REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 LUGLIO 2006 - N. 35
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


CIRCOLARE 3 luglio 2006, n. 11.
P.O.R. Sicilia 2000/2006. Misura 1.17. "Diversificazione della produzione energetica". Circolare applicativa del punto 11 del bando approvato con decreto n. 80 del 18 febbraio 2005.

AI SOGGETTI INSERITI NELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DECRETO N. 2575 DEL 25 NOVEMBRE 2005
ALL'IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA S.p.A.
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE, DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
ALL'UFFICIO SPECIALE PER I CONTROLLI DI II LIVELLO
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio 2006, parte I, è stato pubblicato il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale industria - Assessorato dell'industria n. 2575 del 25 novembre 2005, di approvazione della graduatoria inerente gli interventi oggetto delle agevolazioni previste dal bando, misura 1.17, approvato con decreto n. 80 del 18 febbraio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 dell'11 marzo 2005, parte I.
*  *  *

Il punto 11.1 del succitato bando testualmente recita:
"Fase 5  -  Entro i 120 giorni successivi alla notifica del provvedimento di cui alla fase 4, il soggetto proponente dovrà comunicare al soggetto concessionario ed all'Assessorato regionale dell'industria per conoscenza, a mezzo raccomandata, gli estremi dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, dell'affidamento dei lavori e relativa consegna; allo scopo di dare evidenza delle circostanze menzionate, alla comunicazione di cui sopra deve essere allegata copia del contratto d'appalto; nel caso in cui gli interventi siano eseguiti in amministrazione diretta, entro il predetto termine, dovranno essere comunicati gli estremi del provvedimento, a firma del responsabile del procedimento, di inizio dei lavori volti alla realizzazione dell'intervento, il mancato invio della comunicazione di cui sopra, comporta la decadenza del finanziamento concesso.
L'affidamento dei lavori, la relativa consegna e l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'ottenimento, da parte del soggetto proponente, di tutte le autorizzazioni, pareri, concessioni e quant'altro necessario e previsto dalle normative vigenti per la realizzazione degli impianti ed il loro esercizio a regime (cantierabilità intervento).
Le eventuali ulteriori risorse che si renderanno disponibili a seguito di possibili revoche dei decreti di concessione per l'inadempimento del termine di cui alla presente fase 5 e per ogni altra causa, saranno utilizzate scorrendo la relativa graduatoria, per la concessione del finanziamento a favore di quei soggetti, precedentemente esclusi per mancanza di fondi, che dichiarino entro 30 giorni dall'avviso di scorrimento da parte del soggetto concessionario, di essere nelle condizioni di poter fornire la comunicazione di affidamento lavori ovvero, nel caso in cui gli interventi siano eseguiti in amministrazione diretta, di inizio dei lavori volti alla realizzazione dell'intervento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso stesso.
Saranno interessati allo scorrimento della graduatoria solo i progetti i cui tempi di realizzazione indicati in sede di presentazione di istanza di contributo sono compatibili con la "data di ultimazione" di cui al successivo punto 13.2".
In relazione alla sopraesposta clausola del punto 11.1 del citato bando, si è rilevata una incongruenza tra il termine previsto per l'invio della comunicazione di inizio lavori (120 giorni successivi alla notifica del decreto di concessione provvisoria del contributo) ed il termine del procedimento amministrativo di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, che può costituire, nella fattispecie in esame, requisito indefettibile dell'immediata cantierabilità dell'intervento ai sensi del punto 11.1 del citato bando.
-  Considerato che, il successivo punto 11.2 prescrive che:
"il mancato rispetto dei suddetti termini può comportare, in relazione alle conseguenti valutazioni da parte dell'Amministrazione concedente dei gravi e giustificati motivi che l'hanno determinato nonché dell'interesse pubblico sotteso alla concessione dell'aiuto, l'esclusione del finanziamento, l'archiviazione dell'istanza e l'ulteriore scorrimento della graduatoria.
Per tali valutazioni l'Amministrazione concedente si avvale, per i relativi riscontri tecnici, del soggetto concessionario";
-  Ritenuto che, in pendenza dei suddetti termini, l'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha dettato, con decreto del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 13 gennaio 2006, "i criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole", avente incidenza sulle procedure per il rilascio di autorizzazione unica ex art. 12, decreto legislativo n. 387/2003 citato;
-  Considerato, altresì, che le associazioni esponenziali degli enti ammessi in graduatoria nonché le associazioni rappresentative delle imprese di categoria hanno rappresentato le difficoltà oggettive di applicazione dei suddetti criteri, anche in relazione alla sopravvenuta normativa nazionale nel settore, e le refluenze negative in ordine al buon esito del bando in esame, nel corso di molteplici incontri intervenuti con l'Amministrazione regionale (dipartimento programmazione; dipartimento territorio ed ambiente, dipartimento industria), quali, esemplificativamente, quelli tenutisi il 6 marzo 2006 ed il 20 aprile 2006 presso il dipartimento territorio ed ambiente;
-  Visto il decreto dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente 17 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2006, parte I, che ha modificato i criteri relativi e le modalità procedurali ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole.
Tutto ciò premesso e ritenuto;
Alla stregua del principio di conservazione degli atti e privilegiando un'interpretazione che garantisca l'utilità del bando medesimo ed il raggiungimento del suo scopo essenziale, individuato nel più celere e pieno utilizzo delle risorse comunitarie, a garanzia dell'efficienza, efficacia, economicità, speditezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), conformemente al costante indirizzo giurisprudenziale, questo dipartimento, in autotutela, ritiene di determinarsi preventivamente e generalmente al riguardo mediante l'emissione delle presenti modalità applicative dei punti 11.1 e 11.2 del bando in esame, secondo le quali l'irrogazione della sanzione della decadenza del contributo concesso potrà intervenire, qualora l'impianto ammesso a beneficio sia soggetto ad autorizzazione unica ex art. 12, decreto legislativo n. 387/2003, allorquando non venga comunicato l'affidamento dei lavori entro il termine più favorevole tra il predetto centoventesimo giorno successivo alla notifica del decreto di concessione del contributo ed il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla notifica, da parte dell'Amministrazione competente al rilascio, della predetta autorizzazione unica ex art. 12, decreto legislativo n. 387/2003.
Ciò, considerato anche che, alla stregua del principio sancito dall'art. 1362, comma 2, c.c, l'effettiva intenzione dell'amministrazione procedente, tenuto conto del suo comportamento complessivo, è quella di procedere nei benefici ex misura 1.17 in favore dei progetti già muniti del requisito di cantierabilità.
Restano confermate le procedure di irrogazione della sanzione di decadenza previste dal punto 11.2 del bando approvato con decreto n. 80/2005.
Affinché sia assicurato il perseguimento dell'interesse pubblico primario del pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie, l'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di salvaguardare eventuali iniziative relativamente alle quali si possano verificare ritardi dovuti a comprovate cause di forza maggiore.
Tuttavia, al fine di assicurare la celerità della spesa e la par condicio tra tutti i soggetti inseriti in graduatoria, l'Amministrazione responsabile di misura vigilerà circa il regolare adempimento degli obblighi a carico degli enti destinatari del contributo, anche al fine di garantire il tempestivo scorrimento previsto dal punto 11.1 del bando.
La presente circolare sarà pubblicata per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale industria: INCARDONA
(2006.27.2146)
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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