REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 LUGLIO 2006 - N. 34
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 17 maggio 2006.
Approvazione di modifiche al regolamento edilizio del comune di Spadafora.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il foglio prot. n. 16072 del 13 ottobre 2005, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 62834 del 18 ottobre 2005, con il quale il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Spadafora ha trasmesso gli atti riguardanti la variante al regolamento edilizio annesso al P. di F. approvato con decreto n. 223 del 30 ottobre 1971;
Vista la delibera n. 31 del 19 settembre 2005, con la quale il consiglio comunale di Spadafora ha adottato le modifiche al regolamento edilizio comunale;
Visto il parere n. 14 del 20 aprile 2006 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'U.O.4.1/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  la variante così come proposta può ritenersi di tipo regolamentare;
-  la variante nasce dalla necessità di regolamentare e disciplinare l'attività edilizia in virtù di quanto si intende intrapreso a livello nazionale, con il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, cioè ridurre a due i titoli abilitativi necessari per la realizzazione di attività edilizie quali:
-  interventi rilevanti per i quali si richiede la concessione edilizia;
-  interventi minori per i quali si richiede la denunzia di inizio attività;
-  l'art.20 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003, in linea con il T.U. precedentemente citato, ha ulteriormente ampliato rispetto a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 37/85, le tipologie di interventi assoggettati a semplice denunzia di inizio di attività, introducendo, in funzione di quanto richiesto dal comma 2 del citato art. 20, il rispetto, oltre alle norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie, anche alle norme urbanistiche;
-  l'art. 18 della sopracitata legge ha contemplato il recupero a fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della stessa;
Considerato che:
-  alla luce dell'art. 18 di cui sopra il comune ha inteso chiarire ulteriormente le attività e le modalità di intervento di tipo non residenziale che possono essere effettuate nei locali sottotetto;
-  è da ritenersi non applicabile nella nostra Regione la riduzione a soli due titoli abilitativi necessari per la realizzazione di attività edilizia, in quanto, nel sistema normativo regionale, dobbiamo fare tutt'oggi riferimento a quattro titoli abilitativi: concessioni; autorizzazioni; comunicazione; D.I.A., attraverso i quali, e secondo i limiti per gli stessi previsti, si deve oggi operare;
-  potendosi interpretare quale sanatoria a regime, discendente dalla modifica del vigente regolamento edilizio comunale, risulta improprio il dettato del comma terzo dell'art. 7ter (che si intende introdurre con la variante in argomento), che, per le opere realizzate senza titolo alcuno, non potrà che essere adeguato alla vigente legislazione, prevedendo le specifiche sanzioni amministrative e/o penali da applicare nei singoli casi di abuso, fatta eccezione per quei casi previsti dal comma 5° dell'art. 20 della legge regionale n. 4/2003;
Pertanto, si è del parere che la variante al regolamento edilizio, adottata con delibera n. 31 del 19 settembre 2005 dal consiglio comunale di Spadafora, inerente l'inserimento, tra gli artt. 7 ed 8, degli art. 7bis e 7ter, e tra gli artt. 40 e 41 l'inserimento degli art. 40bis e 40ter, sia meritevole di approvazione nei termini sotto riportati:
Art. 7bis
-  inserire al comma 1° dopo la parola: "...è assentibile,..." le seguenti parole: "...in relazione all'entità dell'opera,...";
-  cassare al comma 4°: "...alla denunzia di inizio attività ed...";
Art. 7ter
-  cassare all'ultimo comma il periodo: "...entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente modifica..." ed inserire il seguente periodo: "nei termini del comma 5° dell'art. 20 della legge regionale n. 4/2003...";
-  cassare all'ultimo comma il periodo: "Le parti eccedenti in altezza ed in percentuale di coperture saranno soggette a demolizione." ed aggiungere il seguente: "Per le opere realizzate senza titolo si applicano le sanzioni previste dalla vigente legislazione amministrativa e/o penale, fatta eccezione di quelle realizzate secondo quanto previsto dal comma 5° della legge regionale n. 4/2003.";
Art. 40bis
-  cassare all'ultimo comma le parole: "...di licenza di costruzione (concessione edilizia - permesso di costruire)...", ed inserire le seguenti parole: "...concessioni; autorizzazioni; comunicazione; D.I.A....";
Art. 40ter
Il citato articolo risulta integralmente assentibile nei termini e nei modi proposti";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 14 del 20 aprile 2006, reso dall'U.O. 4.1/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.1

Ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, in conformità al parere n. 14 del 20 aprile 2006 reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U., sono approvate, in variante al regolamento edilizio comunale, le modifiche apportate allo stesso, inserendo gli artt. 7bis e 7ter, tra gli artt. 7 e 8 ed anche gli artt. 40bis e 40ter, tra gli artt. 40 e 41, adottate dal consiglio comunale di Spadafora con deliberazione n. 31 del 19 settembre 2005.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 14 del 20 aprile 2006 reso dall'U.O.4.1/D.R.U;
2)  delibera consiliare n. 31 del 19 settembre 2005;
3)  stralcio del regolamento edilizio comunale.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Spadafora resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2006.
  LIBASSI 

(2006.21.1649)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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