REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 7 LUGLIO 2006 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Tusa


Lo statuto del Comune di Tusa è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 11 del 17 febbraio 2006.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E FORME DI RELAZIONE CON ALTRI ENTI
Capo I
Principi generali
Art. 1
Il Comune

1.  Il Comune di Tusa è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune:
a) è ente democratico che pone alla base della sua azione i principi europeistici, della pace e della solidarietà;
b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
c) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità;
d) rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
Art. 2
Il territorio del Comune

1. Il territorio del Comune ha una estensione di Ha. 4093.67.75, confina:
-  ad est con il Comune di Motta D'Affermo e con il Comune di Pettineo;
-  a nord con il mar Tirreno;
-  a sud con il Comune di San Mauro Castelverde e Comune di Pettineo;
-ad ovest con il Comune di San Mauro Castelverde.
2. Gli organi del Comune si riuniscono nella sede comunale, che è ubicata nel palazzo civico. In casi particolari il consiglio può riunirsi in altro luogo diverso dalla sede comunale.
Art. 3
Stemma, gonfalone e logo del Comune

1. Lo stemma del Comune è sormontato da una corona e contornato a destra e a sinistra da 2 rami di alloro, nella parte centrale è raffigurata una colonna che richiama le antiche origini alesine, sopra la colonna è posto un cane, che simboleggia la fedeltà a Roma, in alto è posta un'aquila con le ali spiegate. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore azzurro nel centro del quale è posto lo stemma dell'ente.
3. Il sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l'amministrazione in celebrazioni ufficiali; in occasione di cerimonie eccezionali il gonfalone sarà preceduto dalla Mazza. La mazza d'argento è sormontata da una Madonnina, nelle sue quattro facce è incisa la data del 1693 ed i nomi dei giurati del tempo: Cristoforo Filone, Francesco Zito, Giuseppe Bruno e Francesco Agnello oltre al simbolo di Tusa: il cane sulla colonna.
4. Il Comune utilizza un logo distintivo che ne caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale.
5. L'utilizzo dello stemma, del gonfalone e del logo possono essere disciplinati da apposito regolamento.
6. La bandiera tricolore, il gonfalone, la bandiera dell'Unione europea e quella della Regione siciliana, devono essere esposti durante le adunanze consiliari e le cerimonie ufficiali nell'apposita sala.
Art. 4
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti da apposito regolamento.
Art. 5
Funzioni

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai servizi alla persona e alla comunità, all'assetto ed all'utilizzo del territorio, nonché allo sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di Governo, definite per legge.
Art. 6
Principi ispiratori e criteri dell'attività amministrativa del Comune

1. Il Comune di Tusa ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.
2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità.
3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti, delle associazioni e del mondo del cooperativismo, che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.
4. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
5. Il Comune di Tusa esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.
6. L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.
7. Il Comune ispira altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.
Art. 7
Azioni e programmi

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dalla legge, in collaborazione con la Provincia e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse comunale nei principali settori nei quali sviluppa le proprie attività istituzionali.
2.  Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, il Comune di Tusa assume la programmazione come metodo cui ispira la propria azione.
Capo II
Forme di relazione con altri enti
Art.  8
Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale

1. Nelle materie di propria competenza il Comune formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia ed agli altri enti locali nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica disposizione di legge.
2. Il Comune opera altresì per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le associazioni di enti locali.
Art.  9
Collaborazione del Comune con altri enti locali e forme di relazione

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri enti locali e con pubbliche amministrazioni al fine di:
a) coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
c) razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.
3. Il Comune utilizza, altresì, gli accordi di programma come strumenti attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la comunità locale.
Titolo II
VALORI FONDAMENTALI:
PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, DECENTRAMENTO E GARANZIE
Capo I
I valori fondamentali
Art.  10
Valori ispiratori dell'azione comunale

1. L'azione dell'amministrazione comunale deve essere ispirata ai valori fondamentali della Costituzione italiana e ai principi esplicitati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.
2. Partendo da tali presupposti, il Comune pone in essere un'azione finalizzata alla crescita sociale, culturale ed economica della comunità, riconoscendo ed appoggiando l'impegno educativo e formativo dei genitori, della scuola e delle altre formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell'individuo.
Art.  11
Ripudio della guerra, riduzione degli armamenti nucleari e sostegno della pace

1. Il Comune di Tusa, in conformità ai principi solidaristici fondamentali della Costituzione, che riconoscono i diritti delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. A tale fine il Comune promuove la cultura della pace e del rispetto dei diritti umani, assumendo direttamente tutte quelle iniziative che ne favoriscono la diffusione ed un maggiore radicamento nella società; sostiene, inoltre, tutte le iniziative culturali e di ricerca, d'educazione di cooperazione e d'informazione che tendano a fare del Comune terra di pace.
3. Favorisce in generale l'affermazione di una cultura della pace che rappresenti un mezzo per il raggiungimento di un ruolo più forte ed autonomo dell'Europa, indispensabile per un rinnovamento ed un rafforzamento delle istituzioni internazionali, per un miglior controllo della politica degli armamenti, per la loro riduzione, in particolare di quelli nucleari, e per il rispetto dei diritti umani in ogni paese del mondo.
4. Favorisce, inoltre, tutte le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni e gruppi di volontariato che perseguono obiettivi di pace e cooperazione internazionale.
5. All'interno del territorio del Comune di Tusa non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di impianti ad energia nucleare o che producano inquinamento radioattivo, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art.  12
Promozione della tolleranza e del rispetto reciproco. Prevenzione e rifiuto di ogni forma di violenza

1. Il Comune promuove nel proprio territorio il rispetto fra le persone, le culture, le etnie, le idee e le ideologie, considerando le diversità e le differenze una risorsa culturale della città. Allo stesso tempo promuove la cultura del confronto e della collaborazione, convinto che rappresenti una risorsa per il futuro della città.
2. Il Comune condanna e combatte qualsiasi manifestazione di violenza, personale o collettiva, evidente o nascosta e si adopera per contrastare qualsiasi fenomeno di carattere mafioso; si ispira nell'attività amministrativa, ai principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142: "Attività normativa degli enti locali ai fini del contrasto alle infiltrazioni mafiose"; esplicitata nella circolare 19 gennaio 1991, dell'alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Opera per rimuovere le condizioni che nella quotidianità, in tutti i campi, dall'informazione al costume, ai rapporti interpersonali o famigliari, possono indurre le persone e soprattutto i giovani a manifestare comportamenti devianti e violenti. Promuove allo stesso tempo nel quadro della collaborazione collettiva, della collaborazione fra gli organi istituzionalmente preposti, la massima sicurezza nella vita delle persone e della convivenza sociale.
Art.  13
Promozione della solidarietà dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune favorisce e promuove tutte le forme di solidarietà e di reciproco sostegno fra le persone ed i ceti sociali, valorizzando ogni forma di associazionismo e di collaborazione, consapevole che, qualunque sia il campo di azione, sociale, sportivo o del tempo libero, quando queste sono rivolte alla crescita ed al miglioramento dei servizi della città, con effettivo spirito volontario, contribuiscono al raggiungimento del benessere personale e sociale ed alla pacifica convivenza fra le persone.
Art.  14
La famiglia e i diritti dei bambini

1. Il Comune assume come risorsa e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi i valori sociali, etici e morali della persona umana e della famiglia. In particolare il Comune, riconoscendo la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio o su altre forme riconosciute dalla legge, si impegna a realizzare una politica tesa a sostenerne anche economicamente la formazione.
2. Il Comune al fine di contribuire alla crescita civile e culturale dei ragazzi riconosce l'importanza dell'impegno educativo dei genitori educatori e animatori delle loro associazioni e della scuola, quando ispirato ai valori del pluralismo, nonché il ruolo che nella vita associata svolgono i bambini, i ragazzi ed i giovani.
3. Il sindaco e l'intero consiglio comunale sono i principali garanti dei diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e si impegnano per lo sviluppo della loro intera personalità, mettendo in atto conseguenti, concrete e qualificate iniziative atte a realizzare tali attività, cooperando in tale direzione con tutte quelle organizzazioni nazionali ed internazionali, che si adoperano per il rispetto e sviluppo dell'intera comunità.
Art.  15
Rimozione delle cause dell'emarginazione delle persone svantaggiate

1. Il Comune, anche mediante la sensibilizzazione dei cittadini, promuove opportune iniziative per rimuovere le cause dell'emarginazione sociale, economica e culturale di concerto con altri enti e istituzioni.
2. Promuove le più ampie iniziative dirette a sostenere le attività di assistenza, integrazione sociale e di salvaguardia dei diritti delle persone svantaggiate anche nell'organizzazione dei propri servizi.
3. Si adopera a che i portatori di handicap siano adeguatamente assistiti e coinvolti in iniziative ricreative, sociali e culturali.
4. A tal fine favorisce tutte le iniziative delle associazioni educative e formative presenti sul suo territorio.
5. Si adopera per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Art.  16
Valorizzazione degli anziani

1. Il Comune considera gli anziani come un prezioso patrimonio di sapienza, di conoscenza e di esperienze, patrimonio che costituisce un risorsa per il miglioramento complessivo della qualità della vita e lo sviluppo ulteriore del territorio.
2. Promuove la partecipazione diretta, attraverso varie forme, degli anziani alla vita collettiva associativa al fine di aiutare l'ente pubblico a migliorarsi ad estendere e qualificare l'azione nei loro confronti.
3. Si prefigge di estendere il sistema di garanzie sociali e di servizi e di assistenza morale e materiale agli anziani.
Art.  17
Promozione della conoscenza e della cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme; opera per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.
2. Promuove la ricerca storica delle radici della cultura e delle tradizioni della città e favorisce le iniziative che fanno riferimento alla tradizione storica locale.
3. Sostiene le nuove forme di espressione culturale di comunicazione, di creatività, soprattutto dei giovani.
4. Si avvale a tal fine delle istituzioni proprie e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le associazioni e gli istituti culturali della città e del territorio.
Art.  18
Diritto allo studio

1. Il Comune attua tutte le azioni possibili per far si che il diritto allo studio ed alla conoscenza possa affermarsi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono il raggiungimento di questo obiettivo.
2. Sostiene le attività e le iniziative di qualificazione e di rinnovamento della scuola locale in direzione dell'integrazione con la società, attivando iniziative in collaborazione con le scuole che permettano l'estensione del diritto allo studio ed alla formazione fisica e psichica più ricca possibile dei ragazzi.
Art.  19
Parità tra donna e uomo

1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale.
2. Nella giunta, nelle commissioni consiliari e negli altri organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti del Comune è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.
3. Il Comune sostiene la partecipazione delle donne e degli uomini alla vita sociale, culturale, economica e politica della città. A tal fine, per affermare l'effettiva diffusione paritaria delle opportunità, il Comune adotta iniziative specifiche e organizza i propri servizi ed i tempi di funzionamento della città.
Art.  20
Rifiuto delle sperimentazioni biogenetiche su organismi vegetali ed animali

1. Il Comune di Tusa ritiene che esistano limiti invalicabili al progressivo sviluppo della ricerca scientifica, affinché la sperimentazione genetica non si spinga oltre i limiti etici e morali che una società civile deve sempre porsi, al solo scopo del profitto economico, a modificare ciò che la natura ha creato in millenni, in particolare quando questa generi pericoli evidenti per la salute dell'uomo.
2. Si oppone alla coltivazione ed alla sperimentazione sul proprio territorio di nuove varietà di vegetali o allevamenti di animali creati in laboratorio con manipolazione genetica, a fini di profitto economico.
3. Si impegna a sostenere l'incremento e la diffusione di produzioni alimentari biologiche ed a sostenere un modello di agricoltura fondata sul massimo rispetto dell'ambiente e sulla valorizzazione delle produzioni locali pregiate e tradizionali.
4. Si definisce "Comune antitransgenico" aderendo alle iniziative nazionali e internazionali al riguardo, assumendo gli atti conseguenti.
Art.  21
Difesa e promozione della natura e del paesaggio

1. Il Comune riconosce e valorizza l'ambiente, il territorio e il paesaggio, come beni e risorse universali da salvaguardare, sia nelle loro componenti naturalistiche che storiche e culturali.
2. Per questo assume la compatibilità ambientale come dato strutturale e centrale di qualsiasi programma organico di sviluppo economico, urbanistico, sociale e civile della città.
3. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, assume e sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione del-l'estetica cittadina; adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque.
4. Allo stesso tempo, si adopera per far sì che la coscienza e la consapevolezza della centralità ambientale si diffonda sempre di più nella cittadinanza, trasformandosi in responsabilità collettiva.
Art.  22
Promozione ed educazione alla salute

1. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Comune concorre a rendere effettivo il diritto alla salute, anche attraverso la promozione di un sano, equilibrato ed armonico sviluppo della persona.
2. Si impegna in collaborazione con la struttura sanitaria, affinché attraverso una corretta informazione si possa prevenire il rischio sanitario, a partire dalla vita quotidiana, dagli eccessi alimentari, alla conoscenza dei rischi connessi con determinati prodotti alimentari, alle condizioni dei luoghi di lavoro, alla conoscenza dei propri diritti e del funzionamento del servizio sanitario.
3. Opera affinché si affermi una integrazione sempre maggiore fra i servizi sociali e sanitari ed un nuovo concetto di servizi a rete, per rispondere più efficacemente sia alle esigenze di prevenzione che di recupero e riabilitazione sanitaria e sociale, degli anziani, dei minori, degli inabili ed invalidi.
4. Riconosce l'efficace azione educativa, formativa, di crescita sociale e di tutela della salute svolta dallo sport e ne favorisce la diffusione e la pratica.
5. Promuove le iniziative più opportune per contribuire alla sconfitta della diffusione della droga, dell'alcoolismo e del tabagismo, adoperandosi per il recupero a una normale vita di relazione dei tossicodipendenti e degli alcolisti.
Art.  23
Diritti dei lavoratori

1. Il Comune, nell'ambito dei principi costituzionali, considera il lavoro un diritto fondamentale che rappresenta l'elemento costitutivo di una società democratica.
2. Ritiene, pertanto, che i lavoratori debbano essere considerati una risorsa fondamentale per lo sviluppo della città e del territorio.
3. Opera affinché i lavoratori, in tutte le loro espressioni, possano partecipare alla determinazione delle scel-te economiche e sociali della città.
4. Si adopera per far sì che i diritti dei lavoratori siano garantiti all'interno delle aziende operanti nel suo territorio ed a garantire le migliori condizioni di lavoro a tutela della salute, quale bene primario costituzionalmente garantito.
Art.  24
Sviluppo economico e massima occupazione

1. Il Comune, compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie e delle sue competenze, nell'ambito della concertazione con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione, promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della città con l'obiettivo della più ampia occupazione.
2. A tal fine, sostiene le imprese industriali, artigianali e commerciali operanti sul suo territorio, promuove lo sviluppo dell'agricoltura, favorisce l'associazionismo e il cooperativismo, incentiva la creazione di cooperative che comprendano anche soggetti svantaggiati.
3. Date le vocazioni ambientali, artistiche e culturali del territorio, il Comune sostiene e promuove lo sviluppo turistico, accrescendo la propria visibilità e conoscenza anche al di fuori dei confini dell'Italia, in collaborazione ed in concerto con gli altri Comuni, la Regione, gli istituti ed associazioni culturali nazionali ed internazionali.
Capo II
Gli istituti di partecipazione
Art.  25
Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.
2. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di consulte di quartiere e di frazione;
b) il collegamento dei propri organi con le strutture di partecipazione di quartiere o di frazione;
c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
d) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo gratuitamente a disposizione dei cittadini, gruppi ed organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei.
3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settori, per specifici problemi o situazioni locali.
4. Il Comune promuove, altresì, la costituzione di una consulta dei cittadini stranieri residenti nel territorio comunale al fine di coinvolgere ed integrare gli stessi nell'ambito della comunità locale. La consulta elegge un proprio portavoce che ne ha le funzioni di rappresentanza. Le modalità di elezione e di funzionamento della consulta e del suo portavoce sono stabilite da apposito regolamento.
Art.  26
Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1.  Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2.  I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi elettivi del Comune istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, alle quali viene data risposta scritta nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento. Il presidente del consiglio comunale, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale, convocato dopo la scadenza di detto termine. Il presidente del consiglio è, altresì, tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di 30 giorni. Nel caso in cui l'istanza, con firme autenticate, sia presentata da almeno 300 cittadini residenti, la stessa è comunque inserita nell'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
3.  Le forme associative possono chiedere informazioni al sindaco e alla giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.
Art.  27
Referendum

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi.
2. Il sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo:
a) qualora sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune di Tusa;
b) quando ne facciano richiesta 1/7 dei cittadini elettori residenti nel Comune.
3. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:
a) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
b) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
d) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
e) gli atti di gestione adottati dai dirigenti responsabili di servizio;
f) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
g) gli atti concernenti la salvaguardia e la tutela di minoranze etniche, religiose o di soggetti socialmente deboli.
4. Dopo l'indizione del referendum, il consiglio comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria.
5. Il referendum diventa improcedibile quando l'amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.
6. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito, previa audizione di un rappresentante indicato dal soggetto promotore del referendum, ad un organo di controllo costituito da 3 esperti in materie giuridiche, eletti dal consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, che, comunque, dovrà effettuarsi entro 90 giorni dal rinnovo del consiglio comunale.
7. Il referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. In caso di esito positivo del referendum consultivo il presidente del consiglio comunale adotta gli atti necessari per promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale nella prima seduta successiva della questione che è stata oggetto della consultazione referendaria. Nel caso del referendum propositivo ed abrogativo gli organi comunali competenti sono tenuti ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.
9. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento.
10. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di 6 quesiti individuati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. I referendum non possono essere indetti nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
Art.  28
Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, ai procedimenti amministrativi.
2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento, mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.
3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo, mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.
4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.
5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.
Art.  29
Pubblicità ed accesso agli atti

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Tusa sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.
2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e dirigenti del Comune.
3. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento opportunamente divulgato e disponibile in ogni ufficio del Comune.
4. Il regolamento disciplina comunque l'esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l'accesso può comunque essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l'effettività del diritto.
Art.  30
Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale, anche per via telematica.
2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgenti le altre pubbliche amministrazioni operanti sul proprio territorio.
3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.
Art.  31
Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni sindacali e dirigenziali, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini. I provvedimenti espropriativi devono essere pubblicati anche presso l'ufficio per le espropriazioni.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali e le determinazioni dirigenziali devono essere pubblicate nel loro testo integrale.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, che per produrre gli effetti loro propri debbano essere notificati ai destinatari, dovranno recare l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere oltre del responsabile del procedimento.
Art.  32
Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)

1.  Il Comune assicura, anche attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria ai cittadini al fine di:
a) attuare una reale comunicazione con i cittadini, considerando l'informazione un servizio essenziale, sia ai fini della trasparenza sia della partecipazione, adottando come metodo la semplificazione procedurale;
b) porre in essere i servizi all'utenza per l'effettiva partecipazione ai procedimenti;
c) effettuare la valutazione ed il monitoraggio sulle tipologie di informazioni richieste e fornite;
d) effettuare la valutazione delle esigenze del-l'utenza ed il loro monitoraggio;
e) attuare iniziative di comunicazione di pubblica utilità e, in particolare, curare le seguenti tipologie di informazione ai cittadini: propedeutica in materia di protezione civile e delle sue forme organizzative; preventiva circa gli eventi e le situazioni di crisi che possono verificarsi sul territorio e le relative misure di emergenza; comunicazione efficace in stato di crisi;
f) supportare gli organi e gli uffici dell'ente;
g) rilevare e valutare l'indice di soddisfazione dell'utenza;
h) agevolare i rapporti tra Comune e utenza proponendosi come primo nucleo di sportello unico interno, mediante l'interconnessione informatica con tutti gli uffici dell'ente; l'attuazione del protocollo informatico; il dialogo telematico con siti pubblici e specializzati;
i) curare la presenza on-line del Comune, nel proprio sito telematico; l'applicazione delle tecnologie di rete ed, in particolare, l'istituzione della rete civica, quale rete partecipativa e collaborativa; mettere a disposizione gli strumenti tecnici per permettere al cittadino una più completa informazione.
2.  Nell'ambito dei principi di cui al comma 1 del presente articolo, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi detta le norme per il funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico, prevedendo, in particolare, che per ogni singola procedura si dovrà, comunque, tenere conto dei limiti al diritto di accesso e delle norme a tutela della privacy.
3. L'attività dell'ufficio relazioni con il pubblico, ufficio in staff al sindaco, è svolta anche a sostegno dell'ufficio del difensore civico.
Art.  33
Comitato di protezione civile

1. Viene costituito, per effetto della legge regionale, un comitato per la protezione civile, al quale partecipano cittadini volontari adeguatamente formati che si rendono disponibili, sia per avviare attività di prevenzione e di sensibilizzazione della popolazione, sia per offrire un aiuto nel caso di eventuali emergenze nel territorio.
2. Il comitato ha sede nel Comune è presieduto dal sindaco che funge da garante del rispetto delle direttive regionali e nomina nel suo seno un direttore tecnico.
3. L'attività del comitato è disciplinata da apposito regolamento.
Art.  34
Partecipazione dei cittadini alla programmazione

1. L'attuazione di modalità di partecipazione dei cittadini in tutte le forme di rappresentanza, (partiti, sindacati, associazioni, sia in forma di categoria sociale che di rappresentanza territoriale), è parte integrante della formazione ed attuazione degli atti di programmazione del Comune che hanno rilevanza nella promozione dello sviluppo civile sociale ed economico della città.
2. Il Comune si adopera a che il predetto diritto sia effettivamente esercitato mettendo a disposizione strutture e idonei spazi.
Titolo III
ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTIVITÀ
Capo I
Gli organi di Governo del Comune
Art.  35
Organi di Governo

1. Sono organi di Governo del Comune, il consiglio, il sindaco e la giunta.
2. Le relazioni istituzionali tra gli organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza, dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale.
Capo II
Il consiglio comunale
Art.  36
Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, espressione elettiva della comunità locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione.
Art.  37
Competenze del consiglio comunale

1. Le competenze del consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.
2.  Nelle materie di competenza del consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.
Art.  38
Elezione, composizione e durata

1. L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sono regolate dalla legge o, in mancanza, dal presente statuto.
2.  Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, nel rispetto dei principi del presente statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell'organo.
3. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
4. Il regolamento fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
6. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
8. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
9. Il consiglio, non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
10. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.
11. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
12. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli eventuali incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
13. In occasione delle riunioni del consiglio sono esposte all'esterno dell'edificio in cui si tiene l'adunanza oltre alla bandiera recante lo stemma civico, la bandiera della Regione siciliana, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui l'organo esercita le proprie funzioni ed attività.
14. Nella sala in cui si tiene il consiglio è esposto il gonfalone.
Art.  39
Prima seduta del consiglio comunale

1. La prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal presidente uscente; in mancanza dal consigliere neo eletto che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali e deve aver luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Ad esso spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.
3. La seduta prosegue con il giuramento dei consiglieri comunali, con la nomina del presidente del consiglio e del vice presidente, con il giuramento del sindaco, con la comunicazione da parte del sindaco della composizione della giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il consiglio procede in seduta pubblica.
Art.  40
Elezione del presidente del consiglio comunale. Esercizio delle funzioni vicarie

1. Il presidente del consiglio comunale è eletto a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. Qualora nessun consigliere raggiunga tale quorum, si effettua una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che otterrà la maggioranza "semplice". In caso di parità di voti, la votazione ha esito negativo.
2. Il consiglio comunale elegge, altresì, un vice presidente, a scrutinio segreto con le stesse modalità adottate per l'elezione del presidente; esso sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, stabilendosi che, nell'ipotesi di assenza o di impedimento del vice presidente ne assumerà le funzioni il consigliere anziano.
Art.  41
Ruolo e funzioni del presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio rappresenta il consiglio comunale ed assicura il buon andamento dei lavori dell'assemblea, rappresenta il consiglio comunale nei rapporti con gli altri organi istituzionali ed all'esterno dell'amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli consiglieri.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede le assemblee consiliari, anche su domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In questo caso la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta. Convoca e presiede le Conferenze dei capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle commissioni consiliari.
3. Il presidente del consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio con le modalità e i termini previsti dal regolamento.
4. E' responsabile del rispetto del regolamento per il funzionamento del consiglio, in ciò avvalendosi della collaborazione del segretario comunale e, ove occorra, degli agenti di polizia municipale.
5. Garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicurando il rispetto delle minoranze.
6. Nell'espletamento dei compiti demandatigli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del consiglio comunale, il presidente si avvale della collaborazione degli uffici e delle strutture esistenti nel Comune.
Art.  42
Consigliere anziano

1.  E' consigliere anziano chi risulta eletto con maggiori preferenze individuali. A parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età.
Art.  43
Diritti di informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune di Tusa, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei consiglieri comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità stabilite dal regolamento sul diritto di accesso e sul funzionamento del consiglio comunale.
3. Il funzionario che impedisca ingiustificatamente l'espletamento delle funzioni del consigliere comunale è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Copia delle deliberazioni del consiglio comunale, contestualmente alla loro pubblicazione, deve essere trasmessa ai capigruppo.
5. Copia delle determinazioni dei responsabili di area e dei provvedimenti sindacali devono essere trasmessi ai consiglieri, a seguito di presentazione di apposita richiesta, entro i termini previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Art.  44
Gruppi consiliari

1. Entro 10 giorni dalla proclamazione i consiglieri si costituiscono in gruppi, ne danno comunicazione al presidente del consiglio e al segretario comunale, unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni, la composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati da regolamento.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. Per i gruppi consiliari, sono messe a disposizione una sede, nonché risorse economiche, attrezzature e servizi necessari per l'esercizio del mandato, come previsto dal relativo regolamento.
Art.  45
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo consiliari è formata dal presidente del consiglio comunale o da un suo delegato e dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.
2. La conferenza dei capigruppo consiliari, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è presieduta dal presidente del consiglio comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
3. La conferenza esercita le funzioni attribuitele dal presente statuto e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, contribuendo a definire la programmazione ordinaria dei lavori del consiglio comunale. In particolare essa:
a) coadiuva il presidente del consiglio comunale nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del consiglio comunale;
b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;
c) collabora con il presidente dell'assemblea nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del consiglio stesso.
4. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a convocare la conferenza entro 5 giorni qualora ne facciano richiesta il sindaco o un capogruppo.
Art.  46
Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate con provvedimento di istituzione.
2. Le commissioni sono composte dai consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
3. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.
4. Alle commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del consiglio.
5. Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al consiglio comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.
6. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle commissioni consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
7. Le commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco o degli assessori, del segretario comunale nonché l'audizione di responsabili di area e/o servizio o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono, altresì, essere invitati a partecipare ai lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
8. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
9. La deliberazione di istituzione della commissione di cui al comma 8 dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art.  47
Garanzie per le minoranze

1. Nell'ambito del consiglio e delle sue commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del consiglio comunale devono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.
Art.  48
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni consiliari ordinarie per 3 volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale, con proprio provvedimento espresso su iniziativa della presidenza dell'assemblea o di un qualsiasi consigliere. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria, nella quale l'interessato deve poter evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note al presidente del consiglio.
3. Gli elementi addotti a giustificazione devono essere rappresentati per iscritto alla presidenza del consiglio comunale.
Art.  49
Disciplina dello statu degli amministratori locali

1. Lo status degli amministratori locali è regolato dalla legge.
2. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie ed usufruendo di indennità, gettoni di presenza e di rimborso spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
3. La stessa legge disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati a norma di legge, sono deliberate rispettivamente dalla giunta e dal consiglio comunale.
4. Per amministratori si intendono: il sindaco, i consiglieri comunali, il presidente ed il vice presidente del consiglio comunale e i componenti della giunta.
5. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni, riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado.
6. L'obbligo di astenersi non si applica nei provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione diretta o immediata fra contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al 4° grado.
7. Le indennità di funzione e il gettone di presenza non possono essere cumulabili.
8. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.
9. Per il dipendente pubblico che non si collochi in aspettativa, la sola indennità viene dimezzata.
10. Per quanto non previsto nel presente statuto, in fatto di permessi, aspettative, licenze e rimborso spese agli amministratori, si rinvia alla legge regionale vigente in materia.
11. Il Comune può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti dall'espletamento del loro mandato con esclusione di danni derivanti da dolo o colpa grave.
Art.  50
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi nelle forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare e di ottenerne copia degli atti e dei documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
Art.  51
Consiglio in "adunanza aperta"

1. Quando si verificano particolari condizioni, per cerimonie o rilevanti motivi d'interesse della comunità, il consiglio potrà essere tenuto in "adunanza aperta".
2. In tale adunanza potranno prendere la parola, oltre ai consiglieri, i cittadini e tutte le personalità invitate e coinvolte o interessate ai temi in discussione.
3. Le modalità di svolgimento delle sedute sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
Capo III
Il sindaco
Art.  52
Ruolo istituzionale del sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità ed incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili delle aree, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni come regolamentato dalle leggi della Repubblica italiana e della Regione siciliana.
5. Il sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari di servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
Art.  53
Attribuzione di funzioni

1. Il sindaco, che ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri, nei casi previsti dalla legge, ed è il responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Le funzioni di ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3.  In particolare il sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) convoca i comizi per i referendum comunali;
c) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
d) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
e) revoca il segretario comunale, previa deliberazione della giunta comunale, per violazioni dei doveri d'ufficio;
f) conferisce al segretario comunale le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce loro le mansioni spettanti, e conferisce incarichi di collaborazione esterna in base alle esigenze effettive e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
h) nomina gli agenti contabili dell'ente;
i) rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
j) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti di competenza previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applicando al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti;
k) nomina i componenti degli organi consultivi del Comune.
Art.  54
Incarichi ad esperti

1. Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti estranei all'organizzazione e in possesso di competenze adeguate ai compiti affidati.
In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
2. Sull'attività degli esperti da lui nominati, il sindaco trasmette annualmente una dettagliata relazione al consiglio comunale.
3. L'incarico ad esperti esterni si giustifica solo se all'interno dell'ente non esistono figure professionali adeguate ai compiti che si intendono affidare all'esterno.
Art.  55
Cessazione dalle cariche

1. La cessazione dalla carica di sindaco avviene per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte, impedimento permanente o mozione di sfiducia, come previsto dalla legge, e comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte.
2. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili e la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà all'Assessorato regionale competente spetta al segretario comunale.
3. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina, da parte dell'Assessore regionale competente, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
4. L'impedimento permanente del sindaco è accertato da una commissione eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di provata esperienza, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
5. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
6. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.
Art.  56
Vice sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del sindaco

1. Il vice sindaco svolge funzioni vicarie del sindaco, sostituendo quest'ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate.
2. Il vice sindaco collabora con il sindaco nel coordinamento dell'attività della giunta.
3. In caso di assenza del sindaco e del vice sindaco le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età.
Art.  57
Consiglieri delegati dal sindaco

1. Fatte salve le attribuzioni degli assessori, nonché le competenze gestionali dei dirigenti/responsabili di area e/o servizio, il sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più consiglieri comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.
2. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il consigliere, cui siano affidati, l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'ente o di sostituzione del sindaco in funzione vicaria.
3. L'attività svolta dai consiglieri delegati dal sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.
Art.  58
Mozione di sfiducia e dimissioni

1.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno i 4/5 dei componenti il consiglio.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
3.  L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta.
Capo IV
La giunta
Art.  59
Giunta comunale - Composizione e nomina

1. La giunta é organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta esercita le funzioni politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori e consiglieri deve essere comunicato al consiglio, che potrà esprimere formalmente le proprie valutazioni, ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
4.  La giunta è composta dal sindaco e da 4 assessori. Uno di essi è investito della carica di vice sindaco.
5.  Gli assessori sono scelti o tra i consiglieri o tra esterni, purché dotati dei requisiti di eleggibilità.
6.  Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
7.  Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al consiglio, e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari o revocati.
8.  Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il 3° grado, di affinità al 1° grado, di affiliazione ed i coniugi.
9.  Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo degli organi comunali.
Art.  60
Competenze della giunta

1.  La giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
2. La giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di governo locale che non siano dalla legge e dal presente statuto espressamente attribuiti alla competenza del consiglio o del sindaco.
3. Fatte salve le ulteriori specifiche attribuzioni definite dalla legge, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa sull'ordinamento degli enti locali, la giunta esercita le seguenti attribuzioni:
a) approva i progetti preliminari e definitivi, i programmi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili di area;
b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
d) adegua le tariffe e le aliquote dei tributi locali in materia di finanza locale;
e) determina i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;
f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
h) autorizza il sindaco alla nomina o alla revoca del direttore generale nonché a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
l) approva il PEG, se il Comune, nel regolamento di contabilità, prevede di avvalersi di questo strumento;
m) autorizza la resistenza in giudizio;
n) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
o) prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo;
p) adotta le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva;
q) recepisce i contratti lavoro e gli accordi sindacali;
r) individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente;
s) si occupa di tutte quelle altre incombenze che di volta in volta siano ad essa espressamente assegnate da specifica normativa.
4. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo comunale.
5. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono inoltre messe a disposizione dei consiglieri presso l'ufficio di segreteria.
Art.  61
Funzionamento della giunta

1. Il sindaco o chi ne fa le veci, convoca e presiede la giunta.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni auto-regolamentative.
3. La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone. In caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi ne fa le veci.
Art.  62
Ruolo e compiti degli assessori

1. Gli assessori hanno il compito di sovrintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli assessori possono impartire specifiche direttive ai responsabili di area e/o servizio dell'amministrazione comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all'indirizzo politico-amministrativo.
Art.  63
Dimissioni degli assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.
2. Il sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile dello stesso.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.
Capo V
Condizione giuridica, diritti e doveri degli amministratori del Comune
Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli amministratori
Art.  64
Condizione giuridica degli amministratori del Comune e prerogative economiche

1. La condizione giuridica degli amministratori del Comune quale ad esempio gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.
2. Il comportamento degli amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità, alla trasparenza ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.
Art.  65
Incompatibilità ed ineleggibilità degli amministratori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.
Capo VI
Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo
Art.  66
Linee programmatiche per il mandato amministrativo

1. L'azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell'amministrazione comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.
2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo definitori degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.
Art.  67
Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche

1. Il sindaco, in sede di verifica semestrale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche.
2. Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA
Capo I
Ordinamento degli uffici ed assetto organizzativo dell'amministrazione comunale
Art.  68
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Tusa è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia.
Art.  69
Elementi generali dell'organizzazione dell'amministrazione comunale

1. L'amministrazione comunale sviluppa la sua azione attraverso unità organizzative/aree preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.
2. Le principali unità organizzative (aree) dell'amministrazione comunale, sono individuate in un organigramma (o schema organizzativo), con riferimento alla loro complessità e dimensione in relazione alle funzioni svolte, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.
3. Le unità organizzative (aree) nelle quali si articola l'organizzazione dell'amministrazione comunale sono affidate ad un responsabile di area.
Art.  70
Strutture comuni

1. Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri enti locali, l'amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere rivolte all'intera comunità locale.
Capo II
I ruoli di responsabilità
Art.  71
I responsabili di area e di servizio

1. I responsabili delle aree, appositamente nominati dal sindaco, esercitano funzioni di responsabilità gestionale, di direzione, vigilanza e controllo e di coordinamento della struttura organizzativa cui sono preposti. La loro nomina non può superare la durata del mandato amministrativo e resta comunque vigente sino al conferimento dei nuovi incarichi. Ad essi è demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilità di risultato per l'esercizio dell'attività dell'ente.
2. Ad ogni soggetto, cui siano attribuiti i compiti di direzione, va assicurata la necessaria autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, di personale e mezzi allo stesso affidati.
3. Le modalità di esercizio delle funzioni di direzione, in particolare la tipologia degli atti emanati dai responsabili delle aree per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente assegnati alla struttura cui sono preposti, vengono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. La copertura dei posti di responsabili di area o di servizio, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevata esperienza e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.
Art.  72
La funzione dirigenziale

1. I responsabili preposti alle aree sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduca in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla giunta, su proposta della direzione generale ove esista, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. I responsabili sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
2. I responsabili assumono, nell'area delle rispettive competenze ed in conformità allo statuto e ai regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno o che comportino l'esercizio di poteri discrezionali secondo modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. A titolo meramente esemplificativo competono ai responsabili di area:
a) l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
b) gli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché autenticazioni e legalizzazioni di documenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
c) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) la stipulazione dei contratti, ivi compresa la conclusione dei contratti d'opera di cui all'art.  2222 c.c. e l'adozione delle determinazioni a contrarre prelusive allo sviluppo delle attività di selezione dei contraenti;
f) gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, etc.;
g) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;
h) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, con il compimento di tutti gli atti previsti per l'indizione e lo svolgimento della gara o del concorso;
i) tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative, previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e di repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
j) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
k) la cura e predisposizione degli atti di cui al decreto legislativo n. 507/99;
l) tutti i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dalla normativa vigente;
4. Ai responsabili di area spettano altresì:
a) l'adozione degli atti ad essi delegati dal sindaco;
b) i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il sindaco, la giunta ed il consiglio in relazione allo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all'attuazione di programmi e progettualità complessi;
c) lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.
5. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei responsabili di area.
6. Il responsabile di ciascuna area (unità organizzativa) in conformità a quanto previsto dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente, addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria o di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché eventualmente dell'adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.
7. I responsabili di area (unità organizzativa) hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili dei servizi in cui si articolano le aree cui sono preposti.
8. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può direttamente attribuire ai responsabili di servizio, preposti a servizi, poteri di emanazione di atti a rilevanza esterna.
Art.  73
Responsabilità dirigenziale

1. I responsabili di area sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione.
2. La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell'amministrazione comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.
3. La valutazione dei responsabili di area, disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee d'indirizzo adottate dagli organi di governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
4. Qualora la valutazione dei risultati dirigenziali dei responsabili di area faccia emergere il mancato raggiungimento, al termine dell'esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei confronti del responsabile interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità, fino alla revoca dell'incarico.
Art.  74
Direttore generale

1. Sulla base dei criteri definiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il sindaco, previa stipula di convenzione con Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può provvedere alla nomina di un direttore generale, con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla data di scadenza del mandato del sindaco.
2. La revoca del direttore generale viene adottata, previa deliberazione della giunta comunale, con atto formale del sindaco, comunicato all'interessato secondo le modalità prescritte dal relativo contratto di incarico.
3. Nel caso in cui il sindaco non intenda nominare il direttore generale, mediante il richiamato convenzionamento, può conferire al segretario comunale le relative funzioni.
4. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili di area ad eccezione del segretario comunale.
5. Il direttore generale:
a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
b) predispone il piano dettagliato di obiettivi e propone il piano esecutivo di gestione;
c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area e/o di servizio e ne coordina l'attività anche attraverso sedi di confronto permanenti;
d) svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Per assicurare la rispondenza dell'azione dei responsabili degli uffici e dei servizi alle attività gestionali pianificate dal direttore generale, vengono istituite unità permanenti di staff per l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei processi lavorativi interni, nonché unità temporanee di progetto, coinvolgenti più aree funzionali, finalizzate alla soluzione di problematiche specifiche.
Art.  75
Segretario comunale

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del segretario sono stabilite dalla legge, cui compete inoltre di determinare le sanzioni disciplinari, la nomina, la cessazione e la revoca.
2. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge, il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla normativa vigente.
3. Il segretario comunale:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area e ne coordina l'attività nel caso in cui non sia stato nominato il direttore generale;
b) svolge attività di qualificata consulenza giuridica per gli amministratori ed i responsabili di area e/o di servizio dell'amministrazione comunale, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti;
c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
e) sovrintende l'attività delle varie articolazioni organizzative del Comune per le materie attinenti il coordinamento dei procedimenti per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;
f) cura l'attuazione dei provvedimenti del consiglio, della giunta e del sindaco, richiedendone la esecuzione al responsabile del servizio competente;
g) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni di giunta e consiglio le cui proposte competono ai responsabili degli uffici e dei servizi;
h) indice, coordina e partecipa alla conferenza dei dirigenti di settore;
i) roga tutti i contratti nell'interesse del Comune nei casi previsti dalla legge;
j) vigila per garantire il diritto di accesso dei consiglieri comunali e dei cittadini agli atti amministrativi e alle informazioni;
k) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
l) vigila sulla legalità degli atti in genere e assicura il rispetto dei doveri d'ufficio;
m) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
Art.  76
Vice segretario

1. Il vice segretario, munito di diploma di laurea in giurisprudenza, svolge funzioni vicarie del segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il vice segretario, nominato con provvedimento del sindaco, può essere titolare di una delle aree dell'ente.
Art.  77
Corpo di polizia municipale

1. Il Comune di Tusa per l'espletamento delle funzioni di polizia locale, si avvale del corpo di polizia municipale, legalmente costituito.
Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI
Art.  78
Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune di Tusa, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, determina l'assunzione di servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
3. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali aziende, consorzi, società o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con apposite convenzioni.
4. Il Comune individua le forme di gestione dei servizi pubblici locali più adeguate alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
5. I servizi pubblici afferenti alla competenza del Comune possono essere esercitati anche in forma associata con altri enti locali.
6. Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del consiglio comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di un'analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.
Art.  79
Partecipazioni a società

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.
2. Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico locale.
3. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
4. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.
5. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, vengono sottoscritti con le società che gestiscono servizi di titolarità del Comune appositi accordi o contratti di servizio sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
6. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.
Art.  80
Forme per la gestione dei servizi sociali e culturali - L'istituzione

1. I servizi sociali e culturali possono essere gestiti dall'amministrazione comunale facendo ricorso al modello dell'istituzione, con specifica deliberazione del consiglio comunale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica, che precisa l'ambito di attività dell'istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa.
2. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal consiglio comunale. A tal fine ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.
3. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.
4. Le istituzioni dispongono altresì di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
Art.  81
Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi

1. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio del contenimento entropico e della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.
2. L'efficacia delle prestazioni e la qualità nell'erogazione dei servizi pubblici sono misurate con riferimento a standards definiti in carte dei servizi.
Art.  82
Nomina di rappresentanti del Comune in società ed altri organismi partecipati o controllati

1. Per le società, le istituzioni, i consorzi e gli altri organismi individuati dalla legge, come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli amministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.
2. Il sindaco ed il consiglio comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di cui al precedente comma 1 nel rispetto delle previsioni di legge in ordine alle incompatibilità per gli amministratori di organismi controllati o partecipati dall'amministrazione comunale.
3. In sede di definizione dell'atto contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il consiglio prevede anche modalità atte a garantire un'adeguata rappresentanza di amministratori espressi dai gruppi consiliari di opposizione.
4. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal sindaco o dal consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'ente.
Titolo VI
STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E CONTROLLI INTERNI
Capo I
Gli strumenti economico-finanziari del Comune
Art.  83
Risorse economico-finanziarie

1. L'ordinamento della finanza del Comune di Tusa è disciplinato dalla legge; rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti, l'amministrazione comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.
Art.  84
Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al Comune di Tusa dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.
2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.
Art.  85
Gli strumenti contabili

1. La gestione economico finanziaria del Comune di Tusa si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale; tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.
2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio.
3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.
4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.
Art.  86
Revisione economico-finanziaria

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il revisore unico dei conti, nei modi indicati dalla legge.
2. L'organo di revisione espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il consiglio comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.
3. Nell'ambito della collaborazione con il consiglio comunale, il revisore dei conti, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio, sugli altri atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare alla comunità locale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.
4. Il revisore nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.
5. Il revisore dei conti può sviluppare la collaborazione con gli organi di governo dell'ente anche prendendo parte, su richiesta del sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della giunta.
Art.  87
Gestione beni comunali

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune stabilisce i criteri e l'entità della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe deve essere effettuata in rapporto ai costi effettivi dei servizi e al principio della economicità della gestione.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi e attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta da essi conseguita.
3. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
4. Per le finalità enunciate nei commi precedenti si assumono, quali criteri di gestione, quelli di seguito indicati:
a) l'esecuzione della regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è compito non eludibile dei responsabili della gestione nell'ambito degli specifici stanziamenti di bilancio;
b) l'attività di manutenzione ordinaria, con esclusione di quella di piccola manutenzione dei beni immobili e mobili, deve essere pianificata nel bilancio pluriennale ed oggetto di specifico capitolo della relazione previsionale e programmatica e nonché, in sede consuntiva, della relazione dei revisori dei conti e di quella della giunta sul rendiconto annuale;
c) i beni il cui stato attuale di manutenzione sia tale da richiedere attività straordinaria troppo onerosa rispetto all'uso e all'utilità ricavabile, sono da alienare. Il ricavato è destinato al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del demanio e del patrimonio dopo aver soddisfatto eventuali esigenze di riequilibrio finanziario.
Capo II
Il sistema dei controlli
Art.  88
Il sistema dei controlli interni

1. Nell'ambito dell'amministrazione comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei responsabili di area e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.
2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.
3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.
4. La valutazione dei risultati dirigenziali dei responsabili di area e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'amministrazione.
5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa in ordine alla legittimità non hanno comunque sviluppo preventivo.
Art.  89
Il nucleo di valutazione

1. Per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dell'ente e dei risultati conseguiti, è istituito il nucleo di valutazione, il quale opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al sindaco ed alla giunta.
2. Il nucleo di valutazione è composto dal segretario comunale e/o direttore generale che lo presiede e da 2 esperti esterni all'amministrazione, da nominarsi con atto sindacale. L'incarico ha la durata corrispondente al mandato elettivo, salvo revoca motivata.
3. Il nucleo ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.
4. Il nucleo valuta i risultati dell'attività dei responsabili dell'area entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. La valutazione sulla scorta della relazione redatta dal responsabile dell'area entro il 15 gennaio dell'anno successivo, ha per oggetto l'attività svolta dalla struttura nell'anno di riferimento in correlazione dei risultati conseguiti rispetto alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili effettivamente.
6. L'esito della valutazione è comunicato dal segretario comunale e/o direttore generale all'interessato, il quale può presentare propria memoria nel termine di giorni 15 dalla comunicazione. Il risultato negativo può determinare, previa controdeduzione, la revoca della funzione di responsabilità o la perdita della retribuzione accessoria, ferme restando le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare previste per i dipendenti pubblici.
7. Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e al regolamento funzionamento del nucleo di valutazione.
Art.  90
Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1. L'amministrazione comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.
2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.  91
Approvazione e modifiche allo statuto

1. L'approvazione dello statuto e delle sue modifiche sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato, o modificato, se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Dopo l'approvazione del consiglio, lo statuto è affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi i 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
3. Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune, comportano la necessaria revisione dello statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.
Art.  92
Divulgazione dello statuto

1. Lo statuto oltre a essere pubblicato secondo le modalità di legge verrà divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo.
2. Copia del presente statuto verrà recapitata ai consiglieri comunali, all'autorità scolastica e alle istituzioni presenti sul territorio. L'amministrazione collaborerà con queste per ogni utile e metodica illustrazione dello statuto stesso.
Art.  93
Disposizioni transitorie e finali

1. I regolamenti vigenti devono essere adeguati alle modifiche statutarie deliberate dal consiglio comunale.
2. Gli organismi che operano in contrasto con lo statuto cessano la loro funzione.
3. Le norme regolamentari in contrasto con lo statuto sono abrogate.
4. Per effetto dell'approvazione del presente statuto è integralmente abrogato il testo dello statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 12 febbraio 1993.
(2006.21.1692)014*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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