REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 AGOSTO 2006 - N. 37
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO, 7 giugno 2006.
Riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari che operano nel settore dei mangimi, ai sensi del regolamento CE n. 183/2005.

L'ASSESSORE PER LA SANITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione della direttiva n. 95/69/CE, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 172, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, per l'attuazione della direttiva n. 98/92/CE che modifica la direttiva n. 95/69/CE, in materia di tariffe per il riconoscimento di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Visto il proprio decreto n. 35014 del 13 giugno 2001, con il quale sono state determinate, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 172, le spese per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari operanti, nel settore dei mangimi di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, in attuazione della direttiva n. 95/69/CE;
Visto il regolamento CE n. 183/2005, che stabilisce i requisiti per la produzione dei mangimi e che ha abrogato la direttiva n. 95/69/CE;
Vista la circolare di questo Assessorato n. 1194 del 2 maggio 2006, con la quale sono state impartite apposite direttive regionali sulle modalità di applicazione del regolamento CE n. 183/2005;
Ritenuto di dovere provvedere ad emanare un provvedimento con cui vengono impartite le modalità per il rilascio del provvedimento di riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari che operano nel settore dei mangimi, le modalità per la conferma degli stabilimenti già riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, nonché le modalità di revoca del numero di registrazione assegnato agli stabilimenti registrati ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento CE n. 183/2005, devono essere riconosciuti gli operatori del settore dei mangimi che effettuano le seguenti attività:
-  fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi cui si applica il regolamento CE n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva n. 82/471/CEE e di cui al Capo 1 dell'allegato IV al regolamento;
-  fabbricano e/o commercializzano premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al Capo 2 dell'allegato IV al regolamento;
-  fabbricano ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al Capo 3 dell'allegato IV al regolamento.

Art.  2

I titolari degli stabilimenti che intendono ottenere il riconoscimento per una delle attività di cui al precedente art. 1 devono presentare, all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, apposita istanza in bollo completa della seguente documentazione:
1)  certificato o autocertificazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato;
2)  planimetria dell'impianto, vidimata dal richiedente, in scala non inferiore a 1:1.000, completa di legenda, da cui risulti evidente la disposizione dei locali e delle attrezzature;
3)  relazione tecnica, sottoscritta dal richiedente, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali, funzionali e procedurali dell'impianto correlati alla produzione effettuata;
4)  copia del piano aziendale di controllo della qualità;
5)  dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile della produzione;
6)  dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile del controllo di qualità;
7)  marca da bollo da E 14,62 da applicarsi sul decreto di riconoscimento;
8)  ricevuta del versamento dell'importo di E 520,00, previsto dal successivo art. 3, nonché della ricevuta relativa al pagamento della tassa di concessione governativa regionale di cui al codice 0113 pari a E 129,11.
L'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, entro 60 giorni dall'acquisizione della documentazione, dovrà completare l'esame del relativo procedimento, ivi compresa la effettuazione del sopralluogo ispettivo finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti strutturali, delle attrezzature e funzionali pertinenti.
L'istanza, corredata dalla prescritta documentazione e dal prescritto verbale di ispezione verrà inviata a questo Assessorato - servizio 3° IRV, per il rilascio del provvedimento di riconoscimento con attribuzione del numero e iscrizione nell'apposito registro regionale.

Art.  3

I titolari degli stabilimenti che intendono ottenere il riconoscimento per una delle attività di cui al precedente art. 1 sono tenuti al pagamento della somma di E 520,00 quale importo per l'istruttoria per il rilascio del provvedimento di riconoscimento.
L'importo di cui al comma precedente, che non comprende, modifica o sostituisce il pagamento della tassa di concessione governativa regionale, deve essere versata sul capitolo 1922 del bilancio della Regione siciliana, per il potenziamento dell'ispettorato regionale veterinario al fine di garantire le attività relative ai Piani di controllo sull'alimentazione degli animali.
Inoltre sono tenuti al versamento all'azienda unità sanitaria locale ricadente nel territorio di competenza dell'importo previsto dal vigente tariffario per la verifica dei locali e delle attrezzature ed il rilascio del relativo parere di idoneità.

Art.  4

Gli stabilimenti riconosciuti sono iscritti nell'apposito registro istituito presso l'ispettorato regionale veterinario di questo Assessorato, agli stabilimenti riconosciuti verrà attribuito il numero di riconoscimento codificato nella forma stabilita nell'allegato V, capo II, del regolamento CE n. 183/2005 e precisamente un numero progressivo alfanumerico strutturato nel seguente modo: ? + IT + 000000 + la sigla della provincia.
Ai sensi dell'art. 19, punto 6, del regolamento CE n. 183/2005, l'elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti viene inviato con cadenza annuale al Ministero della salute per il successivo inoltro alla Commissione U.E.

Art.  5

Agli stabilimenti già riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, che hanno notificato a questo Assessorato il possesso dei prescritti requisiti e la volontà di continuare a svolgere l'attività per la quale erano riconosciuti, verranno mantenuti, con l'adozione di singoli provvedimenti ai sensi del regolamento CE n. 183/2005, gli stessi numeri in precedenza assegnati.
Con successivi provvedimenti si procederà alla revoca dei numeri di registrazione assegnati ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, per quegli stabilimenti le cui attività non necessitano del numero di registrazione.

Art.  6

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto trovano applicazione le norme di cui al regolamento CE n. 183/2005.

Art.  7

E' abrogato il proprio decreto n. 35014 del 13 giugno 2001.

Art.  8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2006.
  PISTORIO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 16 giugno 2006 al n. 130.
(2006.26.2067)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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