REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 AGOSTO 2006 - N. 37
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


039
Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino regionale di caccia - stagione venatoria 2006/2007.

Distribuzione ai comuni
I tesserini regionali di caccia vengono consegnati ai comuni dalla ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio, in base ad una precedente richiesta di fabbisogno. Gli addetti incaricati del ritiro rilasceranno ricevuta con l'indicazione del numero complessivo dei tesserini presi in consegna ed il primo e l'ultimo numero di serie degli stessi.
Unitamente ai tesserini regionali la ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale fornirà una quantità di calendari venatori 2006/2007 tascabili, pari al numero dei tesserini consegnati, aumentato del 10%. Tali calendari verranno consegnati dai comuni ai cacciatori ed a quanti altri ne facciano richiesta.
La ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale trasmetterà, inoltre, a ciascun comune della propria provincia, per l'affissione all'albo pretorio, l'elenco nominativo dei cacciatori residenti in quel comune ammessi negli AA.TT.CC. dell'Isola, con l'indicazione dell'ambito o degli ambiti di ammissione.
Consegna ai cacciatori
1.  I tesserini dovranno essere compilati e consegnati da personale avente un rapporto di dipendenza con il comune ed in locali a disposizione del comune medesimo.
Il comune rilascerà il tesserino esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune, previo accertamento della residenza.
In caso di cacciatori trasferiti da un comune ad altro comune, la residenza dovrà risultare ufficialmente in vigore al momento della consegna del tesserino per la stagione venatoria 2006/2007 ed il comune di nuova residenza dovrà segnalare l'avvenuta consegna al comune di provenienza, anche se posto fuori dalla Regione siciliana.
Gli uffici del comune riporteranno nel tesserino regionale gli AA.TT.CC. di ammissione risultanti esclusivamente dall'elenco nominativo dei cacciatori trasmesso dalla ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio, nonché gli eventuali AA.TT.CC. (nel numero massimo di quattro) scelti dal cacciatore, con l'esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica), per la caccia alla sola selvaggina migratoria, al momento del ritiro del tesserino venatorio.
2.  Gli uffici del comune dovranno:
A) Farsi esibire dall'interessato i seguenti prescritti documenti:
a)  licenza di porto d'armi per uso caccia;
b)  attestazione del versamento dei premi e connesse polizze assicurative previste dall'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 33/97. La copertura assicurativa prescritta può essere garantita anche attraverso una sola polizza e relativo premio;
c)  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa, pari a E 168,00, effettuato sul c/c postale n. 8904 intestato a "Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 - Tasse concessioni governative - Sicilia";
d) attestazione del versamento della addizionale di E 5,16, recante la causale "art. 24, legge n. 157/92". Tale addizionale deve essere versata sul medesimo c/c postale della tassa di concessione governativa di cui al precedente punto, sommando i 2 importi (punto "c" + "d") e specificandone a tergo la causale;
e) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30, legge regionale n. 33/97 ), pari a E 84,00, per il solo ambito territoriale di caccia di residenza del cacciatore, effettuato sul c/c postale n. 10575900 intestato al di Sicilia Cassiere della Regione siciliana".
La sezione del/dei suddetto/i bollettino/i di c/c postale recante la dicitura "Attestazione di versamento" dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto della consegna del tesserino. Soltanto nel caso in cui il cacciatore ha ceduto la predetta " ai competenti uffici governativi ai fini del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia, in sostituzione potrà essere accettata fotocopia del suddetto bollettino di c/c postale recante la dicitura "Ricevuta di versamento".
La validità annuale della tassa di concessione governativa regionale, nell'importo base di E 84,00, decorre dalla data di rilascio della licenza;
f) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13, legge regionale n. 7/2001), pari a E 14,28 per ogni ambito territoriale di caccia oltre quello di residenza in cui il cacciatore è stato ammesso, per un massimo di 3 ambiti. Tale è l'importo nel caso di ammissione ad un solo ambito, nel caso di ammissione a 2 ambiti l'importo è pari a E 28,56, nel caso di ammissione a 3 ambiti l'importo è pari a E 42,84;
g)  attestazione del versamento di E 5,16 ad ambito territoriale di caccia, soltanto da parte dei cacciatori che intendono esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria (fino ad un massimo di 4 ambiti).
Le tasse di cui ai punti "e", "f" e "g" possono essere pagate mediante unico versamento cumulativo, da effettuare sul predetto c/c n. 10575900, intestato al Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana, recante rispettivamente le causali: "Tassa di cc.gg. regionale E 84,00", "Tassa ammissione AA.TT.CC. E ............................", "Tassa selvaggina migratoria ambito/i scelto/i E ............................".
La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino venatorio.
Si riporta di seguito la tabella esemplificativa dei vari casi di versamenti cumulativi delle tasse indicate ai punti "e", "f" e "g":






B) Compilare, a macchina o in stampatello e con grafia chiara, i primi 3 fogli del tesserino venatorio, completandoli in ogni loro parte ed in particolare indicando la sigla dell'Ambito territoriale di caccia di residenza, e, in caso di ammissione, degli ulteriori ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore risulta ammesso, nonché degli eventuali ambiti che il cacciatore sceglie per la caccia alla sola selvaggina migratoria. Il 1° foglio deve restare incorporato nel tesserino; il 2° foglio, recante la dicitura "Parte da trasmettere alla ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio" deve essere trasmesso entro il termine appresso indicato; il 3°, recante la dicitura "Parte per il comune", deve essere conservato agli atti del comune.
C) Annullare, mediante perforazione, le caselle relative agli AA.TT.CC. di ammissione rimaste inutilizzate.
D) Riportare il numero del tesserino consegnato nella corrispondente scheda dell'apposito schedario dei tesserini venatori rilasciati.
3.  Il cacciatore che ha esibito regolare documentazione, al momento di ritirare il tesserino, deve obbligatoriamente dichiarare nell'apposito spazio:
1) di non possedere altro tesserino regionale di caccia;
2) gli ambiti territoriali di caccia, oltre quello di residenza, nei quali è stato ammesso;
3) gli ambiti territoriali di caccia che eventualmente ha scelto per la caccia alla selvaggina migratoria (fino ad un massimo di quattro).
Altri adempimenti dei comuni
I comuni devono rimettere alla ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di rispettiva competenza, non oltre la data del 10 febbraio 2007, il prescritto schedario dei tesserini rilasciati per la stagione venatoria 2006/2007 (anche su supporto informatico, in formato "excel" e completo di codice fiscale) unitamente alle sezioni o riquadri di cui è fatto cenno nel superiore paragrafo alla lettera "B".
Entro la suddetta data i comuni trasmetteranno alla ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente la richiesta di fabbisogno di tesserini per la stagione venatoria 2007/2008.
In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino regionale, il comune potrà rilasciare un nuovo tesserino recante la dicitura "Duplicato" in tutte le 3 sezioni o riquadri, avendo cura di annotare gli estremi del nuovo tesserino rilasciato sulla corrispondente scheda del citato schedario. Il tesserino deteriorato dovrà essere riconsegnato al comune che lo conserverà e lo rimetterà alla ripartizione unitamente alla sezione o riquadro del tesserino duplicato.
In caso di smarrimento, il cacciatore dovrà consegnare al comune copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. La copia della denuncia sarà trasmessa unitamente alla sezione del tesserino duplicato.
Resta di competenza del comune di residenza il controllo sulla regolare restituzione del tesserino entro il 1° aprile 2007.
Ai fini della restituzione, l'ultima pagina dei tesserini, relativa al "Riepilogo abbattimenti stagione venatoria 2006/2007" dovrà risultare debitamente compilata.
All'atto della restituzione, a cura degli uffici del comune dovrà essere compilata, a macchina o in stampatello e con grafia chiara, la pagina del tesserino all'uopo predisposta. Nella prima parte (che deve restare incorporata al tesserino) dovrà essere riportata la data di restituzione, il timbro del comune e la firma dell'addetto. Nella seconda parte dovrà essere riportato il numero del tesserino, il numero della licenza di caccia, nome, cognome, la data di restituzione, il timbro del comune e la firma dell'addetto. Quest'ultima parte dovrà essere consegnata al cacciatore quale ricevuta di avvenuta restituzione.
Nel caso di restituzione attraverso le associazioni venatorie riconosciute, queste ultime dovranno rilasciare al cacciatore apposita dichiarazione attestante l'avvenuta restituzione ai comuni entro la data stabilita.
I comuni hanno l'obbligo di inviare alla ripartizione competente entro il 16 aprile 2007 i tesserini che sono stati restituiti dai cacciatori, anche tramite le associazioni venatorie riconosciute, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura della stagione venatoria.
Si rende noto che un eventuale ritardo nella consegna alle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali comporterà l'inapplicabilità delle relative sanzioni ai cacciatori inadempienti a causa della decorrenza dei termini previsti dalla normativa vigente, con un conseguente danno erariale per l'Amministrazione regionale.
Le presenti disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2006.30.2294)
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020*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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