REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 LUGLIO 2006 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 17 maggio 2006.
Approvazione di un progetto in variante allo strumento urbanistico del comune di Piazza Armerina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 maggio 1976, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 1371/P del 25 febbraio 2004, pervenuto a questo Assessorato il 25 febbraio 2004 ed assunto al protocollo in pari data con il n. 11074, con il quale il comune di Piazza Armerina ha trasmesso a questo Assessorato gli atti e gli elaborati del P.I.P. in contrada Bellia, per l'approvazione, in variante allo strumento urbanistico vigente;
Visti gli ulteriori fogli prot. n. 19385/c del 10 febbraio 2005 e n. 19385/e del 18 marzo 2005, quest'ultimo pervenuto a questo Assessorato il 22 marzo 2005 ed assunto al protocollo generale il 25 marzo 2005 con il n. 19721, con i quali il comune di Piazza Armerina ha riscontrato la richiesta di integrazione atti formulata da questo Assessorato con la nota prot. n. 64208 del 5 ottobre 2004, relativamente alla procedura di cui all'art. 27, legge n. 865/71, art. 18 legge regionale n. 71/78, circolare A.R.T.A. n. 1/79;
Vista la delibera n. 20 del 13 marzo 2003, con la quale il consiglio comunale di Piazza Armerina ha adottato il progetto relativo al piano per gli insediamenti produttivi in contrada Bellia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 20/03;
Vista la certificazione del segretario generale del comune di Piazza Armerina, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di tre osservazioni/opposizioni avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui alla superiore certificazione nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatti dal progettista;
Vista la delibera n. 97 del 13 novembre 2003, con la quale il consiglio comunale di Piazza Armerina ha formulato le deduzioni sulle osservazioni/opposizioni prodotte;
Vista la nota prot. n. 914 del 6 marzo 2003 con la quale l'ufficio del Genio civile di Enna, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64774, ha espresso parere favorevole, a condizioni e prescrizioni sul piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 3024 del 13 settembre 2002, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 71/78, ha espresso parere favorevole sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 7026 del 28 ottobre 2005, con la quale l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna, ai fini del vincolo idrogeologico, ha espresso nulla-osta, a condizioni, sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 31 del 25 luglio 2005, con la quale l'U.O. n. 4.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano in argomento, la proposta di parere n. 5 del 6 giugno 2005, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  la prescrizione esecutiva n. 2 Area artigianale contrada "Bellia" nasce in effetti come piano particolareggiato nel caso specifico come P.I.P. e si inserisce nell'iter ordinario della pianificazione comunale, in quanto è coerente con le direttive generali, con lo schema di massima approvato con delibera commissariale n. 183/99 ed alle previsioni di zona del nuovo P.R.G. in fase di adozione;
-  il perimetro dell'area del P.I.P., oggetto di richiesta di approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente, è stata assoggettata a prescrizione esecutiva del nuovo P.R.G., riguarda un'area di circa 21,00 ettari, ricadenti a tutt'oggi in Z.T.O. "E" verde agricolo;
-  gli obiettivi proposti dall'amministrazione comunale, di consentire prima dell'adozione del nuovo P.R.G. l'approvazione della variante in argomento, sono stati posti in essere per sopperire alle carenze di aree artigianali adeguate alle numerose richieste di artigiani locali, come rappresentato dall'elenco della Confederazione nazionale dell'artigianato centro zona Piazza Armerina e dallo sportello unico delle attività produttive dello stesso comune, per alcuni vi è la richiesta di ampliare la propria attività su nuovi siti purché rispondenti ai requisiti previsti e con i servizi necessari, per altri, vi è la richiesta di aree per iniziare nuove attività imprenditoriali, utilizzando tutte le agevolazioni finanziarie che oggi la comunità europea, Stato e Regione mettono a disposizione;
-  dalla relazione tecnica si evince che, l'area era originata dal duplice obiettivo di recuperare in un disegno urbanistico compiuto alcuni insediamenti artigianali esistenti già nella zona di che trattasi, sorti in parte spontaneamente in immobili realizzati abusivamente, attualmente in parte oggetto di rilascio di concessione in sanatoria, ed in parte regolarizzati, e da quello di mettere a disposizione delle imprese, un'area sostanzialmente pianeggiante e, soprattutto, immediatamente raggiungibile dallo svincolo "Piazza Armerina Nord" della S.S. 117/bis. Tale scelta evita qualunque interferenza tra il traffico urbano e quello turistico che si concentra nei mesi primaverili ed estivi e il traffico pesante che si genera al servizio delle attività produttive;
-  dal sopralluogo effettuato dallo scrivente in data 18 maggio 2005 si è constatato che, il contesto in cui si trova l'area individuata oggetto di P.I.P. è sensibile ed estremamente interessante, il vecchio tracciato della S.S. 117/bis separa l'area dalla zona di pre-riserva della R.N.O. "Rossomanno Grottascura Bellia", ai margini dell'area si trovano i pozzi dai quali viene emunta l'acqua potabile da parte dei comuni di Caltagirone e Mazzarino, un piccolo bosco come evidenziato nello studio agro-forestale, a sud il confine dell'insediamento è segnato dal nuovo tracciato della S.S. 117/bis a scorrimento veloce su rilevato, infine l'area è costeggiata da una strada rurale che si presta per una risagomatura per essere posta al servizio degli insediamenti produttivi;
-  l'area inoltre è interessata dall'attraversamento del corso del fiume Gela come evidenziato nelle cartografie di progetto, ma che in realtà sui luoghi non si nota presenza d'acqua ed in parte nel sito della perimetrazione del P.I.P. non si evidenzia il tracciato dell'alveo dello stesso;
-  le caratteristiche geologiche del terreno per come descritto nella relazione geologica del progetto, ponendosi in condizione di sicurezza, il sito dell'attraversamento del fiume Gela è stato considerato esondabile, pertanto oggetto di intervento di rigimentazione delle acque come dettate dalle prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di Enna nel parere rilasciato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Il progetto:
-  la destinazione della Z.T.O. "D" assoggettata alla perimetrazione della prescrizione esecutiva del P.I.P. ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva di m. 200 della zona "B" della R.N.O. "Rossomanna Grottascura Bellia", in parte all'interno delle fasce di rispetto di m. 200 dai pozzi di approvvigionamento idrico, ed inoltre dalla fascia di rispetto boschiva di m. 80 da un boschetto artificiale posto ai margini della perimetrazione stessa;
-  il progetto prevede la realizzazione di cinque sottostazioni territoriali:
-  "D1" - zona per attività private o consortili di interesse collettivo (impianto di cogenerazione), con lf=0,03 mc./mq. poiché interno alla fascia di rispetto boschiva;
-  "D2" - zona per insediamenti artigianali a lotti modulari;
-  "D3" - zona per insediamenti artigianali e depositi a lotti singoli con capannoni di grande superficie;
-  "D4" - area edificata abusivamente (case bottega esistenti);
-  "D5" - area interessata da attività produttive esistenti, interna alla fascia di rispetto boschiva;
-  per quanto riguarda gli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/68 in base alla relazione tecnica di progetto, la superficie minima pari al 10% della superficie totale è abbondantemente superata dalla previsione del P.I.P. che destina oltre 57.000 mq. a verde, parcheggi e attrezzature rispetto ai circa 21.000 mq. previsti, ne consegue che parte di superficie eccedente non sono da includere nel computo degli oneri di urbanizzazione, in quanto destinate alla spina di verde e la sistemazione dell'alveo del fiume Gela;
-  all'interno della P.E. sono state previste inoltre la realizzazione dei locali da adibire a servizi d'area: sportello bancario, banca dati, bar, locali per formazione, sala internet, ambulatorio, mensa, asilo nido;
-  centrale di cogenerazione a combustibili solidi;
-  area per l'accatastamento della biomassa legnosa all'aperto;
Descrizione generale destinazione delle sottozone:
a)  zona "D1" - destinata alla realizzazione di una centrale di cogenerazione e delle aree di stoccaggio delle biomasse;
b)  zona "D2" - destinata alla localizzazione dei capannoni destinati alle attività artigianali ed è caratterizzata da una struttura a scacchiera che individua nove isolati contenenti ciascuno tre capannoni modulari, con l'eccezione dell'isolato all'estremità nord-ovest che ne contiene due e di un capannone isolato più grande, al vertice meridionale dell'area. Sulla base della tipologia di attività presenti sul territorio, in genere a conduzione familiare, con ridottissimo numero di addetti, è stata prevista l'utilizzazione di un capannone modulare di superficie di circa 556 mq. di cui 40 mq. destinati ad ufficio, realizzabile su un lotto di 1.010 mq., ciascun isolato individua un comparto minimo d'intervento, nel senso che è obbligatoria la realizzazione degli insediamenti per almeno tre capannoni affiancati alla volta, complessivamente si prevedono n. 27 capannoni (modulo base) per complessivi 14.425 mq. coperti e un volume di circa 108.000 mc., l'altezza dei capannoni è di circa ml. 7,50. E' posto l'obbligo della piantumazione lungo i confini dei lotti al fine di creare una continuità tra il verde che circonda l'insediamento, quello previsto nel P.I.P. e quello previsto lungo le strade e all'interno dei lotti;
c)  zona "D3" - in tale zona attualmente insistono in parte insediamenti produttivi agricoli, realizzati con concessione edilizia n. 30 del 21 giugno 1996 pratica n. 217/94, dalla ditta ISFA s.r.l. con finanziamento pubblico che implica il mantenimento della destinazione d'uso agricola a vivaio per un periodo quindicinale, per la quale non può essere soggetta ad esproprio per l'utilizzo di attività produttive diverse. Tale zona nel progetto di P.I.P. viene destinata alla localizzazione di sei capannoni di grande superficie, destinati alle attività artigianali più importanti o che occupano un numero di addetti e alla localizzazione di depositi per attività commerciali all'ingrosso, presentano superficie compresa tra i 1.048 mq. e i 1.860 mq. con volumi compresi tra i 7.860 mc. e i 13.950 mc. localizzati lungo la regia trazzera Madonna della Noce che costeggia il lato sud dell'area artigianale, e lungo la circonvallazione della S.S. 117/bis in modo da essere raggiungibili facilmente dai mezzi di trasporto pesante. Anche qui è previsto l'obbligo della piantumazione come al punto b);
d)  zona "D4" - individua l'area occupata dalle case-bottega esistenti realizzate abusivamente ed oggetto di richiesta di concessione in sanatoria oppure ordinanza di demolizione n. 30/99 per l'edificio nà 6 da come evidenziato nella Relazione tecnico-urbanistica, nelle quali si sono censite attività artigianali di piccola entità: (fabbri, falegnamerie, meccanici, artigiani legati all'edilizia, ecc.), per tale zona si prevede il recupero all'interno del progetto di P.I.P. attraverso il prolungamento della strada esistente, per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto boschiva, sì prevedono solo interventi manutentivi;
e)  zona "D5" - prevista l'edificabilità con indice di 0.03 mc./mq. - individua l'area occupata in parte da un edificio esistente della ditta SMEDIL SICEP S.p.A. destinato ad attività artigianale di produzione di prefabbricati in cemento e si trova all'interno della fascia di rispetto boschiva, costruito a seguito di concessione edilizia n. 200 del 17 luglio 1979, pratica n. 275/78;
Considerato che:
-  sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:
1)  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante giusta attestazione da parte del segretario generale;
2)  la verifica di compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dell'area destinata ad accogliere l'intervento in variante, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Enna, che ha reso parere favorevole a condizione e prescrizioni - prot. n. 914 del 6 marzo 2003;
3)  la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, nel merito della variante in questione, per quanto di competenza, ha reso parere favorevole ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 490/99, nonché ai sensi dell'art. 10, comma 11, della legge regionale n. 16/96;
4)  la variante in relazione alle finalità indicate nell'intervento progettuale non incide sui criteri informatori dello strumento urbanistico vigente, ed anticipa le previsioni del P.R.G. in itinere;
Ritenuto che:
-  debbano essere disattese in mancanza di uno studio specifico per la tutela dello stato delle risorse di aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, le previsioni della zona "D1" relativa alla localizzazione per la realizzazione di una centrale di cogenerazione a combustibile solido, e la catastazione della biomasse legnose all'aperto, e la realizzazione di aree a parcheggi e gli edifici da destinare ad attività collettive (servizi d'area) - in quanto tutte ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dai pozzi - D.P.R. n. 236/88 - art. 21 decreto legislativo n. 152/99 s.m.i.;
-  debbano essere disattese le previsioni della zona "D3" relative alla localizzazione degli edifici ricadenti in aree già vincolate per insediamenti produttivi agricoli realizzate con finanziamento pubblico che implica il mantenimento della destinazione dagricola a vivaio per un periodo quindicinale, per la quale non può essere soggetta ad esproprio per l'utilizzo di attività produttive diverse;
-  debbano essere inoltre disattese le previsioni della zona "D4" in quanto trattasi di edifici abusivi di cui si prevede il recupero urbanistico, e la zona "D5" che riguarda un'attività produttiva esistente, in ambedue i casi non vengono perseguite le finalità tipiche di P.I.P. (vedesi l'art. 18 della legge regionale n. 71/78) relativa alla necessità di individuare aree da assegnare agli aventi titolo per la realizzazione di nuovi interventi produttivi, e non già quello di "Regolarizzare" situazioni pregresse in taluni casi anche di edifici abusivamente realizzati non ancora oggetto di concessioni edilizie in sanatoria rilasciate;
Osservazioni e/o opposizioni
-  nel periodo di pubblicazione degli atti inerenti l'individuazione e adozione della variante al vigente P.R.G. in argomento, sono state presentate da cittadini n. 3 osservazioni e/o opposizioni numericamente sotto elencati:
1) ditta Vivai d'Armerina s.r.l.;
2) ditte Lo Presti Giuseppe ed altri;
3) ditta ISFA s.r.l.
Il comune di Piazza Armerina ha trasmesso al progettista le osservazioni e/o opposizioni per la visualizzazione e controdeduzioni;
-  il progettista ha visualizzato nella tav. PO1 e controdedotto le superiori osservazioni come di seguito riportate:
Controdeduzioni n. 1 e n. 3
Le osservazioni n. 1 e n. 3, pur rappresentando un interesse privato legittimo legato ad un'attività produttiva, non vengono accolte dal progettista, perché sostiene che verrebbe rimesso in discussione il principio del dimensionamento delle aree per insediamenti produttivi come richiesti dal C.N.A. e nella delibera n. 183 del 7 ottobre 1999 di approvazione dello schema di massima, tuttavia, dato che il vivaio costituisce un'attività produttiva la quale ha beneficiato di finanziamenti pubblici, il progettista ritiene che la norma approvata dal C.C. nella delibera n. 20 del 13 marzo 2003, come emendato alle N.T.A. della P.E. di seguito riportata:
-  Art. 16 - Norme transitorie.
"L'area attualmente occupata da insediamenti produttivi agricoli realizzati con finanziamento pubblico che implica il mantenimento della destinazione d'uso per un periodo di tempo prestabilito (vivaio) non può essere soggetta a esproprio per essere utilizzata ad attività produttive diverse.
La cessazione dell'attività esistente implica l'utilizzabilità dell'area come da piano.".
Possa essere condivisa, con esclusione dalla superiore norma delle aree soggette ad esproprio per la realizzazione delle opere di regimentazione del fiume Gela, per verde pubblico e spazi pedonali.
Le superiori osservazioni vengono accolte da questo Ufficio in conformità al parere del progettista e del consiglio comunale.
Controdeduzione n. 2
L'osservazione n. 2 viene respinta dal progettista nel rispetto delle condizioni e prescrizioni imposte nel parere rilasciato dal Genio civile di Enna sulle opere da realizzare per la regimentazione delle acque del fiume Gela per la tutela del territorio da possibili esondazioni.
La superiore osservazione non viene accolta da questo ufficio in conformità al parere del progettista.
Parere
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa 4.3 del servizio IV del D.R.U., è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante al P.R.G. vigente del comune di Piazza Armerina, per l'individuazione e approvazione della prescrizione esecutiva n. 2 area artigianale in contrada "Bellia", piano insediamenti produttivi, adottata con delibera consiliare n. 20 del 13 marzo 2003, con le prescrizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Enna e alle prescrizioni contenute nel sopra ritenuto, fatti salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.";
Visto il voto n. 493 dell'1 dicembre 2005, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall'U.O. 4.3/D.R.U. che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...:
Valutata la proposta di parere n. 5 del 6 giugno 2005 resa dall'U.O. 4.3 del servizio 4, è del parere di condividere integralmente la proposta di parere sopra citata in relazione alle motivazioni in essa contenuta.";
Vista la nota di questo dipartimento, prot. n. 8936 del 3 febbraio 2006, con la quale il comune di Piazza Armerina è stato invitato a formulare, ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 12 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 493 dell'1 dicembre 2005;
Vista la nota prot. n. 1791/P del 20 marzo 2006, pervenuta il 22 marzo 2006 ed acquisita in pari data al protocollo di questo Assessorato con il n. 21003, con la quale il comune di Piazza Armerina ha trasmesso la delibera del consiglio comunale n. 37 del 16 marzo 2006, di approvazioni delle controdeduzioni al parere reso dal C.R.U. con il voto n. 493 dell'1 dicembre 2005;
Vista la nota prot. n. 10 del 22 marzo 2006 dell'U.O. n. 4.3/D.R.U. di trasmissione del fascicolo, relativo al piano attuativo in argomento, per l'emissione del provvedimento autorizzativo a seguito della delibera consiliare del comune di Piazza Armerina n. 37 del 16 marzo 2006, di controdeduzioni al parere n. 493 dell'1 dicembre 2005 reso dal C.R.U.;
Visto il foglio prot. n. 6560 del 12 aprile 2006 pervenuto il 13 aprile 2006 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato il 14 aprile 2006 con il n. 27873, con il quale il segretario generale del comune di Piazza Armerina ha trasmesso l'attestazione in ordine all'adozione degli adempimenti previsti dall'art. 186 dell'O.R.E.L.;
Ritenuto di poter condividere il parere n. 493 dell'1 dicembre 2005 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 18 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 493 dell'1 dicembre 2005, nonché alle condizioni riportate nelle note degli uffici in premessa citati, è approvato il progetto relativo al piano per gli insediamenti produttivi in contrada Bellia, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Piazza Armerina, adottato con delibera consiliare n. 20 del 13 marzo 2003.

Art. 2

Le osservazioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 493 dell'1 dicembre 2005.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 5 del 6 giugno 2005 resa dall'U.O. n. 4.3/D.R.U. di questo Assessorato;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 493 dell'1 dicembre 2005;
 3)  delibera C.C. n. 20 del 13 marzo 2003;
 4)  delibera C.C. n. 97 del 13 novembre 2003;
 5)  delibera C.C. n. 37 del 13 marzo 2006;
Elaborati
 6)  relazione;
 7)  tav. C01  inquadramento - scala 1:50.000; 
 8)  tav. C02  inquadramento - scala 1:25.000; 
 9)  tav. C03 01  stralcio strumento urbanistico vigente - scala 1:10.000; 
10)  tav. C03 02  stralcio strumento urbanistico vigente - scala 1:10.000; 
11)  tav. C04  stralcio strumento urbanistico vigente - scala 1:2.000; 
12)  tav. C05  stato di fatto - scala 1:10.000; 
13)  tav. C06  stato di fatto - scala 1:2.000; 
14)  tav. P01  aree da espropriare-zonizzazione-schizzo prospettico-planivolumetrico - scala 1:2.000; 
15)  tav. P02  profili regolatori e tipologie stradali - scala 1:200; 
16)  tav. P03  progetto esecutivo: tipologia dei capannoni artigianali - scala 1:200; 
17)  tav. I01  progetto esecutivo: impianti tecnologici - scala 1:200; 

18)  norme di attuazione - relazione finanziaria - costi di urbanizzazione - particelle da espropriare;
19)  relazione urbanistica relativa alla variante al P.R.G. vigente per l'individuazione dell'area artigianale, zona nord di contrada Bellia;
20)  nota integrativa (variante al P.R.G. '87);
21)  integrazione tavola vincoli;
Studio geologico:
22)  relazione geologica;
23)  all. prove di laboratorio;
24)  tavole tematiche 1-6;
25)  tavole tematiche 7-9;
26)  carta della pericolosità geologica dopo gli interventi;
27)  profili geologici integrativi - relazione;
28)  profili geologici integrativi - tavola;
Studio agricolo-forestale:
29)  relazione illustrativa delle aree interessate da colture agricolo-forestali specializzate, da colture irrigue e dalle infrastrutture ed impianti a servizio dell'agricoltura;
30)  carta delle aree interessate da colture agricolo-forestali specializzate, da colture irrigue e dalle infrastrutture ed impianti a servizio dell'agricoltura.

Art. 4

Il comune Piazza Armerina dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano particolareggiato in argomento e dovrà curare che, in breve tempo, vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dal P.I.P. all'espropriazione per pubblica utilità possono essere emanati entro il termine di dieci anni dalla data di efficacia del piano attuativo approvato con il presente decreto.

Art. 6

Il comune di Piazza Armerina dovrà acquisire prima dell'inizio dei lavori la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., relativa alle aree dei S.l.C./Z.P.S. e trasmetterla a questa Amministrazione secondo le direttive specificate con la circolare A.R.T.A. del 23 gennaio 2004.

Art. 7

Il piano particolareggiato approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2006.
  LIBASSI 

(2006.23.1837)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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