REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 AGOSTO 2006 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 24 luglio 2006.
Autorizzazione alla consultazione referendaria per la variazione territoriale riguardante l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione del comune di Piazza Armerina al comune di Mirabella Imbaccari.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente in sostituzione del certificato elettorale;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali", così come modificata dall'art. 102 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed, in particolare, le disposizioni dettate in materia di variazioni territoriali dei comuni per le quali è, altresì, prevista la preventiva consultazione referendaria delle popolazioni interessate;
Visto il regolamento che disciplina la predetta consultazione referendaria, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 6 giugno 2003;
Vista la nota prot. n. 2250 del 6 giugno 2006, a firma del dirigente del servizio 8° di questo Assessorato, con la quale si comunica l'esito positivo dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 2 del D.P.Reg. n. 8/2003 sul progetto di variazione territoriale riguardante l'acquisizione, da parte del comune di Mirabella Imbaccari, di una porzione di territorio e di popolazione facenti parte del comune di Piazza Armerina, ed, in particolare, si attesta:
-  che la documentazione presentata è esaustiva rispetto agli adempimenti indicati nell'art. 10 della legge regionale n. 30/2000;
-  che può procedersi all'emissione del decreto assessoriale di autorizzazione della consultazione referendaria, la quale dovrà essere indetta dal comune di Piazza Armerina che, con delibera di consiglio comunale n. 97 del 13 settembre 2005, si è pronunciato negativamente sul progetto di variazione territoriale;
Considerato, altresì, che dalla predetta nota servizio 8° prot. n. 2250/2006 emerge che la consultazione referendaria, ricorrendo la circostanza individuata al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2000, riguarda la totalità degli elettori del comune di Piazza Armerina, così come peraltro richiesto dal comune stesso con nota prot. n. 4503 del 5 agosto 2005, nella quale si evidenzia che la "contrada Gatta", oggetto del progetto di variazione, riveste un interesse storico altamente qualificato;
Considerato che per l'indizione della consultazione referendaria da parte del comune di Piazza Armerina, tenuto in quella sede a specificare che le porzioni di territorio oggetto della variazione territoriale sono quelle indicate nel progetto pubblicato all'albo pretorio di entrambi i comuni ai sensi del citato art. 10, comma 2, della legge regionale n. 30/2000, occorre l'autorizzazione di questo Assessorato;
Atteso che, così come risulta dalle conclusioni dell'istruttoria compiuta dal servizio 8° di questo Assessorato, sussistono le condizioni per procedere all'emanazione del decreto di autorizzazione alla consultazione referendaria;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, la consultazione referendaria per la variazione territoriale riguardante l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione del comune di Piazza Armerina al comune di Mirabella Imbaccari.

Art. 2

La consultazione referendaria, da espletare nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 8, sarà indetta dal sindaco del comune di Piazza Armerina e riguarderà, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 30/2000, la totalità degli elettori residenti nel comune stesso.

Art. 3

La scheda di votazione da utilizzare per la consultazione, di colore verde, deve avere le caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.Reg. n. 8/2003 e riportare il seguente quesito: "Volete che la contrada Gatta si distacchi dal comune di Piazza Armerina e si aggreghi al comune di Mirabella Imbaccari secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale?".

Art. 4

Per l'espletamento delle operazioni di voto è autorizzato l'uso dei bolli previsti dall'art. 16, ultimo comma, del testo unico approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3.   


Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 luglio 2006.
  COLIANNI 

(2006.30.2338)
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050*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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