REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 LUGLIO 2006 - N. 33
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 21 giugno 2006.
Decadenza dell'autorizzazione assentita alla Clinica Florio s.r.l. ed annullamento, in via di autotutela, dei decreti 26 ottobre 2004 e 5 maggio 2005.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge regionale 8 novembre 1988, n. 39;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto 27 maggio 2003, con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 135/2003, si è provveduto ad approvare il piano di rimodulazione della rete ospedaliera;
Visto il decreto n. 4210 del 26 ottobre 2004, con il quale:
a)  è revocato, in autotutela, il decreto 5 dicembre 2001, n. 36656, con il quale era stata revocata definitivamente l'autorizzazione alla gestione della casa di cura Villa Florio;
b)  si consente la voltura in favore della Arcobaleno s.r.l. delle autorizzazioni sanitarie già in possesso della casa di cura Florio;
c)  si richiede alla Arcobaleno s.r.l. di presentare il progetto di una nuova casa di cura da costituirsi ed alla quale imputare l'autorizzazione ed il preaccreditamento ceduti dalla curatela del fallimento alla Clinica Florio s.r.l.;
Visto il successivo decreto n. 5483 del 5 maggio 2005, con il quale:
a)  si consente l'ulteriore trasferimento di autorizzazione e preaccreditamento dalla Arcobaleno s.r.l. alla Villa Salus s.r.l.;
b)  è prorogato ulteriormente il termine precedentemente concesso alla Arcobaleno s.r.l. per presentare il progetto di costituzione della nuova casa di cura;
Viste le note prot. n. DIRSI/DIR/ prot. nn. 728 del 27 febbraio 2006 e 732 del 28 febbraio 2006, con le quali, per le motivazioni in esse contenute, ai soggetti interessati è stato comunicato l'intendimento di procedere all'annullamento in via di autotutela dei citati decreti 26 ottobre 2004, n. 4210 e 5 maggio 2005, n. 5483, nonché alla pronunzia di decadenza dell'autorizzazione a suo tempo concessa alla casa di cura Clinica Florio e, comunque, al rigetto delle istanze della società "Salus s.r.l." fondate sulla "successione" nella posizione giuridica già facente capo alla fallita "Clinica Florio s.r.l.";
Preso atto che, in relazione all'intendimento come sopra espresso, sono pervenute le memorie - invito datate 24 marzo 2006 a firma dell'amministratore unico della società "Salus s.r.l.", nonché 20 aprile 2006 a firma dell'amministratore unico della società Arcobaleno a r.l.;
Vista la nota prot. n. DIRSI/DIR/1385 del 18 aprile 2006, con la quale è stato chiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, dandone comunicazione ai soggetti interessati con dirigenziale prot. n. 1509 del 27 aprile 2006;
Visto il circostanziato e puntuale avviso reso dall'Avvocatura dello Stato di Palermo con la nota partenza n. 25134 dell'8 giugno 2006;
Ritenuto che vanno integralmente condivise le valutazioni espresse nella citata nota n. 25134/2006 dall'Avvocatura dello Stato in ordine all'illegittimità dei decreti dirigenziali esaminati;
Ritenuta la sussistenza dell'interesse pubblico all'autoannullamento dei provvedimenti "de quibus" e la prevalenza di tale interesse sugli interessi privati con esso confliggenti nonché sui rischi di un eventuale contenzioso risarcitorio in quanto:
a)  i vizi rilevati sono di particolare gravità e ne inficiano la validità in maniera radicale, al punto da non poterne escludere la stessa nullità;
b)  gli effetti già prodotti dai provvedimenti illegittimi, essendo la casa di cura in questione ancora in fase di progettazione, sono assai limitati rispetto a quelli ulteriori che essi sono potenzialmente idonei a produrre;
c)  l'affidamento dei soggetti controinteressati all'annullamento sulle legittimità dei provvedimenti "de quibus" è tutt'altro che pianamente giustificato;
d)  sussiste un rilevante interesse pubblico all'annullamento sotto i profili della spesa (soprattutto sotto l'aspetto del preaccreditamento della struttura in questione), dell'attuazione della programmazione sanitaria nonché del rispetto della parità di trattamento fra gli operatori economici del settore;
Ritenuto, altresì, dichiarare, ai soli fini di chiarezza, la decadenza - intervenuta "de iure" da anni - dell'autorizzazione a suo tempo assentita alla Clinica Florio s.r.l. con i decreti nn. 6654 del 25 luglio 1984 e 89270 del 29 dicembre 1990;

Decreta:


Art.  1

Ai soli fini di chiarezza, l'autorizzazione a suo tempo assentita alla Clinica Florio s.r.l., con i decreti nn. 6654 del 25 luglio 1984 e 89270 del 29 dicembre 1990, è decaduta.

Art.  2

Sono annullati, in via di autotutela, il decreto 26 ottobre 2004, n. 4210 ed il decreto 5 maggio 2005, n. 5483.

Art.  3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2006.
  CIRIMINNA 

(2006.25.2035)
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102*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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