REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 LUGLIO 2006 - N. 34
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 26 aprile 2006.
Determinazione della quota da corrispondere ad alcune strutture ricorrenti per la copertura dei costi fissi dei posti letto in RSA.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il decreto n. 1545 del 7 agosto 2002, con il quale sono state fissate le rette pro-capite per i moduli da 40, 60, 80 e 120 posti letto per residenze sanitarie assistenziali:

  Modulo A carico del F.S.R. (euro) A carico utente (euro) Retta RSA (euro) 
   40 p.l. 79,49 30,47 109,96 
   60 p.l. 78,18 23,58 101,76 
   80 p.l. 76,56 17,34  93,90 
  120 p.l. 75,87 11,45  87,33 

Visto il decreto n. 172 del 18 febbraio 2003, con il quale è stata fissata la retta pro-capite per il modulo da 20 posti letto per residenze sanitarie assistenziali:

  Modulo A carico del F.S.R. (euro) A carico utente (euro) Retta RSA (euro) 
   20 p.l. 90,75 50,63 141,37 

Visto il ricorso al TAR di Catania proposto da Korus s.r.l., Villa Gaia s.r.l., Lucia Mangano, Arka s.r.l., Residenza Serena e Cappuccini s.r.l., strutture residenziali della provincia di Catania, volto all'annullamento dei decreti n. 1545 del 7 agosto 2002 e n. 172 del 18 febbraio 2003;
Vista l'ordinanza n. 666/2003, con la quale il TAR di Catania ha accolto le domande cautelari proposte, ritenendo fondate le doglianze dedotte in ricorso con particolare riferimento ai motivi di cui ai punti 1A, 1C e 3 del ricorso, con conseguente obbligo di questo Assessorato a rideterminare le rette RSA per anziani non autosufficienti e disabili;
Visto il decreto n. 4527 del 17 dicembre 2004, con il quale, ai soli fini di dare ottemperanza all'ordinanza del TAR n. 666/2003 e senza pregiudizio per le successive attività volte alla tutela giudiziaria dell'Amministrazione, è stata data esecuzione alln. 666/2003 ad esclusione del punto 3 del ricorso, stabilendo quanto segue:
-  ha posto a carico dell'azienda unità sanitaria locale l'onere della riscossione della quota a carico dell'ospite, direttamente dallo stesso o, nel caso che egli non sia in grado di farvi fronte in tutto o in parte, dai familiari tenuti all'obbligo degli alimenti o dal comune di residenza dell'assistito;
-  ha determinato una tariffa unica per tutte le tipologie di strutture previste pari ad E 117,70 di cui E 82,81 a carico del F.S.R. ed E 34,89 a carico dell'utente;
-  nulla è stato stabilito per quanto riguarda la parte relativa alla richiesta di ottenere il pagamento della retta in funzione dei posti letto esistenti anche nel caso in cui il suddetto posto non venga in concreto occupato, nonostante l'ordinanza del TAR di Catania n. 666/2003 abbia ritenuto accoglibile la doglianza nel suo insieme e ciò nella considerazione del fatto che in base al decreto legislativo n. 502/92, e successive modifiche ed integrazioni, tutti i pagamenti in ambito nazionale, sia per le strutture pubbliche che per quelle private, devono essere effettuati a prestazione resa;
Visto l'atto del 16 novembre 2005, con il quale le strutture ricorrenti hanno diffidato questo Assessorato a dare integrale adempimento all'ordinanza n. 666/2003 prevedendo un corrispettivo fisso, quantificato dalle stesse strutture in una percentuale pari al 75% della retta per ciascun posto letto convenzionato;
Vista l'ordinanza n. 440/2006, con la quale il TAR di Catania ha accolto la domanda di esecuzione dell'ordinanza n. 666/2003, assegnando a questo Assessorato il termine di 90 giorni per darvi integrale esecuzione, prevedendo nell'ipotesi di ulteriore inadempienza la nomina del prefetto di Palermo quale commissario ad acta;
Ravvisata la necessità di provvedere all'integrale esecuzione dell'ordinanza n. 666/2003, prevedendo una quota percentuale pari al 75% della quota parte della retta a carico del F.S.R. per la copertura dei costi fissi nell'ipotesi in cui il posto letto non venga occupato;
Ritenuto, pertanto, ai soli fini di dare esecuzione alle ordinanze n. 666/2003 e n. 440/2006 e senza pregiudizio per le successive attività volte alla tutela giudiziaria dell'Amministrazione, di dovere determinare in E 62,00 la quota da corrispondere alle strutture per la copertura dei costi fissi nell'ipotesi in cui il posto letto in convenzione non venga di fatto occupato, pari al 75% della quota parte della retta a carico del F.S.R.;

Decreta:


Art.  1

Prendere atto delle ordinanze n. 666/2003 e n. 440/2006 del TAR di Catania.

Art.  2

Per effetto delle ordinanze citate e senza recesso e pregiudizio delle domande svolte in sede giurisdizionale, la quota da corrispondere alle strutture per la copertura dei costi fissi, nell'ipotesi in cui il posto letto in convenzione non venga di fatto occupato, è determinata in E 62,00 pari al 75% della quota parte della retta a carico del F.S.R.

Art.  3

Il presente decreto è da intendersi applicabile alle sole strutture ricorrenti, fermo restando la ripetibilità delle somme in caso di esito positivo di giudizio per l'Amministrazione, trattandosi di somme da erogare in assenza di prestazione resa.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per il controllo di competenza ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 26 aprile 2006.
  PISTORIO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 17 maggio 2006 al n. 110.
(2006.22.1766)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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