REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 LUGLIO 2006 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 17 maggio 2006.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Augusta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale n. 1444/1968;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il foglio n. 25492 del 7 ottobre 2005, con cui il comune di Augusta (SR) ha trasmesso il programma costruttivo della cooperativa edilizia Papa Giovanni XXIII per la realizzazione di n. 58 alloggi in contrada Monte Tauro, adottato con delibera di Commissario regionale n. 24 del 10 agosto 2005;
Visto il parere n. 22 del 4 novembre 2005 reso dal servizio 5, che di seguito per stralcio si riporta, con il quale, e per le considerazioni nello stesso formulate, il programma costruttivo in argomento non è stato ritenuto meritevole di approvazione:
"Omissis...
Visti:
-  istanza del 28 dicembre 2000, a firma del presidente pro-tempore della cooperativa Papa Giovanni XXIII, di trasmissione al comune di Augusta di un programma costruttivo per la realizzazione di n. 110 alloggi in contrada Monte Tauro;
-  foglio del 28 settembre 2004 e foglio del 18 aprile 2005, di trasmissione al comune di elaborati aggiornati e sostitutivi di quelli già prodotti;
Visti gli elaborati datati "agg. 14 aprile 2005" riportanti il riferimento al n. 1763 del 20 aprile 2005 del protocollo comunale, redatti dagli architetti D. Garsia e E. Gentile e dall'ingegnere S. Roggio, trasmessi con il citato foglio n. 25492/05, comprendenti:
relazione tecnico-illustrativa e norme tecniche d'attuazione;
note integrative alla relazione tecnico-illustrativa, e norme tecniche d'attuazione, datata "agg. 18 maggio 2005" con riferimento al n. 2288 del 20 maggio 2005 del protocollo comunale;
tavola  1:  stralcio aerofotogrammetrico con individuazione del lotto e delle zone "F" di piano regolatore generale in scala 1:1.000;
tavola  2: planimetria generale in scala 1:500;
tavola  3: impianto idrico e fognario, stazione di sollevamento in scala 1:1000;
tavola  4: rete ENEL, rete illuminazione stradale, rete telefonica in scala 1:1.000 e particolari costruttivi in scale varie;
preventivo sommario di spesa;
schema di convenzione;
studio geologico - V.I.A. redatto, nel gennaio 2001, dal geologo G. Capuano;
indagini geognostiche e di laboratorio redatte dal geologo E. Grillo;
Visti:
parere prot. n. 8831/01 rilasciato il 10 maggio 2001, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile sul programma costruttivo della cooperativa Papa Giovanni XXIII;
parere prot. n. 45 del 28 marzo 2001 rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa;
relazione istruttoria e parere di merito tecnico dell'U.T.C., 5° settore urbanistica, prot. n. 567 del 4 febbraio 2005;
relazione tecnica a firma dei progettisti, avente per oggetto "Programma costruttivo di n. 110 alloggi..." datata 8 febbraio 2005;
relazione istruttoria prot. n. 3504 del 10 agosto 2005 dell'U.T.C., 4° settore urbanistica;
Rilevato:
1)  Il comune di Augusta in atto è dotato di piano regolatore generale approvato, con stralci, con decreto n. 172 del 1971, e decreto n.171 del 1975 per le parti stralciate, i cui vincoli preposti all'espropriazione non sono più efficaci.
Con delibera commissariale n. 1/98 è stato adottato il piano regolatore generale rielaborato parzialmente secondo quanto considerato nel voto C.R.U. n 209/90 e trasmesso all'A.R.T.A. per le determinazioni in data 24 novembre 2004.
Con dirigenziale n. 58446 del 27 settembre 2005, il piano regolatore generale, così come rielaborato, è stato restituito al comune per la rielaborazione totale, per le considerazioni espresse dal C.R.U. nella seduta del 22 giugno 2005, con il parere n. 464.
2)  Con deliberazione n. 23 del 26 agosto 2005, il Commissario regionale ha approvato la proposta di deliberazione n. 24 del 10 agosto 2005 redatta dal direttore del IV settore urbanistica, avente per oggetto "Programma costruttivo di 58 alloggi proposto dalla cooperativa edilizia Papa Giovanni XXIII in contrada Monte Tauro - Determinazioni".
3)  Originariamente il progetto, per come si può desumere dalla documentazione trasmessa, riguardava la realizzazione di n. 110 alloggi da costruirsi su una superficie estesa circa mq. 82.240, interessante in parte una zona agricola preferenziale per l'edilizia residenziale "EC2" e in parte una zona per attrezzature "f".
Il nuovo programma costruttivo, redatto a seguito dei rilievi mossi dall'U.T.C. con la relazione istruttoria prot. n. 567 del 4 febbraio 2005, è stato ridimensionato e riguarda, su una superficie di mq. 48.981, la realizzazione di n. 58 alloggi e l'insediamento di 294 abitanti.
Detta area interessa per mq. 41.925 una zona "EC2" e per mq. 7.056 una zona "f" di contrada Monte Tauro.
La superficie ricadente in zona "EC2" è così utilizzata:
-  residenza mq. 35.142;
-  viabilità interna mq. 6.523;
-  ampliamento viabilità esistente mq. 260.
La superficie ricadente in zona 'f' è così utilizzata:
-  attrezzature di interesse comune mq. 588;
-  edilizia scolastica mq. 1.323;
-  verde pubblico mq.4.410;
-  parcheggi mq. 375.
I parametri di progetto prevedono la cessione di 24 mq./abitante per attrezzature di standards con riferimento ai limiti della lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 e una superficie di mq. 110 e una volumetria di mc. 450 per alloggio. L'indice territoriale è di 0,56 mc./mq. e l'indice fondiario è di 0,67 mc./mq..
4)  La relazione istruttoria dell'U.T.C. prescrive, in generale, l'integrazione delle N.T.A. per quanto attiene ai "piani utili", alle "distanze e distacchi" che dovranno rispettare integralmente le prescrizioni del R.E.C. e delle N.T.A. del vigente strumento urbanistico e per quanto riguarda le "urbanizzazioni" che dovranno essere realizzate "preliminarmente" e non "contestualmente" e la "viabilità".
Considerato che:
la localizzazione del programma costruttivo, ricadente in zona di "verde agricolo" e in zona "f - attrezzature collettive pubbliche", non risulta adeguatamente giustificata nella relazione istruttoria dell'U.T.C. in quanto non viene fornito alcun elemento circa l'inesistenza o insufficienza delle zone residenziali dello strumento urbanistico vigente ("P.R.G. Calandra") dove, a norma dell'art. 25 della legge regionale n. 25/96, detti interventi devono, prioritariamente, essere localizzati.
Peraltro, per come considerato nel parere n. 139/2001 del Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 20 marzo 2001, le aree sottoposte a vincoli, ex art. 1, comma 1, legge regionale n. 38/73, divenuti inefficaci ("zone bianche") non sono utilizzabili, per la localizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, ex art. 25 della legge regionale n. 22/96.
Su detto programma non risulta essere stato acquisito il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente.
Per tutto quanto sopra premesso, visto, rilevato e considerato, il servizio 5 del dipartimento urbanistica è del parere che il programma costruttivo per la realizzazione di n. 58 alloggi da realizzare in contrada Monte Tauro della cooperativa edilizia Papa Giovanni XXIII, adottato dal Commissario regionale con deliberazione n. 23 del 26 agosto 2005, ex art. 25, legge regionale n. 22/96, non sia meritevole di approvazione".
Vista la sindacale prot. n. 1533 del 3 maggio 2006, con la quale è stato chiesto il riesame del programma costruttivo della cooperativa Papa Giovanni XXIII e contestualmente sono stati inoltrati atti ed elaborati per le controdeduzioni ai rilievi mossi con il parere n. 22/05 dell'U.Op. 5.3/D.R.U.;
Visto il parere n. 10 del 12 maggio 2006 dell'U.Op. 5.3/D.R.U., che per stralcio si riporta:
"(Omissis...)
Vista: la sindacale prot. n. 1533 del 3 maggio 2006, assunta al protocollo generale dell'ARTA al n. 31798 del 5 maggio 2006, con la quale, nel trasmettere la sottoelencata documentazione di controdeduzioni al superiore parere n. 22/05, si chiede il riesame del programma costruttivo in oggetto indicato:
-  stralcio aerofotogrammetrico con ubicazione delle zone "C", in scala 1:10.000: verifica disponibilità aree residenziali nello strumento urbanistico vigente rilevata al 2 maggio 2006 ed elenco interventi attuati;
-  stralcio aerofotogrammetrico con ubicazione delle zone "C" in scala 1:5.000: verifica disponibilità aree residenziali nello strumento urbanistico vigente rilevata al 2 maggio 2006;
-  parere legale a firma dell'avvocato M. Alì, relativo all'utilizzazione delle "zone bianche" di proprietà, del 30 marzo 2006.
Considerato:
E' stata prodotta attestazione, da parte del responsabile dell'U.T.C., prot. n. 1639 dell'11 maggio 2006, sulla mancanza di vincoli gravanti sull'area in questione, della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali con foglio prot. n. 777 del 13 marzo 2006.
Per come evidenziato negli elaborati planimetrici forniti, non disponendo il comune di Augusta di sufficienti aree libere di espansione per l'insediamento del programma costruttivo in argomento, si ritiene condivisibile la localizzazione dell'intervento costruttivo in zona "EC2" del piano regolatore generale vigente, suscettibile di immediata urbanizzazione, in quanto limitrofa ad altri interventi residenziali e servita da viabilità, in conformità a quanto prescritto dall'art. 25 della legge regionale n. 22/96, risultando, così, il rilievo di cui al precedente punto 1 superato.
Riguardo all'area "f"', destinata alle attrezzature a standards a servizio del programma costruttivo, si ribadisce il parere del CGA n. 131/01, considerato che quell'organo non ritiene assimilabili le zone agricole alle "zone bianche" e pertanto queste ultime non sono utilizzabili ai fini edificatori del programma costruttivo.
Per tutto quanto sopra, questa U.O.5.3/D.R.U. è del parere che il programma costruttivo della cooperativa edilizia Papa Giovanni XXIII, adottato dal Commissario regionale con deliberazione n. 23 del 26 agosto 2005, ex art. 25, legge regionale n. 22/96, sia meritevole di approvazione con le seguenti prescrizioni:
1)  vengano escluse le aree già classificate zone "f", oggi zone bianche, in cui venivano allocate le attrezzature a servizio dell'insediamento;
2)  gli obbligatori spazi per attrezzature e servizi pubblici, vengono reperiti all'interno della zona classificata EC2, nella porzione di superficie pari a mq. 6.071, come evidenziato in rosso nelle tavole allegate, a scapito di n. 4 corpi di fabbrica;
3)  l'intervento pertanto, limitato alla sola utilizzazione dell'area classificata EC2 dal piano regolatore generale vigente, interesserà una superficie di mq. 41.925 di cui mq. 30.563 per la residenza, nella quale saranno realizzati n. 50 alloggi, in luogo dei n. 58 proposti, della superficie utile di mq. 110, per una volumetria totale di mc. 20.250 e l'insediamento di n. 253 abitanti;
4)  l'area per le attrezzature pubbliche, per come sopra determinata, che andrà ceduta gratuitamente al comune, detta, di superficie di circa mq. 6.071, dovrà essere utilizzata nel seguente modo:
-  verde pubblico: mq. 3.795 in ragione di 15 mq/ab ex art. 4 punto 3) decreto interministeriale n. 1444/68;
-  parcheggi: mq. 632;
-  attrezzature scolastiche e/o sociali: mq. 1.644;
5)  il comune resta onerato di trasmettere, unitamente al nuovo schema di convenzione, una copia degli elaborati grafici riportante le modifiche discendenti dai superiori considerata".
Ritenuto di condividere il parere n. 10 del 12 maggio 2006 del servizio 5;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in conformità al parere n. 10 del 12 maggio 2006 reso dal servizio 5/D.R.U., è approvato il programma costruttivo della cooperativa Papa Giovanni XXIII per la realizzazione, ai sensi della legge regionale n. 25/97, di n. 50 alloggi in Augusta (SR), contrada Monte Tauro, approvato con deliberazione di Commissario regionale n. 23 del 26 agosto 2005.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
-  delibera di Commissario regionale n. 23 del 26 agosto 2005;
-  parere n. 22 del 4 novembre 2005 del servizio 5/D.R.U.;
-  parere n. 10 del 12 maggio 2006 del servizio 5/D.R.U.;
-  all.  1  -  relazione tecnico-illustrativa e norme tecniche di attuazione;
-  all.  2  -  note integrative alla relazione tecnico-illustrativa e norme tecniche d'attuazione datate 18 maggio 2005;
-  all.  3  -  tav.  2:  planimetria generale in scala 1:500;
-  all.  4  -  tav.  3:  impianto idrico e fognario, stazione di sollevamento in scala 1:1.000;
-  all.  5  -  tav.  4:  rete Enel, illuminazione stradale, telefonica e particolari costruttivi in scale varie;
-  all.  5  -  studio geologico - VIA;
-  all.  6  -  indagini geognostiche e di laboratorio.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 13, comma IV, del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001, le aree interessate dal programma costruttivo approvato, già di proprietà della ditta proponente, dovranno essere utilizzate entro il termine di cinque anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Augusta, per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 17 maggio 2006.
  LIBASSI 

(2006.21.1651)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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