REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 LUGLIO 2006 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


ORDINANZA COMMISSARIALE 29 maggio 2006.
Integrazione dell'ordinanza commissariale 22 aprile 2005, concernente giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato dalla società Platani Energia Ambiente s.c.p.a., con sede legale in Palermo, relativo al sistema di gestione integrato per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata - Sistema Agrigento.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3334 del 23 gennaio 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
Visto l'art. 1 ter del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, come convertito, con modificazioni, con legge. 8 aprile 2003, n. 62, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
Vista la disposizione n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario delegato, ha nominato Vice Commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza n. 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;
Vista l'O.P.C.M. del 29 dicembre 2005, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciale, speciali pericolosi nel territorio della Regione siciliana fino al 31 maggio 2006;
Vista l'ordinanza n. 3508 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 Disposizioni urgenti di protezione civile pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2006, n. 87 e, in particolare, l'art. 7, in virtù del quale il Presidente della Regione siciliana Commissario delegato al fine del definitivo superamento delle situazioni di emergenza provvede, tra l'altro, al rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 18 febbraio 2005, n. 59;
Visto il "Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia", adottato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002;
Vista la nota n. 220445 del 28 maggio 2003, con la quale la Commissione europea - direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
Vista l'ordinanza commissariale n. 1260 del 30 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 dell'11 marzo 2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
Visto l'art. 17 - Disposizioni transitorie - del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento -, ai sensi del quale, i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo sono portati a termine dalla medesima autorità procedente presso i quali sono stati avviati;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale - parte IV - il quale a partire dal 29 aprile 2006, ha abrogato, tra l'altro, il decreto legislativo n. 22/97 del 5 febbraio 1997 (decreto Ronchi);
Preso atto che l'O.P.C.M. n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce al Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, la competenza di approvare i progetti ed autorizzare l'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vigenti all'epoca di emanazione della stessa O.P.C.M. e che l'art. 208 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti - parte IV - del sopra citato decreto legislativo n. 152/2006, nulla innova in ordine ai compiti e funzioni già previsti nel regime autorizzatorio di cui agli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97;
Vista l'ordinanza commissariale n. 362 del 22 aprile 2005, con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3334 del 23 gennaio 2004, è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla società Platani Energia Ambiente s.c.p.a. (di seguito denominata Platani), con sede legale in Palermo, via Messina, 22, per la realizzazione del sistema di gestione integrato "Sistema Agrigento" per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata provenienti dagli A.T.O.: AG 1, AG 2, AG 3, CL 1, CL 2, TP 2, PA 4 Sud ed è stata altresì rilasciata l'autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/99 per la realizzazione e la gestione di:
-  impianto di termovalorizzazione - comuni di Casteltermini (AG) e di Campofranco (CL) - Area ASI "Valle del Platani";
-  impianto di selezione e biostabilizzazione - comuni di Casteltermini (AG) e di Campofranco (CL) - Area ASI "Valle del Platani";
-  stazione di trasferenza di Sciacca (AG) - zona industriale;
- stazione di trasferenza di Ravanusa (AG) - zona industriale;
-  stazione di trasferenza di Castelvetrano (TP) - contrada Rampante;
-  impianto di selezione e biostabilizzazione - Comune di Favara (AG) - zona ASI di Aragona/Favara;
-  discarica per rifiuti non pericolosi (ex 1ª cat.) - comune di Aragona (AG) - contrada Serra di Palermo;
Preso atto che con la superiore ordinanza era stato stralciato il progetto della stazione di trasferenza del comune Gela prevista in contrada S. Lucia, giusta istanza di Platani prot. n. 2 del 5 giugno 2003, a fronte della disponibilità del sindaco dello stesso comune di concedere una nuova migliore localizzazione per la stazione di trasferenza nel sito di contrada Timpazzo, e ne era stata rinviata la trattazione ad una fase successiva;
Vista la nota prot. Platani/197/05/CT/gm del 15 novembre 2005, assunta al prot. n. 25636 del 17 novembre 2005, con cui Platani trasmette il nuovo progetto definitivo inerente la nuova localizzazione della stazione di trasferenza in contrada Timpazzo - Gela;
Visto il progetto definitivo allegato alla superiore nota costituito dai seguenti elaborati:
Volume 1:
-  relazione geologica;
-  relazione tecnica descrittiva;
-  corografia - stralcio catastale - stralcio piano regolatore generale;
-  rilievo topografico dell'area in esame con indicazione punti fotografici;
-  documentazione fotografica;
-  rilievo topografico con indicazione oggetto di intervento;
-  planimetria generale - pianta e coperture;
-  planimetria generale quotata;
-  layout movimentazione mezzi in entrata;
-  layout movimentazione mezzi in uscita;
-  sezioni trasversali con indicati i manufatti interni dell'area;
-  planimetria impianto idrico ed antincendio;
-  planimetria impianto fognario acque bianche ed acque nere;
-  planimetria impianto elettrico;
-  planimetrie opere d'arte e di sostegno;
-  uffici, spogliatoi e servizi igienici: planimetrie prospetti e sezioni;
-  capannone;
-  vasche di riserva idrica e antincendio: planimetria e sezioni;
-  bilico: planimetria ed esecutivi;
-  particolari costruttivi: - impianto depurazione acque nere - impianto trattamento acque di prima pioggia e di lavaggio piazzale;
-  particolari costruttivi: - pavimentazione stradale - caditoia stradale - gabbionate;
-  relazione geotecnica;
-  relazione di calcolo preliminare di verifica strutture;
-  relazione calcoli elettrici;
-  computo metrico;
-  disciplinare descrittivo;
-  relazione sismica;
-  relazione idraulica;
- corografia di supporto carta tecnica;
-  stralcio catastale con ubicazione dell'impianto;
-  estratto di mappa catastale con visure per immobili;
-  norme di attuazione;
-  sezioni trasversali per computo movimenti terra;
-  esecutivi strutturali opere di sostegno;
Studio di impatto ambientale
-  sintesi non tecnica;
-  studio di impatto ambientale;
-  planimetrie;
-  quadro di riferimento ambientale;
Vista la nota prot. Gab/2006/4078/B01 del 12 maggio 2006 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale si trasmette, ai sensi del comma 4, art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3334 del 23 gennaio 2004, il parere favorevole con prescrizioni n. 788 dell'11 maggio 2006, reso dalla commissione per la valutazione di impatto ambientale, relativo alla stazione di trasferenza di contrada Timpazzo, facente parte del sistema integrato "Agrigento", in sostituzione della stazione di trasferenza di contrada S. Lucia;
Vista la nota prot. Platani/06/0032/CT/gm del 28 aprile 2006, con la quale la Platani ha preventivamente trasmesso il progetto definitivo agli enti partecipanti alla conferenza;
Visto il verbale della conferenza del 15 maggio 2006 ed i successivi pareri pervenuti, dai quali risulta che:
-  comune di Gela: in conferenza il rappresentante del comune con delega del sindaco e del dirigente dell'Ufficio urbanistica dichiara che la localizzazione corrisponde a quella suggerita dal comune a margine dell'attuale discarica di Timpazzo ed esprime parere favorevole alla localizzazione del sito in variante al piano regolatore generale e chiede la rielaborazione delle norme di attuazione con specifiche indicazioni dei distacchi dai confini e dai fabbricati, volumi, altezze, parametri edilizi adottati, rapporto di copertura ed aree per servizi parcheggi, verde;
-  ufficio del Genio civile di Agrigento: con nota prot. n. 6542/06 del 22 maggio 2006, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, sul progetto presentato in variante allo strumento urbanistico;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 2 - sevizio igiene pubblica: il rappresentante esprime parere favorevole al progetto definitivo specificando che qualora dovesse essere utilizzata come area di sub irrigazione una superficie esterna ancorché di proprietà della stessa ditta venga vincolata a detta destinazione d'uso. Per quanto concerne il deposito del percolato si dispone che venga presentato in sede esecutiva, un elaborato completo dal quale si evinca la completa ispezionabilità della vasca. Per quanto concerne l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato con autobotti autorizzate e/o comunque con acqua potabile;
-  il comando dei Vigili del fuoco di Messina: con parere prot. n. 4914 del 15 maggio 2006, dichiara che l'attività che si intende esercitare non rientra tra quelle soggette al controllo dei VV.F., tuttavia detta delle prescrizioni da osservare sotto la diretta responsabilità del titolare-gestore dell'impianto;
-  Provincia regionale di Caltanissetta: il rappresentante esprime parere favorevole a condizione che il progetto esecutivo tenga conto che le acque di lavaggio provenienti dalla pavimentazione a quota 86,50, dalla vasca di polmonamento, dai nastri trasportatori primari e dall'eventuale nastro reversibile devono essere considerate come percolato ed avviate alla vasca di accumulo. Inoltre venga esattamente ubicata la zona di dispersione dei reflui civili. La pavimentazione interna al capannone - area di scarico deve essere realizzata con tappetino del tipo industriale. Le acque effluenti dall'impianto di depurazione devono essere riutilizzate conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06 ed in particolare secondo le prescrizioni eventualmente introdotte che dovessero essere successivamente emanate;
Considerato che con nota prot. n. 12341 del 18 maggio 2006 l'ufficio del Vice Commissario ha trasmesso il superiore verbale agli enti assenti in conferenza e che ad oggi non sono pervenuti i pareri del dipartimento urbanistica dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, dell'Ufficio speciale aree ad alto rischio di crisi ambientale e della Azienda unità sanitaria locale n. 2 SPRESAL;
Vista la certificazione di pubblicazione all'albo pretorio del comune di Gela, avvenuta dal 29 aprile 2006 al 13 maggio 2006, dell'avviso di Conferenza relativa al progetto della stazione di trasferenza di contrada Timpazzo, da realizzare in variante allo strumento, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni od opposizioni;
Visti i titoli di disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione delle opere in progetto;
Visto il decreto GAB/DEC/30/06 del 9 febbraio 2006 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale è stata rilasciata, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/88, derivanti dall'impianto di termovalorizzazione di Casteltermini/Campofranco, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissati dal decreto legislativo n. 133 dell'11 maggio 2005;
Visto il decreto GAB/DEC/28/06 del 9 febbraio 2006 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale è stata rilasciata, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/88, derivanti dall'impianto di pretrattamento di Casteltermini/Campofranco;
Visto il decreto GAB/DEC/29/06 del 9 febbraio 2006 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale è stata rilasciata, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/88 derivanti dall'impianto di pretrattamento di Aragona/Favara zona ASI;
Ritenuto di doversi determinare alla luce della conferenza svolta e dei pareri resi, da ritenersi esaustivi, ai sensi dell'art. 9 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 come modificato dall'art. 4, comma 16 dell'Ord. n. 3136/01, con il quale "Il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi art. 208 del decreto legislativo n. 152/06), in deroga al procedimento amministrativo dagli stessi disciplinato, salva la competenza attribuita ai prefetti in materia di discariche stabilendo in particolare che l'approvazione dei progetti da parte dello stesso Commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori";
Ritenuto il progetto della stazione di trasferenza di contrada Timpazzo presentato, meritevole di approvazione in quanto in linea con l'O.P.C.M. n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, con la normativa vigente e con il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia e successive, e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3334 del 23 gennaio 2004, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale ed alla definizione del procedimento autorizzatorio avviato con l'istanza della Platani del 5 giugno 2003, procedendo alla integrazione, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'ordinanza commissariale n. 362 del 22 aprile 2005, anche ai sensi delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 59/2005;
Per quanto sopra espresso;

Ordina:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3334 del 23 gennaio 2004, si esprime giudizio positivo complessivo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo integrativo del progetto approvato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 362 del 22 aprile 2005, costituito dagli elaborati citati in premessa, presentato dalla società Platani Energia Ambiente, con sede legale in via Messina, 22 - Palermo.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, è approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto in premessa citato e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione, nel conteso del "Sistema Agrigento", e pertanto l'ordinanza commissariale n. 362 del 22 aprile 2005 rilasciata alla società Platani Energia Ambiente, con sede legale via Messina, 22 - Palermo è integrata con la - stazione di trasferenza di Gela contrada Timpazzo - foglio 14, part. n. 56 q.p., per le operazioni D 13 di cui all'allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 3

La validità della presente ordinanza è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a)  la stazione consentirà il trasferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e/o di smaltimento del sistema utilizzando veicoli aventi volumetria maggiore rispetto a quelli provenienti dalla raccolta diretta dei RSU;
b)  la potenzialità dell'impianto è di 57.959 t/anno;
c)  il tempo di permanenza dei rifiuti all'interno dell'area sarà quello indispensabile al transito dei rifiuti stessi dal mezzo piccolo a quello più grande;
d)  in fase di progettazione esecutiva dovranno essere predisposte le opere di mitigazione visiva degli impianti, mediante forme architettoniche ed ingegneristiche basate su tecniche naturalistiche;
e)  per quanto attiene il posizionamento delle strutture dell'impianto all'interno dell'area si deve tenere conto delle problematiche inerenti la presenza visiva delle stesse posizionandole ad una quota di - 5 mt. circa rispetto alla S.P. 190 ed in ogni caso all'interno di un capannone tamponato esternamente e ciò in ottemperanza al punto 3 del parere della commissione V.I.A.;
f)  in fase di progettazione esecutiva si deve assicurare la mitigazione dell'impatto visivo dell'intera area mediante la realizzazione di gabbionate in pietrame calcareo e la piantumazione di essenze arboree su tutto il perimetro dell'impianto;
g)  in fase di progettazione esecutiva si dovrà adottare la completa chiusura delle aree destinate a fossa rifiuti anche mediante l'uso di strutture leggere per impedire il trasporto eolico di polveri e solidi leggeri durante le fasi di trasferimento dei rifiuti;
h)  in fase esecutiva si dovranno rispettare gli obblighi, già assolti anche per la precedente localizzazione, che derivano dalla realizzazione dell'opera al margine della area IBA esistente (IBA166 - Biviere e Piana di Gela - direttiva n. 79/409/CEE);
i)  i materiali di risulta provenienti dagli scavi, se non riutilizzati, dovranno essere avviati in discariche autorizzate o impiegati per interventi di recupero ambientale. In ogni caso è vietato abbandonare disordinatamente gli stessi onde evitare dissesti idrogeologici;
j)  la gestione della stazione di trasferenza non deve causare la propagazione di odori molesti al di fuori dei confini dell'area dell'impianto;
k)  dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire che le attività svolte nella stazione ed il traffico veicolare non arrechino disagio alla popolazione;
l)  il progetto esecutivo dovrà tenere conto che le acque di lavaggio provenienti dalla pavimentazione a quota 86,50, dalla vasca di polmonamento, dai nastri trasportatori primari e dall'eventuale nastro reversibile siano considerate come percolato ed avviate alla vasca di accumulo. Inoltre venga esattamente ubicata la zona di dispersione dei reflui civili;
m)  la pavimentazione interna al capannone - area di scarico deve essere realizzata con tappetino del tipo industriale;
n)  le acque effluenti dall'impianto di depurazione devono essere riutilizzate conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06 ed in particolare secondo le prescrizioni eventualmente introdotte che dovessero essere successivamente emanate;
o) devono essere rielaborate le norme di attuazione con specifiche indicazioni dei distacchi dai confini e dai fabbricati, volumi, altezze, parametri edilizi adottati, rapporto di copertura ed aree per servizi parcheggi, verde;
p)  qualora dovesse essere utilizzata come area di sub irrigazione una superficie esterna ancorché di proprietà della stessa ditta la stessa venga vincolata a detta destinazione d'uso.
q)  la vasca di stoccaggio del percolato dovrà essere completamente ispezionabile;
r)  l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato con autobotti autorizzate e/o comunque con acqua potabile;
s)  deve essere rispettato integralmente il decreto ministeriale 10 marzo 1996 "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza dei luoghi di lavoro";
t)  l'impianto idrico antincendio deve essere realizzato così come previsto dalle norme UNI VVF 9490 e 10779;
u)  la vasca di riserva idrica antincendio dovrà essere ad uso esclusivo dell'impianto idrico antincendio o, in alternativa, tramite un sistema di doppio pescaggio, dovrà essere costantemente assicurato un prelievo d'acqua all'interno della vasca ad uso esclusivo della rete idrica antincendio non inferiore a 15 mc;
v)  in fase di gestione dell'impianto, devono essere garantiti interventi di pulizia giornaliera ed interventi periodici di disinfestazione e derattizzazione dell'area;
w)  devono essere rispettate tutte le norme di legge previste in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro;
x)  i rifiuti ammessi in ingresso alle stazioni di trasferenza, identificati in codici CER, sono costituiti in primo luogo dai seguenti RSU conferiti dagli ATO di riferimento:
-  200301 rifiuti urbani non differenziati.
Sono ammessi, inoltre, solo nel caso in cui il trasporto di tali frazioni verso gli impianti di selezione e biostabilizzazione possa essere effettuato separatamente dal resto, i seguenti rifiuti:
-  150101 imballaggi in carta e cartone;
-  150102 imballaggi in plastica;
-  150103 imballaggi in legno;
-  150104 imballaggi metallici;
-  150105 imballaggi in materiali compositi;
-  150106 imballaggi in materiali misti;
-  150107 imballaggi in vetro;
-  150109 imballaggi in materia tessile;
-  200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
-  200201 rifiuti biodegradabili;
-  200302 rifiuti dei mercati;
-  200307 rifiuti ingombranti;
y)  per i rifiuti ingombranti è consentita, ove necessario e per comodità di trasporto, la riduzione volumetrica tramite impianto mobile, adottando tutte le precauzioni per evitare rumori e dispersione di polveri.

Art. 4

Fatte salve le integrazioni apportate con la presente ordinanza, restano invariati i contenuti dell'ordinanza commissariale n. 362 del 22 aprile 2005.

Art. 5

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e della legge n. 27/2006, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Art. 6

La presente ordinanza sarà trasmessa al comune di Gela, alla provincia di Caltanissetta, all'A.R.P.A., all'Organismo di vigilanza e controllo e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana affinché venga pubblicata per esteso.
Palermo, 29 maggio 2006.
  CUFFARO 

(2006.24.1982)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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