REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 AGOSTO 2006 - N. 40
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 14 giugno 2006, n. 11.
Vigilanza della spesa delegata.

ALL'UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AGLI UFFICI DI GABINETTO DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI C/O GLI ASSESSORATI REGIONALI
e, p.c.  alla corte dei conti - sezioni riunite per la regione sicilia 

La presente circolare muove dalla riscontrata necessità di conferire certezza ed uniformità all'attività di verifica della gestione della spesa regionale delegata.
A seguito delle recenti modifiche apportate all'art. 13 della legge regionale n. 47/1977 con l'art. 80 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e con l'art. 49, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, nonostante gli interventi effettuati dalla scrivente con alcune circolari, emerge tuttora l'esigenza di affrontare con maggiore puntualità alcuni aspetti dell'attività espletata dai diversi soggetti interessati (funzionari delegati, dipartimenti regionali emittenti gli OO.AA. e ragionerie centrali).
E' stata rilevata, altresì, la necessità di razionalizzare alcune procedure relative alle suddette attività, anche alla luce di alcune perplessità rassegnate alla scrivente in merito alle richiamate disposizioni.
Con l'occasione, infine, si ritiene opportuno anche ricordare alcune direttive in merito alla corretta ed uniforme applicazione delle norme in questione.
1)  Certificazioni
Il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni prevede che: "Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino, altresì, che la documentazione relativa è in loro possesso.".
A tal proposito, nel ribadire alcune delle direttive già diramate con la circolare n. 8 del 5 luglio 2002, si ritiene opportuno diramare ulteriori istruzioni operative.
I funzionari delegati hanno l'obbligo di predisporre, in triplice copia, i rendiconti delle somme ad essi accreditati (modello 44 S.C.), di unirvi la documentazione giustificativa delle spese effettuate e di conservarli con debito di custodia. Sui documenti giustificativi della spesa (fatture, ricevute, etc.) i funzionari delegati dovranno sempre riportare numero, data e capitolo dell'O.A. su cui grava la spesa.
Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio i funzionari delegati, ai sensi del comma 8 sopra riportato, inviano all'amministrazione che ha disposto l'accreditamento la certificazione utilizzando il modulo allegato alla circolare n. 8/2002, in duplice copia.
Nei confronti dei funzionari delegati che entro il termine fissato di 60 giorni non presentino le certificazioni o non forniscano esaurienti riscontri ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'Amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni (comma 9 dell'art. 13 della legge regionale n. 47/77).
Le amministrazioni attive, al completamento dei necessari riscontri, trasmetteranno alle rispettive ragionerie centrali una copia delle certificazioni entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.
Le ragionerie centrali provvederanno a registrare tempestivamente al sistema informativo le certificazioni pervenute ed avranno cura di segnalare, entro il termine inderogabile del 30 giugno di ogni anno, all'amministrazione attiva la mancata presentazione delle certificazioni anche ai fini dell'applicazione di sanzioni pecuniarie ai funzionari delegati che non abbiano osservato i termini stabiliti.
2)  Controllo sui rendiconti
Il comma 11 dell'art. 13 della legge regionale n. 47/77, aggiunto con il comma 3 dell'art. 80 della legge regionale n. 2/2002 ed integrato dal comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 17/2004, dispone che: "L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare a campione il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, secondo criteri determinati dal decreto stesso. I funzionari delegati trasmettono all'amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento i rendiconti individuati ai sensi del presente comma per il preventivo riscontro previsto dal comma 2 dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.".
Il riscontro amministrativo contabile sui rendiconti dei funzionari delegati viene esercitato a campione. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può programmare, con decreto motivato indicando i criteri adottati, per ciascuna amministrazione, i capitoli di spesa da assoggettare al controllo delle competenti ragionerie. Con il decreto che individua i capitoli da sottoporre al controllo l'Assessore per il bilancio ha previsto, in alcuni casi, che le ragionerie centrali definiscano ulteriormente il campione dei rendiconti da verificare.
Le ragionerie centrali comunicano alle amministrazioni regionali i programmi di controllo e i rendiconti da verificare.
Le Amministrazioni regionali richiedono ai funzionari delegati i rendiconti compresi nel programma di controllo.
I funzionari delegati trasmettono quindi all'Amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento i rendiconti richiesti (modello 44 S.C.) in triplice copia, unitamente alla relativa documentazione, entro 20 giorni dalla data in cui hanno ricevuto la richiesta stessa.
Contestualmente alla trasmissione dei modelli 44 S.C., i funzionari delegati inviano il modello 64 S.C. - R.S. (ex mod. A - C.G.) alla ragioneria centrale competente, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454. Si precisa che il suddetto mod. 64 S.C. - R.S. non va trasmesso alla scrivente ragioneria generale della Regione - servizio vigilanza.
L'amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento procede ad effettuare il preventivo riscontro previsto dal comma 2 dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successivamente trasmette il rendiconto alla ragioneria centrale competente, salvo che formuli rilievi: in tal caso tratterrà il rendiconto con tutta la documentazione giustificativa in attesa dei riscontri.
Le ragionerie centrali, a conclusione della revisione di propria competenza, restituiscono ai funzionari delegati i rendiconti insieme alla documentazione giustificativa allegata, muniti del visto di riscontro contabile; trasmettono alle amministrazioni attive la seconda copia del modello 44 S.C. munita del visto di riscontro contabile e trattengono il terzo esemplare.
Qualora il funzionario delegato non presenti il rendiconto entro 60 giorni e nei casi in cui, avendo le amministrazioni centrali o le ragionerie centrali riscontrato irregolarità, questi non fornisca esaurienti risposte entro lo stesso termine, l'amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento irroga la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 337 del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924.
Solo in caso di inerzia di quest'ultima, la sanzione sarà applicata dall'Assessorato del bilancio e delle finanze su apposita segnalazione della ragioneria centrale, corredata di una relazione finalizzata alla corretta quantificazione dell'importo della sanzione da applicare.
Si ricorda che i rendiconti possono anche essere assoggettati al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti ai sensi della legge 14 maggio 1994, n. 20.
3)  Modalità e termini di conservazione dei rendiconti
I rendiconti sono conservati, con debito di custodia, unitamente alla relativa documentazione originale di spesa, a cura dei funzionari delegati, che li racchiudono in plichi sigillati alla presenza del capo dell'ufficio cui appartengono o di un delegato dello stesso. Tali operazioni devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto da entrambi gli intervenuti. In occasione di qualsiasi successiva eventuale apertura dei plichi è necessario redigere ulteriore apposito verbale, nonché provvedere alla successiva immediata chiusura nei modi precedentemente descritti.
I rendiconti inseriti nei programmi di controllo previsti dal comma 11 dell'art. 13 della legge regionale n. 47/77 vanno trasmessi a richiesta dell'Amministrazione che ha emesso gli OO.AA; quando al funzionario delegato viene restituito il rendiconto vistato per gli avvenuti riscontri, questi provvede nuovamente alla conservazione con le medesime modalità.
Nei casi di cessazione per qualsiasi ragione del funzionario delegato dall'ufficio presso cui vengono custoditi i rendiconti, questi effettua formali consegne al titolare dell'ufficio o a un suo delegato.
Tutti i rendiconti di spesa, indipendentemente dall'avvenuto controllo da parte delle competenti ragionerie centrali o della Corte dei conti, devono essere conservati per un periodo non inferiore a 10 anni, decorrenti dalla data di trasmissione delle certificazioni.
Trascorso il termine di cui sopra, i funzionari delegati o il titolare dell'ufficio (o il delegato di questi) possono procedere allo scarto di archivio dei rendiconti giacenti presso di loro per debito di custodia, secondo le norme vigenti.
4)  Situazioni semestrali dei riscontri sui rendiconti - legge 28 novembre 2005, n. 246
Si comunica che la legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2005, n. 280, recante "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", con l'art. 20, comma 3, dispone l'abrogazione dell'art. 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, che imponeva ai capi degli uffici amministrativi e di ragioneria l'obbligo della compilazione delle situazioni semestrali concernenti l'attività di riscontro consuntivo sui rendiconti. Tale obbligo cessa, quindi, a far data dall'entrata in vigore della citata legge, anche in ambito regionale.
Per tutto quanto non indicato nella presente, si rimanda alle precedenti circolari emanate sulla materia e, a tale scopo, si elencano di seguito quelle principali:
-  Circolare n. 8 del 5 luglio 2002 dell'Assessore per il bilancio e le finanze - legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 80: adempimenti funzionari delegati;
-  Circolare n. 10 del 21 marzo 2003 dell'Assessore per il bilancio e le finanze - art. 80, legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e circolare dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 8 del 5 luglio 2002.
Si allegano alla presente gli schemi tipo dei moduli sottoelencati:
-  modulo di certificazione;
-  modello 44 S.C.;
-  modello 64 S.C. - R.S. ex mod. A - C.G.
Nel sottolineare la particolare importanza rivestita dagli argomenti trattati, si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad assicurare la più ampia diffusione delle direttive contenute nella presente circolare, confidando nella scrupolosa osservanza delle stesse; si invitano in particolare le ragionerie centrali a tenere le presenti direttive nella debita considerazione per gli aspetti di loro competenza.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all'indirizzo http://www.regione.sicilia.it/ bilancio.
Potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati "FONS".
Il ragionere generale della ragioneria generale della Regione: EMANUELE


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(2006.27.2094)017


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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