REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 LUGLIO 2006 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 2006.
Calendario scolastico 2006/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Considerato che in forza dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 246/85 e dell'art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/98, nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione sono esercitate dall'Amministrazione regionale, a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lett. r) ed all'art. 17, lett. d), dello Statuto della Regione siciliana;
Ritenuto che la determinazione del calendario scolastico spetta conseguentemente, nell'ambito della Regione siciliana, all'Amministrazione regionale;
Visto il verbale della Conferenza di servizio tenutasi il 5 giugno 2006;

Decreta:


Art. 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia, per l'anno scolastico 2006/2007, le lezioni avranno inizio il 18 settembre 2006 ed avranno termine il 9 giugno 2007.

Art. 2

L'attività educativa nelle scuole dell'infanzia si svolgerà nel periodo compreso tra l'1 settembre 2006 ed il 30 giugno 2007. A decorrere dall'1 settembre 2006, il collegio degli insegnanti delle scuole dell'infanzia curerà gli adempimenti previsti dall'art. 46 del decreto legislativo n. 297/94.

Art. 3

Restano fermi il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la Festa del Santo Patrono, e la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, secondo il calendario che sarà stabilito dal Ministero dell'istruzione.
L'attività scolastica nelle scuole dell'infanzia e le lezioni nelle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado sono sospese nei seguenti periodi:
-  dal 23 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 inclusi (vacanze natalizie);
-  dal 5 aprile 2007 al 10 aprile 2007 inclusi (vacanze pasquali).

Art. 4

Nell'ambito del calendario i consigli di circolo e d'istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso. Le lezioni dovranno articolarsi in non meno di 5 giorni settimanali. Gli adattamenti, in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto dell'art. 74, 3° comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
I dirigenti scolastici, in considerazione delle date che saranno stabilite dal Ministero dell'istruzione, relativamente agli esami di Stato, avranno cura di assicurare che gli scrutini finali delle classi terminali degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado abbiano inizio in tempo utile al fine di garantirne la pubblicazione prima dell'inizio degli esami di Stato.
Gli adattamenti del calendario scolastico sono volti anche a:
a)  organizzare attività culturali e formative in collaborazione con la Regione e/o enti pubblici e privati qualificati;
b)  far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali nonché per eventi straordinari; le scuole sedi di seggio elettorale vorranno porre attenzione, nella fase di adattamento del calendario, alle presumibili giornate di chiusura degli istituti scolastici in concomitanza con le prossime tornate elettorali;
c)  celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere locale.
Il presente D.P.Reg. sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 giugno 2006.
  CUFFARO 

(2006.27.2110)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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