REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 LUGLIO 2006 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 26 maggio 2006.
Standard strutturali ed organizzativi della tipologia di servizio denominata "Casa famiglia" relativa alla sezione minori dell'albo di cui all'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. 28 maggio 1987;
Visto il decreto presidenziale 29 giugno 1988, concernente la definizione degli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 1996, di "Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture;
Visto il D.P.R.S. n. 243 dell'11 novembre 2002 relativo alle "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana";
Visto il D.P.C.M. n. 308 del 21 maggio 2001, riportante "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'art. 11 della legge n. 328/2000";
Visto l'art. 3 del medesimo D.P.C.M. n. 308 del 21 maggio 2001, che individua i requisiti minimi per comunità di tipo familiare che accolgono minori, anziani e disabili e gruppi appartamento per giovani e adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile;
Vista la legge regionale n. 6 del 2003, di istituzione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;
Vista la legge regionale n. 10 del 2003, che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa fondamentale nella rete dei servizi e quale soggetto promotore nell'azione di sviluppo di servizi e interventi più flessibili e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia;
Visto il D.P.R.S. n. 282 del 28 ottobre 2005, relativo alle "Analisi, orientamenti e priorità legge n. 328/2000 triennio 2004-2006" e successive modificazioni;
Vista la legge n. 184 del 4 maggio 1983, per come modificata ed integrata dalle leggi nn. 476 del 31 dicembre 1998 e 149 del 28 marzo 2001, che ha previsto all'art. 2 il superamento del ricovero in istituto entro il 31 dicembre 2006 mediante l'affidamento del minore a una famiglia e, ove ciò non fosse possibile, ad una comunità di tipo familiare caratterizzata da organizzazione e rapporti interpersonali;
Ritenuta, pertanto, la necessità di avviare il progressivo orientamento delle tipologie d'intervento per minori previste dall'albo regionale di cui all'art. 26 della legge regionale n. 22/1986 verso gli obiettivi indicati dalla legge n. 149/2001, prevedendo, come prima forma d'intervento diretta a tale finalità, la definizione degli standard strutturali ed organizzativi della tipologia di servizio "Casa famiglia" relativa alla sezione minori dell'albo medesimo;
Ritenuto di dovere improntare gli standard suddetti ad una più articolata flessibilità delle modalità organizzative e relazionali del servizio;
Visto l'allegato A, parte integrante del presente decreto, recante l'individuazione dei predetti standard;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;

Decreta:


Art.1

Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvati gli standard strutturali ed organizzativi della tipologia di servizio denominata "Casa famiglia" relativa alla sezione minori dell'albo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 22/86, per come previsti dall'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Nell'ambito dei servizi residenziali, sezione minori, dell'albo regionale richiamato all'art. 1 è istituita l'apposita tipologia di servizio denominata "Casa famiglia".

Art. 3

Il presente decreto, compreso l'allegato A, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.
Palermo, 26 maggio 2006.
  CUFFARO 
  STANCANELLI 

Allegato A
STANDARD MINIMI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DI COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CASA FAMIGLIA PER MINORI

1. Definizione
Si tratta di struttura di accoglienza, con finalità educative e sociali, attivata da enti ammessi all'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 26 della legge regionale n. 22/86, mediante:
-  nucleo educativo;
-  nucleo familiare costituito con vincolo matrimoniale operante presso la propria abitazione.
2. Destinatari
E' destinata all'accoglienza di:
-  minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione;
-  minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia di origine.
3. Capacità ricettiva
Accoglie fino a un massimo di 6 minori ed è aperta per 365 giorni per 24 ore.
4. Requisiti strutturali
La comunità deve essere collocata in appartamenti di civile abitazione, con una superficie non inferiore a 150 mq. e non superiore a mq. 250, preferibilmente situata al piano terra e in ogni caso con adeguati spazi interni ed esterni destinati ad attività collettive e di socializzazione, nonché ubicata in centri abitati adeguatamente serviti da mezzi pubblici e da servizi scolastici in modo tale da permettere l'integrazione dei minori nel territorio e da facilitare le visite agli ospiti della struttura e gli incontri con i genitori naturali. La struttura, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, abbattimento barriere architettoniche, prevenzione, igiene e sicurezza, deve essere articolata nel modo seguente:
-  spazi personali: camere da letto a due/tre posti, con una superficie non inferiore a 20 mq. per le camere a tre posti, locale di appoggio per il personale, almeno due bagni di cui uno attrezzato per disabili. Nel caso di casa famiglia per bambini da 0 a 6 anni deve essere prevista almeno una tazza WC di dimensioni ridotte ad altezza non superiore a 30 cm. e lavandini, anch'essi di dimensioni adeguate per un'altezza non superiore a 45-50 cm.;
-  spazi comuni: soggiorno, sala da pranzo, cucina funzionale, ripostiglio, lavanderia/guardaroba, sala riunioni/studio.
Gli arredi e le suppellettili devono permettere buone condizioni di vivibilità ed essere idonei alla tipologia degli ospiti, garantire buona funzionalità d'uso, nonché essere conformi ai requisiti di sicurezza.
5. Requisiti organizzativi e di funzionamento
Nella struttura operano alternativamente:
-  A) nucleo educativo, costituito da una coppia di ambo i sessi, unita o meno da vincolo matrimoniale e in età lavorativa, con o senza figli naturali, residente in comunità in qualità di responsabile educativa dei minori accolti, favorisce la crescita di legami significativi offrendo una esperienza specifica di riferimento per la costruzione di legami affettivi. Almeno un componente della coppia deve essere in possesso di apposito titolo di laurea in scienze: dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale o specifica e documentata esperienza, almeno biennale, con compiti di coordinamento, maturata in strutture assistenziali per minori;
-  B)  nucleo familiare costituito con vincolo matrimoniale che abbia in corso esperienze di affido o di adozione;
-  le figure educative devono essere in possesso di apposito titolo di educatore professionale conseguito dopo un corso di studio di durata almeno triennale o laurea in scienze affini;
-  personale ausiliario deve avere conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.
L'ente si avvale, con rapporto di consulenza, di n. 1 psicologo, n. 1 infermiere professionale e n. 1, assistente sociale, ove detti profili non siano già presenti tra i familiari.
La struttura può, altresì, avvalersi per servizi integrativi a supporto e non sostitutive delle superiori figure della collaborazione di operatori volontari con riguardo alle attività di socializzazione, animazione, trasporto, formazione e di inserimento lavorativo, con rimborso delle sole spese sostenute e documentate.
Il rapporto numerico tra le figure educative e i minori ospiti della comunità, oltre la coppia responsabile, è così determinato:


Fascia d'età dei minori  N. figure educative N. operatori ausiliari 
Per una utenza composta da minori da 0 a 6 anni  2+1
Per una utenza composta da minori da 7 a 13 anni  1
Per una utenza composta da minori da 14 a 18 anni  1

Nel caso di comunità ospitanti minori da 0 a 6 anni le figure educative sopra specificate devono essere adeguatamente formate per la cura dei bambini in funzione delle loro necessità, nonché garantire l'assistenza anche nelle ore notturne e nelle festività da parte di un operatore, nell'ambito della superiore dotazione.
Il mantenimento da parte della struttura dei rapporti con il territorio, genericamente inteso, costituisce elemento essenziale e indispensabile per evitare, per quanto più possibile, lo sradicamento del minore dal contesto naturale.
Il progetto socio-educativo per ciascun minore, deve tendere a un armonico sviluppo della sua personalità e a un recupero della socialità. In particolare dovrà riportare i seguenti ambiti di intervento: educativo, di socializzazione, di animazione e supporto con prestazioni di tipo domestico-familiare e attività di integrazione sul territorio e mantenimento dei rapporti con i servizi esterni con integrazione scolastica, formativa/lavorativa, a carattere ludico, ricreativo, sportivo.
Deve essere garantita l'attività permanente di formazione degli operatori, l'adozione di un registro degli ospiti, l'organizzazione delle attività nel rispetto del normale ritmo di vita degli assistiti e la tenuta di cartelle personali dei minori comprendenti i dati anagrafici, amministrativi-sociali e progetto educativo individualizzato.
Il soggetto gestore della struttura dovrà dotarsi di apposita carta dei servizi comprendente, nella previsione di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000:
-  l'utenza ammissibile;
-  gli obiettivi generali;
-  il tipo di prestazioni offerte;
-  l'organizzazione delle attività;
-  le tariffe applicate;
-  la metodologia d'intervento;
-  le modalità di collegamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio;
-  i processi principali del servizio (procedure di ammissione, progettazione, dismissione...);
-  il programma di valutazione e di miglioramento della qualità del servizio;
-  altre attività eventualmente espletate.
6)  Autorizzazione al funzionamento
L'apertura e la gestione della struttura è subordinata al rilascio di autorizzazione al funzionamento da parte dell'Assessorato della famiglia, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 22/86, sulla scorta dei pareri rilasciati dai competenti uffici tecnici comunali e dal servizio A.U.S.L. con accertamento dei requisiti strutturali, del personale in possesso dei titoli di studio prima riportati, dell'applicazione al personale dipendente del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, del previsto rapporto numerico educatori/operatori e bambini e di apposita tabella dietetica per i pasti approvati dall'Azienda unità sanitaria locale con procedure di acquisto degli alimenti nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 7 aprile 1999, n. 128 e successive integrazioni, di copertura assicurativa del personale e degli utenti, di previsione di quota parte orario di lavoro del personale all'aggiornamento formativo ed alla programmazione delle attività educative.
7)  Iscrizione all'albo regionale
La stipula di convenzioni con gli enti locali per l'accoglienza di minori aventi necessità di aiuto e di assistenza familiare rimane subordinata all'intervenuta iscrizione della comunità familiare nell'apposita sezione dell'albo regionale ai sensi dell'art. 26 legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986.
(2006.22.1775)
Torna al Sommariohome


012


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 76 -  19 -  29 -  72 -  62 -  86 -