REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2006 - N. 42
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 25 gennaio 2006.
Riammissione di alcuni beneficiari nella graduatoria delle cooperative agricole ammissibili alle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata disposta l'assunzione, a carico del bilancio regionale, delle garanzie prestate dai soci delle cooperative agricole a favore dei sodalizi medesimi, per i quali sia stato dichiarato lo stato d'insolvenza o il fallimento, o sia stata avviata la procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto il D.P.Reg. 16 gennaio 1997, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 12 aprile 1997, con il quale è stato emanato il regolamento della legge sopracitata;
Visto il decreto n. 476 del 28 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 23 giugno 2000, con il quale è stata approvata la graduatoria delle cooperative ammesse di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, con l'indicazione delle cooperative escluse per le motivazioni a fianco segnate e di cui all'allegato 2 del decreto medesimo;
Visto il decreto 22 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 7 marzo 2003, con il quale è stata approvata la nuova graduatoria delle cooperative agricole ammissibili alle agevolazioni previste dalla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del citato decreto;
Considerato che il Consiglio dell'Unione europea, nella seduta dell'8 aprile 2003, ha adottato la seguente decisione (2003/277/CE): conformemente all'art. 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE alle stesse condizioni della decisione del Consiglio del 22 luglio 1997 è considerato compatibile con il mercato comune il sostegno finanziario previsto dall'art. 126 della legge n. 388/2000 del 23 dicembre 2000 dello Stato italiano, nonché gli artt. 2 e 3 della legge n. 37/94 della Regione Sicilia del 10 ottobre 1994, compreso quello previsto dal progetto di legge regionale n. 392/2002 del 15 maggio 2002. Tale sostegno finanziario è stato calcolato al livello degli importi delle garanzie prestate a titolo personale dai soci di cooperative agricole a favore di quelle di cui è stata accertata l'insolvenza e sono assunte a carico del bilancio dello Stato entro i limiti rispettivi, per la legge nazionale e per la legge regionale, di 118.785.086,79 EUR e di 80.165.000 EUR;
Visto l'art. 127 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003, con il quale è stato disposto che i benefici di cui all'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, in favore dei soci delle cooperative agricole sono estesi anche ai soggetti che hanno concesso garanzie in favore di consorzi di cooperative agricole, alle condizioni di cui al medesimo articolo, per godere dei quali i soggetti garanti debbono avere già presentato domanda ed essere compresi nell'elenco delle cooperative escluse, approvato con decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca del 28 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 23 giugno 2000;
Visto il parere prot. n. 15306 del 4 ottobre 2004, reso, su richiesta di questa Amministrazione, dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, con il quale si evidenzia come l'art. 127 della legge regionale n. 4/2003 non tradisca lo "spirito" della decisione n. 277/CE, nella misura in cui l'estensione dei benefici si riconduca sempre a soci di cooperative che hanno prestato garanzia nei confronti delle cooperative agricole e/o anche di consorzi a cui le cooperative agricole di appartenenza partecipano, poiché, in detti termini, non viene meno il riferimento soggettivo considerato a livello comunitario;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 127 della legge regionale n. 4/2003, così come interpretato dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana con il su menzionato parere n. 15306/ 2004;
Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che i signori Barbera Antonino, nato a Salemi il 24 gennaio 1939; Martinico Antonino, nato a Marsala il 31 maggio 1942; Silvana F. Montalbano, nata a Palermo il 30 agosto 1928; Angela Salvo, nata a Palermo il 13 dicembre 1961; risultano soci delle cooperative Aurora e Poggio Ficuzza, aderenti al consorzio Enosicilia, e in quanto prestatori di fideiussioni a favore del consorzio Enosicilia sono stati esclusi dalla graduatoria approvata con decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca del 28 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 23 giugno 2000, poiché, benché soci delle cooperative sopra indicate, le loro fideiussioni erano state prestate al consorzio ai quali aderivano le cooperative cantine sociali;
Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che le cooperative agricole Aurora e Poggio Ficuzza risultano essere aderenti al consorzio Enosicilia di Marsala;
Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che i signori Seidita Calogero, nato a Castelvetrano il 29 settembre 1947; Mandina Francesco, nato a Castelvetrano il 14 dicembre 1936; Oddo Vito, nato ad Erice il 2 gennaio 1926; Scuderi Alberto, nato a Trapani il 28 agosto 1939; Leo Vito, nato a Vita il 2 novembre 1931; Spatafora Salvatore, nato a Toronto il 13 ottobre 1914; Maiorana Antonio, nato a Buseto Palizzolo l'1 gennaio 1948; Ari Ignazio, nato a Marsala il 12 settembre 1925; Piacentino Antonino, nato a Marsala il 17 ottobre 1940; Spanò Vittorio, nato a Marsala il 28 ottobre 1937; risultano soci delle cooperative Cantina sociale Bosco; Cantina sociale Valle del Fastaia; Cantina sociale Trenta Salme; Cantina sociale Sole nascente; Cantina sociale Prosperità e Lavoro; Cantina sociale Avanti e in quanto prestatori di fideiussioni a favore del consorzio C.C.R.R.S. sono stati esclusi dalla graduatoria approvata con decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca del 28 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 23 giugno 2000, poiché, benché soci delle cooperative cantine sociali sopra indicate, le loro fideiussioni erano state prestate al consorzio ai quali aderivano le cooperative cantine sociali;
Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che le cooperative agricole Cantina sociale Bosco; Cantina sociale Valle del Fastaia; Cantina sociale Trenta Salme; Cantina sociale Sole nascente; Cantina sociale Prosperità e Lavoro; Cantina sociale Avanti risultano essere aderenti al Consorzio cantine cooperative riunite della Regione siciliana (C.C.R.R.S.), con sede in Marsala;
Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che i signori Scardino Pietro, nato a Camporeale il 2 gennaio 1946; Pisciotta Aldo, nato a Camporeale il 18 ottobre 1948; Modesto Paolo, nato a Camporeale l'1 agosto 1941; Ferlisi Giuseppe, nato a Marsala l'1 febbraio 1933; Bertolino Giacomo, nato a Marsala il 14 maggio 1957; Pantaleo Giovanni, nato a Marsala il 14 gennaio 1933; Spanò Vittorio, nato a Marsala il 28 ottobre 1937; risultano soci delle cooperative Campi Reali, Cantina Marsala, Grano Reale, Prosperità e Lavoro e in quanto prestatori di fideiussioni a favore del consorzio CO.CI. di Marsala sono stati esclusi dalla graduatoria approvata con decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca del 28 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 23 giugno 2000, poiché, benché soci delle cooperative sopra indicate, le loro fideiussioni erano state prestate al consorzio ai quali aderivano le cooperative cantine sociali;
Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che le cooperative agricole Campi Reali, Cantina Marsala, Grano Reale e Prosperità e Lavoro risultano essere aderenti al Consorzio CO.CI., con sede in Marsala;
Considerato che, in ogni caso, sono esclusi dai benefici della legge regionale n. 37/94 le cooperative agricole e loro consorzi che siano stati ammessi ai benefici della legge n. 237 del 19 luglio 1993;

Decreta:


Art.  1

Il consorzio Enosicilia, con sede in Marsala, posto in liquidazione coatta amministrativa il 27 gennaio 1988, compreso tra i soggetti esclusi ed indicati nell'allegato 2 del decreto n. 476 del 28 aprile 2000, è riammesso nella graduatoria approvata con decreto 22 gennaio 2003, al numero 2 bis della stessa, i cui garanti - soci di cooperative aderenti al consorzio in parola - e gli enti creditori sono indicati nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art.  2

Il Consorzio cantine cooperative riunite della Regione siciliana (C.C.R.R.S.), con sede in Marsala, posto in liquidazione coatta amministrativa il 22 novembre 1990 con decreto n. 1314, compreso tra i soggetti esclusi ed indicati nell'allegato 2 del decreto n. 476 del 28 aprile 2000, è riammesso nella graduatoria approvata con decreto del 22 gennaio 2003, al numero 3 bis della stessa, i cui garanti - soci di cooperative aderenti al consorzio in parola - e gli enti creditori sono indicati nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art.  3

Il consorzio CO.C.I. Consorzio cooperative interregionale, con sede in Marsala, dichiarato fallito il 17 febbraio 1992, compreso tra i soggetti esclusi ed indicati nell'allegato 2 del decreto n. 476 del 28 aprile 2000, è riammesso nella graduatoria approvata con decreto del 22 gennaio 2003, al numero 6 bis della stessa, i cui garanti - soci di cooperative aderenti al consorzio in parola - e gli enti creditori sono indicati nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art.  4

Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto, i soggetti interessati alle modifiche introdotte dallo stesso possono presentare istanza motivata e documentata di riesame all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art.  5

L'ulteriore decorso istruttorio è subordinato al rilascio, da parte dei beneficiari individuati nel presente decreto, della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, fra l'altro, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali pendenti connessi allo stato di insolvenza della cooperativa agricola o del consorzio a favore del quale è stata prestata la fideiussione e/o di non avere riportato condanne penali connesse allo stato di insolvenza del sodalizio interessato e/o di avere procedimenti penali o di avere riportato condanne penali connesse allo stato di insolvenza del medesimo.

Art.  6

Il presente decreto, corredato del relativo allegato, sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto di competenza e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 gennaio 2006.
  SPAGNA 



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(2006.30.2319)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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