REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 28 LUGLIO 2006 - N. 36
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 17 luglio 2006.
Campagna vendemmiale per l'anno 2006.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (O.C.M.) del vino";
Visto l'art. 9 della sopra citata legge, che demanda alle regioni la competenza di determinare i periodi entro i quali si possono effettuare le operazioni vendemmiali;
Vista la legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni;
Visto il R.D.L. 1 luglio 1926, n. 1361, che approva il regolamento per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;
Visti gli artt. 20 e 36 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162;
Visti gli artt. 4 e 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 739;
Visto il regolamento CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, il cui art. 1 ha stabilito che la campagna vendemmiale abbia inizio l'1 agosto di ogni anno;

Decreta:


Articolo unico

La campagna vendemmiale per l'anno 2006 č determinata come segue:
-  periodo di vendemmia dall'1 agosto al 10 novembre 2006;
-  periodo di fermentazione dall'1 agosto al 30 novembre 2006;
-  detenzione vinacce: non oltre il 30° giorno dalla conclusione del periodo vendemmiale.
Per l'ottenimento di vino da tavola, le uve devono possedere una gradazione zuccherina tale da consentire la produzione di vino avente un titolo alcolometrico minimo naturale di 9% vol., ai sensi dell'all. V, lett. C, reg. n. 1493/99; le uve stesse, inoltre, devono appartenere a vigneti autorizzati o raccomandati con coltivazioni regolarmente iscritte all'anagrafe vitivinicola presso l'AGEA, come previsto dal reg. n. 3800/81 della Commissione del 16 dicembre 1981 e successive modifiche.
Gli organi preposti alla vigilanza per la repressione delle frodi sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.
I sindaci dei comuni della Regione siciliana sono incaricati di disporre la pubblicazione del presente decreto nei rispettivi albi comunali.
Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 luglio 2006.
  LA VIA 

(2006.29.2221)
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003*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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