REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 18 AGOSTO 2006 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Alessandria della Rocca


Lo statuto del Comune di Alessandria della Rocca è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 14 settembre 1996.
Si ripubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 32 del 17 maggio 2006.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Capo I
La comunità, l'autogoverno, lo statuto
Art. 1
La comunità

1.  Il Comune di Alessandria della Rocca è ente autonomo con proprio statuto, propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto regionale siciliano. Rappresenta la Comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed uguaglianza.
2.  Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e la solidarietà tra i cittadini, del diritto alla vita, garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, religione, nazionalità, condizione sociale, handicap, tendenze sessuali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura.
Promuove l'integrazione sociale degli emigrati e della loro cultura e diritti, assicurando loro la fruizione dei servizi sociali con i medesimi diritti e doveri dei cittadini italiani.
3.  In conformità a questi principi, il Comune attua specifiche azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono una piena, consapevole ed autonoma realizzazione di ogni individuo, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate.
4.  Il Comune opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi, favorisce la crescita della cultura antimafia, contrasta qualsiasi infiltrazione della malavita organizzata nella vita dell'ente locale.
5.  Il Comune di Alessandria della Rocca è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà e svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. Stabilisce e applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio.
6.  Il Comune di Alessandria della Rocca ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge.
7.  Il Comune riconosce come protettrice e patrona del paese la "Madonna Santissima della Rocca".
Art. 2
L'autogoverno

L'autogovemo della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare secondo i principi della Costituzione, della legge dello Stato e della legge della Regione siciliana.
Art. 3
Lo statuto

1.  Lo statuto costituisce l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalle norme di cui all'art. 1.
2.  Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e la modifica è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.  Ciascun consigliere comunale, la giunta comunale, 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono chiedere la revisione totale o parziale dello statuto mediante la presentazione di una proposta redatta in articoli.
4.  Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio non può essere rinnovata se non decorre un anno dalla deliberazione di reiezione.
5.  La deliberazione dell'abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
6.  Lo statuto promuove la partecipazione popolare, favorisce la crescita sociale e democratica, valorizza le risorse locali.
7.  La modifica dello statuto deve effettuarsi entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore di disposizioni legislative sopravvenute.
Art. 3-bis
I regolamenti

1.  I regolamenti, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono pubblicati per 15 giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
In particolare dovranno essere adottati e osservati i seguenti regolamenti:
-  il regolamento di funzionamento del consiglio comunale;
-  il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
-  il regolamento dei contratti;
-  il regolamento di contabilità;
-  il regolamento di accesso agli atti;
-  il regolamento per l'attività sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali;
-  il regolamento sull'uso dei beni comunali.
-  il regolamento sul funzionamento della giunta.
2.  Il segretario comunale riferisce al sindaco e al consiglio comunale, entro il 30 novembre di ogni anno, in ordine alla rispondenza alla vigente normativa degli strumenti regolamentari dell'ente e dello statuto.
Capo II
Il ruolo e le finalità del Comune
Art. 4
Il ruolo del Comune

Il Comune persegue le finalità stabilite dallo statuto e i principi generali sanciti dall'ordinamento. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluri comunali, al fine di migliorare l'efficienza e la efficacia dell'azione amministrativa dell'ente.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire il processo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. Si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o all'ambiente e si impegna a dare attuazione alla normativa regionale, nazionale ed europea in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti. Assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazioni ed il diritto di udienza interloquendo con l'amministrazione.
Art. 5
Finalità del Comune

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1) Obiettivi politico-sociali
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli.
Riconosce la funzione sociale educativa e formativa delle attività culturali e sportive e sostiene l'associazionismo dilettantistico.
Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile e per il recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.
Riconosce il ruolo attivo delle persone anziane nella società, favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, e favorisce centri di aggregazione per persone anziane.
Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrate e promuove, inoltre, iniziative per l'inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei, a favore dei singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
Concorre, altresì, ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente ed ai luoghi di lavoro.
Apposito regolamento disciplina l'attuazione degli interventi sociali e sanitari in favore dei portatori di handicap, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Lo stesso regolamento disciplina le modalità del coordinamento degli interventi, di cui al precedente comma, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.
2) Obiettivi politico-territoriali ed economici
Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela e la valorizzazione come obiettivo primario della propria azione amministrativa. Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio. Attraverso propri piani di sviluppo, gli strumenti urbanistici e i regolamenti, programma e promuove gli insediamenti produttivi e le infrastrutture, finalizzandole allo sviluppo economico ed occupazionale, nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali, coordinando l'integrazione fra tutti i settori economici.
3) Obiettivi politico-culturali ed educativi
Predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.
Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche, museali, archivistiche-bibliotecarie.
Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
Garantisce ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo. Valorizza l'elasticità di funzionamento, la snellezza decisionale, la possibilità di regolare e di predisporre condizioni che, in un contesto di variabili, consentono di modificare clausole contrattuali e/o convenzioni, inerenti servizi ed interventi, in relazione alla valutazione dei risultati ottenuti.
La festa della patrona di Alessandria della Rocca "La Madonna SS. della Rocca" è istituzionalizzata quale "festa comunale" ai sensi della vigente normativa regionale, anche allo scopo di fare inserire tale manifestazione nel calendario delle feste regionali. L'organizzazione della festa è demandata al "Comitato Cittadino". Il Comune riconosce il ruolo e la funzione del clero e del santuario per l'organizzazione della parte religiosa dei festeggiamenti; mentre la parte delle tradizioni popolari e delle manifestazioni culturali, sportive, ricreative, musicali e di spettacolo in genere è curata direttamente dal comitato. Il Comune, per l'alto valore religioso, morale, sociale, culturale e promo-turistico della festa, è impegnato a sostenerla con ogni mezzo finanziario, strutturale, di supporto e di collaborazione, secondo il programma annualmente predisposto dal comitato e compatibilmente con le norme di legge in vigore.
Art. 5-bis
Comune denuclearizzato

1. Nel territorio comunale non è consentito l'insediamento di centrali nucleari, depositi di ordigni bellici nucleari, stoccaggio di scorie radioattive.
Capo III
Gli elementi costitutivi
Art. 6
Natura giuridica

Il Comune è persona giuridica territoriale, i suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.
Art. 7
Territorio e sede

La sede legale del Comune è in Alessandria della Rocca presso il palazzo municipale di via Umberto ove di solito, nella sala consiliare denominata "Filippo Arcuri", si svolgono le adunanze del consiglio comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, l'organo può riunirsi in luoghi diversi, previo avviso al pubblico.
Art. 7-bis
Principi di organizzazione

1. Il Comune è al servizio del cittadino. Nella propria organizzazione attua il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale.
2. L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali, di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon adempimento ed efficienza dei servizi.
3. Il Comune riconosce il ruolo e le funzioni degli enti e delle formazioni che curano le attività sindacali, sociali, culturali, sportive e ricreative, anche come occasione di incontro e di integrazione dei cittadini e favorisce la loro partecipazione attiva all'amministrazione.
4. Il Comune persegue, altresì, l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché l'attuazione del principio della semplificazione del linguaggio dei documenti amministrativi.
Art. 8
Ambito di applicazione dell'azione amministrativa

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici, che delimitano la superficie del suo territorio.
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.
Art. 9
Stemma e gonfalone

Il Comune di Alessandria della Rocca ha un proprio gonfalone costituito da drappo in velluto di colore rosso bruno, sul quale è ricamato lo stemma del Comune così descritto: Aquila coronata portante in petto lo scudo inquartato: nel quarto superiore a destra vaiato; nel quarto superiore a sinistra tre stelle; in quello inferiore a destra una testa di leone; nel quarto inferiore a sinistra un giglio; nel centro un leone rampante. Nelle cerimonie e nelle ricorrenze pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone che deve essere portato da un dipendente in divisa appositamente individuato e scortato di vigili urbani.
Il sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione e lo stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussiste un pubblico interesse.
Nella sede municipale viene esposta oltre la bandiera italiana, europea, regionale, la bandiera della pace.
Art. 10
L'informazione

Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'infor-mazione e cura, a tale fine, l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni ed atti di particolare rilevanza comunale.
Il Comune attua forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Art. 11
Il consiglio comunale dei ragazzi

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, sulle materie previste da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.
Art. 12
Biblioteca pubblica

1. Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale:
a)  mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
b)  conservare la memoria della propria comunità.
2.  Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca ed individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria, la via attraverso la quale realizza l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
3.  Il Comune gestirà il servizio di biblioteca pubblica secondo i termini che saranno previsti dall'apposito regolamento.
Art. 13
Albo pretorio

Viene istituito nella sede municipale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione delle deliberazioni, concessioni, ordinanze, atti e manifesti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
Il messo comunale incaricato è responsabile delle affissioni.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente. Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di legge o regolamento, devono essere pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Definizione degli organi
Art. 14
Definizione degli organi

Sono organi di Governo del Comune: il consiglio comunale, la giunta, il sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio comunale è organo di indirizzo di programmazione e di controllo politico-amministrativo.
La giunta comunale è l'organo di amministrazione del Comune con competenze generali.
Il sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'ente ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale ed è responsabile dell'amministrazione.
Art. 15
Status degli amministratori

Lo status degli amministratori locali, l'obbligo di astensione dagli atti, i permessi, le aspettative, le indennità ed i gettoni sono regolati dalle leggi della Regione siciliana e sussidiariamente da quelle nazionali. L'applicazione di tale normativa consegue ope legis.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 16
Funzioni

1.  Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune.
2.  La funzione di indirizzo del consiglio si realizza con l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, con l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni.
3.  La funzione di controllo si realizza mediante:
-  le valutazioni in ordine alla relazione semestrale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta;
-  le valutazioni in ordine alla relazione annuale del sindaco sull'attività degli esperti;
-  la proposizione al sindaco di interrogazioni e mozioni;
-  l'istituzione di commissioni speciali, anche di indagine;
-  la richiesta di pareri e relazioni al revisore dei conti del comune.
3-bis. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, e i regolamenti;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni dai fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie. L'approvazione della convenzione per la gestione della tesoreria comunale;
c) i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
j)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
k)  il consiglio comunale per tramite il presidente richiede ogni semestre una relazione dettagliata sulle società partecipate a qualsiasi titolo dal Comune. La relazione va discussa dal consiglio comunale;
l)  la nomina del revisore dei conti e del difensore civico;
m)  ogni altra funzione espressamente attribuitagli dalla legge o dal presente statuto nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione.
4.  Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari sono individuate le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Il regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione.
5.  Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti del consiglio comunale possono essere incrementati o diminuiti con delibera di detto collegio.
Art. 17
Consiglio comunale aperto

1. In presenza di particolari ragioni politiche o quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il presidente, il sindaco, 1/5 dei consiglieri assegnati, 200 cittadini elettori possono richiedere la convocazione del consiglio comunale aperto, con la partecipazione anche di parlamentari e politici locali, rappresentanti di organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, nonché di rappresentanti di altre istituzioni pubbliche e/o private interessate ai temi da discutere.
2.  Il consiglio viene convocato dal presidente tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, anche in sede diversa da quella municipale.
3.  Durante le adunanze aperte non possono essere adottate deliberazioni che comportino a carico del Comune l'assunzione di impegni di spesa.
4.  Ai cittadini intervenuti è consentito prendere la parola per brevi interventi pertinenti la questione trattata. Ulteriori modalità del consiglio comunale aperto saranno dettate dal regolamento.
Art. 18
Regolamento interno

1.  Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio nel rispetto dei principi dello statuto.
Art. 19
Convocazione del consiglio e principi di funzionamento

1.  Il consiglio si riunisce secondo le modalità del presente statuto e del regolamento e viene presieduto e convocato dal presidente del consiglio comunale.
2.  La formulazione dell'ordine del giorno spetta al presidente. Nell'ordine del giorno sono iscritte, con precedenza, le proposte del sindaco e le proposte dei singoli consiglieri, secondo l'ordine di presentazione. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo altre priorità urgenti ed improrogabili.
3.  La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
Art. 20
Consiglieri

1.  I consiglieri rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2.  Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena sia stata adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  I consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
-  presentare proposte di delibere;
-  presentare atti ispettivi;
-  esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
-  intervenire nella discussione;
-  presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione, nel rispetto dei termini previsti dal regolamento di funzionamento.
4.  Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consiliari consecutive decade.
5.  La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del presidente del consiglio.
6.  Il consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni decorrenti dall'avvenuto ricevimento della contestazione. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio comunale si pronuncia con propria deliberazione. La deliberazione che dichiara la decadenza deve contenere una puntuale indicazione circa le controdeduzioni formulate dal consigliere interessato. Ai consiglieri per l'espletamento delle proprie funzioni sarà assegnato un locale idoneo nella sede del palazzo municipale.
Art. 21
Accesso dei consiglieri agli atti e alle informazioni

1.  I consiglieri hanno diritto di:
-  prendere visione dei provvedimenti, di ogni atto, documento, nota adottati dall'amministrazione comunale, dalle aziende, enti ed istituzioni da questa dipendenti o controllati;
-  avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
-  ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti;
-  ai fini del rispetto di quanto sopra previsto, le richieste dei consiglieri comunali sono, per i dipendenti dell'amministrazione comunale e degli enti di cui al 1° comma, equiparate a quelle di organo sovraordinato;
-  nell'esercizio del potere deliberativo di iniziativa, ciascun consigliere ha diritto di chiedere ed ottenere l'assistenza e la piena collaborazione di tutti gli uffici dell'amministrazione comunale.
2.  In ogni caso, previsto dalla legge, i consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.
3.  Qualora i consiglieri, nell'espletamento del loro mandato, ravvisino l'opportunità di accedere ad atti riservati, devono farne richiesta motivata al sindaco il quale ha facoltà di respingerla solo con provvedimento motivato.
Art. 22
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Entro 15 giorni dalla prima convocazione del consiglio comunale dovranno essere comunicate alla presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
2.  Il gruppo è composto da almeno 2 consiglieri.
3.  I consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
4. Entro 10 giorni dalla prima seduta del consiglio neo - eletto ciascun gruppo consiliare si riunisce per l'elezione di un capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il consigliere più anziano di età.
Art. 23
Presidente del consiglio

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Quando dovesse sussistere parità di voti tra 2 consiglieri, è eletto presidente il più anziano di età.
2.  Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente con le stesse modalità.
3.  Il presidente del consiglio comunale:
-  rappresenta il consiglio;
-  lo convoca e lo presiede;
-  predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte del sindaco nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto;
-  assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
-  riceve i pareri delle commissioni consiliari e li porta a conoscenza del consiglio;
-  apre e dirige i lavori del consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni;
-  provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
-  ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza;
-  può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine;
-  i provvedimenti indicati nei due commi precedenti, devono essere motivati e trascritti nel processo verbale;
-  ha facoltà, ravvisandone i motivi, di limitare l'accesso del pubblico;
-  autorizza le missioni dei consiglieri.
4.  Al presidente del consiglio comunale vengono assegnati locali e attrezzature idonee per il buon funzionamento dell'ufficio. Lo stesso per l'espletamento del proprio ufficio potrà avvalersi di personale dipendente appositamente destinato con specifica disposizione di servizio.
Art. 23-bis
Vice presidente del consiglio

1.  In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Art. 23-ter
Cessazione della carica del presidente e del vice presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente e il vice presidente del consiglio comunale cessano dalla carica per dimissioni e decadenza.
2.  Nel caso di cessazione contemporanea del presidente e del vice presidente assume la presidenza del consiglio comunale il consigliere più anziano per voti sino all'elezione del presidente che deve avvenire nella prima seduta utile. Le dimissioni del presidente, del vice presidente e dei consiglieri sono presentate al consiglio comunale e sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 23-quater
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio può istituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee composte da consiglieri secondo un criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi.
2.  Le commissioni esercitano funzioni consultive, mediante la formulazione di pareri non vincolanti, sugli atti di competenza del consiglio. Dal parere si prescinde qualora la commissione non si sia pronunciata entro cinque giorni dalla ricezione della proposta di deliberazione.
3.  Il regolamento può prevedere, in casi di urgenza, termini più brevi per l'esame delle proposte da parte della commissione.
4.  Il regolamento stabilisce il numero e i settori di competenza per le commissioni e ne disciplina l'attività.
5.  Alle sedute delle commissioni hanno facoltà di partecipare, se invitati, senza diritto di voto, il sindaco e gli assessori. Possono intervenire, inoltre, su invito della commissione, rappresentanti degli interessi diffusi e altri soggetti secondo le modalità indicate nel regolamento di funzionamento del consiglio.
6.  Le sedute delle commissioni sono, di norma, pubbliche.
Art. 23-quinquies
Commissioni speciali

1.  Il consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati su proposta del presidente o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può istituire al suo interno, su materie di interesse dell'ente, commissioni speciali, commissioni di indagine o di inchiesta, aventi funzioni di controllo e di garanzia.
2.  A tutela del ruolo dell'opposizione, i presidenti delle commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti tra i consiglieri di opposizione.
3.  La commissione deve concludere i propri lavori e informarne il consiglio entro il termine indicato dal consiglio con la delibera di istituzione. Laddove ne ravvisi e ne motivi l'opportunità, il consiglio può concedere una proroga di non oltre 30 giorni.
4.  Il consiglio è convocato dal presidente, mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Della avvenuta consegna è fatta relazione di notifica dal messo comunale, osservate le modalità di cui agli artt. 139 e seguenti del codice di procedura civile.
5.  Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e nei termini stabiliti dal comma precedente.
6.  Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche ventiquattro ore prima.
7.  L'elenco degli affari da trattarsi nell'adunanza del consiglio deve, a cura del segretario comunale, essere pubblicata all'albo pretorio.
8.  Le sedute dei consigli sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dai consigli stessi altrimenti stabilito.
La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
9.  L'elezione del revisore dei conti e dei componenti di ogni altro collegio in genere si effettua in seduta pubblica.
10.  I componenti del consiglio votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescriva una maggioranza speciale.
Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori, scelti dal presidente del consiglio fra i propri componenti.
E' consentito altresì, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
11.  Ciascun componente del collegio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, e di chiedere le opportune rettificazioni.
12.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è richiesto per la validità delle deliberazioni l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
13.  Non si computano nel numero legale per la validità delle adunanze i membri che, prima della votazione, si siano allontanati dalla sala dell'adunanza.
14.  Le deliberazioni che importino modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive sono nulle ove esse non facciano menzione della modificazione o della revoca.
15.  Alle adunanze assiste il segretario dell'ente, il quale redige i verbali delle deliberazioni. Nel verbale debbono essere indicati gli intervenuti ed i punti principali delle discussioni nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. I verbali sono letti nella successiva adunanza del collegio e da questo approvati. Sono firmati dal presidente del collegio stesso, dal componente anziano fra i presenti e dal segretario.
16.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio.
17.  Il regolamento disciplina, per quanto non previsto dallo statuto, il funzionamento del consiglio.
18.  La prima convocazione del consiglio comunale è disciplinata dall'art. 19 della legge regionale n. 7/92.
Capo III
Giunta comunale - Documento programmatico
Art. 24
Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza. 2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali, approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Art. 25
Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da due assessori. Uno degli assessori è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
3. Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta.
4. Con riferimento agli ambiti di amministrazione assegnati, l'assessore assume, nella propria azione, detti indirizzi e propone alla giunta i conseguenti atti di amministrazione per la relativa deliberazione o per la presentazione al consiglio.
5. L'assessore raccorda l'attività della giunta con quella di gestione amministrativa, avente come referente il funzionario responsabile del settore.
Art. 26
Nomina

1. Le nomine degli assessori avvengono nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano con il sindaco rapporti di parentela e di affinità entro il secondo grado, di affiliazione, il coniuge e gli ascendenti ed i discendenti in linea retta.
Art. 27
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno, in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano.
2.  L'ordine del giorno della giunta è comunicato per iscritto agli assessori almeno 24 ore prima della seduta.
3.  Le sedute della giunta sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4.  Alle sedute della giunta partecipano i componenti dell'organo, il segretario comunale e, se invitati, i funzionari dell'ente o altri soggetti invitati dal sindaco, senza diritto di voto.
5.  Il segretario redige i verbali delle sedute e li sottoscrive assieme al presidente e all'assessore anziano.
6.  Le convocazioni della giunta possono avvenire anche per fax, ed in qualsiasi altro modo possa essere assicurata la certezza dell'avviso in casi eccezionali e di comprovata urgenza è consentita la convocazione immediata.
7.  L'assenza ingiustificata di un assessore a tre sedute consecutive della giunta comunale impongono al sindaco di informare il consiglio comunale e di adottare gli eventuali provvedimenti di revoca.
Art. 28
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La giunta, nell'esercizio delle attribuzioni di Governo e delle funzioni organizzative:
a) approva atti d'indirizzo e di orientamento sull'attuazione degli obiettivi nei confronti degli organi burocratici dell'ente;
b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
c) approva i progetti di lavori pubblici e gli atti di programmazione e pianificazione esecutiva nei limiti della funzione di indirizzo politico-amministrativo di propria competenza;
d) fissa le aliquote, le tariffe e relative variazioni e dispone la misura di copertura del costo dei servizi a domanda individuale;
e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e le sue modifiche;
f) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari ed autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, provvedendo nel contempo alla nomina del legale dell'ente;
g) approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili non previste nel PEG o in atti di programmazione generali;
h) approva il PEG su proposta del direttore generale;
i) approva il programma triennale delle assunzioni;
j) adotta atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni, locazioni, permute immobiliari, accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali;
k) fissa l'indennità di funzione per il sindaco, il vice sindaco e gli assessori;
l) esercita ogni altra competenza attribuita dalla legge e dallo statuto, nei limiti della funzione di indirizzo politico-amministrativo ad essa ricondotta.
Art. 29
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.
Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e sugli atti di gestione di propria competenza.
Capo  IV
Il sindaco
Art.  30
Funzioni e competenze

Il sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente.
Prima di assumere le funzioni, il sindaco presta giuramento innanzi al consiglio comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica, della Regione Sicilia e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
Spetta al sindaco mantenere l'unità di indirizzo politico finalizzata alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell'ente.
Il sindaco esercita tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Spetta al sindaco svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio e della giunta.
Avverso il sindaco può essere presentata mozione di sfiducia nei termini e modi previsti dalla legge regionale a cui si rinvia per la relativa disciplina.
Il sindaco:
a)  cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli assessori, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della giunta. Il sindaco può sospendere gli atti del segretario generale di natura di indirizzo politico-amministrativo;
b)  sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, al tal fine, direttive al segretario-direttore generale;
c)  promuove gli accordi di programma sulla base delle proposte del responsabile del procedimento;
d)  cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti di comprovati requisiti morali e professionali;
e)  favorisce la promozione di contatti e di incontri che garantisca la collaborazione e la cooperazione con gli altri Comuni, le Province, la Regione, le istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il Comune ha partecipazione;
f)  dispone verifiche di indagini amministrative sull'attività del Comune;
g)  indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dallo statuto o dalla legge dopo gli atti di competenza del consiglio;
h)  esercita le funzioni a lui attribuite quale ufficiale di Governo; la rappresentanza giudiziale del Comune appartiene al sindaco. L'effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell'interesse dell'ente seguono il seguente iter fondamentale: il responsabile di settore, competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. La nomina del difensore di fiducia compete alla giunta;
i)  emette le ordinanze d'urgenza in materie di igiene, sanità e ordine pubblico riservate dalla legge alla sua competenza, emette altresì qualsiasi ordinanza a difesa dell'incolumità dei cittadini;
l)  coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Il sindaco sceglie tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco che fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età, senza riferimento alla contemporaneità delle nomine.
Il sindaco può delegare ai singoli assessori ed ai responsabili di settore l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando, all'adozione diretta dell'atto.
Il sindaco può, altresì, delegare agli assessori, ai delegati amministrativi delle frazioni e ai dipendenti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo.
Il sindaco provvede alle nomine fiduciarie le quali decadano alla cessazione del mandato, tranne la revoca anticipata;
m)  il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;
n)  egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario generale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
o)  il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività, secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
p)  nomina il segretario generale scegliendolo nell'apposito albo;
q)  conferisce e revoca al segretario generale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina di direttore;
r)  nomina i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.
Il sindaco è organo a competenza residuale generale.
Art. 31
Vice sindaco

Il vice sindaco, nominato tale dal sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
Art.  32
Mozioni di sfiducia

Il voto del consiglio comunale, contrario a una proposta del sindaco o della giunta, non ne comporta le dimissioni.
Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia sottoscritta, motivata e votata nei modi così come previsti all'art. 2 della legge regionale n. 25 del 16 dicembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo  III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti della partecipazione, iniziativa popolare, organismi della partecipazione e della consultazione
Art.  33
Istituti di partecipazione

1.  Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al governo locale e garantisce il confronto tra la comunità locale e gli organi comunali mediante:
-  la costituzione di consulte;
-  l'esercizio del diritto di udienza;
-  la presentazione di interrogazioni, petizioni e proposte;
-  la proposizione di referendum;
-  la partecipazione e la consultazione popolare.
Art. 34
Consulte

1.  Al fine di valorizzare il contributo della popolazione al governo della comunità locale, il Comune può istituire consulte tematiche.
2.  Il consiglio comunale di propria iniziativa o su proposta della giunta ne delibera, a maggioranza assoluta, l'istituzione, anche in via temporanea. La deliberazione dovrà indicare le organizzazioni di settore che ne fanno parte, le modalità di convocazione e di funzionamento e gli specifici compiti assegnati alla consulta.
3.  Il sindaco nomina i membri sulla base di terne di nominativi segnalate dalle associazioni od organizzazioni di settore iscritte all'albo.
Art. 35
Istanze

1.  I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2.  La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco o assessore delegato, dal segretario, dal dipendente responsabile, a secondo della natura politica o gestionale dell'argomento sollevato.
Art.  36
Petizioni

1.  I cittadini possono presentare petizioni per sollecitare l'intervento dei competenti organi, al fine di ottenere informazioni o chiarimenti o al fine di sollecitare provvedimenti su questioni di carattere speciale o generale che coinvolgono interessi collettivi.
2.  La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
3.  La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art.  37
Proposte

1.  I cittadini, nel numero non inferiore a 100, possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei 30 giorni successivi all'organo competente.
2.  La proposta dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e della eventuale spesa.
3.  L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta da parte del sindaco, previa acquisizione dei pareri richiesti dalla legge.
4.  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
5.  L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze e la disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi locali o tariffe, bilanci e consuntivi;
c)  espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
6.  Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici comunali competenti.
7. L'organo competente può riservarsi di sentire i proponenti dell'iniziativa.
Capo II
Referendum consultivo
Art.  38
Indizione del referendum consultivo

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i bilanci, i tributi e le tariffe o materie sottoposte a previa regolamentazione regionale o statale.
Il referendum consultivo, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, può essere richiesto da almeno 1/10 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Art. 39
Disciplina dei referendum consultivi

La richiesta di svolgimento dei referendum di cui al comma 2 del precedente art. 38, deve essere fatta da un "comitato promotore" costituito da almeno 25 iscritti nelle liste elettorali del Comune.
L'ammissibilità dei referendum, sia riguardo alla materia che alle formulazioni dei quesiti, nonché la loro indizione, sono deliberate dal consiglio comunale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della presentazione delle firme.
Per i referendum consultivi comunali trovano applicazione le norme in vigore per i referendum consultivi regionali. Con la stessa deliberazione di indizione dei referendum di cui al precedente art. 38, il consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme regionali per assicurare il loro corretto svolgimento. Sul medesimo argomento è consentita, nell'arco della legislatura, una sola tornata referendaria.
Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di accesso e di informazione
Art.  40
Diritto di accesso ai provvedimenti ed informazioni ai cittadini

Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, enti ed associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.
Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.
Art.  41
Diritto di udienza

Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici ed ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per la prospettazione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.
Il regolamento stabilirà le modalità procedurali e le relative disposizioni di carattere organizzativo.
Capo IV
Difensore civico
Art.  42
Istituzione

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico è nominato dal consiglio a scrutinio segreto ed a porte chiuse ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella dell'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio. Egli dovrà essere scelto fra gli eleggibili alla carica di consigliere comunale, che godano di moralità indiscussa, che diano la massima garanzia di imparzialità e che siano forniti di adeguata preparazione e competenza, in possesso del titolo di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente.
3.  A tal fine le candidature, con i relativi curriculum, devono essere depositati presso la segreteria almeno 30 giorni prima della seduta del consiglio convocata per l'elezione.
4.  Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga nelle prime tre votazioni la maggioranza di cui al 2° comma, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva, da convocarsi entro 30 giorni, ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio comunale.
Art.  43
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

1.  Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
a)  coloro che ricoprono le cariche e gli uffici di cui all'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b)  i titolari, gli amministratori, o chi da essi ricevono, a qualunque titolo, sovvenzioni, nonché i professionisti che intrattengono rapporti in corso con il Comune;
c)  chi abbia subito condanne per reati contro la persona, contro il patrimonio, la fede pubblica e la pubblica amministrazione;
d)  chi non sia eleggibile a consigliere comunale.
2.  L'ineleggibilità prevista dalla presente norma opera di diritto e comporta la decadenza d'ufficio, dichiarata dal consiglio comunale.
3.  Allo stesso modo l'incompatibilità per ineleggibilità sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 30 giorni.
Art.  44
Durata in carica

1.  Il difensore civico dura in carica tre anni e non può essere rieletto una sola volta.
2.  In caso di revoca o dimissioni del difensore civico, il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione entro 60 giorni.
3.  I poteri del difensore civico sono prorogati sino alla nomina del successore, comunque per un periodo non superiore a 45 giorni, salvo i casi di revoca.
Art.  45
Giuramento

1.  Prima di assumere le funzioni il difensore civico presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge".
Art.  46
Mezzi e prerogative

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e quant'altro è necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2.  Il difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3.  A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4.  Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini fissati.
5.  Acquisite tutte le informazioni utili rassegna per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha chiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sopraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
6.  L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
Art.  47
Rapporti con il consiglio

1.  Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e là dell'azione amministrativa.
2.  La relazione viene discussa dal consiglio entro 60 giorni e resa pubblica.
3.  In casi di particolare importanza o comunque meritevole di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al presidente del consiglio.
Art. 48
Revoca e trattamento economico

1.  Il difensore civico può essere revocato su proposta di 1/3 dei consiglieri comunali assegnati con delibera consiliare adottata con la maggioranza richiesta per le elezioni, quando ricorrono gravi e comprovati motivi attinenti l'adempimento delle sue funzioni.
2.  Al difensore civico spetta un'indennità pari al 25% di quella percepita dagli assessori.
Titolo  IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SERVIZI PUBBLICI
Art.  49
Forme associative e di cooperazione

Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, (artt. da 24 a 27), come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché della successiva legislazione vigente nel tempo, i seguenti strumenti:
a)  la convenzione tra Comuni e Provincia;
b)  il consorzio tra i Comuni e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
c)  l'accordo di programma.
Art.  50
Forme di gestione

Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
a)  in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Art.  51
Aziende speciali e/o società miste

Il consiglio comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire aziende speciali dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, con proprio statuto e regolamento approvati dal consiglio comunale.
Sono organi dell'azienda speciale:
a)  il presidente;
b)  il consiglio di amministrazione;
c)  il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
Il consiglio di amministrazione dell'azienda è nominato dal consiglio comunale a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei voti.
I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.
I componenti del consiglio di amministrazione del- l'azienda restano in carica fino all'insediamento dei loro successori, che deve avere luogo non oltre 10 giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive. Agli stessi spettano le indennità e i rimborsi di spesa previsti dalla legge e dallo statuto dell'azienda stessa.
La revoca e la sfiducia costruttiva del consiglio di amministrazione e dei singoli componenti è deliberata dal consiglio comunale con le procedure di cui all'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza del- l'azienda e cura i rapporti con gli organi comunali.
Il direttore viene nominato dalla giunta comunale secondo le modalità fissate dal regolamento. Alla giunta comunale spetta:
a)  esercitare, con l'assistenza del funzionario comunale preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b)  riferire annualmente al consiglio comunale con apposita relazione sui risultati della gestione. Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi dell'azienda ed esercita la vigilanza.
Lo statuto dell'azienda disciplina le modalità di controllo sugli atti dell'azienda stessa. La nomina dei revisori dei conti e del direttore è disciplinata dallo statuto dell'azienda stessa.
Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, nonché quelle del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.  52
Istituzioni

Il consiglio comunale, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione dell'istituzione viene approvato anche il relativo regolamento.
Sono organi dell'istituzione:
a)  il consiglio di amministrazione;
b)  il presidente;
c)  il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 50 e con i medesimi requisiti. Restano in carica per il periodo di vigenza del consiglio comunale che li ha nominati e comunque fino alla nomina dei successori. Il presidente rappresenta l'istituzione all'esterno ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento.
Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'istituzione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione, nonché l'entità dei trasferimenti, ed approva gli atti fondamentali definiti dal regolamento.
Alla giunta municipale spetta:
a)  esercitare, con l'assistenza del funzionario preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b)  riferire annualmente al consiglio comunale, con apposita relazione, sui risultati della gestione.
Titolo V
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art.  53
Principi generali

L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto, privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla sfera burocratica.
Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché del buon andamento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.
Art.  53-bis
Struttura dell'ente

1.  L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente è articolata in settori, servizi, uffici.
2.  Il settore rappresenta la struttura organizzativa di massima dimensione e comprende una serie di funzioni e servizi.
Il servizio è unità organizzativa interna al settore che assicura la gestione amministrativa per materia.
L'ufficio è unità organizzativa per compiti e funzioni specifici o speciali.
3.  Sono previsti i seguenti settori: settore affari generali, settore finanziario, settore urbanistico e controllo del territorio, settore affari sociali e culturali.
Art.  54
Organizzazione degli uffici e dei servizi

Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi fissa anche la dotazione organica complessiva.
I regolamenti di cui al comma 1, disciplinano anche l'attribuzione, ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario generale e i funzionari responsabili degli uffici o servizi. Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio, per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari direttivi responsabili.
I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi deve, in ogni caso, disciplinare:
a)  l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
b)  la struttura e la dotazione organica del personale;
c)  il sistema di direzione organizzativa;
d)  gli atti di competenza dei responsabili di settore;
e)  le modalità di coordinamento tra segretario generale ed il personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio;
f)  il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, gli indirizzi di gestione, i criteri e le modalità di revoca degli incarichi;
g)  esercizio del controllo interno di gestione.
Art.  55
Il segretario comunale

Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in particolare in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al segretario comunale.
Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale funzionalmente dipende, e degli indirizzi organizzativi assunti dagli organi preposti:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;
b)  coordina l'attività dei funzionari direttivi;
c)  cura l'attuazione dei provvedimenti;
d)  è responsabile dell'istruttoria delle delibere;
e)  partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curando la redazione dei relativi verbali che sottoscrive insieme al presidente del consiglio o insieme al sindaco;
f)  svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.
La funzione di direttore generale, ove nominato, è disciplinata da regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art.  56
Gruppo di coordinamento

E' istituito il "gruppo di coordinamento" composto:
a)  dal segretario comunale che lo presiede;
b)  dai responsabili degli uffici e dei servizi.
Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire:
a)  l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi;
b)  nei casi dubbi, definisce le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti.
Art.  57
I responsabili dei servizi con posizione organizzativa

I responsabili dei servizi incaricati dal sindaco di posizione organizzativa sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
A tal fine, ai responsabili dei servizi, sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo e nel regolamento degli uffici e dei servizi.
Art.  58
Collaborazioni esterne

Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari devono stabilire:
a)  la durata del rapporto che non potrà superare la durata del programma;
b)  i criteri per la determinazione del compenso;
c)  la natura privatistica del rapporto.
I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.
Vanno comunque osservati i principi legislativi vigenti al momento del conferimento dell'incarico.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Capo I
Demanio - Patrimonio finanza locale attività contrattuale
Art.  59
Finanza locale

Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art.  60
Bilancio e conto consuntivo

Il Comune delibera, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario. Le scelte del bilancio devono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione siciliana. Il bilancio e i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.
Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la giunta può deliberare il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza, ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale, necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.
Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art.  61
Inventari - Servizio di economato

Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari ed il servizio di economato.
Art.  62
Attività contrattuale

Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune provvede mediante contratti.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrattare del funzionario direttivo, secondo la rispettiva competenza.
La determinazione deve indicare:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente.
Capo II
Revisori dei conti - Controllo della gestione
Art.  63
Revisione economico-finanziaria

Il consiglio comunale elegge il revisore del conto in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
Il revisore così nominato assume le funzioni assegnategli dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Le proposte di nomina, corredate dei relativi curriculum vitae e della dichiarazione di accettazione, devono essere depositate presso la segreteria generale almeno 5 giorni prima della riunione del consiglio comunale.
Non possono essere nominati revisori dei conti:
a)  i parenti e gli affini, fino al quarto grado, dei componenti della giunta comunale, del segretario comunale, del vice segretario comunale e del responsabile dell'ufficio di ragioneria del Comune;
b)  i consiglieri provinciali e regionali;
c)  gli amministratori di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune;
d) i candidati che nelle ultime elezioni amministrative comunali non hanno conseguito la elezione.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro 30 giorni. I nuovi nominati restano in carica fino al compimento del triennio in corso.
Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del revisore e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, le modalità di presentazione al consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del collegio con gli organi elettivi e burocratici.
Art.  63-bis
Controllo interno - Principi generali

1.  I controlli interni mirano a garantire la regolarità amministrativa e contabile, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa del Comune, con l'esercizio delle funzioni di verifica prevista dalla legge e dai regolamenti.
2.  I controlli interni, ai sensi dell'art. 147 del decreto legislativo n. 267/2000, sono individuati nelle seguenti quattro tipologie:
-  controllo di regolarità amministrativa e contabile;
-  controllo di gestione;
-  valutazione e controllo strategico;
-  valutazione delle prestazioni dei dirigenti/responsabili di servizio.
3.  Il controllo di regolarità amministrativa e contabile mira a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
4.  Il controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. La giunta comunale provvede a stabilire le procedure della determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, le modalità di analisi e comparazione fra costi e la quantità e la qualità dei servizi erogati, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni.
5.  Il controllo strategico mira a garantire l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo ed a supportare l'attività di valutazione dei centri di costo e verifica della rispondenza tra gli indirizzi politico amministrativi di cui alla relazione previsionale e programmatica e le attività svolte nonché la valutazione della dirigenza e a collaborare con gli organi di governo con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
6.  Dovranno essere altresì individuati, in sede regolamentare, strumenti e metodologie per la valutazione delle prestazioni del segretario comunale e dei responsabili dei settori.
Art.  64
Controllo della gestione

1.  Il controllo di gestione, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
2.  Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica. E' controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
3.  Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.  65
Adeguamento dei regolamenti

Il regolamento interno del consiglio comunale, così come gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, sono adeguati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al presente statuto.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti, restano in vigore, in quanto compatibili con le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, come recepite dalle leggi regionali n. 10 e n. 48/91, nonché con il presente statuto, i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
Art. 66
Entrata in vigore dello statuto

1.  Il presente abroga ad ogni effetto di legge il precedente statuto.
2.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
3.  Le norme del presente statuto hanno immediata applicazione ed efficacia ad avvenuta esecutività della deliberazione e una volta entrato in vigore lo stesso.
4.  L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi diversi da quelli cui si ispira il presente statuto, abrogano automaticamente le norme in contrasto con le stesse.
5.  Dopo l'entrata in vigore, il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inviato al Ministero dell'interno ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Il sindaco provvede a dare idonea comunicazione alla cittadinanza.
(2006.28.2197)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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