REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2006 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 2 agosto 2006.
Direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 2006, relativa a "Disposizioni finanziarie e programmatiche per l'anno 2006";
Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 2006, relativa a "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008";
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 settembre 2005, n. 11, concernente "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi";
Visto l'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista l'art. 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 142 del 15 maggio 2006, con cui sono state approvate le direttive concernenti l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;
Vista la nota prot. n. 9800 del 19 luglio 2006, con la quale il dirigente del servizio 8 F, a seguito di approfondimento delle problematiche scaturite dall'attuazione della legge regionale n. 11/2005, mirato alla tutela sia dell'Amministrazione regionale che del tessuto produttivo siciliano, ha evidenziato al dirigente generale del dipartimento finanze e credito la necessità di modificare le suddette disposizioni attuative coerentemente al quadro normativo europeo nonché all'accordo di Basilea 2;
Vista la nota prot. n. 9922 del 20 luglio 2006, con la quale il dirigente generale sottopone all'attenzione dell'Assessore per il bilancio e le finanze le problematiche inerenti l'attuazione della legge regionale n. 11/2005, evidenziando in particolare la necessità di adeguare le disposizioni attuative al quadro normativo europeo di riferimento, a tutela sia dell'Amministrazione regionale sia del tessuto produttivo siciliano;
Vista la nota prot. n. 1427 del 26 luglio 2006, con cui l'Assessore, in relazione a quanto rappresentato con la superiore nota dal dirigente generale, ritiene condivisibile l'analisi compiuta al fine di rendere immediatamente operativo il sistema di interventi già introdotti legislativamente, salvaguardando al contempo il rispetto dei vincoli comunitari;
Vista la nota prot. n. 10262 del 27 luglio 2006, con la quale è stato convocato, per il giorno 31 luglio 2006, il comitato tecnico, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11/2005, al fine di approvare il nuovo testo delle direttive;
Visto il verbale della riunione del comitato tecnico, svoltasi in data 31 luglio 2006, dal quale si evince che lo stesso, condividendo le soluzioni proposte in merito dal dipartimento finanze e credito, ha approvato la versione modificata delle anzidette direttive;
Visto e condiviso il testo delle direttive, modificato per le motivazioni sopra espresse, che, quale allegato A, forma parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, di approvare il testo modificato delle direttive, così come previsto dall'art. 19 della legge 21 settembre 2005, n. 11, ai fini dell'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi previsti dalla medesima legge regionale n. 11/2005:

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi indicati in premessa, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, sono approvate le direttive, concernenti l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui alla medesima legge regionale n. 11/2005, il cui testo, contrassegnato come allegato A, forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla ragioneria centrale del bilancio e delle finanze, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 agosto 2006.
  LO PORTO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del bilancio e delle finanze in data 8 agosto 2006 al n. 243.
Allegato A
DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'ATTIVITA' DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI
(Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11)

TERMINOLOGIA
Nelle presenti disposizioni l'espressione:
1)  "legge regionale", se non diversamente specificato, si intende la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;
2)  "PMI", indica le micro, piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane costituite anche in forma cooperativa, che alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici siano qualificabili come PMI, ai sensi dell'allegato 1 del regolamento CE n. 70/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
3)  "confidi", indica i soggetti di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
4)  "investimenti", indica gli investimenti materiali ed immateriali previsti dai regolamenti comunitari di settore da effettuare nel territorio regionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo;
5)  "finanziamenti a breve termine" si intendono i finanziamenti di durata non superiore a 18 mesi;
6)  "medio termine" si intendono i finanziamenti di durata compresa tra 18-60 mesi;
7)  "lungo termine" si intendono i finanziamenti superiori a 60 mesi;
8)  "tasso di riferimento" indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (il tasso è pubblicato su internet all'indirizzo: http://europa.eu.int./comm/competition/state aid/others/reference rates.html;
9)  "dichiarazione" si intende una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Alla stessa dovrà essere allegata la copia leggibile del documento di identità firmata dal titolare e valida al momento in cui tale dichiarazione viene resa.
1.  PREMESSA
Le presenti disposizioni attuative, emanate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale, sono mirate a regolare il funzionamento degli interventi finanziari della legge in argomento i cui beneficiari sono esclusivamente le PMI aderenti ai confidi con esclusione di qualsiasi elemento di aiuto in favore di quest'ultimi.
Preliminarmente appare doveroso richiamare i principi ispiratori che hanno indotto il legislatore regionale a porre in essere il nuovo quadro normativo di riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi partendo dal presupposto che i confidi sono organizzazioni di stampo mutualistico create dalle imprese o dalle loro associazioni al fine di facilitare l'accesso al credito per i loro membri.
La legge regionale, partendo dal ruolo puramente strumentale dei confidi, quale anello di congiunzione tra il sistema creditizio ed il sistema imprenditoriale, mette a disposizione del tessuto economico produttivo, una serie di strumenti finanziari mirati da un lato a rafforzare il sistema delle garanzie e dall'altro a ridurre il costo del denaro.
La funzione dei confidi pertanto appare di fondamentale importanza per le aziende operanti sul territorio siciliano; se è vero, infatti, che la legge interviene a sostegno del processo di aggregazione dei consorzi fidi, è pur vero che tale processo è mirato all'irrobustimento delle garanzie patrimoniali a sostegno del sistema produttivo. Ne scaturisce che i confidi non sono i destinatari degli aiuti ma solo un valido strumento di attuazione degli stessi in favore delle imprese.
La missione dei confidi viene pertanto ulteriormente ricondotta a punto di congiunzione tra i due sistemi sopra richiamati assumendo in taluni casi anche il ruolo di tutore del sistema economico nel suo complesso se consideriamo che, in armonia con quanto previsto con la disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia, spetta ai confidi operare a tutela del capitale pubblico mettendolo a disposizione delle aziende realmente meritevoli.
A tal fine i confidi, con riferimento agli interventi previsti dalla legge in argomento, dovranno:
-  effettuare un'attenta analisi della situazione finanziaria dei mutuatari prima di concedere qualunque forma di garanzia;
-  prendere tutte le precauzioni atte a prevenire o ridurre la perdita di risorse;
-  concedere garanzie solo ad imprese finanziariamente sane;
-  utilizzare, in caso di mancato pagamento del prestito garantito, tutti i mezzi a loro disposizione per recuperare l'importo pagato in vece del mutuatario inadempiente;
-  tenere una contabilità separata su tutte le operazioni finanziarie condotte in sostegno delle imprese tramite le risorse pubbliche regionali.
1.1.  Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni attuative si applicano ai consorzi di garanzia fidi, di seguito semplicemente denominati confidi, costituiti tra le piccole e medie imprese qualificabili come PMI, ai sensi dell'allegato 1 del regolamento CE n. 70/2001 e successive modifiche ed integrazioni nonché tra i liberi professionisti titolari di partita I.V.A. aventi sede operativa nel territorio siciliano, indipendentemente dalla sede legale.
Si specifica che, in attesa di acquisire i relativi pareri da parte delle autorità competenti, verranno ritenuti ammissibili interventi in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n. 69/2001.
1.2.  Riconoscimento statuti
L'approvazione dello statuto è propedeutica all'ammissione dei benefici di cui alla legge regionale n. 11/2005.
Al fine di accedere ai benefici di cui alla legge regionale gli statuti dei confidi interessati devono essere approvati con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito.
L'istanza in bollo, a firma del legale rappresentante del confidi interessato, deve essere presentata al servizio 8 F - Agevolazione nelle operazioni creditizie di garanzia, dipartimento finanze e credito, presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, via E. Notarbartolo n. 17 - 90145 Palermo.
Lo statuto - pena la non approvazione - deve espressamente prevedere:
a)  la quota minima, a carico della singola impresa consorziata, del concorso al fondo rischi;
b)  nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
c)  la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;
d)  l'obbligo di sottoposizione a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;
e)  l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale;
f)  l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.
L'Assessorato emette il provvedimento entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, decorsi i quali il riconoscimento si intende reso.
Il difetto dei requisiti può essere accertato successivamente, anche con verifiche a campione.
I confidi esistenti alla data di pubblicazione della legge continuano ad operare sulla base degli statuti approvati dall'Amministrazione regionale, a condizione che la comunicazione dell'adeguamento degli statuti, ai sensi del comma 2, sia stata presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale.
1.2.1.  Documentazione da allegare
-  allegato SA - copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
-  allegato SB - dichiarazione resa dal rappresentante legale del consorzio, attestante:
-  di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
-  l'iscrizione nel registro delle imprese del consorzio;
-  il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte e l'ammontare complessivo di tali quote;
-  ammontare dell'eventuale apporto regionale per integrazione fondo rischi già in precedenza concesso e la sua attuale consistenza anche nel caso di precedenti fusioni o accorpamenti tra confidi;
-  che il capitale sociale minimo previsto dal comma 12 dell'art. 13 della legge n. 326/2003 è interamente versato e che il consorzio è in possesso del patrimonio netto previsto dal comma 14 dell'articolo di legge citato;
-  allegato SC - eventuale decreto di approvazione del precedente statuto nel caso di consorzio già precedentemente accreditato dall'Amministrazione regionale.
1.3.  Fondi rischi
1.3.1.  Integrazione regionale
L'ammontare del contributo della Regione per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi viene determinato in misura paritaria a quanto effettivamente versato per tale fine dai soci e, comunque, entro il limite massimo previsto dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale.
Non sono computabili, per la determinazione dell'integrazione regionale, gli interessi bancari maturati su ciascun fondo e gli eventuali contributi erogati per la medesima finalità da altri enti.
Gli interessi che maturano sulle giacenze dei fondi - relativamente all'apporto regionale - devono essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per nessun motivo essere distratti per diversa destinazione.
Gli apporti di cui al comma 1 dell'art. 3, inoltre, possono essere forniti dalle imprese anche sotto forma di fideiussione che può coprire un massimo del 30% delle somme versate per singola impresa. Al riguardo si precisa che, ad ogni intervento sul fondo rischi, il monte fideiussioni per singola operazione dovrà essere escusso proquota.
Si ricorda in proposito che l'integrazione regionale concerne esclusivamente confidi già riconosciuti dalla Regione siciliana alla data di presentazione della domanda ed in possesso di almeno cinque dei sei dei requisiti elencati nella seguente tabella secondo i parametri temporali nella stessa definiti:





In merito al contenuto della tabella sopra riportata appare utile chiarire quanto segue:
-  riga 1 - Per attività finanziaria minima è da intendersi l'importo totale delle operazioni finanziarie perfezionate e, nel caso di finanziamenti a medio e lungo termine, erogate nell'anno di riferimento;





-  riga 2 - Ai fini del calcolo del predetto parametro, all'ammontare del patrimonio netto del confidi si aggiungerà la quota relativa degli eventuali fondi rischi indisponibili;
-  riga 3 - In fase di prima applicazione il rapporto è da intendersi riferito al periodo 1 gennaio - 31 dicembre degli anni richiamati. Il limite è da intendersi quale limite massimo.
Ad esempio:
-  riga 4 - Il limite è da intendersi minimo.
Ad esempio:





Al fine di misurare la crescita nei rispettivi anni il confronto fra i parametri verrà effettuato utilizzando gli stessi parametri di riferimento.
1.3.2.  Richiesta di integrazione del fondo rischi nel caso di nuova azienda
Si premette che, nel caso di documenti già inoltrati per altre richieste di cui alla legge in argomento e ancora in corso di validità, gli stessi non dovranno necessariamente essere allegati purché venga esattamente richiamata l'istanza nella quale è possibile reperire tale la documentazione e venga dichiarata l'assenza di modificazioni, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.
Premesso ciò, l'istanza, a firma del legale rappresentante del consorzio, volta ad ottenere l'integrazione del fondo rischi, deve essere presentata al servizio 8 F - Agevolazione nelle operazioni creditizie di garanzia, dipartimento finanze e credito, presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, via E. Notarbartolo n. 17 - 90145 Palermo. La predetta istanza da produrre in bollo dovrà essere così corredata:
-  allegato FA - Estratto del libro soci dal quale si evinca la qualità - al momento di presentazione della richiesta - di socio del confidi dell'impresa richiedente il contributo;
-  allegato FB - Bilancio del confidi relativo all'anno precedente quello per il quale viene richiesto il contributo, redatto in conformità alle norme del codice civile, con allegate le relazioni e gli atti di rito riportanti gli estremi di avvenuto deposito presso il registro delle imprese;
-  allegato FC - Attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo rischi, rilasciato dall'istituto di credito convenzionato, dal quale deve risultare l'importo depositato e le coordinate bancarie del conto intrattenuto presso il medesimo istituto;
-  allegato FD - Dichiarazione - resa dal rappresentante legale del consorzio - relativa al permanere dell'iscrizione del confidi nell'apposito elenco delle cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle attività produttive (nel caso che il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa) nonché all'Ufficio italiano dei cambi ed attestante inoltre:
-  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
-  che il capitale sociale minimo previsto dal comma 12 dell'art. 13 della legge n. 326/2003 è interamente versato e che il consorzio è in possesso del patrimonio netto previsto dal comma 14 dell'articolo di legge citato;
-  l'elenco delle imprese associate che partecipano alla formazione del fondo rischi del consorzio, firmato in ogni foglio dal legale rappresentante del consorzio. In tale elenco, inoltre, per ciascuna impresa deve essere indicato:
-  la denominazione dell'impresa e la sua sede, partita I.V.A. e codice fiscale;
-  l'importo della quota sociale sottoscritta;
-  l'importo di contribuzione al fondo rischi;
-  l'importo di contribuzione al monte fideiussioni;
-  che ciascuna impresa beneficiaria, nel caso di "regime in de minimis", ha dichiarato di non avere beneficiato di agevolazioni che sommate a quella richiesta eccedono, nell'arco di un triennio, la somma di E 100.000,00;
-  che ciascuna impresa beneficiaria ha dichiarato di essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
-  che ciascuna impresa beneficiaria ha dichiarato che il rappresentante legale dell'impresa non ha riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo e che l'impresa è classificabile come micro, piccola e media impresa, secondo i criteri previsti nella presente circolare;
-  allegato FI - Attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo rischi, rilasciato dall'istituto di credito convenzionato, dal quale deve risultare l'importo depositato e le coordinate bancarie del conto intrattenuto presso il medesimo istituto.
1.3.3.  Nuova integrazione del fondo rischi nel caso di aziende già precedentemente integrate
Nel caso di richiesta di nuova integrazione fondo rischi, la documentazione da allegare all'istanza è la seguente:
-  allegato FA - Estratto del libro soci dal quale si evinca la permanenza a socio dell'impresa al confidi;
-  allegato FD - Dichiarazione resa dal rappresentante legale del consorzio relativa al permanere dell'iscrizione del confidi nell'apposito elenco delle cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle attività produttive (nel caso che il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa) nonché all'Ufficio italiano dei cambi ed attestante inoltre:
-  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
-  che il capitale sociale minimo, previsto dal comma 12 dell'art. 13 della legge n. 326/2003, è interamente versato e che il consorzio è in possesso del patrimonio netto previsto dal comma 14 dell'articolo di legge citato;
-  l'elenco delle imprese associate che partecipano alla formazione del fondo rischi del consorzio, firmato in ogni foglio dal legale rappresentante del consorzio. In tale elenco, inoltre, per ciascuna impresa deve essere indicato:
-  la denominazione dell'impresa e la sua sede, partita I.V.A. e codice fiscale;
-  l'importo della quota sociale sottoscritta;
-  l'importo di contribuzione al fondo rischi;
-  l'importo di contribuzione al monte fideiussioni;
-  che ciascuna impresa beneficiaria, nel caso di "regime in de minimis", ha dichiarato di non avere beneficiato di agevolazioni che sommate a quella richiesta eccedono, nell'arco di un triennio, la somma di E 100.000,00;
-  che ciascuna impresa beneficiaria deve essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
-  che ciascuna impresa beneficiaria ha dichiarato che il rappresentante legale dell'impresa non ha riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo e che l'impresa è classificabile come micro, piccola e media impresa secondo i criteri previsti nella presente circolare.
La durata della garanzia è disciplinata in misura eguale alla durata del finanziamento, ma in ogni caso, indipendentemente dalla durata dello stesso, non può superare i 15 anni quale limite temporale.
Nel caso di variazione della ragione sociale di una impresa già valutata ai fini dell'integrazione regionale, il consorzio dovrà fornire il certificato storico rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
1.4.  Contributo una tantum
Il contributo una tantum è concedibile nel caso di fusioni effettuate entro il 31 dicembre 2006, riguardante consorzi fidi già esistenti al 31 dicembre 2004, anche se non necessariamente riconosciuti dalla Regione siciliana, ma comunque operanti sul territorio, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 della legge regionale.
Tale contributo è quantificabile nella misura del 15% calcolata sulla differenza tra il nuovo fondo rischi e il minore iniziale.





Nel caso di integrazione successiva il minore dei fondi da considerare è quello risultante nell'ultima fusione.
In ogni caso, sulla quota di garanzia imputabile all'apporto regionale ai fondi rischi, nessun corrispettivo può essere richiesto dai confidi, con la conseguente riduzione del costo della commissione praticato alle imprese.
La domanda in bollo deve essere indirizzata, a firma del legale rappresentante del consorzio fidi interessato, al servizio 8 F - Agevolazione nelle operazioni creditizie di garanzia, dipartimento finanze e credito, presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, via E. Notarbartolo n. 17 - 90145 Palermo.
1.4.1.  Documentazione da allegare
Per ciascun consorzio preesistente:
-  allegato TA - copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
-  allegato TB - dichiarazione - resa dal rappresentante legale del consorzio - relativa al permanere dell'iscrizione del confidi nell'apposito elenco delle cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle attività produttive (nel caso che il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa) nonché all'Ufficio italiano dei cambi ed attestante inoltre:
-  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
-  che il capitale sociale minimo previsto dal comma 12 dell'art. 13 della legge n. 326/2003 è interamente versato e che il consorzio è in possesso del patrimonio netto previsto dal comma 14 dell'articolo di legge citato;
-  l'elenco delle imprese associate che partecipano alla formazione del fondo rischi del consorzio, firmato in ogni foglio dal legale rappresentante del consorzio. In tale elenco, inoltre, per ciascuna impresa deve essere indicato:
-  la denominazione dell'impresa e la sua sede, partita I.V.A. e codice fiscale;
-  l'importo della quota sociale sottoscritta;
-  l'importo di contribuzione al fondo rischi;
-  l'importo di contribuzione al monte fideiussioni;
-  che ciascuna impresa interessata, nel caso di "regime in de minimis", ha dichiarato di non avere beneficiato di agevolazioni che sommate a quella richiesta eccedono, nell'arco di un triennio, la somma di E 100.000,00;
-  che ciascuna impresa interessata ha dichiarato che il rappresentante legale non ha riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo e che l'impresa è classificabile come micro, piccola e media impresa, secondo i criteri previsti nella presente circolare;
-  allegato TC - dichiarazione resa dal rappresentante legale del consorzio, attestante il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte e l'ammontare complessivo di tali quote;
-  allegato TE - eventuale decreto di approvazione da parte della Regione siciliana del precedente statuto;
-  allegato TF - bilancio del consorzio relativo agli ultimi tre esercizi finanziari.
Relativamente al nuovo consorzio così costituito, in aggiunta alla precedente documentazione:
-  allegato TG - certificazione resa dall'istituto bancario indicante la voltura dei versamenti nel nuovo consorzio e quantificazione dell'eventuale integrazione regionale già concessa corredata delle movimentazioni bancarie autenticate.
L'Amministrazione si riserva di chiedere qualunque ulteriore documentazione mirata alla verifica dell'esistenza del confidi al 31 dicembre 2004.
1.5.  Controlli
Fermo restando l'obbligo dei confidi convenzionati di esercitare specifiche attività di controllo, l'Amministrazione regionale dispone in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, mirate alla verifica del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e della veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria o dal confidi.
Tali controlli - che comprenderanno anche valutazioni su specifiche operazione di bilancio - sono eseguiti direttamente tramite i dipendenti aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso l'Amministrazione, su di un campione casuale (comprendente almeno il 5% dei confidi riconosciuti) che verrà predisposto dal dipartimento finanze e credito. Le spese sostenute, le ispezioni, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge regionale n. 11/93, sono a carico dei beneficiari i quali provvederanno al loro rimborso secondo le modalità fissate dall'Amministrazione regionale.
L'Amministrazione, preliminarmente all'erogazione dei benefici previsti dalla legge regionale, precederà all'acquisizione a campione delle documentazioni attestanti la veridicità degli stati, qualità personali e fatti espressamente dichiarati.
In caso di dichiarazioni non veritiere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 o di documentazione non conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, si procederà all'immediata sospensione del confidi interessato dall'elenco dei consorzi riconosciuti dall'Amministrazione regionale ponendo in essere tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti previsti dall'attuale quadro normativo.
1.6.  Attivazione della garanzia e procedure di recupero
In caso di inadempimento dell'impresa beneficiaria, prima della escussione della garanzia, devono essere avviate, a cura della banca finanziatrice, le procedure di recupero del credito inviando all'impresa beneficiaria inadempiente e, per conoscenza, al confidi, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
L'intimazione del pagamento può avvenire, alternativamente, mediante l'invio all'impresa beneficiaria finale inadempiente di:
-  diffida di pagamento;
-  decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dell'impresa beneficiaria finale, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione della garanzia.
La richiesta di attivazione del fondo deve essere inviata al confidi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio della intimazione di pagamento all'impresa.
Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia.
A seguito del pagamento effettuato dal confidi alla banca e alla richiesta di attivazione del fondo rischi, la banca provvede a concordare con il confidi le modalità di attuazione delle procedure di recupero - le quali, comunque, dovranno essere avviate nei confronti dell'impresa inadempiente non oltre 15 giorni lavorativi - a predisporre semestralmente una relazione e relativa documentazione sullo stato delle procedure legali in corso e a sottoscrivere un atto d'obbligo alla restituzione al fondo rischi delle somme recuperate. Il mancato rispetto del predetto termine comporterà la sospensione dei benefici previsti dalla legge regionale n. 11/2005, salvo l'avvio di ogni eventuale azione legale a tutela dei diritti dell'Amministrazione.
Le anzidette documentazioni e relazioni dovranno essere trasmesse, oltre che al confidi interessato, anche alla Regione siciliana, dipartimento finanze e credito, servizio 8 F.
Le spese legali debitamente documentate relative alle predette procedure, sostenute previa autorizzazione del confidi, sono imputate, pro-quota dei rispettivi crediti, al soggetto richiedente ed al fondo.
Le disposizioni di cui al presente punto dovranno essere richiamate nelle relative convenzioni tra le banche e confidi.
2.  AIUTI A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Benché la legge regionale abbia previsto la possibilità da parte dei beneficiari di scegliere la modalità di applicazione degli aiuti in argomento (in esenzione o in de minimis) più confacente alle specifiche esigenze, si ritiene in questa sede opportuno ribadire che - in attesa di acquisire i relativi pareri da parte delle autorità competenti - la presente circolare prevede l'applicazione degli aiuti in parola, esclusivamente nel rispetto dei massimali e di tutte le condizioni richiamate dal regolamento CE n. 69/2001 (regime de minimis), che troverà naturale scadenza il 31 dicembre 2006.
Al fine di una corretta applicazione del regime di aiuto previsto dalla legge in argomento, si ritiene utile precisare che il valore dell'aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo, è calcolato secondo le seguenti modalità:
a)  per gli aiuti sotto forma di garanzie (di cui all'art. 8, comma 2, lett. a), il valore dell'aiuto è pari alla differenza tra il premio pagato dall'impresa ai confidi per la garanzia e la media delle commissioni ordinariamente praticate, nell'anno precedente, dai cinque istituti di credito, maggiori per numero di sportelli, operanti nella Regione, fermo restando che sulla quota di garanzia imputabile all'apporto regionale ai fondi rischi, nessun corrispettivo può essere richiesto dai confidi, con la conseguente riduzione del costo della commissione praticato alle imprese.
Le risultanze relative agli istituti di credito ed alle commissioni praticate, che saranno oggetto di un apposito decreto, saranno accertate entro un mese dalla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Indipendentemente dall'importo dell'operazione attivata dall'impresa beneficiaria, la garanzia non può superare i seguenti limiti:
-  E 500.000, per i confidi in possesso dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge;
-  E 1.500.000, per i confidi in possesso dei parametri di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 3 della legge.
In ogni caso, la garanzia non può superare l'80% dell'operazione assistita sulla base del rating ottenuto utilizzando i criteri di valutazione definiti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 2 agosto 2000, in linea con quelli previsti dal Mediocredito centrale per il funzionamento del fondo di controgaranzia.





I predetti limiti non possono essere superati anche in presenza di intervento concomitante di confidi di primo e secondo grado. Se i confidi intendono superare tali importi, provvedono per la parte eccedente tramite fondi rischi separati senza alcun concorso regionale.
Sarà cura dei confidi garantire che l'intensità dell'aiuto non superi i massimali definiti dai regolamenti sottostanti l'operazione assistita (de minimis).
Si ribadisce l'obbligo dei confidi di assicurare, in sede di bilancio annuale, la determinazione univoca dell'impiego delle risorse regionali facendo ricorso ad una contabilità separata; viene ribadito, altresì, il concetto che tali fondi costituiscono parte del patrimonio della Regione siciliana che ne detiene la proprietà; i confidi avranno cura di comunicare al dipartimento finanze e credito - secondo le modalità da quest'ultimo definite con successivo provvedimento - le quote di integrazione regionale da iscrivere nel patrimonio della Regione siciliana.
In fase di prima applicazione sarà cura degli Assessorati competenti comunicare l'ammontare della quota regionale dei fondi rischi a disposizione dei confidi;
b)  per gli interventi sotto forma di contributi in conto interessi (di cui all'art. 8, comma 2, lett. b), il valore dell'aiuto è pari al 60% degli interessi pagati dall'impresa fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.
Sarà cura dei confidi garantire che l'intensità dell'aiuto non superi i massimali definiti dai regolamenti sottostanti l'operazione assistita (de minimis).
In considerazione delle diverse specificità dei settori trattati si procederà con successivo provvedimento a rendere disponibili i formulari tipo per accedere alle agevolazioni richieste.
3.  CONTRIBUTI C/INTERESSI
3.1.  Destinatari del beneficio
Sono beneficiare esclusivamente le ditte associate ai consorzi di garanzia fidi il cui statuto sia stato riconosciuto dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni. I benefici potranno essere concessi esclusivamente in applicazione del regolamento CE n. 69/2001 (regime de minimis).
Il contributo regionale previsto dalla legge regionale concerne l'ammontare degli interessi pagati dalle ditte associate a fronte dei finanziamenti concessi dalle banche, a norma di apposite convenzioni dalle stesse stipulate con i consorzi di garanzia fidi, e da questi ultimi garantiti. Tale contributo è concesso nella misura del 60% degli interessi anzidetti fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.
Non verranno esaminate le istanze per contributi afferenti periodi anteriori l'anno precedente la data d'inoltro delle istanze stesse.
3.2.  Documentazione
Erogazione contributi per concorso sugli interessi
Per l'ottenimento dei benefici occorre inoltrare, a cura del legale rappresentante dell'impresa, per il tramite del legale rappresentante del consorzio, apposita istanza, in bollo, con l'indicazione dell'importo globale degli interessi maturati, corredata della documentazione di seguito descritta:
Sezione generica
-  allegato IA - Estratto del libro soci dal quale si evinca la qualità di socio - al momento di presentazione della richiesta - del confidi delle imprese richiedenti il contributo;
-  allegato IB - Dichiarazione - resa dal rappresentante legale del consorzio - relativa al permanere dell'iscrizione del confidi nell'apposito elenco delle cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle attività produttive (nel caso che il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa) nonché all'Ufficio italiano dei cambi ed attestante inoltre:
-  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
-  che il capitale sociale minimo previsto dal comma 12 dell'art. 13 della legge n. 326/2003 è interamente versato e che il consorzio è in possesso del patrimonio netto previsto dal comma 14 dell'articolo di legge citato;
-  l'elenco delle imprese associate che partecipano alla formazione del fondo rischi del consorzio, firmato in ogni foglio dal legale rappresentante del consorzio. In tale elenco inoltre, per ciascuna impresa deve essere indicato:
-  la denominazione dell'impresa e la sua sede, partita I.V.A. e codice fiscale;
-  l'importo della quota sociale sottoscritta;
-  l'importo di contribuzione al fondo rischi;
-  l'importo di contribuzione al monte fideiussioni;
-  che ciascuna impresa beneficiaria ha dichiarato di non avere beneficiato di agevolazioni "in regime de minimis" che sommate a quella richiesta eccedono, nell'arco di un triennio, la somma di E 100.000,00;
-  che ciascuna impresa beneficiaria ha dichiarato che il legale rappresentante dell'impresa non ha riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo e che l'impresa è classificabile come micro, piccola e media impresa secondo i criteri previsti nella presente circolare;
-  allegato IC - Bilancio del confidi dell'esercizio relativo all'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo, redatto in conformità alle norme del codice civile, con allegate le relazioni e gli atti di rito riportanti gli estremi di avvenuto deposito presso il registro delle imprese;
-  allegato IF - Copia delle deliberazioni effettuate in sede consortile relative ai finanziamenti concessi alle imprese elencate nei tabulati riepilogativi. Da tale verbale dovranno evincersi in maniera chiara ed inequivocabile: l'istituto di credito erogatore del finanziamento, le modalità e le condizioni di erogazione del finanziamento, la denominazione e la sede dell'impresa beneficiaria, l'ammontare del finanziamento concesso, le finalità del finanziamento, atteso che queste ultime servono a qualificare il regime di aiuto con riferimento alla normativa comunitaria relativa alla disciplina degli aiuti alle piccole e medie imprese.
Gli allegati di cui ai precedenti IC ed IF devono contenere la firma del legale rappresentante corredata della dichiarazione di conformità all'originale.
Casi specifici - Documentazione aggiuntiva
Nel caso di richiesta di contributo per operazioni di cessione di crediti commerciali, occorre allegare, oltre alla documentazione descritta, un'attestazione rilasciata dall'istituto di credito convenzionato (allegato IN) dalla quale si evinca l'avvenuta operazione di cessione e gli interessi maturati.
Nel caso di richiesta di contributo per operazioni di locazione finanziaria finalizzata agli investimenti e all'innovazione tecnologica, occorre allegare, inoltre, l'attestazione della società di locazione finanziaria (allegato IO) nella quale viene descritta l'operazione e nella quale viene evidenziato il costo finanziario annuo maturato.
La predetta documentazione, nel caso di richiesta di contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, dovrà essere integrata, oltre che dalla documentazione descritta, dei tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido (allegati IP) redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio; tali tabulati devono obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
-  denominazione e sede dell'istituto di credito;
-  denominazione del consorzio convenzionato;
-  estremi della normativa regionale ai sensi della quale viene determinato il contributo regionale a favore dell'impresa;
-  periodo (trimestre, semestre o anno) cui si riferiscono le operazioni di credito di esercizio per le quali viene richiesta l'erogazione del contributo regionale;
-  bollo dell'istituto di credito e firma, per ciascun foglio, del responsabile dell'istituto medesimo.
Nei tabulati, qualora la forma tecnica di concessione del credito di esercizio sia quella del prestito a tempo determinato per ciascuna impresa beneficiaria, devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti:
-  denominazione e sede dell'impresa;
-  ammontare del finanziamento concesso;
-  data di concessione del finanziamento;
-  tasso medio di interesse praticato nel periodo considerato;
-  numero di rate previsto per l'ammortamento del finanziamento;
-  numero della rata attuale;
-  numero delle rate pagate;
-  importo della rata;
-  importo delle rate pagate nel periodo considerato;
-  quota capitale rimborsata;
-  totale capitale rimborsato;
-  quota interessi a carico dell'impresa nel periodo considerato;
-  contributo regionale.
Nel caso di credito di esercizio erogato sotto la forma di fidi continuativi senza scadenza determinata, validi sino a revoca e soggetti a revisione annuale, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione da parte dell'istituto di credito convenzionato (allegato IQ) attestante l'avvenuta revisione; in questo caso, nei tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio, devono essere riportati i seguenti:
-  denominazione e sede dell'impresa;
-  ammontare del finanziamento concesso;
-  data di concessione del finanziamento;
-  tasso medio di interesse praticato nel periodo considerato;
-  quota massima di fido utilizzata dall'impresa nel periodo considerato;
-  quota interessi a carico dell'impresa nel periodo considerato;
-  contributo regionale.
Nel caso di richiesta di contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di finanziamento per investimenti in capitale fisso, occorre allegare, oltre alla documentazione descritta nella sezione generica, i tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio (allegato IR). Tali tabulati devono essere redatti separatamente da quelli relativi alle altre tipologie di finanziamento.
I contributi erogati a titolo di concorso sugli interessi corrisposti agli istituti di credito per le singole operazioni creditizie vanno riversati alle singole imprese beneficiarie ed in quanto proventi devono essere esposti nel conto economico. Nelle operazioni di restituzione ai soci della quota interessi loro pertinente deve essere operata una traslazione di imposta tra il consorzio che in sede di percezione del contributo complessivo è stato assoggettato al pagamento della ritenuta d'acconto ed i singoli soci che sono i soggetti passivi dell'onere fiscale ed ai quali il consorzio ha l'obbligo di rilasciare la relativa dichiarazione.
Gli elenchi e i tabulati di cui alle presenti disposizioni possono essere trasmessi all'Assessorato competente oltre che sotto forma di documentazione cartacea, anche con l'ausilio di idonei supporti informatici.
Eventuali specifiche modalità di accesso ai benefici saranno stabilite dagli Assessorati competenti per materia, ai sensi del titolo XIII della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
4.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE





Le modalità di presentazione delle domande verranno disciplinate da appositi bandi emanati dai dipartimenti competenti.
(2006.32.2472)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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