REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 LUGLIO 2006 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE, 6 aprile 2006, n. 17.
Integrazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1998, n. 28, recante "Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente i compensi da corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici regionali per la partecipazione ad organismi collegiali".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1998, n. 28: "Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente i compensi da corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici regionali per la partecipazione ad organismi collegiali";
Visto l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche;
Ritenuto di dover includere nel predetto D.P.Reg. 29 giugno 1998, n. 28, i Comitati per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali ex art. 24, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche;
Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che nell'adunanza del 31 gennaio 2006 ha reso il parere n. 841/2005;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 dell'8 marzo 2006;
Emana il seguente regolamento:


Art. 1.

1.  All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1998, n. 28, recante "Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente i compensi da corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici regionali per la partecipazione ad organismi collegiali" nella rubrica "H) Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione", dopo il n. 13 è aggiunto il seguente:
"14)  Comitati per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali ex art. 24, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30: tre funzionari direttivi interni all'Amministrazione regionale, le cui mansioni e i compiti istituzionalmente espletati non siano attinenti alla attività dei comitati".

Art. 2.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 6aprile 2006.
  CUFFARO 



Registrato alla Corte dei conti,Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 9 giugno 2006, reg. n. 1, atti del Governo, fg. n. 36.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note alle premesse:
L'art. 2 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana" così dispone:
"Attribuzioni del Presidente. - Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi.
Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tale fine gli atti ed i provvedimenti che possono comunque impegnare o caratterizzare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, debbono essere sottoposti dall'Assessore, prima della loro definizione, all'esame della Giunta regionale. Altresì, anche al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa, il Presidente può avocare la trattazione di materie o di singoli affari di competenza assessoriale, emettendo, previa deliberazione della Giunta regionale, i relativi provvedimenti finali, che, ove comportino spesa, sono imputati agli appositi capitoli di bilancio.
Il Presidente della Regione:
a)  cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli organi collegiali a carattere costituzionale dello Stato e con le altre Regioni;
b)  cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le questioni attinenti alla competenza di più Assessorati con i Ministeri e gli enti a carattere nazionale; presiede il Comitato regionale per il credito ed il risparmio;
c)  cura i rapporti fra il Governo regionale e l'Assemblea;
d)  promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
e)  prepone gli Assessori ai singoli Assessorati, destinandone uno alla Presidenza della Regione, e designa l'Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
Qualora un Assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'Assessore cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni, in via provvisoria, fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto all'elezione del nuovo Assessore. Di tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;
f)  convoca e presiede la Giunta regionale;
g)  propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli Assessori;
h)  presenta all'Assemblea il disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione;
i)  provvede in ordine alla presentazione all'Assemblea regionale dei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale;
l)  indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana;
m)  decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione;
n)  impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza regionale o, comunque, per contrasto con lo Statuto; propone alla Giunta regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;
o)  scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, i consigli comunali, quelli delle provincie regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione;
p)  può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli Assessori sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente lettera;
q)  svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.".
-  L'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante: "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.", così dispone:
"Comitato di valutazione. - 1. Per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali finalizzata all'utile inserimento nei piani di programmazione, è costituito apposito Comitato composto da non più di quattro esperti esterni all'Amministrazione e tre funzionari direttivi interni all'Amministrazione regionale nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Per gli oneri finanziari occorrenti al funzionamento del Comitato si provvederà in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 24, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e con i fondi destinati al finanziamento dei progetti.
2.  I piani di cui al comma 1 sono approvati dalla Commissione regionale per l'impiego e la formazione professionale.".
Nota all'art. 1, comma 1:
-  L'art. 1 del D.P.Reg. 29 giugno 1998, n. 28, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente:
"1.  Le fattispecie per le quali va corrisposto un compenso, in aggiunta al normale trattamento economico, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione, per la partecipazione ad organismi collegiali nella misura determinata con decreti del Presidente della Regione, emanati ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono le seguenti, suddivise per i singoli rami di amministrazione:
A)  Presidenza
1)  Comitato tecnico scientifico della programmazione, ex art. 10, primo comma, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6: esperti in discipline attinenti alla programmazione economica;
2)  Nucleo di valutazione dei progetti per la programmazione, ex art. 8, secondo comma, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6: personale dell'Amministrazione regionale che abbia particolare competenza ed esperienza professionale in materia economico-finanziaria e tecnica;
3)  Nucleo di valutazione dei progetti di sviluppo dell'imprenditoria giovanile, ex art. 22, quarto comma, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25: dirigente regionale, con funzioni di segretario, qualora non sia incardinato e pertanto non presti istituzionalmente la propria attività lavorativa abituale presso l'ufficio della Presidenza (e sue direzioni) della Regione siciliana;
4)  Comitato per le pensioni privilegiate da assegnare ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici regionali, art. 1, secondo comma, della legge regionale 25 aprile 1969, n. 11: un funzionario appartenente ai ruoli della ex Ragioneria generale della Regione siciliana, ora ai ruoli dell'Assessorato bilancio e finanze, designato dal Presidente della Regione, con funzioni di segretario;
5)  Comitato di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, ex art. 1, comma 7 bis, della legge 28 febbraio 1986, n. 44: rappresentanti dei lavoratori;
6)  Comitato Stato-Regione per la definizione delle intese preliminari all'adozione del piano di ricostruzione di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (ricostruzione e rinascita delle zone colpite dai terremoti del dicembre 1990, Siracusa, Catania e Ragusa), ex art. 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 433: rappresentanti dell'Amministrazione regionale;
7)  Commissione permanente di collaudo per la fornitura oggetto d'acquisto da parte dell'Amministrazione regionale, ex art. 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ed art. 41, commi primo e secondo, del decreto del Ministro del tesoro 28 ottobre 1985: funzionari dell'Amministrazione e/o esperti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione;
8)  Commissione regionale consultiva per il personale, ex art. 25, terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41: quattro membri scelti dal Presidente della Regione tra i funzionari regionali con qualifica non inferiore a dirigente od equiparati; due esperti in materia di personale scelti dal Presidente della Regione;
9)  Comitato per la predisposizione del programma assistenziale a favore del personale in servizio ed in quiescenza e loro familiari, ex art. 15, primo comma, rispettivamente lett. d) ed e), della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73: tre dipendenti regionali in servizio ed un dipendente in quiescenza, designati dal Presidente della Regione e tre dipendenti regionali in servizio ed un dipendente in quiescenza, designati dalle tre maggiori confederazioni sindacali;
10)  Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di espropriazione, ex art. 3, primo comma, della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35: un dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale che la presiede, nominato dal Presidente della Regione; ed ex art. 16, primo comma, come modificato con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: due esperti nominati dalla Regione in materia urbanistica ed edilizia e tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla Regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;
11)  Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, ex art. 43 dello Statuto della Regione siciliana: due membri designati dalla Regione siciliana;
12)  Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ex art. 31, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, così come modificato con art. 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46: cinque fra funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
B)  Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
1)  Consiglio regionale dell'agricoltura, ex art. 38, secondo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13: persone di comprovata esperienza nella materia trattata, estranee al Consiglio regionale dell'agricoltura, chiamati a farne parte, ed ex art. 39 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13; persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie in esame, qualora sia richiesto dal Consiglio che siano sentite;
2)  Comitato regionale faunistico-venatorio, ex art. 12, ottavo comma, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33: esperti nelle materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, che possono essere invitati dal Presidente alle riunioni del Comitato;
3)  Comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini, ex art. 2, secondo comma, rispettivamente lett. p) e t), della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26: un rappresentante regionale dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; ed ex art. 2, settimo comma, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26: un dirigente del ruolo amministrativo della Regione con funzioni di segretario, qualora non sia incardinato e pertanto non presti la propria abituale ordinaria attività lavorativa presso l'Assessorato regionale agricoltura e foreste;
4)  Consiglio provinciale dell'agricoltura, ex art. 43, ultimo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13: esperti rappresentanti della Pubblica Amministrazione, di enti economici a partecipazione pubblica e di istituti ed enti di credito, invitati dal Consiglio a partecipare alle sedute;
5)  Consulta di studi e ricerche faunistico-venatorie, ex art. 14, primo comma, della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37: 10 esperti particolarmente qualificati nei settori biologici, ecologici, faunistici, cinologici, ornitologici, balistici e venatori;
6)  Commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (presso ogni ripartizione faunistico-venatoria), ex art. 29, secondo comma, lett. b), della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33: sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di cui all'art. 28, terzo comma, citata legge regionale n. 33 del 1997, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
7)  Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, ex art. 11, secondo comma, lett. f); due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni di proprieta della legge 3 maggio 1982, n. 203 di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari;
C)  Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
1)  Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, ex art. 4, secondo comma, rispettivamente lett. c) ed f), della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80: nove membri eletti dall'Assemblea regionale scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 della legge regionale n. 80 del 1977 e tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive confederazioni;
2)  Commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, ex art. 2, quarto comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497: singoli esperti in materia mineraria aggregati di volta in volta dai presidenti delle Commissioni;
D)  Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
1)  Commissione regionale per la cooperazione, ex art. 1, primo comma, punto 6), della legge regionale 30 giugno 1956, n. 42: due esperti in materia di cooperazione;
2)  Consiglio regionale della pesca, ex art. 14, primo comma, rispettivamente lett. h), i) ed l), della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1: un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali, scelti dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle associazioni stesse e tre rappresentanti delle maggiori associazioni delle cooperative, scelti dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle associazioni stesse; ex art. 14, primo comma, lett. n), come modificato dall'art. 14 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25: sette esperti del settore della pesca, scelti dall'Assessore; ex art. 7 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26; altro rappresentante sindacale;
3)  Commissione regionale per l'artigianato, art. 17, secondo comma, lett. d), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3: quattro esperti in materia di artigianato;
4)  Comitato regionale tecnico per il credito alle imprese artigiane, ex art. 37, quarto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685: un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
5)  Comitato regionale per la programmazione e lo sviluppo della cooperazione, ex art. 2, terzo comma, lett. d), della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36: quattro esperti designati dagli organi regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
6)  Commissione regionale per il commercio, ex art. 4, primo comma, della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43: due rappresentanti delle Camere di commercio della Regione designati dall'Unione regionale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale e artigianale, tre esperti nelle materie dell'urbanistica, del turismo e del traffico, cinque esperti dei problemi della distribuzione;
7)  Comitato regionale per il marchio di qualità, ex art. 4, primo comma, rispettivamente lett. h) ed i), della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14: un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio e tre esperti nel settore merceologico;
8)  Commissione di coordinamento del SIREDI, Sistema informatico reti distributive italiane, ex art. 16, primo comma, lett. c), della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34: due rappresentanti dell'Unione regionale delle Camere di commercio;
9)  Commissione consultiva per il commercio, ex art. 3, primo comma, lett. d), della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37: un rappresentante dell'unione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
E)  Assessorato regionale degli enti locali
1)  Commissione consultiva in materia di concessione di contributi agli enti locali territoriali, prevista dall'art. 1, primo comma, punto 2), della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56: tutti i componenti sino ad un massimo di tre membri, di cui all'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56;
2)  Comitato tecnico regionale per la polizia municipale, ex art. 12, secondo comma, lett. c), della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17: quattro esperti in materia di polizia municipale;
3)  Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali, ex art. 13, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22: due esperti in materia di servizi socio-assistenziali, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e due esperti designati dall'Unione nazionale enti di beneficienza ed assistenza; ex art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27: quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
4)  Commissione consultiva in materia di concessione di contributi per finalità assistenziali, prevista dall'art. 1, primo comma, punto 1), della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56: tutti i componenti sino ad un massimo di tre membri, di cui all'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56;
F)  Assessorato regionale dell'industria
1)  Comitato consultivo per l'industria, ex art. 3, rispettivamente lett. d) ed f), della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36: un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e tre membri scelti tra studiosi e tecnici dell'industria siciliana; ex art. 5 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36: esperti tecnici che possono essere chiamati di volta in volta a partecipazione alle riunioni dal presidente del Comitato;
2)  Consiglio regionale delle miniere, ex D.Lgs.P.Reg. 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con modifiche con legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48, art. 3, primo comma; lett. a): il presidente; lett. b): un membro scelto tra le persone versate nelle discipline giuridiche designato dal presidente della sezione regionale consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa; lett. c): due membri scelti tra le persone versate nelle discipline geologiche e minerarie; lett. d), come sostituita con art. 1, legge regionale 16 marzo 1972, n. 9: quattro membri come ivi indicati in ordine alle rispettive rappresentanze; lett. e): due membri in rappresentanza degli ingegneri e dei periti minerari designati dalle rispettive associazioni di categoria; lett. f): un membro designato dall'Assessore alle finanze; ex D.Lgs.P.Reg. 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con modifiche con legge regionale n. 48 del 1948, art. 4, primo comma: persone aventi specifica competenza su determinate questioni da trattare, che possono essere chiamate dal presidente a partecipare alle adunanze del Consiglio;
3)  Commissione consultiva regionale per la ristrutturazione e la disciplina della rete distributiva dei carburanti, ex art. 25, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97: esperti e tecnici, chiamati di volta in volta dal presidente a partecipare alle riunioni della Commissione;
4)  Commissione regionale per i materiali da cava, art. 2, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127: tre esperti nel settore eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato ad uno; un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione, designato dal medesimo nell'ambito degli esperti di cui all'art. 7, lett. a), della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, designate dall'Assessore regionale per l'industria su terne proposte dalle rispettive associazioni regionali, un esperto in materie tecniche di settore, designato dall'Assessore regionale per l'industria; ex art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24: due esperti scelti tra quelli designati dalle associazioni ambientaliste presenti nel Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
G)  Assessorato regionale dei lavori pubblici
1)  Comitato tecnico amministrativo regionale per le opere pubbliche, istituito ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 11, la cui composizione è regolata dalla legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni: esperti in materia non superiore a tre designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, che integrano il Comitato in ogni altro caso in cui lo stesso debba esaminare progetti la cui valutazione richieda specifiche cognizioni tecniche e scientifiche, ex art. 29, terzo comma, della legge regionale n. 10 del 1993, inserito a modifica e integrazione, della legge regionale n. 19 del 1972 dopo il secondo comma dell'art. 1 della stessa legge regionale n. 19 del 1972;
2)  Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, ex art. 20, terzo comma, punto 6) del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655: tre rappresentanti degli assegnatari designati per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle più rappresentative associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale; ex art. 20, ultimo comma, del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655: il segretario della commissione designato dal Provveditore alle Opere pubbliche;
3)  Commissione regionale per l'esame dei ricorsi avverso la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi popolari da cedere in proprietà, ex art. 3, primo comma, punto 4), della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26: un ingegnere scelto in una terna designata dal consiglio provinciale dell'ordine degli ingegneri;
4)  Commissione per la determinazione del valore venale del prezzo degli alloggi popolari, ex art. 2, terzo comma, punto 5), della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come sostituito con art. 2, legge regionale 12 maggio 1975, n. 21: un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi popolari più rappresentative su base regionale designato dalle stesse;
5)  Commissione per la determinazione dei coefficienti di variazione delle percentuali di incidenza per la revisione dei prezzi e dell'elenco dei prezzi unitari per le opere pubbliche della Regione; ex art. 5, primo comma, lett. i), della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22: tre rappresentanti in ragione di uno per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili;
6)  Commissioni provinciali per l'assegnazione di alloggi popolari ai lavoratori dipendenti, ex art. 18, quinto comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15; lett. b): un rappresentante della Regione con qualifica non inferiore a dirigente con funzioni di vice presidente; lett. c): un rappresentante dell'Istituto autonomo per le case popolari, con funzioni di segretario; lett. d): tre rappresentanti dell'associazione inquilini e assegnatari che sono rappresentate nelle commissioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; lett. e): quattro rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali generali dei lavoratori dipendenti, su designazione delle segreterie provinciali;
7)  Commissioni assegnazioni alloggi popolari, ex art. 6, secondo comma, rispettivamente lett. d), e) ed f), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035: un funzionario della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale, designati dalle rispettive organizzazioni; due rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi popolari più rappresentative su base regionale, designati dalle rispettive organizzazioni; ex art. 6, settimo comma, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; segretario scelto dalla commissione tra i dipendenti dell'I.A.C.P.;
8)  Commissioni tecniche; ex art. 63, primo comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865, presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari: due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi tecnici del ramo;
H)  Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
1)  Commissione regionale per l'impiego, ex art. 3, quarto comma, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36: otto membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, consulente di parità di cui all'art. 9 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, nominato su designazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su proposta dei coordinamenti femminili delle medesime confederazioni;
2)  Comitato tecnico per l'informatizzazione dei servizi dell'impiego, ex art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35: cinque esperti in informatica, dei quali due scelti tra i funzionari in servizio presso gli uffici centrali e periferici del medesimo Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
3)  Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, ex art. 13, settimo comma, della legge 21 settembre 1990, n. 36: cinque esperti nelle discipline statistiche, informatiche, economiche, sociologiche e nelle materie attinenti all'organizzazione del mercato del lavoro, scelti dall'Assessore, sentita la Commissione legislativa dell'Assemblea regionale competente in materia di lavoro;
4)  Commissione regionale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, ex art. 3, secondo comma, lett. h), della legge regionale 18 marzo 1977, n. 14: tre esperti in materia;
5)  Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, ex art. 2 - come modificato con artt. 1 e 3 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 - primo comma, rispettivamente lett. d) ed l), della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55: tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sette esperti in materia di emigrazione all'estero, nominati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;
6)  Comitato direttivo della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, ex art. 4 bis - aggiunto con art. 6, legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 - primo comma, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55: due vicepresidenti della Consulta e nove componenti eletti dalla Consulta stessa nel proprio seno, qualora scelti nell'ambito delle lett. d) ed l), dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55;
7)  Commissione permanente sulla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati, ex art. 31 - come modificato con artt. 1 e 2 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 - terzo comma, lett. a), della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55: tre esperti in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sociale in regime internazionale;
8)  Commissioni provinciali di conciliazione, ex art. 410, terzo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
9)  Comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, ex art. 4 ter, aggiunto con art. 6 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55: sette membri, esperti in emigrazione ed immigrazione, dei quali quattro designati dalla consulta e tre scelti dell'Assessore regionale per il lavoro, anche fra i componenti della Consulta medesima;
10)  Commissione regionale per i lavoratori a domicilio, ex art. 6, terzo comma, lett. c), della legge 18 dicembre 1973, n. 877: tre rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con rappresentanza della minoranza;
11)  Commissioni provinciali per l'impiego, ex art. 20, primo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56: sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
12)  Commissioni zonali di conciliazione presso i Comuni sedi di sezioni zonali, ex art. 410, quarto comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
13)  Commissioni d'esami per la conduzione dei generatori di vapore, ex art. 29, primo comma, punto 3), del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824: un esperto in materia di impianti di generazione di vapore;
14)  Comitati per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali ex art. 24, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30: tre funzionari direttivi interni all'Amministrazione regionale, le cui mansioni e i compiti istituzionalmente espletati non siano attinenti alla attività dei Comitati;
I)  Assessorato regionale della sanità
1)  Commissione consultiva per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e alla gestione delle case di cura private, ex art. 2, commi terzo e quarto, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, qualora tra i suoi componenti vi siano anche dipendenti regionali, nominati dall'Assessore regionale per la sanità per comprovata e particolare esperienza professionale;
2)  Commissioni paritetiche Regione - Università di Palermo, Regione - Università di Catania, Regione - Università di Messina, ex art. 39, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833: tre rappresentanti della Regione, in qualità di esperti;
3)  Gruppo interdisciplinare, di cui all'allegato (art. 1) "Piano triennale degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap per il periodo 1986/88" della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, paragrafo iscrizione all'albo, capoverso 14: componenti indicati nel predetto paragrafo;
4)  Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, ex legge regionale 21 agosto 1984, n. 64, allegato, paragrafo "Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze" settimo capoverso, lett. b): cinque esperti eletti dell'Assemblea regionale siciliana;
5)  Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio epidemiologico, ex art. 20, secondo comma, della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6: altri esperti chiamati a partecipare di volta in volta e scelti dal Comitato;
6)  Gruppo di consulenza, ex art. 5, primo comma, della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68: specialisti impegnati nei campi ivi indicati;
L)  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
1)  Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, ex art. 3, secondo comma, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39: undici membri eletti dell'Assemblea regionale, anche al di fuori dei componenti della stessa, con voto limitato ad uno, tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; ex art. 3, nono comma, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39: esperti particolarmente qualificati in materie giuridiche, o in altre discipline, in numero non superiore a due, chiamati dal presidente a partecipare alle sedute del Comitato;
2)  Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, ex art. 3, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito con art. 5 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 57: esperti particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno in numero non superiore a tre chiamati dal presidente a partecipare alle adunanze del consiglio;
3)  Commissioni provinciali tutela e ambiente, ex art. 16, rispettivamente commi secondo e nono, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39: tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative ed un esperto nelle materie attribuite alle competenze della commissione, che può essere chiamato dal presidente a partecipare alle sedute;
M)  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
1)  Comitato organizzatore Universiadi 1997, ex art. 4, terzo comma, della legge regionale 15 marzo 1991, n. 31, così come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, rispettivamente lett. h) ed i): due esperti, uno in materia di impianti sportivi ed uno in materia di attività sportive, nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti d'intesa con il CUSI ed il CONI sulla base di terne rispettivamente proposte dai due organismi anzidetti e due esperti, uno in materia di turismo e uno in materia di urbanistica, nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti su rose di nomi proposte dalle Università siciliane;
2)  Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport, ex art. 3, primo comma, della legge regionale 26 aprile 1956, n. 30: presidente, scelto dall'Assessore per il turismo, e un esperto, ai sensi dello stesso art. 3, primo comma, punto 20), della legge regionale n. 30 del 1956, per ciascuna materia attinente al turismo, allo spettacolo ed allo sport;
3)  Comitato centrale per le aziende idrotermominerali della Regione siciliana, ex art. 14, rispettivamente commi quinto e sesto, del D.Lgs.P.Reg. 20 dicembre 1954, n. 12: medici aventi particolare competenza idrotermoterapica ed esperti in materia termalistica, mineraria, turistica ed ingegneristica, qualora invitati alle riunioni del comitato ed un funzionario dell'ufficio regionale del demanio, in qualità di segretario;
4)  Comitato regionale per la programmazione sportiva, ex art. 5, primo comma, rispettivamente lett. a) e b), della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8: sei esperti eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato a quattro e tre rappresentanti designati dalle maggiori confederazioni sindacali;
5)  Commissione consultiva regionale dello spettacolo, ex art. 25, così come sostituito con art. 1, D.Lgs.P.Reg. 12 marzo 1952, n. 9, primo comma, punto 7), del D.Lgs.P.Reg. 26 giugno 1950, n. 35: cinque esperti di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dall'Assessore per i lavori pubblici, uno dall'organizzazione sindacale degli ingegneri e uno dell'organizzazione sindacale degli architetti;
6)  Comitato esecutivo per l'Universiade 1997, ex art. 2, secondo comma, lett. d), della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38: due esperti, rispettivamente in materia di mezzi di comunicazione e di legislazione pubblico-amministrativa.".
(2006.26.2070)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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