REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 LUGLIO 2006 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 29 maggio 2006.
Modalità di riscossione mediante ruolo delle sanzioni irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro e delle relative spese, in materia di collocamento dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge n. 68/99.

I DIRIGENTI GENERALI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, secondo cui compete ai dirigenti delle strutture di massima dimensione esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei disabili";
Vista la legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, riguardante, fra l'altro, l'istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili;
Vista la circolare assessoriale 30 marzo 2001, n. 4, concernente "Disposizioni in materia di collocamento ed inserimento lavorativo dei disabili", in attuazione della legge n. 68/99 e della legge regionale n. 24/2000 e segnatamente la parte III, tab. 11, in cui si evidenzia che il "competente dipartimento" dell'Assessorato si identifica con il dipartimento "Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale", cui pertanto si intestano i compiti inerenti la legge n. 68/99 e la legge regionale n. 24/2000, in virtù delle competenze assegnate alla stessa Agenzia, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera C, della legge regionale n. 36/90;
Considerato che la legge n. 68/99 prevede, nel caso di inottemperanza agli obblighi di assunzione dei disabili e delle categorie protette, da parte dei datori di lavoro privati, delle sanzioni amministrative pecuniarie esplicitate dall'art. 15, commi 1 e 4, e nel caso di mancato, tardivo, o errato versamento dei contributi esonerativi previsti dall'art. 5, comma 3, le sanzioni di cui all'art. 5, comma 5;
Considerato, altresì, che secondo la normativa nazionale e regionale, gli uffici competenti per l'applicazione delle sanzioni sopra specificate sono gli ispettorati provinciali del lavoro, ciascuno nel proprio ambito territoriale, dei quali si avvale l'Agenzia per la realizzazione delle entrate sul cap. 1883, capo XVIII, del bilancio della Regione siciliana, di propria competenza, avente la denominazione "sanzioni amministrative e contributi esonerativi ex legge n. 68/99", che alimenta le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di cui al capitolo di spesa 321701, capo XVIII, del bilancio della Regione siciliana;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare, l'art. 27, concernente la riscossione forzata dei tributi;
Visto il decreto n. 32/06/V del 18 maggio 2006 del dipartimento lavoro, inerente la riscossione mediante ruolo delle sanzioni irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro e delle relative spese;
Considerato necessario disporre, nel caso di esecuzione forzata delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni riguardanti l'applicazione della citata legge n. 68/99, di n. 9 codici ente, così denominati:
-  Assessorato regionale del lavoro - Agenzia regionale impiego e F.P. IPL Agrigento;
-  Assessorato regionale del lavoro - Agenzia regionale impiego e F.P. IPL Caltanissetta;
-  Assessorato regionale del lavoro - Agenzia regionale impiego e F.P. IPL Catania;
-  Assessorato regionale del lavoro - Agenzia regionale impiego e F.P. IPL Enna;
-  Assessorato regionale del lavoro - Agenzia regionale impiego e F.P. IPL Messina;
-  Assessorato regionale del lavoro - Agenzia regionale impiego e F.P. IPL Palermo;
-  Assessorato regionale del lavoro - Agenzia regionale impiego e F.P. IPL Ragusa;
-  Assessorato regionale del lavoro - Agenzia regionale impiego e F.P. IPL Siracusa;
-  Assessorato regionale del lavoro - Agenzia regionale impiego e F.P. IPL Trapani;
Considerato necessario, altresì, poter disporre di appositi codici tributo per potere identificare la sanzione amministrativa ex legge n. 68/99 e la sanzione per ritardato pagamento, ex legge n. 68/99, nonché dei codici tributo per il recupero spese di notifica e di bollo ex legge n. 689/81;
Vista la nota prot. n. 567 del 22 marzo 2006 del servizio III dell'Agenzia regionale per l'impiego, con la quale è stata chiesta al Consorzio nazionale concessionari, CNC, l'istituzione, in relazione ai capitoli di entrata del bilancio della e Regione siciliana, di codici ente e codici tributo;
Vista la nota prot. 429 del 13 aprile 2006 del Consorzio nazionale concessionari, con cui sono stati trasmessi i codici ente e i codici tributo ufficiali;
Ritenuto di dovere emanare, allo scopo di rendere omogenei i procedimenti connessi, disposizioni operative per la riscossione coattiva delle sanzioni irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro, in applicazione anche della legge n. 68/99 e della normativa regionale ad essa correlata;

Decretano:


Art. 1

Per i motivi esposti nelle premesse, che qui si intendono ripetuti e trascritti, la riscossione mediante ruolo delle sanzioni irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro, e delle relative spese, in materia di collocamento dei disabili e delle categorie protette ex legge n. 68/99, è effettuata in Sicilia con l'indicazione sulle minute dei codici riportati nelle allegate tabelle A e B, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Per quanto attiene la formazione, la consegna dei ruoli, l'elaborazione delle relative minute e le scadenze per la loro consegna, si rinvia alle disposizioni impartite con il precitato decreto n. 32/06/V del 18 maggio 2006.

Art. 3

L'eventuale richiesta di istituzione di nuovi codici tributo deve essere inoltrata al Consorzio nazionale concessionari esclusivamente per il tramite del servizio III Agenzia.

Art. 4

E' disposta la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione www.regione.sicilia.it/lavoro.
Palermo, 29 maggio 2006.
  LO NIGRO BOLOGNA 

Allegati








(2006.23.1821)
Torna al Sommariohome


091


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 70 -  35 -  81 -  71 -  51 -  72 -