 2 sottozone "A1 e A2".
Zone omogenee storiche "A1", di conservazione
Comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale o da porzioni di esse, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Sono previsti interventi volti al recupero ed al risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente.
Zone omogenee storiche "A2", di ristrutturazione edilizia
Comprende la parte dei tessuti edilizi che rivestono come per le zone "A1" interesse monumentale (edifici vincolati) e nei quali sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, ed ove possibile la previsione di nuove costruzioni con modalità costruttive particolari nel rispetto della tipologia esistente.
Dette zone "A1" e "A2" sono normate dall'art. 21 delle norme di attuazione.
Zone omogenee "B" di completamento
Zone B a prevalente destinazione residenziale, urbanizzate, totalmente o parzialmente edificate, sono state sottoclassate in "B1", "B2", "BM" e "BR" in relazione ai diversi impianti morfologici ed alle diverse tipologie edilizie che le caratterizzano.
Zone B1 di trasformazione e saturazione per singoli edifici - Zone edificate del centro abitato.
Comprendono le aree edificate all'interno dei centri abitati nelle quali è prevista la possibilità di saturazione mediante intervento edilizio diretto al completamento dell'edificato con trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazione ed ampliamenti, nonché quelle aree circondate da altri fabbricati la cui estensione non consente la previsione di una pluralità di edifici a scopo residenziale con relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria (lotti interclusi). L'indice di fabbricabilità fondiaria varia in funzione delle località (max lf=9mc./mq. - min lf=3 mc./mq.).
Detta zona è normata dall'art. 23 delle norme di attuazione.
Zone B2 di trasformazione e saturazione per singoli edifici e per comprensori.
Comprendono le aree edificate limitrofe alle zone B1 con indice di fabbricabilità fondiaria variabile in funzione della località (max lf=9mc./mq. - min lf=2 mc./mq.) su cui l'intervento edilizio rispecchia quello previsto per le zone B1.
Detta zona è normata dall'art. 24 delle norme di attuazione.
Zone BM di manutenzione e/o ampliamenti per singole unità.
Comprendono le parti del territorio del centro abitato e di qualche contrada su cui sono consentiti interventi di ampliamento degli immobili esistenti per una cubatura non superiore al 20% al fine di migliorarne le condizioni igienico-sanitarie.
Detta zona è normata dall'art. 25 delle norme di attuazione.
Zone BR di manutenzione e recupero.
Comprendono le parti del territorio del centro abitato in cui non sono possibili nuove edificazioni data la natura del terreno di fondazione. Sono consentiti interventi di ampliamento degli immobili esistenti per una cubatura non superiore al 20% al fine di migliorarne le condizioni igienico-sanitarie se si dimostra la possibilità di realizzare nuove costruzioni meritevoli di accoglimento dalla C.E.C. e dietro preventiva approvazione dei calcoli statici da parte del Genio civile valgono le prescrizioni delle zone B2 previste dall'art. 24 delle norme di attuazione.
Detta zona è normata dall'art. 26 delle norme di attuazione.
Zone omogenee "C" di espansione
Comprendono quella parte del territorio geologicamente stabile e laddove era necessario completare un ideale perimetro delle zone da urbanizzare con indici di fabbricabilità molto bassi. Dalle zone destinate a nuova edilizia di espansione sono state reperite le aree per l'edilizia economica e popolare. Le zone "C" sono suddivise in sottozone "C1" - "C2" - "C3" - "CS".
Zone C1 - Espansione residenziale urbana semintensiva (specificata nella tav. n. 2).
Si tratta di parti del territorio comunale destinate all'espansione residenziale di nuova edificazione, con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 1,5 mc./mq.
Detta zona è normata dalle prescrizioni esecutive delle zone territoriali omogenee "C" di cui all'art. 27 delle norme di attuazione.
Zona C2 - Espansione residenziale semirada (specificata nella tav. n. 2).
Comprende le nuove zone di espansione da destinare a edilizia economica e popolare, con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 1,2 mc./mq.
Detta zona è normata dalle prescrizioni esecutive delle zone territoriali omogenee "C" di cui all'art. 27 delle norme di attuazione.
Zona C3 - Espansione residenziale rada (specificata nella tav. n. 2).
Comprendono le nuove zone dove è possibile l'edificazione dietro presentazione di piani di lottizzazione di iniziativa privata, con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 1,0 mc./mq. Detta zona è normata dall'art. 27 delle norme di attuazione.
Zone CS - Attrezzature e servizi per l'accoglienza agrituristica e per insediamenti residenziali stagionali.
Comprendono le nuove zone da destinare agli insediamenti di complessi ricettivi all'area aperta, complessi insediativi chiusi ad uso collettivo, pensioni, abitazioni unifamiliari, attrezzature per accoglienza agrituristica, con indici di fabbricabilità fondiaria pari a 0,60 mc/mq.
Detta zona è normata dall'art. 29 delle norme di attuazione.
Zone omogenee "D" per insediamenti produttivi
Comprendono quelle aree destinate ad attività produttive classificate in "D1" e "D2".
Zone D1 per attività artigianali e/o commerciali.
Sono zone destinate ad edifici ed attrezzature per attività artigianali, commerciali, industriali anche con macchinari, purché tali insediamenti non producano inquinamento di ogni genere (acustico ed atmosferico).
Detta zona è normata dall'art. 33.2 e 33.3 delle norme di attuazione.
Zone D2 per piccole attività industriali ed artigianali moleste.
Comprende la parte del territorio da destinare ad insediamenti a carattere prevalentemente industriale ed artigianale.
Detta zona è normata dall'art. 33.5 delle norme di attuazione.
Zone omogenee "E" agricole
Comprendono quelle aree destinate alla produzione agricola classificate in due sottozone "E1" e "E2" in funzione delle colture dominanti praticate.
Zone E1 - colture non specializzate.
Comprendono le aree caratterizzate da colture non irrigue rappresentate da uliveti e noccioleti.
Detta zona è normata dall'art. 31 delle norme di attuazione.
Zone E2 - colture specializzate.
Comprende la parte valliva del territorio comunale fortemente caratterizzata da colture di prodotti agricoli sottoposti ad interventi irrigui.
Detta zona è normata dall'art. 32 delle norme di attuazione.
Zone omogenee "F" per impianti e attrezzature di interesse generaIe
Zone F1
Comprendono aree destinate per l'istruzione: asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie inferiori.
Detta zona è normata dall'art. 18 delle norme di attuazione.
Zone F2
Comprendono aree destinate ad attrezzature per interesse comune; religiose culturali, sanitarie assistenziali.
Detta zona è normata dall'art. 19 della norma di attuazione.
Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, adottate contestualmente al piano regolatore generale, con delibera commissariale n. 1 del 5 dicembre 2003, riguardano sia parte delle zone del centro storico ("A1" ed "A2") che le zone territoriali omogenee "C" a prevalente destinazione d'uso residenziale, che interessano la località Loreto del comune di Mirto:
1.P.E.: Prevede interventi sulle zone "A1" e "A2" del centro storico per risanamento conservativo.
2.P.E.: Interessano le zone "C" destinate a nuova edilizia di espansione estesa complessivamente 13.667 mq. di cui 11.425 mq. della zona "C1" e 2.242 mq. della zona "C2"; hanno un indice di fabbricabilità fondiaria basso (lf 1,5 mc./mq. per le zone "C1" e 1,2 mc./mq. per le zone "C2") e le nuove costruzioni per un totale di circa 15.000 mc. sono previste in parte con tipologia a schiera e gradoni ed in parte isolate a 2 unità abitative.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è composto da 105 articoli, suddivisi in 4 capitoli relativi ai vari aspetti dell'attività edilizia.
In linea di massima appare conforme alle norme di legge.
Considerazioni
1. Procedure
Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti, le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
1)  la deliberazione commissariale n. 1 del 15 marzo 2004, con la quale sono stati adottati gli adeguamenti al piano regolatore generale, P.E. e RE., in esecuzione alla delibera di adozione n. 1 del 5 dicembre 2003, è stata resa nota al pubblico e pubblicata nei termini dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, come certificato dal segretario comunale il 10 giugno 2004;
2)  il piano regolatore generale, con i relativi allegati, nonché le prescrizioni esecutive sono supportati dallo studio geologico generale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81 redatto nei termini della circolare A.R.T.A n. 2222/95;
3)  il piano è supportato altresì dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni;
4)  il piano regolatore generale, con i relativi allegati, è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
5)  le prescrizioni esecutive, con i relativi allegati, sono state sottoposte, preventivamente all'adozione, all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
6)  il piano, con i relativi allegati, è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
7)  le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano ed alle PP.EE., sono state debitamente visualizzate e formulate le deduzioni dal progettista e le stesse sono state trasmesse ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 65/81 direttamente all'A.R.T.A.;
8)  ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, risulta predisposto il verbale congiunto tra l'ufficio tecnico ed i progettisti del piano, circa lo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici.
2. Progetto di piano generale
Il progetto di piano regolatore generale in argomento scaturisce dalla restituzione per rielaborazione totale effettuata da questo dipartimento a seguito dell'esame del piano adottato dal commissario ad acta con deliberazione n. 2 del 13 marzo 1997 e restituito al comune con nota A.R.T.A. prot. n. 13053 del 10 dicembre 1998.
3.  Cartografia
La cartografia che era stata oggetto di valutazione negativa da parte di questo Assessorato, poiché carente nella rappresentazione degli aspetti orografici del territorio, oggi risulta più leggibile avendo riportato sulla stessa riferimenti territoriali attendibili. In merito alla zonizzazione la cartografia di piano non sempre risulta di facile lettura, in quanto manca la corrispondenza tra la stessa e la legenda riportata negli elaborati grafici alle varie scale, e le norme di attuazione del piano stesso. Pertanto in sede di stesura definitiva gli elaborati dovranno essere adeguatamente rivisti.
In relazione alla fascia di rispetto cimiteriale si rileva che, con provvedimento prot. n. 2330 del 27 febbraio 2001, è stata autorizzata dall'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina la sua riduzione da 200 mt. a 175-150 mt., favorendo l'ampliamento del cimitero lato est, restando ferma sugli altri fronti la fascia di rispetto che resta inalterata a 200 mt. Conseguentemente la stessa dovrà essere riportata sugli elaborati di piano nei limiti della citata autorizzazione.
Non risultando riportato sui grafici alcun pozzo, si dovrà, previa la dovuta verifica, visualizzare quelli eventualmente esistenti e la relativa fascia di rispetto a protezione degli stessi ai sensi della normativa vigente in materia.
In ordine alla fascia di rispetto dei boschi, nel rilevare alcune imprecisioni sui limiti della stessa, che deve essere tracciata in maniera equidistante dal limite del bosco, occorrerà, previa verifica, procedere alle dovute correzioni.
Dimensionamento e dati statistici
Dai dati sviluppati da questo servizio e che di seguito si riportano si rileva un sostanziale decremento della popolazione nell'arco del ventennio di riferimento:
-  anni 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 e 2001;
-  numero abitanti 2.101, 1.975, 1.719, 1.444, 1.246 e 1.106;
-  variazione % -5,99, -12,96, -15,99, -13,71, -11,23.
In tal senso possono ritenersi attendibili le valutazioni del progettista che prevede un incremento di 400 abitanti da insediare nei 300 vani da realizzare nelle zone di espansione C1, C2 e C3 previste dal piano e nelle zone B di completamento, ciò alla luce delle considerazioni legate alla creazione dei nuclei familiari, alla riduzione dei componenti degli stessi ed a un miglioramento del rapporto vano abitante.
4.  Zonizzazione
Zone A
Sono da intendere accolte come perimetrazione, unificando le zone A1 e A2, mentre è da disattendere la prescrizione esecutiva redatta per tali zone in quanto carente sotto il profilo delle indagini preliminari a supporto degli interventi, così come previste sia dal disciplinare di incarico che dalla circolare n. 3/2000 di questo Assessorato. Pertanto, nelle more della redazione del piano particolareggiato nei termini di legge, l'attività edilizia all'interno di tali zone resta regolata dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78 lett. a), b) e c).
Zone B
Tali zone risultano correttamente enucleate ad esclusione della zona BR, la cui attività edificatoria resta limitata agli interventi di manutenzione ordinaria nei termini delle limitazioni di carattere geologico che gravano su detta area.
Zone C
Tutte le zone individuate C1 e C2 risultano sottoposte alle norme delle prescrizioni esecutive, ad esclusione di una zona C2 che ricade all'esterno della località Loreto, interclusa tra la zona B2 e zona F, che se pur condivisa non risulta normata espressamente dalle norme di attuazione, ma indirettamente attraverso le norme delle prescrizioni esecutive. Per detta area, ritenuta condivisa, si dovrà procedere mediante l'inserimento dell'apposita norma di attuazione, all'interno di quelle generali, non considerando chiaro ed immediatamente leggibile il rimando alla norma prevista nelle PP.EE.
Le zone CS sono da ritenersi condivisibili.
Le zone C3 sono da ritenersi condivisibili come destinazione. Gli interventi previsti dovranno essere assoggettati ai piani attuativi estesi all'intera area individuata sugli elaborati di piano.
Zone D
Le zone D1 e D2 sono da ritenersi condivisibili come destinazione. Gli interventi previsti dovranno essere assoggettati ai piani attuativi con una superficie non inferiore a 10.000 mq. o estesi all'intero lotto individuato nella cartografia di piano.
5.  Servizi e vincoli
Servizi
La dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, prevista nel piano è ripartita secondo i criteri specificati nello stesso decreto e secondo gli standards specifici fissati per legge, e come tale può ritenersi condivisibile.
Vincoli
Il piano conferma e precisa i vincoli discendenti da leggi specifiche ed in particolare:
-  vincoli previsti dalle leggi n. 1089, n. 1497 del 1939, n. 431 del 1985, d'inedificabilità ex art. 5 della legge regionale n. 15/91;
-  vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267 del 1923;
-  vincoli di rispetto stradale, ferroviario, elettrodotti, corsi d'acqua, cimiteriali, etc. In ordine al vincolo della fascia di rispetto cimiteriale si prende atto dell'autorizzazione rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina per l'ampliamento del cimitero ottenuto riducendo esclusivamente la fascia di rispetto lato est, rappresentando che eventuali riduzioni della fascia di rispetto cimiteriale dovranno essere sottoposte a nuove procedure di autorizzazione e di varianti urbanistiche, risulta quindi da disattendere quanto erroneamente riportato sull'elaborato tav. 2bis modificato a seguito delle osservazioni accolte.
6.  Viabilità
Per quanto riguarda la viabilità, in linea generale si condividono le scelte di previsione viaria. Dovrà essere verificata la fascia di rispetto stradale lungo il tratto di strada provinciale Rocca - Longi in corrispondenza all'innesto che collega la stessa con il centro abitato.
Tale fascia dovrà essere riportata sugli elaborati, in fase di stesura definitiva del piano, in quanto si può prescindere dalla sua individuazione soltanto in presenza di declassamento stradale.
7. Regolamento edilizio
Riguardo al regolamento edilizio, in linea generale si condivide il contenuto, attenzionando quanto appresso specificato.
In linea generale si dovrà fare esplicito riferimento alla normativa vigente nella Regione siciliana nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98.
La composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce di quanto dettato dalle leggi regionali nn. 7/92 e 26/93, n. 25/97 ed a quanto disposto dalla legge regionale n. 21/98.
La durata in carica della commissione edilizia deve essere adeguata a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 71/78.
Gli articoli riguardanti il rilascio delle concessioni e autorizzazioni devono essere adeguati nel rispetto a quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Il rilascio dell'agibilità e/o abitabilità dovrà seguire le procedure dettate dall'art. 3 della legge regionale n. 17/94.
8.  Norme tecniche di attuazione
In linea generale le stesse dovranno essere adeguate al presente parere. In particolare:

Art. 18

1.  Cassare le parole "centri commerciali e mercati di quartiere".

Art. 19

19.1  Cassare il periodo "zone per attrezzature dell'accoglienza, agrituristiche e ricettive turistico-alberghiere". 
19.5  Cassare l'intero comma. 
19.5.l  Cassare l'intero comma. 
19.5.3  Cassare l'intero comma. 


Art. 21

Dovrà essere adeguato a quanto prescritto nel presente parere in ordine alle Z.T.O. di "A".

Art. 27

27.2  Dovranno escludersi dai piani particolareggiati di attuazione le previsioni delle zone storiche "A" normate con prescrizioni esecutive, compatibilmente all'adeguamento dell'art. 21 sopracitato.
27.4  Eliminare al 4° rigo le parole "ritenuti tali dalla C.E.C." ed inserire le parole "estesi all'intera area individuata sugli elaborati di piano". Inserire dopo le parole "superfice edificata" le parole "in caso di lotti da ritenersi interclusi dotati di tutte le urbanizzazioni primarie".

Art. 28

Cassare "zone omogenee "A" ("A 1" ed "A2")".

Art. 29

29.2  Aggiungere dopo le parole "zona predeterminata nei grafici di piano regolatore generale" le parole ... "e da approvarsi nei termini dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78".
29.3  Aggiungere a capoverso del punto e) le parole "devono essere previsti".
29.6  Aggiungere dopo le parole "resta subordinata" le parole "...alla preventiva approvazione dei piani attuativi nel rispetto del ...".

Art. 31

31.2.4.  Cassare le parole "per industrie estrattive e la" e sostituire con le parole "...strettamente funzionali alle...".

Art. 33

33.3.  Cassare le parole"...il piano si attua per intervento urbanistico preventivo gli..." e sostituire con le parole"...si interviene per piani attuativi estesi ad una superfice non inferiore a 10.000 mq. o all'intero lotto individuato nella cartografia di piano e secondo i seguenti...".
33.4  Aggiungere dopo le parole "...a cura e spese del lottizzante." il periodo "In presenza di attività commerciali le aree per attrezzature dovranno essere integrate con quelle relative ai parcheggi così come previsto dalla legge regionale n. 28/99".
33.5.  Cassare le parole "...il piano si attua per intervento urbanistico preventivo applicando gli..." e sostituire con le parole "...si interviene per piani attuativi estesi ad una superficie non inferiore a 10.000 mq. o all'intero lotto individuato nella cartografia di piano e secondo i seguenti...". Aggiungere dopo le parole "...a cura e spese del lottizzante." il periodo "In presenza di attività commerciali le aree per attrezzature dovranno essere integrate con quelle relative ai parcheggi così come previsto dalla legge regionale n. 28/99".

Art. 35

Tale articolo delle norme di attuazione deve essere integrato con la specifica vigente normativa.
9.  Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive appaiono conformi ai criteri fissati dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare la prescrizione esecutiva redatta per le zone A1 e A2 è da disattendere poiché, come specificato precedentemente, risulta carente sotto il profilo delle indagini preliminari. Inoltre l'elaborazione progettuale non appare rispondente ai contenuti di cui all'art. 9 della legge regionale n. 71/78 ed ai criteri progettuali stabiliti dal disciplinare di incarico tipo regionale approvato con decreto n. 91 del 17 maggio 1979.
10.  Programmazione commerciale
Il piano regolatore in argomento è stato adeguato alla vigente normativa sulla programmazione commerciale, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e direttive di cui al decreto della Presidenza della Regione siciliana dell'11 luglio 2000. Il relativo studio, redatto dallo stesso progettista, inserito in fase di rielaborazione del piano regolatore generale, è stato adottato unitamente al piano dal commissario ad acta, con l'atto deliberativo in premessa richiamato.
11) Osservazioni ed opposizioni
Riguardo alle osservazioni presentate avverso al piano regolatore generale, numerate in base all'elenco predisposto dal progettista e visualizzate sull'elaborato di piano, si propongono le valutazioni di questa unità operativa contenute nella allegata scheda di dettaglio.
Parere
Per quanto sopra esposto questa unità operativa 4.1 del servizio IV, ritenendo detto strumento urbanistico nei termini del presente parere condivisibile, propone l'approvazione dello stesso, con le prescrizioni discendenti dalle considerazioni sopra riportate.
"...Omissis
1) ditta Paolo Motta: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: area a verde attrezzato; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni, tav. n. 1-1:5.000): tav. n. 2-1:2.000; richiesta e/o segnalazione: area per edilizia economica e popolare; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: -a; deduzioni comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: -a; note o nuova classificazione: accolta limitatamente al finanziamento ottenuto. Le aree previste per le attrezzature secondarie dovranno essere destinate a verde attrezzato e parcheggio;
2) ditta Ceraolo Natale: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: fascia di rispetto stradale; richiesta e/o segnalazione: realizzazione struttura produttiva; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: -a; deduzione comune a: accoglibile p/as; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: -p/a; note o nuova classificazione: parzialmente accoglibile limitatamente alla previsione del piano comunale carburanti ed all'autorizzazione dell'ente gestore della viabilità;
3)  ditta R.M.G. s.r.l.: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona agricola; richiesta e/o segnalazione: zona turistico-ricettiva; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: n/a; deduzione comune a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: là ricettiva, ad esclusione di quella agrituristica e turistico-rurale, regolate da apposita normativa, può essere oggetto delle procedure in variante nei termini del D.P.R. n. 447/98;
4)  ditta Gaglio & Figli s.r.l.: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona agricola; richiesta e/o segnalazione: zona per impianti produttivi; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: -a; deduzione comune a: accoglibile p/as; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: non risulta giustificata la richiesta in presenza di aree libere con la specifica destinazione già prevista nel piano;
5) ditta Miceli Francesco: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona impianti sportivi; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni, tav. n. 1-1:5.000): tav. n. 2 - 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: zona edificabile; parere progettista a: accogliere p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: p/a; deduzione comune a: accoglibile p/as; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: non accolta in quanto dettata da interessi meramente privatistici;
6) ditta Lanuto Marmi s.r.l.: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona fascia di rispetto cimiteriale; richiesta e/o segnalazione: riduzione fascia di rispetto cimiteriale da 200 mt. a 50 mt.; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: -a; deduzione comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: -a; note o nuova classificazione: accolta in relazione a quanto riportato in merito alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale limitatamente all'area di pertinenza dell'impianto;
7) ditta Cammarata Gianfranco: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: fascia di rispetto cimiteriale e zona boscata; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni, tav. n. 1-1:5.000): tav. n. 2-1:2.000; richiesta e/o segnalazione: riduzione della fascia di rispetto cimiteriale e possibilità edificatorie in zona boscata; parere progettista a: accogliere p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: n/a; deduzione comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
8)  Consiglieri comunali Mirto: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: fascia di rispetto cimiteriale; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni, tav. n. 1-1:5.000): tav. n. 2bis-1:2.000; richiesta e/o segnalazione: riduzione fascia di rispetto cimiteriale; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: -a; deduzione comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: non accolta perché risulta in contrasto con il parere espresso dall'ufficio;
9)  ditta Anselmi Adelina: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: delimitazione zona "A1"; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni, tav. n. 1-1:5.000): tav. n. 2-1:2.000; richiesta e/o segnalazione: zona "B"; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: n/a; deduzione comune a: accoglibile p/as; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
10) ditta Cupane Carolina: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona parcheggi - spazi pubblici attrezzati; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni, tav. n. 1-1:5.000): tav. n. 2-1:2.000; richiesta e/o segnalazione: eliminazione dei parcheggi e dell'anfiteatro; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: n/a; deduzione comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
11) ditta Gaglio Giuseppe: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: viabilità di piano; richiesta e/o segnalazione: inserimento grafico della strada di collegamento località "Fornace" con la provinciale Rocca-Longi; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: -a; deduzione comune a: accoglibile p/as; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: -a; note o nuova classificazione: accolta nei termini di valutazione del progettista;
12) Associazione democratica mirtese nella persona del presidente Castrovinci Veronica:
-  previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale:
1) N.T.A.;
2) Attrezzature cimiteriali;
3) zona PEEP;
4) viabilità di piano;
5) zona CS;
6) zona E1;
7) zona A;
8) R.E.;
9) ecc.; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni, tav. n. 1-1:5.000): tav. n. 2-1:2.000;
-  richiesta e/o segnalazione:
1) modifica alle N.T.A.;
2) ampliamento della zona cimiteriale;
3) rivalutare zona PEEP prevista dal piano regolatore generale;
4) tracciati diversi da quelli previsti dal piano regolatore generale;
5) ind. fabbr. terr. m. ax (lt) prev. risulta elevato;
6) non si condivide la realizzazione di industrie nocive in zona agricola;
7)  enucleare dalla zona B2 edifici di zona A;
8) modifica degli artt. 11-14 del R.E.;
9) ecc.; parere progettista a: accogliere p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: p/a; deduzione comune a: accoglibile p/as; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: p/a; note o nuova classificazione: parzialmente accolta nei termini delle valutazioni del progettista per le parti che non risultano in contrasto con il parere espresso dall'ufficio;
13) ditta Machì Franco: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: attrezzature di interesse urbano; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni, tav. n. 1-1:5.000): tav. n. 2-1:2.000; richiesta e/o segnalazione: porzione di terreno di privato è stata inglobata in zona occupata da struttura pubblica; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: -a; deduzione comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: -a; note o nuova classificazione: accolta nei termini di valutazione del progettista;
14) ditta Irritec s.r.l.: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona E; richiesta e/o segnalazione: cambiamento di zona da agricola ad industriale; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: -a; deduzione comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: non accolta nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 (tutela orti irrigui);
15) ditta Irritec s.r.l.: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona D; richiesta e/o segnalazione: richiesta di variazione dei parametri ed indici per le zone destinate ad impianti produttivi; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: p/a; deduzione comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: p/a; note o nuova classificazione: parzialmente accolta nei termini delle valutazioni del progettista e di quanto espresso nel parere dell'ufficio;
16) ditta Siplast S.p.A.: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona D; richiesta e/o segnalazione: richiesta di variazione agli indici di utilizzazione fondiaria ed altezza degli edifici per le zone destinate ad impianti produttivi; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile p/a; deduzione comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: p/a; note o nuova classificazione: parzialmente accolta nei termini delle valutazioni del progettista e di quanto espresso nel parere dell'ufficio;
17) ditta Siplast S.p.A.: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona E; richiesta e/o segnalazione: classificazione di nuova area industriale; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: -a; deduzione comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: non accolta nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 (tutela orti irrigui);
18) ditta Siplast S.p.A.: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona E; richiesta e/o segnalazione: classificazione di nuova area industriale; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: -a; deduzione comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: non accolta nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 (tutela orti irrigui);
19) ditta Petrolo Salvatore: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona agricola; richiesta e/o segnalazione: capannone industriale classificarlo come zona per attività produttive; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: -a; deduzione comune a: accoglibile p/as; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: p/a; note o nuova classificazione: parzialmente accolta nei limiti dei diritti legittimamente acquisiti e limitatamente alle aree pertinenziali strettamente legate all'attività esistente;
20)  ditta NEBRO DIESEL s.n.c.: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona agricola; richiesta e/o segnalazione: D2; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: -a; deduzione comune a: accoglibile p/as; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: non accolta nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 (tutela orti irrigui);
21) ditta Destro Fiore Calogero: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona agricola; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni, tav. n. 1-1:5.000): tav. n. 2-1:2.000; richiesta e/o segnalazione: cambiamento di zona da agricola a B2 ; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: n/a; deduzione comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: non accolta in quanto dettata da interessi meramente privatistici;
Fuori termine al comune e trattate dal progettista
22) ditta Soc. coop. Mirto a r.l.: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona a vincolo cimiteriale; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni, tav. n. 1-1:5.000): tav. n. 2-1:2.000; richiesta e/o segnalazione: possibilità edificatorie su terreni per la realizzazione di un programma costruttivo; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: p/a; deduzione comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: non accolta in quanto dettata da interessi meramente privatistici;
23) ditta Salvatore Calderaro: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: attrezzature pubbliche - anfiteatro; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni, tav. n. 1-1:5.000): tav. n. 2-1:2.000; richiesta e/o segnalazione: proposta di scegliere un sito diverso da quello previsto per la realizzazione dell'anfiteatro; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: n/a; deduzione comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: non accolta in quanto dettata da interessi meramente privatistici;
24) ditta Lo Presti Lorenzo: previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: fascia di rispetto stradale e fascia di rispetto zone boscate; richiesta e/o segnalazione: considerare la zona semplicemente come area agricola; parere progettista a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile: n/a; deduzione comune a: accoglibile p/a; parz. accoglibile n/a: non accoglibile: art. 176 Orel; parere del servizio IV a: accoglibile p/a: parz. accoglibile n/a: non accoglibile. N.B.: in riferimento alle prescrizioni esposte nel parere: n/a; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
Visto il voto n. 515 dell'8 febbraio 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall'unità operativa n. 4.1/D.R.U. in allegato alla proposta sopra citata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...:
Valutata la proposta di parere n. 20 del 29 luglio 2005 resa dall'unità operativa n. 4.1 del servizio 4 del D.U., nel corso dell'esame è emerso l'orientamento di condividere la medesima con le ulteriori precisazioni e prescrizioni di natura geologica che di seguito si riportano:
Precisazioni:
Il Consiglio, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, ritiene confermare le decisioni assunte sulle medesime in conformità al parere n. 20 del 29 luglio 2005 reso dall'ufficio. Tuttavia in relazione alle osservazioni presentate relativamente alle richieste di nuove aree per insediamenti produttivi, condivise dal progettista del piano e visualizzate in un'apposita tavola, e tenuto conto della nota integrativa all'osservazione di cui all'elenco 2 delle medesime, il comune potrà adottare una specifica variante urbanistica ordinaria secondo le vigenti procedure da sottoporre all'approvazione dell'A.R.T.A., previa:
1)  verifica tecnica e dei fabbisogni produttivi correlata sotto il profilo dimensionale alle effettive esigenze degli operatori economici;
2)  preventiva acquisizione del prescritto parere dell'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Sotto il profilo geologico
Aspetti generali sul piano regolatore generale.
Si rende necessario prescrivere che per le delimitazioni delle fasce di rispetto attorno alle sorgenti e alle lineazioni tettoniche si dovrà fare riferimento alle tavv. 9 a)-b)-c)-d) della carta della pericolosità geologica.
Dovrà disattendersi la previsione dell'area destinata a discarica inerti in quanto contrasta con la presenza di un acquifero fessurato e pertanto con la presenza di una falda idrica ad alta vulnerabilità; dovrà altresì disattendersi la zona per impianti produttivi in prossimità del vallone Tiberio in quanto ricade interamente nell'ambito della fascia di protezione del pozzo idrico comunale.
Per tutte le zone suscettibili di trasformazione edilizia ricadenti in aree di ricarica degli acquiferi come cartografate nella relazione geologica, cosi come raccomandato dai geologi redattori dello studio si prescrive che le fosse imhof siano prive di condotte o pozzi disperdenti e siano del tipo a svuotamento periodico.
Inoltre si prescrive che:
1)  vengano istituite fasce di inedificabilità ampie 20 m. su entrambi i lati delle faglie attive;
2)  qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 10 metri dal ciglio delle scarpate o dalle fasce di terreno in cui siano presenti brusche rotture di pendenza;
3)  devono essere previsti tra le opere di urbanizzazione gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali, per limitare i fenomeni erosivi;
4)  vige il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra dagli argini e dalle sponde di torrenti, valloni, canali, anche se artificiali e/o intubati.
Nelle zone di depositi alluvionali deve essere accertata la profondità della falda e valutata con attenzione la possibilità dell'insorgenza di fenomeni di liquefazione dei terreni sciolti di fondazione, soprattutto in condizioni di sisma.
Si ricorda che per legge deve essere verificata la compatibilità delle previste destinazioni d'uso con le aree perimetrate nelle carte di pericolosità del piano studio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Sicilia (P.A.I.) come dall'art. 7 delle norme generali della relazione generale e che, per le aree a pericolosità idrologica-idraulica, qualsiasi intervento deve essere corredato da un adeguato studio idrologico-idraulico che dimostri la compatibilità tra l'intervento e il livello di pericolosità esistente (art. 11 capo II della relazione generale).
Sul regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativa e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Per tutto quanto sopra visto e valutato, è del parere che il piano regolatore generale del comune di Mirto ed il regolamento edilizio comunale, adottati con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 5 dicembre 2003, siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui alla proposta di parere dell'ufficio n. 20 del 29 luglio 2005 e delle prescrizioni di cui sopra, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale n. 71/78 da parte del comune di Mirto";
Vista la nota dirigenziale, prot. n. 23550 del 30 marzo 2006, con la quale il comune di Mirto è stato invitato a formulare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 515 dell'8 febbraio 2006;
Vista la nota, prot. n. 47 del 15 maggio 2006, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, nel rilevare che con foglio prot. n. 2872 del 15 maggio 2006 il sindaco del comune di Mirto ha comunicato la mancata adozione, da parte del consiglio comunale, delle richieste controdeduzioni alle determinazioni assessoriali, ha proposto l'emissione del relativo provvedimento di approvazione stante la decorrenza del termine espressamente previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Ritenuto di dovere procedere, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento, anche in assenza delle controdeduzioni comunali, nel rispetto dei termini di legge;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 ed in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 515 dell'8 febbraio 2006, nonché alle condizioni dettate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Messina in premessa citata, è approvato il piano regolatore generale, con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, del comune di Mirto, adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 5 dicembre 2003.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 515 dell'8 febbraio 2006.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 20 del 29 luglio 2005 resa dal l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato con allegate le schede relative alla valutazione delle osservazioni ed opposizioni;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 515 dell'8 febbraio 2006;
 3)  delibera commissariale n. 1 del 5 dicembre 2003;
 4)  delibera commissariale n. 1 del 15 marzo 2004;
Elaborati di piano regolatore generale
 5)  all.  1             - relazione generale; 
 6)  all.  2             - regolamento edilizio; 
 7)  all.  3             - norme di attuazione; 
 8)  tav.  1             - schema regionale, direttrici di influenza 1:50.000; 
 9)  tav.  2             - schema territoriale, flussi di traffico ed interrelazione tra Mirto centro e contrade 1:25.000; 
10)  tav.  3             - tipologia delle coperture e dei parametri esterni 1:1.000; 
11)  tav.  4             - conservazione edilizia 1:1.000; 
12)  tav.  5             - consistenza edilizia 1:1.000; 
13)  tav.  6             - tipologie pavimentazioni stradali 1:1.000; 
14)  tav.  7             - alineamenti artigianali, commerciali, uffici 1:1.000; 
15)  tav.  8             - conservazione edilizia. Tipologia pavimentazioni stradali 1:2.000; 
16)  tav.  9             - tipologie delle coperture, consistenza edilizia, allineamenti artigianali e commerciali 1:2.000; 
17)  tav.  10             - attrezzature impianti pubblici esistenti, immobili soggetti a tutela, immobili di interesse architettonico ed ambientale 1:2.000; 
18)  tav.  11             - vincoli paesaggistici e preesistenze archeologiche, aree e immobili comunque da sottoporre a tutela 1:10.000; 
19)  tav.  12             - tabella tipi edilizi; 
20)  tav.  13             - destinazione d'uso del territorio comunale, 1:5.000; 
21)  tav.  14             - zonizzazione centro urbano 1:2.000; 
22)  tav.  15             - zonizzazione contrade 1:2.000; 
23)  tav.  16             - previsione di aree per attività commerciali 1:1.000; 

24)  relazione riguardante la programmazione commerciale di cui alla legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2002;
Elaborati adeguati di cui alla delibera commissariale n. 1 del 15 marzo 2004
25)  tav.  11             - vincoli paesaggistici e preesistenze archeologiche, aree e immobili comunque da sottoporre a tutela, datato 25 febbraio 2004, adeguato in esecuzione alla delibera di adozione n. 1 del 5 dicembre 2003, 1:10.000; 
26)  tav.  12             - tabella tipi edilizi datato 25 febbraio 2004, adeguato in esecuzione alla delibera di adozione n. 1 del 5 dicembre 2003; 
27)  tav.  13             - destinazione d'uso del territorio comunale, datato 25 febbraio 2004, adeguato in esecuzione alla delibera di adozione n. 1 del 5 dicembre 2003, 1:5.000; 
28)  tav.  14             - zonizzazione centro urbano, datato 25 febbraio 2004, adeguato in esecuzione alla delibera di adozione n. 1 del 5 dicembre 2003, 1:2.000; 

29)  stralcio delle norme tecniche di attuazione, riguardante gli articoli 31.8, 31.12 e 35.6; prescrizioni esecutive;
30)  all.  4             - relazione generale - piano finanziario; 
31)  all.  5             - norme di attuazione; 
32)  all.  6             - piano particellare. Compensazione aree; 
33)  tav.  1 c.s.     - interventi sulle zone di risanamento conservativo - stato di fatto; 
34)  tav.  2 c.s.     - interventi sulle zone di risanamento conservativo - nuova sistemazione; 
35)  tav.  1 p.e.     - previsioni di piano regolatore generale zona Loreto 1:2.000; 
36)  tav.  2 p.e.     - suddivisione, lottizzazione aree edificabili, superfici fondiarie ed aree pubbliche 1:500; 
37)  tav.  3 p.e.     - indicazioni planivolumetriche e destinazione d'uso 1:500; 
38)  tav.  4 p.e.     - planimetria a curve di livello e linee di sezione 1:500; 
39)  tav.  5 p.e.     - impianti tecnologici rete idrica 1:500; 
40)  tav.  6 p.e.     - impianti tecnologici rete fognante 1:500; 
41)  tav.  7 p.e.     - impianti tecnologici rete illuminazione pubblica 1:500; 
42)  tav.  8 p.e.     - impianti tecnologici rete telefonica 1:500; 
43)  tav.  9 p.e.     - progetti tipo, tipologie residenziali 1:100; 
44)  tav.  10 p.e.     - sezioni, profili regolatori 1:200; 
45)  tav.  11 p.e.     - particolari elementi illuminazione pubblica 1:10; 
46)  tav.  12 p.e.     - particolari elementi rete fognante 1:10; 
47)  tav.  13 p.e.     - particolari elementi rete idrica - scale varie; 
48)  tav.  14 p.e.     - particolari tip. di arredo urbano per le zone destinate a verde pubblico e/o attrezzato - scale varie; 
49)  tav.  15 p.e.     - particolari costruttivi - scale varie; 
50)  tav.  16 p.e.     - piano particellare compensazione aree 1:2.000; 

Studio geologico-tecnico
51)  tav.  1             - carta geologica 1:10.000; 
52)  tav.  2             - carta geomorfologica 1:10.000; 
53)  tav.  3             - carta idrogeologica 1:10.000; 
54)  tav.  4             - carta della pericolosità geologica 1:10.000; 
55)  tav.  5             - carta litotecnica 1:10.000; 
56)  all.  6 - tav. a - carta geologica 1:2.000; 
57)  all.  6 - tav. b - carta geologica 1:2.000; 
58)  all.  6 - tav. c - carta geologica 1:2.000; 
59)  all.  6 - tav. d - carta geologica 1:2.000; 
60)  all.  6 - tav. e - carta geologica 1:2.000; 
61)  all.  7 - tav. a - carta geomorfologica 1:2.000; 
62)  all.  7 - tav. b - carta geomorfologica 1:2.000; 
63)  all.  7 - tav. c - carta geomorfologica 1:2.000; 
64)  all.  7 - tav. d - carta geomorfologica 1:2.000; 
65)  all.  7 - tav. e - carta geomorfologica 1:2.000; 
66)  all.  8 - tav. a - carta litotecnica 1:2.000; 
67)  all.  8 - tav. b - carta litotecnica 1:2.000; 
68)  all.  8 - tav. c - carta litotecnica 1:2.000; 
69)  all.  8 - tav. d - carta litotecnica 1:2.000; 
70)  all.  8 - tav. e - carta litotecnica 1:2.000; 
71)  all.  9 - tav. a - carta della pericolosità geologica 1:2.000; 
72)  all.  9 - tav. b - carta della pericolosità geologica 1:2.000; 
73)  all.  9 - tav. c - carta della pericolosità geologica 1:2.000; 
74)  all.  9 - tav. d - carta della pericolosità geologica 1:2.000; 
75)  all.  10 - tav. a - carta delle zone a maggiore pericolosità sismica 1:2.000; 
76)  all.  10 - tav. b - carta delle zone a maggiore pericolosità sismica 1:2.000; 
77)  all.  10 - tav. c - carta delle zone a maggiore pericolosità sismica 1:2.000; 
78)  tav.  11             - rilievo fotografico; 

Relazione di settore
79)  tav.  12             - relazione "pericolosità sismica" 1:10.000; 
80)  tav.  12             - relazione "pericolosità geologica" 1:10.000; 
81)  tav.  12             - relazione idrogeologica 1:10.000; 
82)  tav.  12             - relazione litotecnica 1:10.000; 
83)  tav.  12             - relazione geomorfologica 1:10.000; 
84)  tav.  12             - relazione geologica 1:10.000; 
85)  tav.  12             - inquadramento generale 1:10.000; 
86)  tav.  12             - relazione conclusiva 1:10.000; 

87)  relazione geologica - studio integrativo;
 88)  relazione geologica - progetto per i lavori di ampliamento del cimitero comunale; studio agricolo-forestale;
 89)  relazione generale;
 90)  tav.  1             - carta di stratificazione del territorio in unità omogenee, le "unità di paesaggio"; 
 91)  tav.  2             - relazione di commento alla tav. 1; 
 92)  tav.  3             - carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agricolo-forestali; 
 93)  tav.   3.1             - carta morfologica; 
 94)  tav.   3.2             - carta della vegetazione; 
 95)  tav.   3.2bis             - carta dell'uso del suolo; 
 96)  tav.   3.3             - carta delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura; 
 97)  tav.  4                  - relazione di commento alle carte tematiche; 

 98)  relazione integrativa;
 99)  tav.   3.A         - elaborato integrativo alla tav. 3; 

Studio agricolo-forestale - adeguamento alla legge regionale n. 13/99
100)  relazione illustrativa;
101)  carta delle aree boscate.

Art. 4

Il comune di Mirto dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive alla espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di 5 anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a 2 anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 luglio 2006.
  LIBASSI 
   

(2006.29.2245)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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