REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 LUGLIO 2006 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 30 giugno 2006.
Fissazione dei tempi massimi di attesa per l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera A) dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN FUNZIONE DI ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed in particolare l'art. 3, commi 10-15, nei quali si prevede la definizione da parte delle regioni dei criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende sanitarie determinano, entro 30 giorni dall'efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni e l'erogazione delle stesse;
Visto il proprio decreto 10 dicembre 1998, con il quale, nell'approvare le linee guida per la rimodulazione dell'attività specialistica ambulatoriale e di ricovero diurno a scopo diagnostico, sono stati anche fissati i criteri per la gestione delle liste di attesa precisando al contempo i tempi massimi di attesa per l'erogazione delle prestazioni;
Vista la legge n. 405 del 16 novembre 2001, di conversione del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, ed in particolare l'art. 6, che prevede la definizione dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, che definisce i livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti gli assistiti del servizio sanitario nazionale;
Considerato che il criterio dell'appropriatezza e quindi anche l'erogazione delle prestazioni entro tempi appropriati alle necessità di diagnosi e cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza;
Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano su "Modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ed indirizzi applicativi sulle liste di attesa" sancito in data 14 febbraio 2002. Repertorio atti n. 1386;
Visto il D.P.C.M. 16 aprile 2002 inerente "Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa";
Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano su "Attuazione del punto a) dell'accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ed indirizzi applicativi sulle liste di attesa" sancito in data 11 luglio 2002, repertorio atti n. 1488;
Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo 2005, (repertorio atti n. 2271), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005;
Considerato che la sopra richiamata intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, all'articolo 1 prevede che le Regioni e le Provincie autonome assolvono agli adempimenti previsti dalla normativa vigente riportati nell'allegato 1 e agli altri adempimenti previsti dalla stessa intesa tra cui è espressamente previsto il richiamo all'art. 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede iniziative in materia di liste di attesa, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento;
Considerato che la sopra richiamata intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, nell'allegato 1, comma 2, lettera h), dispone che le regioni attuino adeguate iniziative dirette a favorire lo svolgimento presso gli ospedali pubblici di accertamenti diagnostici in maniera continuativa con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei 7 giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 2002, repertorio atti n. 1387, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa;
Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 marzo 2006 (repertorio atti n. 2555) relativa al "Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale vengono fissati gli adempimenti delle regioni per garantire un approccio strategico al problema del contenimento delle liste di attesa;
Ritenuto di dovere fissare i tempi massimi di attesa per le prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere di cui alla lettera A) dell'art. 1, comma 280, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266;

Decreta:


Art. 1

In attuazione dell'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 marzo 2006 (repertorio atti n. 2555) relativa al "Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale vengono fissati gli adempimenti delle regioni per garantire un approccio strategico al problema del contenimento delle liste di attesa, nel successivo art. 2 del presente decreto, sono fissati i tempi massimi di attesa per l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera A) dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in armonia con i criteri stabiliti nell'intesa Stato-Regioni dell'11 luglio 2002 e con l'eccezione delle prestazioni ambulatoriali di radioterapia e delle prestazioni di chemioterapia in regime di ricovero a ciclo diurno per le quali con successivo atto si stabiliranno i tempi di accesso ai trattamenti dopo avere individuato criteri e priorità.

Art. 1

Fermo restando il termine massimo di 60 giorni per l'erogazione delle prestazioni non urgenti, già individuato con decreto 10 dicembre 1998, per le prestazioni ambulatoriali vengono adottate le classi di priorità A e B e dovranno essere rispettati i relativi tempi massimi di attesa indicati, per ciascuna delle menzionate classi di priorità, dall'intesa Stato-Regioni dell'11 luglio 2002, repertorio atti n. 1488.
Per le prestazioni di ricovero vengono adottate le classi di priorità A e B con le relative indicazioni e dovranno essere rispettati i relativi tempi massimi di attesa indicati, per ciascuna delle menzionate classi di priorità, dall'intesa Stato-Regioni dell'11 luglio 2002, repertorio atti n. 1488.

Art. 3

I direttori generali delle aziende sanitarie della Regione dovranno elaborare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il programma attuativo aziendale che dovrà essere trasmesso al dipartimento ispettorato regionale sanitario per la successiva validazione, in conformità a quanto stabilito dall'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 marzo 2006 (repertorio atti n. 2555).

Art. 4

I direttori generali delle aziende sanitarie della Regione sono altresì tenuti ad adottare i provvedimenti di competenza finalizzati a dare compiuta esecuzione a quanto previsto dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 nell'allegato 1, comma 2, lettera h), in materia di iniziative dirette a favorire lo svolgimento presso gli ospedali pubblici di accertamenti diagnostici in maniera continuativa con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei 7 giorni della settimana in armonia con quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 2002, repertorio atti n. 1387, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 giugno 2006.
  CUFFARO 

(2006.28.2162)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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