REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 AGOSTO 2006 - N. 40
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 24 luglio 2006.
Autorizzazione alla consultazione referendaria per l'erezione a comune autonomo del quartiere Belvedere del comune di Siracusa.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente in sostituzione del certificato elettorale;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, così come modificata dall'art. 102 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali" ed, in particolare, le disposizioni dettate in materia di variazioni territoriali dei comuni per le quali è, altresì, prevista la preventiva consultazione referendaria delle popolazioni interessate;
Visto il regolamento per la disciplina della consultazione referendaria di che trattasi, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 6 giugno 2003;
Visti i dati risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione, pubblicati nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003;
Vista la nota prot. n. 2248 del 6 giugno 2006, a firma del dirigente del servizio 8° di questo Assessorato, con la quale si comunica l'esito positivo dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 30/2000 e dell'art. 2 del D.P.Reg. n. 8/2003, sul progetto di variazione territoriale per l'erezione a comune autonomo del quartiere Belvedere, trasmesso dal comune di Siracusa con nota n. 3552 del 14 settembre 2005 ed in ordine al quale il predetto comune si è pronunciato negativamente con delibera di consiglio comunale n. 223 del 28 luglio 2005;
Considerato che dalla predetta nota servizio 8° prot. n. 2248/2006 emerge che la consultazione referendaria va limitata, ricorrendo i presupposti di cui ai commi 5 e 7 bis dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2000, agli elettori residenti nel territorio interessato allo scorporo;
Considerato che per l'indizione della consultazione referendaria da parte del comune di Siracusa, tenuto in quella sede a specificare che il territorio oggetto della variazione territoriale è quello i cui confini risultano segnati nel progetto pubblicato all'albo pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 30/2000, occorre l'autorizzazione di questo Assessorato;
Atteso che, così come risulta dalle conclusioni dell'istruttoria compiuta dal servizio 8° di questo Assessorato, sussistono le condizioni per procedere all'emanazione del decreto di autorizzazione alla consultazione referendaria;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, la consultazione referendaria per la variazione territoriale del comune di Siracusa di cui in premessa.

Art. 2

La consultazione referendaria, da espletare nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 8, sarà indetta dal sindaco del comune di Siracusa e riguarderà, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7 bis, della legge regionale n. 30/2000, gli elettori residenti nel territorio interessato allo scorporo.

Art. 3

La scheda di votazione da utilizzare per la consultazione, di colore verde, deve avere le caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.Reg. n. 8/2003 e riportare il seguente quesito: "Volete che il quartiere di Belvedere del comune di Siracusa sia eretto in comune autonomo con la denominazione di Belvedere?".

Art. 4

Per l'espletamento delle operazioni di voto è autorizzato l'uso dei bolli previsti dall'art. 16, ultimo comma, del testo unico approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 luglio 2006.
  COLIANNI 

(2006.30.2340)
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050*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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