REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 LUGLIO 2006 - N. 34
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 15 maggio 2006.
Approvazione delle disposizioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui agli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Presidenza della Regione, dipartimenti e uffici riferibili al Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato che l'art. 20, comma 2, e l'art. 21, comma 2, del richiamato decreto legislativo stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
Considerato che il richiamato art. 20, comma 2, prevede altresì che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del richiamato decreto legislativo e che debba avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g), anche su schemi tipo;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, dello Statuto della Regione, possono essere emanati regolamenti solo in esecuzione di leggi regionali, per cui nel caso in specie deve provvedersi con atto amministrativo a carattere generale dovendo procedersi in esecuzione di norma statale;
Considerato, altresì, che nell'ambito della Regione siciliana le funzioni amministrative sono svolte dal Presidente della Regione e dai singoli Assessori, ciascuno nell'ambito delle competenze istituzionalmente demandate, e non dalla Giunta regionale nel suo complesso, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'adozione di un generale atto per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del richiamato decreto legislativo di cui è titolare il Presidente della Regione per i dipartimenti ed uffici allo stesso riferibili, individuando i tipi di dati che devono essere utilizzati e le operazioni che devono essere necessariamente eseguite per le finalità di rilevante interesse pubblico di competenza, individuate per legge;
Visto lo schema tipo per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza delle giunte e dei consigli, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli altri enti vigilati e controllati dalle Regioni, approvato da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 marzo 2006;
Visto il parere espresso dal garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 13 aprile 2006, ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), del richiamato decreto legislativo, sullo schema tipo di cui sopra;
Verificata la conformità del presente generale atto al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del garante per la protezione dei dati personali;
Considerato che i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente provvedimento non riguardano i dati non compresi tra quelli sensibili e giudiziari, e che i trattamenti individuati non concernono i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
Vista l'autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali n. 7, relativa al trattamento di dati giudiziari ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità, sia sociale che specifica, oltre alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 21, comma 1, del richiamato decreto legislativo;
Considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti del presente provvedimento, è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle predette operazioni per le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate le allegate disposizioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comprensivo dell'allegato A, contenente, quali parti integranti dello stesso, le schede relative ai singoli trattamenti di competenza della Presidenza della Regione siciliana per i dipartimenti e per gli uffici riferibili al Presidente della Regione e come sotto individuati:
-  uffici di diretta collaborazione;
-  uffici alle dirette dipendenze;
-  segreteria generale;
-  Ufficio legislativo e legale;
-  segreteria della Giunta regionale;
-  ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans;
-  ufficio di Bruxelles;
-  uffici speciali per le relazioni euromediterranee e per l'insularità;
-  ufficio speciale regolamenti;
-  ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale.
Palermo, 15 maggio 2006.
  CUFFARO 


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(2006.21.1695)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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