REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 LUGLIO 2006 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 29 maggio 2006.
Applicazione in ambito regionale, con modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
Vista la legge regionale n. 7 del 23 marzo 1971;
Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 21 del 29 dicembre 2003, art. 29, comma 5;
Vista la legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, art. 127, comma 36;
Vista la legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 ed, in particolare, l'art. 18, comma 4, che introduce per gli enti di cui all'elenco n. 1, allegato alla medesima legge n. 19/2005, l'obbligo di applicare il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
Visto il sopracitato comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2005, che prevede che il D.P.R. n. 97/2003, sia applicato in ambito regionale con le modalità e le eventuali modifiche disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Ritenuto di dovere emanare le modalità di applicazione in ambito regionale del D.P.R. n. 97/2003, con le opportune modifiche;
Considerato di dovere prevedere in ambito regionale le modifiche necessarie ad uniformare le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 97/2003, alla disciplina contabile vigente nella Regione siciliana;
Su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;

Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione

1.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti indicati nell'elenco 1, allegato alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, applicano il regolamento contabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, che emana il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 19/2005, con le modalità e le modifiche previste nel presente decreto.
Art. 2
Criteri generali

1.  Le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 97/2003, come modificate per effetto del presente decreto, contenenti riferimenti a norme statali devono intendersi riferite alle analoghe disposizioni regionali, qualora esistenti.
2.  Le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 97/2003, come modificate per effetto del presente decreto, si applicano in quanto compatibili con norme di legge regionali.
3.  I riferimenti operanti dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 97/2003, come modificate per effetto del presente decreto, nei confronti degli organi, delle istituzioni e delle autorità nazionali devono intendersi rivolti agli omologhi organi, istituzioni e autorità regionali.
4.  Le disposizioni contenute nel D.P.R. n.97/2003, come modificate per effetto del presente decreto, concernenti gli aspetti organizzativi, le funzioni, le preposizioni, le competenze e le responsabilità si applicano solo in quanto compatibili con le disposizioni regionali ed i relativi regolamenti di organizzazione degli enti vigenti.
Art.  3
Applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Il comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. n. 97/2003 è soppresso.
2.  All'art. 2 è aggiunto il seguente comma: "Ai regolamenti previsti dal presente articolo si applicano le procedure di approvazione previste dal comma 5 dell'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Con provvedimento del ragioniere generale della Regione di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa, possono essere approvati schemi-tipo di regolamenti interni, cui gli enti sono tenuti ad adeguarsi.".
Art.  4
Applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 5 del D.P.R. n. 97/2003, è sostituito con il seguente: "Le UPB sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze dell'ente, in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione.".
2.  Il secondo periodo del comma 12 dell'art. 5 del D.P.R. n. 97/2003 è soppresso.
3.  Il comma 13 dell'art. 5 del D.P.R. n. 97/2003 è così sostituito: "Gli enti destinatari di contributi regionali non vincolati, qualora questi non siano ancora stati assegnati alla data di adozione del bilancio di previsione, iscrivono lo stesso importo accertato per l'esercizio in corso ridotto del 5%.".
Art.  5
Applicazione degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Il primo alinea del comma 6 dell'art. 6 del D.P.R. n. 97/2003 è così sostituito: "La relazione previsionale e programmatica prevista dai commi 2 e 2-bis dell'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;".
2.  Al comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. n. 97/2003, le parole "La relazione programmatica, redatta ogni anno dall'organo di vertice," sono sostituite con le parole "La relazione previsionale e programmatica, redatta ogni anno dall'organo di vertice, oltre ai contenuti previsti dai commi 2 e 2-bis dell'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni,".
Art.  6
Applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Al comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. n. 97/2003 le parole "corrispondenti alle UPB di 1° livello sia di entrate che di uscite" sono soppresse.
Art.  7
Soppressione dell'art. 9 del D.P.R. n. 97/2003

1.  L'art. 9 del D.P.R. n. 97/2003 è soppresso.
Art.  8
Applicazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Alla fine del comma 5 dell'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003, sono aggiunte le parole "con le procedure di cui all'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.".
Art. 9
Applicazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Il comma 9 dell'art. 11 del D.P.R. n. 97/2003 è soppresso.
Art.  10
Applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Al comma 1 dell'art. 12 del D.P.R. n. 97/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)  la parola "(categoria)" è soppressa;
b)  le parole "sono determinate le UPB di" sono sostituite con le parole "è determinato il";
c)  le parole "delle UPB di" sono sostituite con la parola "del".
2.  Il comma 3 dell'art. 12 del D.P.R. n. 97/2003, è così sostituito:
"3.  Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:
a)  centri di responsabilità, normalmente coincidenti con il vertice burocratico;
b)  titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partire di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle entrate (per le entrate correnti: trasferimenti correnti e altre entrate correnti; per le entrate in conto capitale: entrate per alienazione di beni patrimoniali, per riscossione di crediti, per trasferimenti in conto capitale e altre entrate in conto capitale);
d)  unità previsionali di base, secondo la specifica natura dei cespiti, su cui si manifesta la volontà decisionale;
e)  capitoli, secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.".
3.  Il comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. n. 97/2003 è così sostituito:
"4.  Lo stato di previsione della spesa è articolato per:
a)  centri di responsabilità, normalmente coincidenti con il vertice burocratico;
b)  titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle spese (per le spese correnti: spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e simili, eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito, oneri comuni; per le spese in conto capitale: spese per investimenti, oneri comuni, spese per interventi in conto capitale, eventuali accantonamenti per spese future in conto capitale e ripristino investimenti);
d)  unità previsionali di base, secondo la specifica natura dei cespiti, su cui si manifesta la volontà decisionale;
e)  capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale della spesa.".
4.  Al comma 5 dell'art. 12 del D.P.R. n. 97/2003 la parola "categorie" è sostituita con l'acronimo "UPB".
5.  All'art. 12 del D.P.R. n. 97/2003 è aggiunto il seguente comma: "Le UPB sono classificate secondo le funzioni-obiettivo approvate annualmente per la Regione siciliana con la legge di bilancio ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Tale classificazione, presente solo qualora le funzioni-obiettivo dell'ente siano più di una, è riportata in un quadro contabile allegato al preventivo finanziario decisionale. Qualora alla data di adozione del bilancio dell'ente il bilancio della Regione siciliana del medesimo esercizio finanziario non fosse ancora approvato, valgono le funzioni obiettivo dell'esercizio precedente. Eventuali modifiche dell'allegato derivanti dall'approvazione successiva del bilancio regionale verranno effettuate in sede di variazioni di bilancio dell'ente.".
6.  Tutte le disposizioni del D.P.R. n. 97/2003 che riguardano o fanno riferimento alla struttura del bilancio devono intendersi modificate in ossequio alle modifiche del presente articolo e alla struttura delineata nei commi precedenti.
Art. 11
Applicazione dell'art. 15 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Al comma 3 dell'art. 15 del D.P.R. n. 97/2003 le parole "e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato" sono soppresse.
Art. 12
Applicazione degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Al comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 97/2003 le parole "con un apposito provvedimento del direttore generale" sono soppresse.
2.  Al comma 1 dell'art. 18 del D.P.R. n. 97/2003 le parole "immediatamente esecutivo" sono soppresse.
Art. 13
Applicazione dell'art. 23 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Alla fine del comma 1 dell'art. 23 del D.P.R. n. 97/2003 sono aggiunte le parole "di spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché della gestione dei residui.".
2.  Al comma 2 dell'art. 23 del D.P.R. n. 97/2003 le parole "è consentita" sono sostituite con le parole "l'amministrazione vigilante può autorizzare".
Art. 14
Applicazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 97/2003

1.  I commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 31 del D.P.R. n. 97/2003 sono soppressi.
2.  Alla fine dell'art. 31 del D.P.R. n. 97/2003 è aggiunto il seguente comma: "Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.".
Art.  15
Soppressione dell'art. 35 del D.P.R. n. 97/2003

1.  L'art. 35 del D.P.R. n. 97/2003 è soppresso.
Art.  16
Applicazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Al comma 2 dell'art. 36 del D.P.R. n. 97/2003 le parole "correlate o meno ad impegni globali di cui all'art. 31, comma 4" sono soppresse.
Art.  17
Applicazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Al comma 2 dell'art. 39 del D.P.R. n. 97/2003 le parole "in UPB di 1° livello," sono soppresse.
Art.  18
Applicazione dell'art. 45 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Il comma 3 dell'art. 45 del D.P.R. n. 97/2003 è soppresso.
2.  Al comma 4 dell'art. 45 del D.P.R. n. 97/2003 le parole "per la realizzazione delle finalità di cui alle lett. a) e b) del comma 3" sono soppresse.
Art.  19
Applicazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 97/2003

1.  All'ultimo alinea del comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. n. 97/2003 la parola "proporre" è sostituita con le parole "esprimere il giudizio professionale per".
2.  Al comma 3 dell'art. 47 del D.P.R. n. 97/2003 le parole "La proposta o meno di approvazione da parte" sono sostituite con le parole "La relazione".
Art.  20
Applicazione dell'art. 48 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Il comma 5 dell'art. 48 del D.P.R. n. 97/2003 è soppresso.
Art.  21
Applicazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Al comma 7 dell'art. 50 del D.P.R. n. 97/2003 dopo le parole "sulla tesoreria unica" sono aggiunte le parole "regionale di cui alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con quelle sulla tesoreria unica nazionale".
Art. 22
Soppressione degli artt. da 63 a 67 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Gli articoli da 63 a 67 del D.P.R. n. 97/2003 sono soppressi.
Art.  23
Applicazione dell'art. 74 del D.P.R. n. 97/2003

1.  I commi 1 e 2 dell'art. 74 del D.P.R. n. 97/2003 sono soppressi.
Art.  24
Applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Alla fine del comma 1 dell'art. 76 del D.P.R. n. 97/2003 sono aggiunte le parole "Con provvedimento del ragioniere generale della Regione di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa, possono essere approvati schemi-tipo di piani dei conti cui gli enti sono tenuti ad adeguarsi.".
Art.  25
Applicazione dell'art. 78 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Alla fine del comma 1 dell'art. 78 del D.P.R. n. 97/2003 sono aggiunte le parole "come applicabile nella Regione siciliana in virtù della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.".
Art.  26
Applicazione dell'art. 79 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Al comma 1 dell'art. 79 del D.P.R. n. 97/2003 le parole "per la cui composizione trova applicazione l'art. 13, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419," sono soppresse.
2.  Alla fine del comma 6 dell'art. 79 del D.P.R. n. 97/2003 sono aggiunte le parole "Le delibere inerenti la contrazione di mutui e partecipazioni societarie, anche ove non previsto dalle specifiche norme di settore, sono sottoposte all'approvazione dell'amministrazione vigilante.".
3.  I commi 7 e 8 dell'art. 79 del D.P.R. n. 97/2003 sono soppressi.
Art.  27
Applicazione dell'art. 81 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Al comma 1 dell'art. 81 del D.P.R. n. 97/2003 le parole "all'amministrazione vigilante e al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza" sono sostituite con le parole "a cura dell'ufficio all'uopo da questo preposto. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.".
Art.  28
Applicazione dell'art. 84 del D.P.R. n. 97/2003

1.  Al comma 1 dell'art. 84 del D.P.R. n. 97/2003 dopo le parole "30 luglio 1999, n. 286," sono aggiunte le parole "come applicabile nella Regione siciliana in virtù della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni".
Art. 29
Testo coordinato

1.  Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto il ragioniere generale della Regione predispone il testo coordinato del D.P.R. n. 97/2003 con le modifiche di cui al presente decreto, da applicarsi agli enti ricompresi nell'elenco 1 allegato alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, adeguando opportunamente gli allegati. Detto testo coordinato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana.
Art.  30
Entrata in vigore

1.  Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione con effetto dal primo gennaio 2007.
Art.  31
Pubblicazione

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana e inserito nel sito internet della Regione.
Palermo, 29 maggio 2006.
  CUFFARO 
  CINTOLA 

(2006.23.1827)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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